CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 377/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 377/2022, avente ad oggetto la revocazione ex art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c., della sentenza di questa Corte di Appello n.
4555/2019 pubblicata in data 19/9/2019 vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura depositata in atti, dall'avv. Luigi Damiano (C.F.
) C.F._2
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, in virtù di procura depositata in atti, dagli avv.ti Corrado Di Nardo (C.F.
, IC Di SO (C.F. C.F._3
) e LV US (C.F. ), in C.F._4 C.F._5 sostituzione di precedente difensore
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 11/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1329/2011 pubblicata in data 26/1/2011, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società Parte_2 2
[...] R.G. n. 377/2022
quale rappresentante del volta ad ottenere la condanna Pt_3 Controparte_1 di al rilascio, perché detenuto senza titolo, dell'immobile di Parte_1 proprietà comunale sito in Napoli-Barra, Corso Sirena, is./ed. 3, piano terra, interno 16, al pagamento dei corrispettivi dovuti, nonché al risarcimento dei danni, così ha provveduto:
“A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
all'immediato rilascio dell'immobile, sito in Napoli-Barra, Corso Sirena,
[...] is./ed. 3, piano terra, int. 16, in favore del comune di CP_1
B) condanna al pagamento in favore del comune di Parte_1 CP_1 della somma di euro 55.132,43 oltre alla somma mensile di euro 417,00 dal gennaio del 2001 al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili, come indicato in domanda sino al soddisfo;
C) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2130,00 di cui 130,00 per esborsi e la differenza a titolo di diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa”.
§ 2. Con sentenza n. 4555/2019 pubblicata in data 19/9/2019, la Corte di Appello di Napoli, sul gravame proposto dalla avverso la decisione di primo grado, Pt_1 ha così deciso la causa:
“a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante a pagare all'appellata, nella qualità, le spese del grado
e le liquida in €.30,00 per spese ed €.3.310,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese (15%), iva e cpa secondo legge”.
Le ragioni giuridiche della suindicata decisione, per quel che rileva nella presente sede processuale, possono riassumersi nei seguenti termini:
- l'eccezione di difetto d'integrità del contraddittorio, per omessa citazione del litisconsorte necessario , presunto occupante dell'immobile a partire dal CP_3 mese di novembre 1996, dopo il rilascio dello stesso da parte della LE PO
Center, è priva di fondamento perché l'attrice, dopo aver chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del predetto terzo, ha omesso di evocarlo in giudizio;
- il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo la parte istante dimostrato il fatto costitutivo delle azioni di rilascio e risarcimento danni, e cioè l'occupazione iniziale 3 R.G. n. 377/2022 dell'immobile da parte della convenuta, la quale avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto rilascio dell'immobile, quale fatto impeditivo dell'azione intrapresa;
- la documentazione prodotta dalla non fornisce la prova dell'effettivo Pt_1 rilascio del bene al Controparte_1
- non vi sono i presupposti per l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla in primo grado, non avendo ella richiesto la revoca dell'ordinanza Pt_1 con cui il Tribunale, ritenutane l'irrilevanza, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, con implicito rigetto della richiesta istruttoria, né reiterato l'istanza negli scritti conclusivi.
§ 3. Passata in giudicato la citata pronuncia, avverso la stessa la ha Pt_1 proposto impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395, nn. 1) e 3), deducendo al riguardo:
- che dopo la sentenza di primo grado il non si era attivato per il rilascio CP_1 dell'immobile;
- di aver maturato il convincimento, anche perché, come sostenuto nel corso del giudizio, aveva avuto la detenzione effettiva del bene soltanto per 5 mesi, che il avesse riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile; CP_1
- di aver ricevuto dal dopo la sentenza di appello, passata in giudicato CP_1 per mancanza di impugnazione, una raccomandata A.R. con cui le veniva richiesto il pagamento della somma esorbitante di € 120.808,24;
- che la diffida di pagamento palesava che l'inerzia del rispetto Controparte_1 all'ottenimento della riconsegna del cespite, integrasse un abuso del diritto, elusivo dei doveri di correttezza e buona fede, avendo il predetto omesso di attivarsi per il rilascio, in tal modo facendo maturare un rilevante credito avente ad oggetto l'indennità di occupazione, riconosciuta dal Tribunale in ragione di €
417,00 mensili sino all'effettiva restituzione del bene;
- di aver inviato, pertanto, un atto d'intimazione al affinché lo stesso CP_1 riprendesse immediatamente possesso del bene;
- che a seguito di tanto, il l'aveva invitata a presenziare ad un CP_1 sopralluogo finalizzato a formalizzare la riacquisizione del bene al patrimonio comunale;
- che nel corso del sopralluogo non era stata possibile l'immissione in possesso, essendo stata riscontrata la presenza di un cancello chiuso che non consentiva l'accesso; 4 R.G. n. 377/2022
- che, rinviato il sopralluogo per consentire l'apertura forzata del cancello, il
16/12/2021 si era constatata la presenza all'interno dell'immobile di un soggetto identificato come tale che dichiarava e documentava di far parte Parte_4 dell'Associazione No OF , di occupare il bene sin dall'anno Parte_5
2010 e di aver ricevuto decreto di citazione a giudizio penale cui era seguita sentenza di condanna per l'accertata occupazione sin dal 12/1/2010 dello stesso.
§ 3.1. Pertanto, con riferimento al motivo di revocazione 395 n. 3), relativo al rinvenimento di documenti decisivi, la ha dedotto che gli stessi sono: Pt_1
a) il verbale di sopralluogo in data 16/12/2021, nel quale erano state raccolte le dichiarazioni di relative alla sua occupazione dell'immobile a Parte_4 partire dall'anno 2010;
b) il decreto penale di rinvio a giudizio del per aver arbitrariamente invaso Pt_4 il locale di proprietà del Comune;
c) l'atto costitutivo dell' con sede Controparte_4 indicata in Napoli-Barra, Corso Sirena is 3, piano terra, interni 14-15-16;
d) la domanda al Comune di regolarizzazione del rapporto locatizio avente ad oggetto i suindicati immobili.
Secondo l'attrice in revocazione tali documenti dimostrerebbero di essere stata ingiustamente condannata al pagamento, in favore del di un'indennità di CP_1 occupazione per un rilevante periodo di tempo in cui non aveva più la detenzione del bene, sicché gli stessi sarebbero stati idonei a formare un diverso convincimento da parte della Corte di Appello.
§ 3.2. Quanto al motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 1), c.p.c., l'attrice ha allegato:
- la sussistenza del dolo del il quale, dopo la sentenza di condanna, non CP_1 aveva dato impulso all'azione di esecuzione per rilascio dell'immobile, restando inerte per la durata del giudizio di appello (circa 7 anni) e facendo “crescere in maniera esorbitante” la debitoria di essa esponente;
- di aver ritenuto che il avesse preso atto che l'immobile in Controparte_1 questione fosse stato di fatto rilasciato;
- che il a ben vedere, non aveva esteso la lite al indicato da CP_1 CP_5 essa convenuta in primo grado come l'effettivo detentore, perché era consapevole che l'immobile fosse occupato da altra associazione (quella che faceva capo al
. Pt_4 5 R.G. n. 377/2022
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi la proposta Controparte_1 revocazione, perché del tutto priva di fondamento rispetto ad entrambi i motivi prospettati.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata
§ 6. Va in primo luogo evidenziato come non sia configurabile la sussistenza del dedotto dolo da parte del non ravvisandosi un chiaro ed Controparte_1 evidente intento fraudolento nella condotta processuale tenuta dalla predetta amministrazione.
Invero, come affermato dalla Corte regolatrice, “per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 1), c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo
88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività (macchinazione) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice
l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento” (così Cass.
21/5/2024, n. 14173; nello stesso senso, v. Cass. 21/10/2022, n. 31211).
Ciò posto, non vi sono elementi atti a ricostruire, anche su base presuntiva, una siffatta condotta fraudolenta del ma soltanto una sia pur grave Controparte_1 negligenza dello stesso nel non tener conto che il bene immobile fosse occupato senza titolo da soggetto terzo rispetto alla . Né, contrariamente all'assunto Pt_1 di quest'ultima, può affermarsi che l'amministrazione comunale abbia intenzionalmente omesso di eseguire coattivamente la statuizione del primo
Giudice di condanna al rilascio dell'immobile allo specifico fine di far sì che la pretesa creditoria relativa all'indennità di occupazione, riconosciuta dal Tribunale anche con condanna in futuro, lievitasse in modo esponenziale. Non v'è dubbio, in proposito, che l'istante avrebbe dovuto allegare analiticamente e provare l'esistenza di ragioni specifiche per la quali il avesse intenzione di CP_1 danneggiarla gravemente dal punto di vista patrimoniale,
Avendo la omesso ogni allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, Pt_1 in tal senso, deve certamente escludersi il prospettato dolo revocatorio.
Del resto, è appena il caso di considerare che ben avrebbe potuto il agire CP_1 nei confronti dell'altro occupante per ottenere sia il rilascio dell'immobile che la 6 R.G. n. 377/2022 condanna al risarcimento per illegittima occupazione, non essendovi ragioni tali da evidenziare una qualsivoglia convenienza nell'azionare la pretesa creditoria nei confronti dell'odierna attrice in revocazione, piuttosto che nei confronti di un terzo detentore senza titolo.
Va aggiunto che nulla l'istante ha provato in merito alla dedotta circostanza che il avrebbe richiesto ed ottenuto somme di danaro dall'attuale occupante CP_1
l'immobile controverso per la detenzione sine titulo dello stesso.
§ 7. Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c., basato sul ritrovamento di documenti decisivi che l'istante non aveva potuto produrre in giudizio per fatto del Controparte_1
§ 7.1. Premesso che trattasi degli atti descritti sub § 3.1., osserva il Collegio che il primo di tali documenti, ossia il verbale di sopralluogo in data 16/12/2021, riportante le dichiarazioni con cui affermava di occupare Parte_4
l'immobile sin dall'anno 2010, non può essere invocato quale motivo di revocazione della sentenza, in quanto di formazione successiva alla sentenza impugnata.
Va, al riguardo, richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'ipotesi di revocazione in disamina presuppone che il documento decisivo – la cui produzione in giudizio sia stata impossibile per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario – preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall'uso dell'espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3) dell'art. 395, alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398, ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento (cfr., tra le altre, Cass. 20/12/2021, n. 40895; Cass. 10/2/2017, n.
3591).
Nella specie, invece, non v'è dubbio che il verbale in oggetto, redatto in data
16/12/2021, sia successivo alla decisione di questa Corte n. 4555/2019, a nulla rilevando, come innanzi esposto, che lo stesso riporti dichiarazioni riferentesi anche a fatti essa anteriori.
§ 7.2. Gli altri documenti assunti a fondamento della presente impugnazione per revocazione sono, invece, precedenti la decisione impugnata.
§ 7.3. Essi sono, in particolare, il decreto penale di rinvio a giudizio del per Pt_4 aver arbitrariamente invaso il locale di proprietà del Comune, l'atto costitutivo dell'Associazione No OF con sede indicata in Controparte_4 CP_1 7 R.G. n. 377/2022
Barra, Corso Sirena is 3, piano terra, interni 14-15-16, di cui il predetto era rappresentante, e la domanda presentata al Comune di per la CP_1 regolarizzazione del rapporto locatizio avente ad oggetto i suindicati immobili.
Ebbene, la assume che i suindicati documenti, dimostrando che Pt_1
l'immobile controverso fosse, sin dall'anno 2010, nella materiale disponibilità del sarebbero decisivi, nella prospettiva di cui all'art. 395, n. 3), c.p.c., nel Pt_4 senso che gli stessi, ove acquisiti nel corso del giudizio, sarebbero stati idonei a fondare un diverso convincimento e, quindi, a condurre ad una decisione a sé favorevole.
Infatti, insegna la Corte del diritto che la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza (cfr., ex multis, Cass. 22/7/2024, n. 13650; Cass. 19/10/2023, n.
29122).
Tuttavia, deve escludersi che l'impugnata decisione possa essere revocata per le ragioni fatte valere dalla . Pt_1
§ 7.4. Invero, occorre in primo luogo considerare che, come affermano i giudici di legittimità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. è necessario indicare sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, “incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che
l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Inoltre, nell'ipotesi di impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione” (così Cass. 22/11/2024, n. 30203, in motivazione;
nello stesso senso, v. Cass. 6/12/2011, n. 26175, in motivazione). 8 R.G. n. 377/2022
Ebbene, nella fattispecie in esame i suindicati presupposti vanno esclusi, tenuto conto che:
- la , nel giudizio di primo grado, aveva formulato richiesta di prova Pt_1 testimoniale volta a dimostrare – per quel che interessa – che, tra la fine dell'anno
1996 e l'inizio dell'anno 1997, “i locali in Corso Sirena n. 14/16 furono occupati dall' e che, pertanto, “non mise mai più piede in detti Parte_6 locali”, mentre in precedenza gli stessi erano stati occupati dall'associazione LE
PO Center, rappresentata da essa esponente, e che, inoltre, successivamente alla l'immobile fu occupato da un'altra associazione culturale (quella che faceva Pt_6 capo ad n.d.e.); Parte_4
- rigettata tale richiesta istruttoria dal primo Giudice, con la sentenza oggi impugnata a mezzo revocazione straordinaria questa Corte ha disatteso l'istanza riproposta in sede di appello in quanto la non aveva invocato, nel corso Pt_1 del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, la revoca dell'ordinanza di diniego, né aveva reiterato la richiesta di ammissione della prova all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;
- ne discende un'evidente negligenza dell'odierna attrice in revocazione nel coltivare le proprie deduzioni istruttorie, che ben avrebbe potuto integrare anche con la richiesta di un'ispezione dei luoghi, utile a far constatare che l'immobile de quo fosse occupato da terzi soggetti;
- altro profilo di negligenza della consiste nel non avere offerto al Pt_1 [...] la restituzione del bene, e ciò sin da prima che venisse instaurato nei CP_1 propri confronti il giudizio di rilascio per l'occupazione senza titolo ed il risarcimento danni per illegittima detenzione;
- infatti, da quanto allegato nel corso del giudizio di merito, l'istante comunque aveva avuto la materiale disponibilità dell'immobile, sia pure per pochi mesi, quale presidente dell'associazione LE PO, prima di abbandonarlo a seguito della morte del proprio coniuge, tant'è che la stessa ha precisato di aver inoltrato
“richieste ed autorizzazioni a tutti gli organi competenti” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado) per l'esecuzione di lavori volti alla realizzazione di una palestra;
- ne discende che la mancata conoscenza dei documenti innanzi descritti deve ricondursi a negligenza della , piuttosto che ad una condotta ostativa del Pt_1
Comune. 9 R.G. n. 377/2022
§ 7.5. In secondo luogo, i documenti sopra indicati giammai potrebbero condurre ad una decisione favorevole all'attrice in revocazione, tenuto conto della mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, alternativa rispetto a quella della mancata prova sia della riconsegna dell'immobile al che della consegna dello stesso al terzo titolare Controparte_1 dell'associazione quale ragione giuridica ostativa alla fondatezza Parte_6 dell'assunto della di non occupare da tempo l'immobile per cui è lite. Pt_1
In particolare, il primo Giudice, dopo aver rilevato la mancanza di prova dell'abbandono dell'immobile, confermata anche dalla circostanza che la lettera di messa in mora inviata dal alla nel 2003, presso i locali Controparte_1 Pt_1 in questione, fu rifiutata dalla stessa, ha precisato che “se effettivamente la detenzione dell'immobile fosse stata trasmessa al (il titolare CP_5 dell'associazione n.d.e.), ciò sarebbe avvenuto in modo illecito, senza Parte_6
i prescritti atti autorizzativi comunali, sicché la sarebbe comunque Pt_1 responsabile di aver consentito, con l'abbandono dell'immobile (senza riconsegnarlo al comune) al terzo di occuparlo a sua volta illecitamente”.
Poiché tale statuizione non risulta attinta da alcuna doglianza con l'atto di appello proposto dall'interessata avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
1329/2011, il giudicato calato sulla stessa rende – a ben vedere – superflua, ai fini dell'illiceità della condotta della , ogni questione relativa all'occupazione Pt_1 dell'immobile da parte di terzi soggetti e, quindi, non decisivi, nella prospettiva di cui all'art. 395 n. 3), c.p.c., i documenti posti a base dell'impugnazione per revocazione.
In proposito, è opportuno chiarire che, secondo la Corte regolatrice, “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di 10 R.G. n. 377/2022 impugnarle entrambe” (così Cass. 14/3/2024, n. 6947; nello stesso senso, v. Cass.
23/06/2023, n. 18046).
§ 8. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, va rigettata la proposta impugnazione per revocazione.
§ 9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nonché determinazione di importi prossimi ai minimi.
Va poi precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che la sia stata ammessa provvisoriamente al Pt_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema
Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare
(cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v. Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 10. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attrice in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ancorché detta parte processuale risulti, come detto, ammessa al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025,
n. 2457; Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla revocazione ex art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c. proposta da , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 14/1/2022, nei confronti del avverso la Controparte_1 sentenza n. 4555/2019 di questa Corte pubblicata in data 19/9/2019, così provvede:
a) rigetta la domanda di revocazione;
11 R.G. n. 377/2022
b) condanna la al pagamento, in favore del delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della , di un ulteriore importo a Pt_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 377/2022, avente ad oggetto la revocazione ex art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c., della sentenza di questa Corte di Appello n.
4555/2019 pubblicata in data 19/9/2019 vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura depositata in atti, dall'avv. Luigi Damiano (C.F.
) C.F._2
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, in virtù di procura depositata in atti, dagli avv.ti Corrado Di Nardo (C.F.
, IC Di SO (C.F. C.F._3
) e LV US (C.F. ), in C.F._4 C.F._5 sostituzione di precedente difensore
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 11/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1329/2011 pubblicata in data 26/1/2011, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società Parte_2 2
[...] R.G. n. 377/2022
quale rappresentante del volta ad ottenere la condanna Pt_3 Controparte_1 di al rilascio, perché detenuto senza titolo, dell'immobile di Parte_1 proprietà comunale sito in Napoli-Barra, Corso Sirena, is./ed. 3, piano terra, interno 16, al pagamento dei corrispettivi dovuti, nonché al risarcimento dei danni, così ha provveduto:
“A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
all'immediato rilascio dell'immobile, sito in Napoli-Barra, Corso Sirena,
[...] is./ed. 3, piano terra, int. 16, in favore del comune di CP_1
B) condanna al pagamento in favore del comune di Parte_1 CP_1 della somma di euro 55.132,43 oltre alla somma mensile di euro 417,00 dal gennaio del 2001 al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili, come indicato in domanda sino al soddisfo;
C) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2130,00 di cui 130,00 per esborsi e la differenza a titolo di diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa”.
§ 2. Con sentenza n. 4555/2019 pubblicata in data 19/9/2019, la Corte di Appello di Napoli, sul gravame proposto dalla avverso la decisione di primo grado, Pt_1 ha così deciso la causa:
“a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante a pagare all'appellata, nella qualità, le spese del grado
e le liquida in €.30,00 per spese ed €.3.310,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese (15%), iva e cpa secondo legge”.
Le ragioni giuridiche della suindicata decisione, per quel che rileva nella presente sede processuale, possono riassumersi nei seguenti termini:
- l'eccezione di difetto d'integrità del contraddittorio, per omessa citazione del litisconsorte necessario , presunto occupante dell'immobile a partire dal CP_3 mese di novembre 1996, dopo il rilascio dello stesso da parte della LE PO
Center, è priva di fondamento perché l'attrice, dopo aver chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del predetto terzo, ha omesso di evocarlo in giudizio;
- il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo la parte istante dimostrato il fatto costitutivo delle azioni di rilascio e risarcimento danni, e cioè l'occupazione iniziale 3 R.G. n. 377/2022 dell'immobile da parte della convenuta, la quale avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto rilascio dell'immobile, quale fatto impeditivo dell'azione intrapresa;
- la documentazione prodotta dalla non fornisce la prova dell'effettivo Pt_1 rilascio del bene al Controparte_1
- non vi sono i presupposti per l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla in primo grado, non avendo ella richiesto la revoca dell'ordinanza Pt_1 con cui il Tribunale, ritenutane l'irrilevanza, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, con implicito rigetto della richiesta istruttoria, né reiterato l'istanza negli scritti conclusivi.
§ 3. Passata in giudicato la citata pronuncia, avverso la stessa la ha Pt_1 proposto impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395, nn. 1) e 3), deducendo al riguardo:
- che dopo la sentenza di primo grado il non si era attivato per il rilascio CP_1 dell'immobile;
- di aver maturato il convincimento, anche perché, come sostenuto nel corso del giudizio, aveva avuto la detenzione effettiva del bene soltanto per 5 mesi, che il avesse riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile; CP_1
- di aver ricevuto dal dopo la sentenza di appello, passata in giudicato CP_1 per mancanza di impugnazione, una raccomandata A.R. con cui le veniva richiesto il pagamento della somma esorbitante di € 120.808,24;
- che la diffida di pagamento palesava che l'inerzia del rispetto Controparte_1 all'ottenimento della riconsegna del cespite, integrasse un abuso del diritto, elusivo dei doveri di correttezza e buona fede, avendo il predetto omesso di attivarsi per il rilascio, in tal modo facendo maturare un rilevante credito avente ad oggetto l'indennità di occupazione, riconosciuta dal Tribunale in ragione di €
417,00 mensili sino all'effettiva restituzione del bene;
- di aver inviato, pertanto, un atto d'intimazione al affinché lo stesso CP_1 riprendesse immediatamente possesso del bene;
- che a seguito di tanto, il l'aveva invitata a presenziare ad un CP_1 sopralluogo finalizzato a formalizzare la riacquisizione del bene al patrimonio comunale;
- che nel corso del sopralluogo non era stata possibile l'immissione in possesso, essendo stata riscontrata la presenza di un cancello chiuso che non consentiva l'accesso; 4 R.G. n. 377/2022
- che, rinviato il sopralluogo per consentire l'apertura forzata del cancello, il
16/12/2021 si era constatata la presenza all'interno dell'immobile di un soggetto identificato come tale che dichiarava e documentava di far parte Parte_4 dell'Associazione No OF , di occupare il bene sin dall'anno Parte_5
2010 e di aver ricevuto decreto di citazione a giudizio penale cui era seguita sentenza di condanna per l'accertata occupazione sin dal 12/1/2010 dello stesso.
§ 3.1. Pertanto, con riferimento al motivo di revocazione 395 n. 3), relativo al rinvenimento di documenti decisivi, la ha dedotto che gli stessi sono: Pt_1
a) il verbale di sopralluogo in data 16/12/2021, nel quale erano state raccolte le dichiarazioni di relative alla sua occupazione dell'immobile a Parte_4 partire dall'anno 2010;
b) il decreto penale di rinvio a giudizio del per aver arbitrariamente invaso Pt_4 il locale di proprietà del Comune;
c) l'atto costitutivo dell' con sede Controparte_4 indicata in Napoli-Barra, Corso Sirena is 3, piano terra, interni 14-15-16;
d) la domanda al Comune di regolarizzazione del rapporto locatizio avente ad oggetto i suindicati immobili.
Secondo l'attrice in revocazione tali documenti dimostrerebbero di essere stata ingiustamente condannata al pagamento, in favore del di un'indennità di CP_1 occupazione per un rilevante periodo di tempo in cui non aveva più la detenzione del bene, sicché gli stessi sarebbero stati idonei a formare un diverso convincimento da parte della Corte di Appello.
§ 3.2. Quanto al motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 1), c.p.c., l'attrice ha allegato:
- la sussistenza del dolo del il quale, dopo la sentenza di condanna, non CP_1 aveva dato impulso all'azione di esecuzione per rilascio dell'immobile, restando inerte per la durata del giudizio di appello (circa 7 anni) e facendo “crescere in maniera esorbitante” la debitoria di essa esponente;
- di aver ritenuto che il avesse preso atto che l'immobile in Controparte_1 questione fosse stato di fatto rilasciato;
- che il a ben vedere, non aveva esteso la lite al indicato da CP_1 CP_5 essa convenuta in primo grado come l'effettivo detentore, perché era consapevole che l'immobile fosse occupato da altra associazione (quella che faceva capo al
. Pt_4 5 R.G. n. 377/2022
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi la proposta Controparte_1 revocazione, perché del tutto priva di fondamento rispetto ad entrambi i motivi prospettati.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata
§ 6. Va in primo luogo evidenziato come non sia configurabile la sussistenza del dedotto dolo da parte del non ravvisandosi un chiaro ed Controparte_1 evidente intento fraudolento nella condotta processuale tenuta dalla predetta amministrazione.
Invero, come affermato dalla Corte regolatrice, “per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 1), c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo
88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività (macchinazione) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice
l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento” (così Cass.
21/5/2024, n. 14173; nello stesso senso, v. Cass. 21/10/2022, n. 31211).
Ciò posto, non vi sono elementi atti a ricostruire, anche su base presuntiva, una siffatta condotta fraudolenta del ma soltanto una sia pur grave Controparte_1 negligenza dello stesso nel non tener conto che il bene immobile fosse occupato senza titolo da soggetto terzo rispetto alla . Né, contrariamente all'assunto Pt_1 di quest'ultima, può affermarsi che l'amministrazione comunale abbia intenzionalmente omesso di eseguire coattivamente la statuizione del primo
Giudice di condanna al rilascio dell'immobile allo specifico fine di far sì che la pretesa creditoria relativa all'indennità di occupazione, riconosciuta dal Tribunale anche con condanna in futuro, lievitasse in modo esponenziale. Non v'è dubbio, in proposito, che l'istante avrebbe dovuto allegare analiticamente e provare l'esistenza di ragioni specifiche per la quali il avesse intenzione di CP_1 danneggiarla gravemente dal punto di vista patrimoniale,
Avendo la omesso ogni allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, Pt_1 in tal senso, deve certamente escludersi il prospettato dolo revocatorio.
Del resto, è appena il caso di considerare che ben avrebbe potuto il agire CP_1 nei confronti dell'altro occupante per ottenere sia il rilascio dell'immobile che la 6 R.G. n. 377/2022 condanna al risarcimento per illegittima occupazione, non essendovi ragioni tali da evidenziare una qualsivoglia convenienza nell'azionare la pretesa creditoria nei confronti dell'odierna attrice in revocazione, piuttosto che nei confronti di un terzo detentore senza titolo.
Va aggiunto che nulla l'istante ha provato in merito alla dedotta circostanza che il avrebbe richiesto ed ottenuto somme di danaro dall'attuale occupante CP_1
l'immobile controverso per la detenzione sine titulo dello stesso.
§ 7. Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c., basato sul ritrovamento di documenti decisivi che l'istante non aveva potuto produrre in giudizio per fatto del Controparte_1
§ 7.1. Premesso che trattasi degli atti descritti sub § 3.1., osserva il Collegio che il primo di tali documenti, ossia il verbale di sopralluogo in data 16/12/2021, riportante le dichiarazioni con cui affermava di occupare Parte_4
l'immobile sin dall'anno 2010, non può essere invocato quale motivo di revocazione della sentenza, in quanto di formazione successiva alla sentenza impugnata.
Va, al riguardo, richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'ipotesi di revocazione in disamina presuppone che il documento decisivo – la cui produzione in giudizio sia stata impossibile per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario – preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall'uso dell'espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3) dell'art. 395, alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398, ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento (cfr., tra le altre, Cass. 20/12/2021, n. 40895; Cass. 10/2/2017, n.
3591).
Nella specie, invece, non v'è dubbio che il verbale in oggetto, redatto in data
16/12/2021, sia successivo alla decisione di questa Corte n. 4555/2019, a nulla rilevando, come innanzi esposto, che lo stesso riporti dichiarazioni riferentesi anche a fatti essa anteriori.
§ 7.2. Gli altri documenti assunti a fondamento della presente impugnazione per revocazione sono, invece, precedenti la decisione impugnata.
§ 7.3. Essi sono, in particolare, il decreto penale di rinvio a giudizio del per Pt_4 aver arbitrariamente invaso il locale di proprietà del Comune, l'atto costitutivo dell'Associazione No OF con sede indicata in Controparte_4 CP_1 7 R.G. n. 377/2022
Barra, Corso Sirena is 3, piano terra, interni 14-15-16, di cui il predetto era rappresentante, e la domanda presentata al Comune di per la CP_1 regolarizzazione del rapporto locatizio avente ad oggetto i suindicati immobili.
Ebbene, la assume che i suindicati documenti, dimostrando che Pt_1
l'immobile controverso fosse, sin dall'anno 2010, nella materiale disponibilità del sarebbero decisivi, nella prospettiva di cui all'art. 395, n. 3), c.p.c., nel Pt_4 senso che gli stessi, ove acquisiti nel corso del giudizio, sarebbero stati idonei a fondare un diverso convincimento e, quindi, a condurre ad una decisione a sé favorevole.
Infatti, insegna la Corte del diritto che la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza (cfr., ex multis, Cass. 22/7/2024, n. 13650; Cass. 19/10/2023, n.
29122).
Tuttavia, deve escludersi che l'impugnata decisione possa essere revocata per le ragioni fatte valere dalla . Pt_1
§ 7.4. Invero, occorre in primo luogo considerare che, come affermano i giudici di legittimità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. è necessario indicare sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, “incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che
l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Inoltre, nell'ipotesi di impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione” (così Cass. 22/11/2024, n. 30203, in motivazione;
nello stesso senso, v. Cass. 6/12/2011, n. 26175, in motivazione). 8 R.G. n. 377/2022
Ebbene, nella fattispecie in esame i suindicati presupposti vanno esclusi, tenuto conto che:
- la , nel giudizio di primo grado, aveva formulato richiesta di prova Pt_1 testimoniale volta a dimostrare – per quel che interessa – che, tra la fine dell'anno
1996 e l'inizio dell'anno 1997, “i locali in Corso Sirena n. 14/16 furono occupati dall' e che, pertanto, “non mise mai più piede in detti Parte_6 locali”, mentre in precedenza gli stessi erano stati occupati dall'associazione LE
PO Center, rappresentata da essa esponente, e che, inoltre, successivamente alla l'immobile fu occupato da un'altra associazione culturale (quella che faceva Pt_6 capo ad n.d.e.); Parte_4
- rigettata tale richiesta istruttoria dal primo Giudice, con la sentenza oggi impugnata a mezzo revocazione straordinaria questa Corte ha disatteso l'istanza riproposta in sede di appello in quanto la non aveva invocato, nel corso Pt_1 del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, la revoca dell'ordinanza di diniego, né aveva reiterato la richiesta di ammissione della prova all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;
- ne discende un'evidente negligenza dell'odierna attrice in revocazione nel coltivare le proprie deduzioni istruttorie, che ben avrebbe potuto integrare anche con la richiesta di un'ispezione dei luoghi, utile a far constatare che l'immobile de quo fosse occupato da terzi soggetti;
- altro profilo di negligenza della consiste nel non avere offerto al Pt_1 [...] la restituzione del bene, e ciò sin da prima che venisse instaurato nei CP_1 propri confronti il giudizio di rilascio per l'occupazione senza titolo ed il risarcimento danni per illegittima detenzione;
- infatti, da quanto allegato nel corso del giudizio di merito, l'istante comunque aveva avuto la materiale disponibilità dell'immobile, sia pure per pochi mesi, quale presidente dell'associazione LE PO, prima di abbandonarlo a seguito della morte del proprio coniuge, tant'è che la stessa ha precisato di aver inoltrato
“richieste ed autorizzazioni a tutti gli organi competenti” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado) per l'esecuzione di lavori volti alla realizzazione di una palestra;
- ne discende che la mancata conoscenza dei documenti innanzi descritti deve ricondursi a negligenza della , piuttosto che ad una condotta ostativa del Pt_1
Comune. 9 R.G. n. 377/2022
§ 7.5. In secondo luogo, i documenti sopra indicati giammai potrebbero condurre ad una decisione favorevole all'attrice in revocazione, tenuto conto della mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, alternativa rispetto a quella della mancata prova sia della riconsegna dell'immobile al che della consegna dello stesso al terzo titolare Controparte_1 dell'associazione quale ragione giuridica ostativa alla fondatezza Parte_6 dell'assunto della di non occupare da tempo l'immobile per cui è lite. Pt_1
In particolare, il primo Giudice, dopo aver rilevato la mancanza di prova dell'abbandono dell'immobile, confermata anche dalla circostanza che la lettera di messa in mora inviata dal alla nel 2003, presso i locali Controparte_1 Pt_1 in questione, fu rifiutata dalla stessa, ha precisato che “se effettivamente la detenzione dell'immobile fosse stata trasmessa al (il titolare CP_5 dell'associazione n.d.e.), ciò sarebbe avvenuto in modo illecito, senza Parte_6
i prescritti atti autorizzativi comunali, sicché la sarebbe comunque Pt_1 responsabile di aver consentito, con l'abbandono dell'immobile (senza riconsegnarlo al comune) al terzo di occuparlo a sua volta illecitamente”.
Poiché tale statuizione non risulta attinta da alcuna doglianza con l'atto di appello proposto dall'interessata avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
1329/2011, il giudicato calato sulla stessa rende – a ben vedere – superflua, ai fini dell'illiceità della condotta della , ogni questione relativa all'occupazione Pt_1 dell'immobile da parte di terzi soggetti e, quindi, non decisivi, nella prospettiva di cui all'art. 395 n. 3), c.p.c., i documenti posti a base dell'impugnazione per revocazione.
In proposito, è opportuno chiarire che, secondo la Corte regolatrice, “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di 10 R.G. n. 377/2022 impugnarle entrambe” (così Cass. 14/3/2024, n. 6947; nello stesso senso, v. Cass.
23/06/2023, n. 18046).
§ 8. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, va rigettata la proposta impugnazione per revocazione.
§ 9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nonché determinazione di importi prossimi ai minimi.
Va poi precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che la sia stata ammessa provvisoriamente al Pt_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema
Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare
(cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v. Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 10. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attrice in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ancorché detta parte processuale risulti, come detto, ammessa al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025,
n. 2457; Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla revocazione ex art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c. proposta da , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 14/1/2022, nei confronti del avverso la Controparte_1 sentenza n. 4555/2019 di questa Corte pubblicata in data 19/9/2019, così provvede:
a) rigetta la domanda di revocazione;
11 R.G. n. 377/2022
b) condanna la al pagamento, in favore del delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della , di un ulteriore importo a Pt_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.