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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 482/2024 promossa da:
nata nella città di Goiâna (Brasile), l'8.02.1989, Parte_1 residente in [...]4530 n.2 BL G, Sul Águas Claras – Brasilia/DF Cap. 71936-
250, e , nato nella città di Manhuaçu (Brasile), il Parte_2
14.04.1987, residente in [...]4530 n.2 BL G, Sul Águas Claras – Brasilia/DF
Cap. , tutti difesi e rappresentati nel presente giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Giuseppe Pinelli, sito in Roma, alla Via Crescenzio, n.25, come da procura, tradotta e apostillata allegata al ricorso.
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (identificato anche come , , Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, ), nato a [...] (R.C.), il 13.02.1870, da
[...] Controparte_4 Persona_1 Parte_4
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n.1), il quale era
[...] Parte_5 emigrato in Brasile. In data 2.11.1907, nella città di Manhuassù, in Brasile, il predetto si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.3). Dalla loro unione nasceva, il 17.07.1903, Parte_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4). Per_2
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile (cfr. doc. in atti n. 14), senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo precisavano che:
- Con riferimento alla discendenza di : Persona_2
in data 08.09.1927, egli si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.5) Persona_3
e dalla loro unione matrimoniale nasceva, in data 10.07.1928, (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- Con riferimento alla discendenza di : Parte_1
in data 9.05.1945, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il nome di In seguito, dalla loro
[...] Parte_1 unione nasceva, in data 14.01.1958, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_4
Successivamente, il 18.10.1986, il Sig. contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione nascevano, in data 14.04.1987, Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n.10), in data 08.02.1989, Parte_2 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n.12), odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle pagina 2 di 7 autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni, i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo e insistevano nell'integrale accoglimento.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 3 di 7 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel caso di specie, si tratta di discendenti da linea materna ma nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"), e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno intrapreso la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, provvedendo a inviare i moduli di richiesta di accesso alla lista d'attesa, rispettivamente in data 10.01.2024 ( e 19.01.2024 ( Parte_2 [...]
, corredati dai relativi avvisi di ricevimento (cfr. doc. in atti nn. 12-13), e hanno Parte_1 prodotto una schermata del portale del Consolato Italiano in Brasile, datata 01.08.2023 (cfr. doc. in atti
n. 15), che evidenzia la necessità di presentare domanda tramite lettera raccomandata, per le ragioni pagina 4 di 7 sopraesposte, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire in via giudiziaria. Solo l'intervento giurisdizionale, infatti, può garantire ai ricorrenti il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis entro termini certi e congrui, integrando così la condizione dell'interesse ad agire in via giudiziaria.
In conclusione, quindi, si afferma che abbia acquisito la cittadinanza italiana Parte_1 tramite trasmissione paterna e, in quanto madre, l'ha successivamente trasferita al figlio Persona_4
nato il [...]. Questo processo di trasmissione è proseguito senza interruzioni, da
[...] generazione in generazione, fino ad arrivare agli attuali ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca
pagina 5 di 7 emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana
“iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, Parte_3
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Parte_3 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 23.01.2024, dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza del Brasile, nel quale
è riportato: “NON RISULTA, fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome di
o o o , figlio Persona_6 Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 di , Parte_5 Persona_7 Parte_5 [...]
e di , , , nato in [...]_4 CP_6 Persona_9
Italia il 13/02/1870”.
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Parte_3 figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi pagina 6 di 7 consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.11.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 482/2024 promossa da:
nata nella città di Goiâna (Brasile), l'8.02.1989, Parte_1 residente in [...]4530 n.2 BL G, Sul Águas Claras – Brasilia/DF Cap. 71936-
250, e , nato nella città di Manhuaçu (Brasile), il Parte_2
14.04.1987, residente in [...]4530 n.2 BL G, Sul Águas Claras – Brasilia/DF
Cap. , tutti difesi e rappresentati nel presente giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Giuseppe Pinelli, sito in Roma, alla Via Crescenzio, n.25, come da procura, tradotta e apostillata allegata al ricorso.
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (identificato anche come , , Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, ), nato a [...] (R.C.), il 13.02.1870, da
[...] Controparte_4 Persona_1 Parte_4
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n.1), il quale era
[...] Parte_5 emigrato in Brasile. In data 2.11.1907, nella città di Manhuassù, in Brasile, il predetto si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.3). Dalla loro unione nasceva, il 17.07.1903, Parte_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4). Per_2
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile (cfr. doc. in atti n. 14), senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo precisavano che:
- Con riferimento alla discendenza di : Persona_2
in data 08.09.1927, egli si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.5) Persona_3
e dalla loro unione matrimoniale nasceva, in data 10.07.1928, (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_1
- Con riferimento alla discendenza di : Parte_1
in data 9.05.1945, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il nome di In seguito, dalla loro
[...] Parte_1 unione nasceva, in data 14.01.1958, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_4
Successivamente, il 18.10.1986, il Sig. contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione nascevano, in data 14.04.1987, Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n.10), in data 08.02.1989, Parte_2 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n.12), odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle pagina 2 di 7 autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni, i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo e insistevano nell'integrale accoglimento.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 3 di 7 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel caso di specie, si tratta di discendenti da linea materna ma nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"), e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno intrapreso la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, provvedendo a inviare i moduli di richiesta di accesso alla lista d'attesa, rispettivamente in data 10.01.2024 ( e 19.01.2024 ( Parte_2 [...]
, corredati dai relativi avvisi di ricevimento (cfr. doc. in atti nn. 12-13), e hanno Parte_1 prodotto una schermata del portale del Consolato Italiano in Brasile, datata 01.08.2023 (cfr. doc. in atti
n. 15), che evidenzia la necessità di presentare domanda tramite lettera raccomandata, per le ragioni pagina 4 di 7 sopraesposte, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire in via giudiziaria. Solo l'intervento giurisdizionale, infatti, può garantire ai ricorrenti il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis entro termini certi e congrui, integrando così la condizione dell'interesse ad agire in via giudiziaria.
In conclusione, quindi, si afferma che abbia acquisito la cittadinanza italiana Parte_1 tramite trasmissione paterna e, in quanto madre, l'ha successivamente trasferita al figlio Persona_4
nato il [...]. Questo processo di trasmissione è proseguito senza interruzioni, da
[...] generazione in generazione, fino ad arrivare agli attuali ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca
pagina 5 di 7 emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana
“iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, Parte_3
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
[...]
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Parte_3 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 23.01.2024, dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza del Brasile, nel quale
è riportato: “NON RISULTA, fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome di
o o o , figlio Persona_6 Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 di , Parte_5 Persona_7 Parte_5 [...]
e di , , , nato in [...]_4 CP_6 Persona_9
Italia il 13/02/1870”.
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Parte_3 figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi pagina 6 di 7 consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.11.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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