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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14910/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Francesco Robba, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 21 gennaio 2025 e memoria del Ministero dell'Interno depositata il 06 dicembre 2024
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 03 dicembre 2023,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “ CP_4
20610/4^sez.”, emesso il 04 novembre 2023 e notificato in data 10
[...] novembre 2023, con cui il Questore di Palermo - sulla base dei pareri negativi espressi in data 17 febbraio 2023 e 25 agosto 2023 dalla
[...]
di - ha rigettato l'istanza Controparte_2 CP_1 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 15 dicembre 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità del diniego impugnato alla luce di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 286/98, in considerazione della sua lunga permanenza in Italia, del percorso di inserimento socio-lavorativo ivi intrapreso e dell'assenza di concrete prospettive in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 27 settembre 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si Controparte_3
2 rileva, in proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 15 dicembre 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in Italia dal 2011 e nel corso degli ultimi anni ha qui intrapreso da tempo un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale cameriere di sala alle dipendenze della “ISGA S.a.s” dal 28 aprile al 31 ottobre 2023 in virtù di apposito contratto di lavoro a tempo determinato e poi ancora dal 23 novembre 2023 al 28 febbraio 2024 in virtù di un nuovo analogo contratto, da ultimo prorogato fino al 31 ottobre 2024 (cfr. comunicazioni unilav, contratto d'assunzione e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da oltre 10 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
3 Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14910/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Francesco Robba, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 21 gennaio 2025 e memoria del Ministero dell'Interno depositata il 06 dicembre 2024
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 03 dicembre 2023,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “ CP_4
20610/4^sez.”, emesso il 04 novembre 2023 e notificato in data 10
[...] novembre 2023, con cui il Questore di Palermo - sulla base dei pareri negativi espressi in data 17 febbraio 2023 e 25 agosto 2023 dalla
[...]
di - ha rigettato l'istanza Controparte_2 CP_1 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 15 dicembre 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità del diniego impugnato alla luce di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 286/98, in considerazione della sua lunga permanenza in Italia, del percorso di inserimento socio-lavorativo ivi intrapreso e dell'assenza di concrete prospettive in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 27 settembre 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si Controparte_3
2 rileva, in proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 15 dicembre 2022, come emerge dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in Italia dal 2011 e nel corso degli ultimi anni ha qui intrapreso da tempo un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale cameriere di sala alle dipendenze della “ISGA S.a.s” dal 28 aprile al 31 ottobre 2023 in virtù di apposito contratto di lavoro a tempo determinato e poi ancora dal 23 novembre 2023 al 28 febbraio 2024 in virtù di un nuovo analogo contratto, da ultimo prorogato fino al 31 ottobre 2024 (cfr. comunicazioni unilav, contratto d'assunzione e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da oltre 10 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
3 Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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