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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10177/2024 r.g., promossa da
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
) e , nato a [...] il 7 C.F._1 Parte_2
settembre 1989 (c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Elena Nanni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e all'odierna udienza dell'11 febbraio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 4 settembre 2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza dell'11 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 27 luglio 2013 a San AN in RS (Bologna) e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di Per_1
entrambe le figure genitoriali;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'11 febbraio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare direttamente in questa sede il Parte_2 Parte_1
seguente trasferimento immobiliare.
Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, il NO Parte_2
cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla RA , che accetta Parte_1
ed acquista, il diritto di proprietà superficiaria (al medesimo spettante fino al 29 settembre 2032) per la quota di 1/2 (una metà) sull'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà della proprietà superficiaria è già di proprietà della
2 cessionaria che diviene così titolare della proprietà superficiaria -fino Parte_1
al 29 settembre 2032- dell'intero): compendio immobiliare sito a San AN in RS (Bologna), Via Modena
n.140, costituita da un appartamento al piano primo, con annessa soffitta, il tutto insistente su area di proprietà del di San AN in Controparte_1
RS.
Le porzioni immobiliari in oggetto risultano censite al C.F. del Comune di San
AN in RS (Bologna) al foglio 68, mappale 10, sub. 8, Via Modena n.140,
p. T-1, cat. A/4, cl.1, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 80, R.C. euro
238,60.
La suddetta porzione di fabbricato urbano confina con corte comune su due lati, con ragioni dei beni di proprietà di (o suoi aventi causa), salvi altri e più Parte_3
precisi confini.
Quanto oggetto di cessione è pervenuto alla parte cedente per legittimi titoli e precisamente per atto di compravendita del 28 aprile 2017 a ministero del dott.
Notaio in Crevalcore (Bologna), repertorio n.1001, raccolta n. Persona_2
789, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 1 in data
19/05/2017 al n. 8967 serie 1T ed ivi trascritto, in pari data, al n.22418 Reg. Gen. - n.
15008 Reg. Part.
Quanto in oggetto viene rispettivamente ceduto ed acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, con ogni annesso e connesso, aderenza, accessione e pertinenza, usi, comunioni, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e competenti, anche laddove risultanti dallo stato condominiale, e come posseduto, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, titolo o destinazione e con tutti i patti e condizioni contenuti o richiamati nel titolo di provenienza sopra enunciato.
I coniugi danno atto che vengono trasferiti alla parte acquirente anche tutti i diritti ed obblighi nascenti a norma dello statuto consorziale nei confronti del Consorzio dei
3 Partecipanti di San AN in RS (Bologna), proprietario dell'area sottostante la porzione immobiliare oggetto di trasferimento.
Il NO , con la sottoscrizione del ricorso e del presente verbale Parte_2
dichiara che il mobilio della casa, tutti gli arredi, le pertinenze e gli oggetti presenti nell'abitazione ivi resteranno con facoltà per la RA di disporne Parte_1
liberamente ed autonomamente, anche alienandoli o asportandoli, di ciò essendosi tenuto conto nelle condizioni di separazione.
Il NO dichiara e garantisce la piena titolarità e la libera disponibilità Parte_2
del bene in oggetto e la libertà da oneri reali, pesi, vincoli, canoni, affitti e prelazioni di ogni genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, nonché da terzi aventi diritto di prelazione, con garanzia da evizione parziale e totale e da molestie, ad eccezione di (a) ipoteca volontaria di primo grado per la somma di €.
192.000,00= a garanzia di mutuo fondiario di €. 96.000,00= acceso presso l'istituto
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (c.f.: ) con atto a ministero del dott. P.IVA_1
Notaio in Crevalcore rep. n. 1002, racc. n. 790 del Persona_2
28/04/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il al n. 8968 in data
19/05/2017, serie 1T e iscritto a Bologna in pari data al reg. gen. 22419, reg. part. n.
3916, nonché (b) dei diritti ed obblighi verso il di San Controparte_1
AN in RS (Bologna), proprietario del suolo, di cui all'attuale Statuto ed al contratto con lo stesso stipulato, con scadenza il 29/09/2032, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme del dott. Notaio in San AN in RS, in Persona_3
data 06/02/2004, rep. n. 51982 e in data 13/11/2004 rep. n. 52054, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Bologna 1 il 07/12/2004 al n. 6731, Serie 1T e trascritto a Bologna il 09/12/2004, Reg. Gen. N. 62844, Reg. Part. N. 43171, che la RA dichiara di conoscere ed accettare, subentrandone nei relativi Parte_1
rapporti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale, purché omologato con sentenza.
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed
4 integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente PT
, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai
[...]
sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967.
La parte cedente dichiara, inoltre: Parte_2
che per le lievi irregolarità urbanistiche è stata presentata D.I.A. in sanatoria in data
27/07/2004, P.G. n. 37289, Protocollo sportello edilizia n. 449/04; che relativamente alla porzione immobiliare in oggetto è stata presentata C.I.L. in data
11/10/2016, P.G. n. 42407, per la quale è stata presentata comunicazione di fine lavori in data 20/03/2017, P.G. n. 11913.
La stessa parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e catastale Parte_2
dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• nella porzione immobiliare in esame non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di San AN in RS non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
5 Con riferimento all'agibilità/abitabilità, parte cedente dichiara, e parte Parte_2
cessionaria ne prende atto, che il relativo certificato o altro documento ad esso equipollente, a fronte di domanda di rilascio presentata al Comune di San AN in
RS (Bologna) in data 29/03/2017 ed iscritta al Prot. n. 13219, si deve ritenersi conseguito a seguito di silenzio-assenso; la RA assume, Parte_1
comunque, a proprio carico ogni eventuale onere connesso al compimento di atti, fatti, opere e comunque di tutto quanto fosse necessario. I coniugi dichiarano di aver tenuto conto di dette circostanze nell'ambito delle condizioni di separazione.
La RA , resa edotta della natura e finalità della Relazione Tecnica Parte_1
Integrata (R.T.I.), dichiara di rinunciare all'allegazione di detto documento.
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione
Energetica numero 01195-061190-2015-Rev01, rilasciato in data 18 giugno 2015 dal dott. Ing. quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il Persona_4
, attestato che in originale si allega sotto la lettera A a far parte integrante e Nume_1
sostanziale del presente verbale.
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la Parte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni
6 incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro
20.000,00 (ventimila//00) oltre all'accollo del mutuo residuo alla data dell'1 maggio
2023 (compreso), data da cui la moglie sta già pagando le relative rate.
La somma di euro 20.000,00 (ventimila//00), per espressa pattuizione dei coniugi, non
è produttiva di interessi compensativi ex art. 1499 c.c. nè soggetta a rivalutazione monetaria, e verrà corrisposta all'esito e con il ricavato della vendita di un bene immobile da parte della RA o attingendo ad un finanziamento a Parte_1
garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento che derivano dal presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2817, n. 1, i coniugi chiedono che venga iscritta sulla porzione immobiliare ceduta e limitatamente alla quota trasferita a favore della parte cedente e contro la parte cessionaria ipoteca legale Parte_2 Parte_1
per l'importo di €.20.000,00.
La Parte cedente accolla alla Parte cessionaria , che lo Parte_2 Parte_1
assume, l'integrale pagamento alla Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. della somma residua dalla data indicata, quindi anche della parte di spettanza della Parte cedente
, del mutuo originariamente concesso da detto Istituto ai coniugi con Parte_2
atto a ministero Notaio sopraindicato, la cui restituzione è garantita dalla Persona_2
sopra citata ipoteca volontaria.
A tal ultimo proposito i coniugi specificano che, all'atto dell'acquisto dell'immobile de quo, i coniugi stipulavano contratto di mutuo a tasso fisso di €. Parte_4
96.000,00= con l'istituto Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (c.f.: P.IVA_1
che i coniugi si obbligavano a rimborsare con un piano di ammortamento di n. 300
(trecento) rate posticipate mensili di €. 517,39= ciascuna, ad eccezione della prima in scadenza il 01/07/2017. Con decorrenza dal mese di maggio 2023 e così a tutt'oggi, per accordi intercorsi direttamente tra i coniugi, la RA si è fatta Pt_1
integralmente carico del pagamento del debito con la I coniugi convengono, CP_2
7 quindi, di voler formalizzare con il presente accordo di separazione che la RA
si accolli integralmente il debito residuo, liberando il NO da Pt_1 PT
qualsivoglia obbligazione nei confronti della Banca mutuante.
Il detto accollo ha al momento valore interno fra le parti, ma la cessionaria Parte_1
si obbliga a richiedere e ottenere dall'istituto bancario la liberazione del
[...]
cedente.
I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali previste Parte_2 Parte_1
dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonché a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) il corrispettivo del presente trasferimento di euro 20.000,00 (ventimila//00) non
è stato pagato in quanto, come detto, è previsto un versamento differito all'esito e con il ricavato della vendita di un bene immobile da parte della RA o Parte_1
attingendo ad un finanziamento;
l'accollo in capo alla cessionaria della somma residua alla data dell'1 Parte_1
maggio 2023 del mutuo originariamente concesso ai coniugi con atto a ministero
Notaio sopraindicato Persona_2
b) di non essersi avvalsi, per la conclusione del suddetto trasferimento, di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la parte cedente NO : Parte_2
8 - dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione prot. n.BO0036985 del 17 marzo
2017 e rilasciata in copia dall'Ute e che si allega sotto la lettera B a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
- dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria, , conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali Parte_1
e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
I coniugi e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno
2012”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 24 settembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
9 Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo dagli stessi raggiunto anche in merito al pagamento delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Vicenza) l'11 settembre 1992 e , nato a [...] il 7 Parte_2
settembre 1989, i quali hanno contratto matrimonio a San AN in RS
(Bologna) il 27 luglio 2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2013;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San AN in RS di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Si dà atto che il NO PT
, a far data dal mese di aprile 2023, si è trasferito in un immobile concesso lui
[...]
in locazione sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), Via del Molino n. 3, mentre nell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di San AN in RS
(Bologna) in Via Modena n. 140 continueranno ad abitarvi la moglie, , Parte_1
unitamente al figlio minore Per_1
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare direttamente in questa sede il Parte_2 Parte_1
seguente trasferimento immobiliare. Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, il NO cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla Parte_2
RA , che accetta ed acquista, il diritto di proprietà superficiaria (al Parte_1
medesimo spettante fino al 29 settembre 2032) per la quota di 1/2 (una metà)
10 sull'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà della proprietà superficiaria è già di proprietà della cessionaria che diviene così Parte_1
titolare della proprietà superficiaria -fino al 29 settembre 2032- dell'intero): compendio immobiliare sito a San AN in RS (Bologna), Via Modena n.140, costituita da un appartamento al piano primo, con annessa soffitta, il tutto insistente su area di proprietà del di San AN in RS. Le porzioni Controparte_1
immobiliari in oggetto risultano censite al C.F. del Comune di San AN in
RS (Bologna) al foglio 68, mappale 10, sub. 8, Via Modena n.140, p. T-1, cat.
A/4, cl.1, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 80, R.C. euro 238,60. La suddetta porzione di fabbricato urbano confina con corte comune su due lati, con ragioni dei beni di proprietà di (o suoi aventi causa), salvi altri e più Parte_3
precisi confini”. “I coniugi danno atto che vengono trasferiti alla parte acquirente anche tutti i diritti ed obblighi nascenti a norma dello statuto consorziale nei confronti del di San AN in RS (Bologna), proprietario Controparte_1
dell'area sottostante la porzione immobiliare oggetto di trasferimento”. “Il NO
, con la sottoscrizione del ricorso e del presente verbale dichiara che il Parte_2
mobilio della casa, tutti gli arredi, le pertinenze e gli oggetti presenti nell'abitazione ivi resteranno con facoltà per la RA di disporne liberamente ed Parte_1
autonomamente, anche alienandoli o asportandoli, di ciò essendosi tenuto conto nelle condizioni di separazione”. “Il NO dichiara e garantisce la piena Parte_2
titolarità e la libera disponibilità del bene in oggetto e la libertà da oneri reali, pesi, vincoli, canoni, affitti e prelazioni di ogni genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, nonché da terzi aventi diritto di prelazione, con garanzia da evizione parziale e totale e da molestie, ad eccezione di (a) ipoteca volontaria di primo grado per la somma di €. 192.000,00= a garanzia di mutuo fondiario di €. 96.000,00= acceso presso l'istituto Cassa di Risparmio in Bologna
S.p.A. (c.f.: ) con atto a ministero del dott. P.IVA_1 Persona_2
Notaio in Crevalcore rep. n. 1002, racc. n. 790 del 28/04/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il al n. 8968 in data 19/05/2017, serie 1T e iscritto a Bologna
11 in pari data al reg. gen. 22419, reg. part. n. 3916, nonché (b) dei diritti ed obblighi verso il di San AN in RS (Bologna), proprietario del Controparte_1
suolo, di cui all'attuale Statuto ed al contratto con lo stesso stipulato, con scadenza il
29/09/2032, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme del dott. Persona_3
Notaio in San AN in RS, in data 06/02/2004, rep. n. 51982 e in data
13/11/2004 rep. n. 52054, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Bologna 1 il
07/12/2004 al n. 6731, Serie 1T e trascritto a Bologna il 09/12/2004, Reg. Gen. N.
62844, Reg. Part. N. 43171, che la RA dichiara di conoscere ed Parte_1
accettare, subentrandone nei relativi rapporti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale, purché omologato con sentenza”. “Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro 20.000,00
(ventimila//00) oltre all'accollo del mutuo residuo alla data dell'1 maggio 2023
(compreso), data da cui la moglie sta già pagando le relative rate. La somma di euro
20.000,00 (ventimila//00), per espressa pattuizione dei coniugi, non è produttiva di interessi compensativi ex art. 1499 c.c. nè soggetta a rivalutazione monetaria, e verrà corrisposta all'esito e con il ricavato della vendita di un bene immobile da parte della RA o attingendo ad un finanziamento a garanzia Parte_1
dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento che derivano dal presente atto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2817, n. 1, i coniugi chiedono che venga iscritta sulla porzione immobiliare ceduta e limitatamente alla quota trasferita a favore della parte cedente e contro la parte cessionaria ipoteca legale Parte_2 Parte_1
per l'importo di €.20.000,00. La Parte cedente accolla alla Parte Parte_2
cessionaria , che lo assume, l'integrale pagamento alla Cassa di Parte_1
Risparmio in Bologna S.p.A. della somma residua dalla data indicata, quindi anche della parte di spettanza della Parte cedente , del mutuo originariamente Parte_2
concesso da detto Istituto ai coniugi con atto a ministero Notaio Persona_2
sopraindicato, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria. A tal ultimo proposito i coniugi specificano che, all'atto dell'acquisto dell'immobile de quo,
i coniugi stipulavano contratto di mutuo a tasso fisso di €. 96.000,00= Parte_4
12 con l'istituto Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (c.f.: ) che i coniugi P.IVA_1
si obbligavano a rimborsare con un piano di ammortamento di n. 300 (trecento) rate posticipate mensili di €. 517,39= ciascuna, ad eccezione della prima in scadenza il
01/07/2017. Con decorrenza dal mese di maggio 2023 e così a tutt'oggi, per accordi intercorsi direttamente tra i coniugi, la RA si è fatta integralmente carico Pt_1
del pagamento del debito con la I coniugi convengono, quindi, di voler CP_2
formalizzare con il presente accordo di separazione che la RA si accolli Pt_1
integralmente il debito residuo, liberando il NO da qualsivoglia obbligazione PT
nei confronti della Banca mutuante. Il detto accollo ha al momento valore interno fra le parti, ma la cessionaria si obbliga a richiedere e ottenere dall'istituto Parte_1
bancario la liberazione del cedente”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“3. Il piccolo è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocamento prevalente presso la madre. I sigg.ri e Parte_1 PT
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno
[...]
di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta.
4. I sigg. e si accordano sin da ora affinché il figlio minore possa Pt_1 PT
trascorrere con ciascun genitore tutto il tempo possibile, tenuto conto degli orari/turni di lavoro di e, più in generale, degli impegni propri e di quelli del piccolo. Pt_1
Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà sentire quando vorrà e Per_1
vederlo/tenerlo con sé indicativamente almeno per 3 (tre) pomeriggi infrasettimanali e week-end possibilmente alternati (con pernottamento).
5. Il sig. trascorrerà con il figlio 3 (tre) settimane (anche non PT Per_1
consecutive), salvo proroga da concordarsi tra i genitori, durante le vacanze estive; il
13 periodo sarà concordemente scelto di anno in anno tra i coniugi, con comunicazione all'altro entro fine marzo;
in caso di disaccordo tra le parti, il diritto di scelta sarà attribuito al padre per gli anni dispari e per quelli pari alla madre. Prima della partenza per una località di villeggiatura verrà comunicata anche la meta. Durante i periodi di vacanza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti i recapiti telefonici del luogo di villeggiatura, nonché a consentire un'adeguata e costante comunicazione del minore con l'altro genitore durante il periodo di lontananza. Il genitore che non avrà in custodia il figlio potrà contattare il bambino anche quotidianamente. Le festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse - per un periodo rispettivamente di sette (7) giorni a Natale e tre (3) a Pasqua - con il padre, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Capodanno e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. trascorrerà Per_1
alternativamente con il padre e la madre e/o tutti e 3 tre insieme anche le principali ricorrenze (ad es. compleanni, comunione, cresime etc).
6. Considerato che il minore trascorrerà pari tempo presso ciascun genitore, secondo un modello settimanale alternato basato su uno schema paritario, oltre a 3 (tre) settimane estive con il padre e pateticità nei periodi festivi, considerato altresì che vi è sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, ciascun genitore ha l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo ha con sé. Per_1
7. Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna Per_1
vigente e, limitatamente a quanto ivi non indicato, invece, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida del C.N.F. adottate il 29/11/2017. In particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita
14 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (ivi inclusa la mensa, la retta scolastica etc.); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
I coniugi sigg.ri si accordano, inoltre, affinché, come di fatto già Parte_4
avviene, vengano suddivise al 50% ciascuno anche le spese per l'abbigliamento ordinario, la mensa scolastica e le spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
15 Rimborso delle spese straordinarie ed altre statuizioni:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, tramite invio a mezzo posta elettronica, di adeguata documentazione comprovante la spesa (non necessariamente fiscale ad es. in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola). La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere personalmente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di un assegno periodico.
9. Con la cessione dell'intera quota di proprietà del sig. e l'effettivo ed PT
integrale pagamento del prezzo convenuto del presente accordo da parte della sig.ra
, i coniugi considerano i reciproci rapporti economici e/o patrimoniali Pt_1
(nessuno escluso) vantati sull'abitazione sita a San AN in RS (Bo), Via
Modena n. 140 integralmente soddisfatti, senza null'altro pretendere vicendevolmente per alcun titolo e/o ragione.
10. I coniugi dichiarano che provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese legali del presente procedimento. Parimenti le imposte di trasferimento dell'immobile (ivi incluse le spese d'iscrizione dell'ipoteca legale) ed i compensi dovuti all'Ausiliario del Giudice per le operazioni di trasferimento rimarranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno”;
16 D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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