Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4251/2024 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli Pt_1 avv. Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Gilda Avena
ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cassavia Controparte_1 resistente Oggetto: assegno ordinario di invalidità FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento del Controparte_1 requisito sanitario necessario al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art Pt_1
445 bis comma VI cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale era estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della richiesta provvidenza economica. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito. Si è costituito deducendo la sussistenza dei requisiti per Controparte_1 il riconoscimento della prestazione invocata e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, è stata fissata per la decisione udienza del
1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del
2 giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, decreto emesso il 25.09.2024 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 08.10.2024, seguita dal ricorso depositato in data 06.11.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dott. ha diagnosticato che il ricorrente è Persona_1 affetto dalle seguenti patologie: “sarcoidosi polmonare.diabete mellito tipo ii.ipertensione arteriosa;
cardiopatia ischemica cronica (classe III NYHA); artrosi polidistrettuale;
ernie discali rachide cervicale e lombo-sacrale”. Il CTU della fase di ATP ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie danno luogo ad una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (il Sig. ha svolto attività di operaio minatore). CP_1
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del giudice della fase sommaria il CTU ha precisato: “Nel caso di specie sono state prese in considerazione tutte le gravi patologie di cui il ricorrente è affetto visitandolo accuratamente ed effettuando come di consueto l'es.obiettivo. Ciò faceva emergere in relazione alla patologia polmonare una compromissione dell'apparato respiratorio per la presenza di dispnea da sforzo, peraltro gravata dalla presenza di una cardiopatia ischemica-ipertensiva in III CLASSE NYHA, ed all'auscultazione del torace di fini crepitii diffusi su tutto l'ambito polmonare ed in specie alle basi da ritardata apertura degli alveoli, tipici della broncopolmonite cronica con episodi di ricorrente riacutizzazione come da esiti di sarcoidosi polmonare al II stadio di scadding, della quale il sig. soffre da anni. Per ciò che riguarda la CP_1 patologia osteo articolare la manovra di lasegue risultata positiva bilateralmente cerca di valutare se lo stiramento del plesso lombo-sacrale risulti doloroso per il paziente a cui viene sottoposto tale movimento. Nello specifico con tale test si
3 valuta l'irritazione delle radici nervose in l4-l5-s1 e dunque del nervo sciatico o (ischiatico). Il ricorrente ha evidente difficoltà a mantenere la stazione eretta per troppo tempo e non riesce a flettere il tronco in avanti” e, tanto, considerata l'attività confacente alle attitudini lavorative del periziando (operaio minatore) ha una rilevante incidenza sulla capacità di lavoro, correttamente valutata dall'Ausiliare in misura superiore ad un terzo. Non ritiene il Tribunale che vi sia alcuna contraddizione tra quanto chiarito dal CTU nella relazione integrativa e quanto rilevato nella prima relazione, posto che la rilevata difficoltà a mantenere la stazione eretta per troppo tempo (già evidenziata nella prima diagnosi) non è evidentemente incompatibile con la deambulazione autonoma (sebbene difficoltosa) e con la possibilità di effettuare i cambi posturali (evidentemente con le medesime difficolta). Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, anche in ordine alla decorrenza (dalla domanda amministrativa) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. A fronte di tale grave quadro clinico e, quindi, di una sintomatologia che si protrae da molti anni, non può non rilevarsi come l'opposizione spiegata dall' avverso l'accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il Pt_1 riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dalla data sopra indicata, sia in definitiva generica, essendosi l'istituto opponente limitato a negare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta. Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità
4 della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
5 (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) sono poste a carico dell' Pt_1
Non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nella determinazione dell di proporre il presente ricorso, non sussistendo, Pt_1 pertanto, gli estremi di una condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara che sussistono in favore del resistente i requisiti Controparte_1 sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Pt_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione. Cosenza, 01.04.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
6