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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1339/2018
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Barone (C.F. – C.F._1
PEC: elettivamente domiciliato in presso la casa Email_1 Parte_1
comunale sita in piazza Regina Margherita n.1.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(già ) con l'Avv. Monica Fazio Controparte_1 Controparte_1 del Foro di Milano (C.F. – Mail: – Fax: 0331795772 C.F._2 Email_2
– Pec: Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 11 IL RISCHIO DI CUI AL Controparte_2
CERTIFICATO N. AEAW3006313 (codice fiscale , partita IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Alberto Batini del Foro di Milano (C.F. , pec: C.F._3
con studio in Milano, Via Camperio 9, (c.f.: ), ove è Email_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata;
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._4
, via F.lli Vasapolli n. 88, presso lo studio dell'Avv. Sergio Michele BONINCONTRO (c.f. Parte_1
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._6 in , via F.lli Vasapolli n. 88, presso lo studio dell'Avv. Sergio Michele BONINCONTRO Parte_1
(c.f. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in , Parte_4 C.F._7 Parte_1 piazza Regina Margherita n. 38/40, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesta Giuseppa Antonia
DIVITA;
(già P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, con sede in 20123 Milano, Piazza della Vetra n. 17, in persona del procuratore speciale, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._8
Fax 0258307990), eleggendo domicilio presso il suo Studio Email_5
in 20123 Milano, Corso Genova n. 14, come da procura in atti;
IL RISCHIO DI CUI ALLA Controparte_2
POLIZZA N. BE000057788, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Silvio Controparte_2
Piero LESSONA e Alessandro PAGLINO presso il cui Studio in Milano alla Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 2 hanno eletto domicilio;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
pagina 2 di 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 luglio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno così concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dai rispettivi difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare, si dichiara che la presente sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132 cpc., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18/02/2009 n. 69), indicando le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo, che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
****
Il Tribunale di Enna in data 28 giugno 2018, ad esito del procedimento monitorio n.150/2018 R.G., ha emesso il decreto ingiuntivo n. 290/2018, ingiungendo al di pagare alla Parte_1 [...] la somma di €.1.678.934,14, oltre interessi come determinati nella domanda, e le Controparte_1
spese ivi liquidate.
La suddetta somma fa riferimento a crediti ceduti a da parte delle società Controparte_1
ed EL LE. CP_5
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 27.09.2018, sollevando le seguenti eccezioni.
1. Con particolare riferimento ai crediti ceduti da EL LE, ammontanti ad €1.546.959,41.
Con Delibera n. 223 del 18.12.2001, il ha affidato la gestione e manutenzione della pubblica Pt_1
illuminazione del territorio comunale alla società So.Le., compagnia del gruppo EL, oggi EL LE
s.r.l. e, contestualmente, con scrittura privata del 31.01.2002, lo stesso ha firmato una Pt_1
Convenzione di gestione del servizio della durata di 25 anni.
Con successiva Delibera del 30.11.2017, il ha però dichiarato in autotutela la nullità della Pt_1
Delibera del 18.12.2001 e della successiva Convenzione del 31.01.2002, precisando che nulla era dovuto a EL LE, comunicando la restituzione degli impianti e informando anche
[...]
, cessionaria dei crediti di fornitura. CP_1
pagina 3 di 11 La decisione in autotutela è stata adottata dal in quanto la suddetta Delibera del 2001 risultava Pt_1 priva di copertura finanziaria, dell'indicazione dell'impegno di spesa e della relativa determina di liquidazione in violazione delle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Avverso tale delibera del 30.11.2017 la società EL LE ha proposto ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia.
Con decreto n. 85 del 14 aprile 2020, sulla scorta del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa
a sezioni riunite n.44/2020 del 3 febbraio 2020, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal è Pt_1 stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda avanti al Giudice Ordinario.
La società EL LE ha, quindi, riassunto il giudizio avanti all'adito Tribunale, con procedimento iscritto al n.1165/2020 R.G., chiedendo l'accertamento della validità ed efficacia della Convenzione del
2002, dichiarata nulla in uno alla delibera GM n.223/2001 di approvazione, con delibera GM n.87 del
2017, la disapplicazione di quest'ultima Delibera, nonché di tutti gli atti impugnati con il ricorso straordinario, e la condanna del al pagamento di tutti gli importi maturati e maturandi dovuti a Pt_1
titolo di canone e non corrisposti, e cioè degli stessi crediti ceduti alla opposta oggetto del CP_1
presente giudizio.
Il ha contestualmente chiesto la riunione del giudizio n. 1165/2020 RG con il presente Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma l'istanza è stata rigettata per la diversità dello stato processuale dei due giudizi.
Ad esito del procedimento n. 1165/2020 R.G., il Tribunale ha accertato la nullità della Delibera GM n.
223/2001 e della relativa Convenzione del 31 gennaio 2002 e ha, di conseguenza, rigettato tutte le domande proposte da EL LE contro il compresa quella di condanna al pagamento di Euro Pt_1
2.953.967,37 dovuti a titolo di canone e non corrisposti, atteso che, una volta accertata la nullità del titolo, la domanda di condanna era mancante di prova in ordine alla validità/efficacia della fonte dell'obbligazione.
Il opponente ha rilevato che la nullità degli atti adottati relativi al servizio di illuminazione Pt_1
pubblica gestito da EL LE, accertata nel sopra descritto procedimento n. 1165/2020 R.G., rendendoli privi di effetti sin dall'origine, risulta perfettamente opponibile all'opposta, Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato dal EL LE nei confronti del
[...] Pt_1
pagina 4 di 11 La radicale nullità di tali atti, improduttivi di effetti ab origine, comporta infatti la conseguente insussistenza del credito oggetto della opposta ingiunzione che, come tale, deve essere integralmente revocata.
Il Comune opponente ha inoltre eccepito, data la nullità ab origine di tali atti, la carenza di legittimazione passiva per i crediti azionati da , rilevando che il rapporto Controparte_1
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, e che, per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
In ultimo, il ha rilevato che, a prescindere dalla radicale nullità, la Delibera del 2001 e la Pt_1 successiva Convenzione avevano ad oggetto l'appalto di servizi periodici e continuativi, pertanto, trattandosi di rapporto di durata, non era sufficiente la semplice notifica della cessione dei crediti al preteso debitore, ma occorreva la esplicita adesione dell'Ente locale alla cessione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 del R.D.n.2440/1923 e 9 all. E della legge n.2248/1865.
2. Con riferimento ai crediti ceduti da , pari ad €.124.524,67. CP_5
Il Comune opponente ha rilevato che al ricorso monitorio sono allegati la sola copia autentica del libro giornale con la annotazione delle fatture, anch'esse prodotte in copia, documenti sufficienti per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma non per l'accertamento del credito effetto di cessione perché, se il titolo contrattuale è costituito da un rapporto di durata, la cessione del credito non ha effetti nei confronti della amministrazione ceduta, la quale non abbia prestato adesione alla cessione medesima, ai sensi del soprarichiamato combinato disposto degli artt. 70 del R.D. n. 2240/1923 e dell'art.9 All.E della legge n.2240/1865. Non essendo stata prodotta la Convenzione da cui scaturivano i crediti il giudice non poteva sapere che si trattava di rapporti di durata per cui era necessaria l'adesione.
In ogni caso questi documenti non hanno una sufficiente e adeguata valenza probatoria dei crediti ingiunti nell'ambito del giudizio di opposizione.
Infine l'opponente ha eccepito che, qualora si accerti che si tratti di crediti vantati per legge nei confronti di singoli amministratori e funzionari che hanno consentito la fornitura, e/o che hanno reso possibili le singole prestazioni, non possono essere applicati gli interessi moratori ex D.Lgs. n.231 del
2002.
pagina 5 di 11 In data 19.12.2018 si è costituita , rilevando ed eccependo che, secondo la Controparte_1
giurisprudenza di legittimità, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., prevedendo il divieto di cessione senza l'adesione nei casi di rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, per l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa essere compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 268/2006; Cass. 2209/2007; Cass
18339/2014).
La disciplina derogatoria è però eccezionale e restrittiva e non vi rientrerebbero i rapporti di somministrazione, cedibili quindi senza il consenso della P.A.
In tali rapporti, secondo la Banca opposta, non si pone alcun problema che possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto e si privi dei mezzi finanziari erogati dalla PA, perdendo i mezzi per l'adempimento del contratto di somministrazione.
Inoltre la Banca opposta ha rilevato che la cessione di crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione.
Ne deriva che l'inefficacia verso l'amministrazione di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione, poiché l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa di inefficacia della cessione (Cass. n. 2209 dell'1/02/2007).
Inoltre, con riferimento alle cessioni di crediti relativi a contratti di durata l'art. 117 D. Lgs 163/2006
(poi confluito nella previsione dell'art. 106 D. Lgs 50/2016), individua una figura di silenzio assenso in ordine alla cessione di crediti verso la P.A. prevedendo che le cessioni di credito sono efficaci ed opponibili alla P.A., qualora questa non le rifiuti entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Non essendoci stato un espresso rifiuto del di nei termini di legge, la cessione sarebbe Pt_1 Parte_1
opponibile a tale Ente.
pagina 6 di 11 In subordine, qualora si ritenga la cessione non opponibile al la Banca ha eccepito che base Pt_1 all'art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) “nel caso in cui vi è stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 e cioè in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Il rapporto obbligatorio intercorrerebbe quindi, secondo , tra il privato fornitore e Controparte_1
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per tale ragione la Banca opposta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa come terzo del Geom. Parte_4
nella qualità di Capo Settore “Servizi e infrastrutture”, che aveva sottoscritto la convenzione
[...]
del 24 gennaio 2002.
Autorizzata la chiamata, ritualmente citato in giudizio nel rispetto dei termini di legge, in data
19.12.2020 si è costituito in giudizio il terzo, Geom. che ha eccepito Parte_4
l'inapplicabilità, al caso di specie, della prima parte dell'art. 191 comma 4 TUEL;
In ogni caso, l'erronea identificazione nella sua persona del “soggetto che ha consentito la fornitura e che ha reso possibili le singole prestazioni” ai sensi dell'art. 191 comma 4 TUEL in quanto l'eventuale rapporto obbligatorio dovrebbe intercorrere tra il funzionario ed il privato fornitore della prestazione
(nel caso di specie . Nessun rapporto, invero, potrà mai intercorrere, attesa la natura Controparte_6
eccezionale della norma in esame e la sua conseguente inapplicabilità a fattispecie similari, con un soggetto diverso dal privato fornitore ovvero, nello specifico, con la quale Controparte_1
cessionaria del credito.
Inoltre il terzo ha eccepito l'invalidità della cessione del credito de quo sotto il profilo formale, che pertanto non è opponibile al (né al funzionario), in quanto - non vi è prova Parte_1 dell'avvenuta notifica al Nello specifico la ha prodotto in giudizio la Parte_1 CP_1 copia cartacea dell'atto di cessione del credito e delle relative ricevute pec destinate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di . Tali ricevute cartacee non hanno valenza Parte_1
probatoria alcuna atteso che, ai sensi della legge 53/1994, la prova della notifica via pec va fornita mediante il deposito delle ricevute telematiche (file eml) non prodotte dalla CP_1
pagina 7 di 11 In ultimo, attesa l'inopponibilità della cessione del credito al il Terzo ha Parte_1
rilevato la carenza di legittimazione attiva e di azione da parte della che Controparte_1
non può pretendere il pagamento del detto credito né nei confronti del né, men Parte_1
che meno, nei confronti del funzionario e, nello specifico, dello al quale non è mai stata Pt_4
neppure notificata alcuna cessione del credito.
In subordine ha chiesto di essere autorizzato a chiamare come terzi in causa il Dott. Parte_2
, capo settore pro tempore, il Sindaco pro tempore, Prof. e la società
[...] Parte_3
assicuratrice CP_2
Costituitisi in giudizio anche il Dott. e il Prof. in data Parte_2 Parte_3
11.11.2019, quest'ultimo ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio l' Controparte_3
Si sono, altresì, costituiti in giudizio gli assicuratori chiamati dalle parti in causa, sollevando le rispettive eccezioni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., e istruita l'istruttoria dibattimentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024, ad esito della quale è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*****
L'opposizione proposta dal è fondata e deve essere accolta, con la conseguenza Parte_1
che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Allo stesso modo, non meritano di essere accolte le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato.
In relazione alla prima partita di crediti, ceduti a da EL LE ed ammontanti a Controparte_1 complessivi €1.546.959,41 rispetto alle varie questioni prospettate dirimente ed assorbente si ritiene quella della nullità degli atti costitutivi dell'originario rapporto obbligatorio.
Ed invero, con la sentenza n. 454/2024 emessa in data 28.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024 il
Tribunale di Enna, ad esito del procedimento n.1165/2020 R.G. promosso da EL LE s.r.l. nei confronti del ha accertato la nullità della Delibera del n. 223 del 18.12.2001 Parte_1
con cui il aveva affidato la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del territorio Pt_1
pagina 8 di 11 alla società So.Le., compagnia del gruppo EL, oggi EL LE s.r.l., e della contestuale CP_7
scrittura privata del 31.01.2002, con cui lo stesso ha firmato una Convenzione di gestione del Pt_1
servizio della durata di 25 anni.
La suddetta sentenza, pronunciata nei confronti del e di EL LE s.r.l. ha Parte_1
effetto di giudicato esterno nel presente giudizio.
Ed invero la dichiarata nullità degli atti del che costituiscono il titolo del rapporto obbligatorio Pt_1
originario intercorrente tra il Comune di e la società EL LE, si ripercuote Parte_1
inevitabilmente sulla nullità dell'atto di cessione di crediti effettuata da EL LE s.r.l. in favore di
. E' evidente che se sono nulle la Delibera del 2001 e la relativa convenzione del Controparte_1
2002 non ha alcun titolo il rapporto obbligatorio da questo scaturente e sono nulli, di conseguenza, i crediti scaturenti in virtù di detto rapporto. Orbene, la cessione di crediti nulla non può che essere a sua volta nulla, pertanto nessun credito potrà l'odierna opponente vantare nei confronti del Comune opposto.
La seconda questione attiene all'applicabilità al caso di specie dell'articolo191 del Testo Unico sugli
Enti Locali (D.Lgs. 267/00) per cui se vi è stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 della stessa norma e quindi perché privo dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Invero, deve condividersi quanto dedotto dagli amministratori chiamati in causa, stante che l'opposta Cont non ha alcuna titolarità del credito nei loro confronti, anche in dipendenza della specialità della norma del TUEL che consentirebbe al terzo creditore di pretendere l'adempimento dall'amministratore che ha consentito la fornitura.
In applicazione della suddetta norma, al più, sarebbe legittimata ad escutere i crediti Controparte_9 sorti in forza dei titoli dichiarati invalidi nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, mentre non è titolare di alcun rapporto Controparte_1
obbligatorio nei confronti di tali soggetti, né a titolo originario né in virtù di atto di cessione. Ed infatti l'originario rapporto obbligatorio aveva come legittimata attiva che però non ha ceduto i CP_9
pagina 9 di 11 crediti derivanti da detto rapporto obbligatorio, ma quelli scaturenti dal rapporto obbligatorio con il
Comune.
Conseguentemente, rimangono assorbite le domande rivolte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa.
Passando ai crediti ceduti da nella richiesta monitoria la Banca opposta non ha fornito CP_5
alcuna prova del credito per cui si richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, indipendentemente dal fatto che si tratta di rapporti di durata relativi a somministrazione di energia in cui la cessione dei relativi crediti, in deroga al disposto dell'articolo 1260 cc e in applicazione del combinato disposto degli artt. 70 del R.D. n. 2240/1923 e dell'art.9 All. E della legge n.2240/1865, necessita dell'espressa adesione della P.A. ceduta di cui non si è data alcuna prova, non è stata data in fase monitoria, a monte, la prova della sussistenza dei crediti ceduti.
si è infatti limitata ad allegare al ricorso monitorio la sola copia autentica del Controparte_1
libro giornale e la copia delle fatture in esso annotate, documenti sufficienti a provare il quantum del credito ma non l'an debeatur.
In sintesi la Banca opposta nell'asserire di vantare detti crediti ceduti da nei confronti del CP_5
non ha fornito adeguata prova, non soltanto dell'adesione alla cessione da parte del Comune Pt_1
ceduto, ma nemmeno della sussistenza dei crediti ceduti. Non è stato infatti prodotto in giudizio l'atto contrattuale da cui è derivato l'originario rapporto obbligatorio di fornitura tra il e l'EL Pt_1
Energia.
Nel presente giudizio viene colmata parzialmente tale lacuna probatoria con l'allegazione dei moduli di adesione che erroneamente vengono chiamati contratti, in realtà sono adesioni a una Convenzione precedentemente stipulata dal Comune con EL ma di cui non si dà prova in giudizio.
In ogni caso manca la legittimazione attiva di relativamente a tali crediti in quanto Parte_5 si produce la copia dell'atto di cessione ma non si fornisce prova dell'avvenuta notifica al Comune ceduto né della sua adesione alla cessione che sarebbe stata dovuta.
Deve, del pari respingersi la domanda, avanzata dal di condanna Parte_1 dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante che la temerarietà della lite dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza
(Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
pagina 10 di 11 Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ogni altra questione rimane assorbita nella motivazione che precede.
Quanto alle spese processuali, la complessità delle questioni trattate, in uno al rilievo per cui la causa è stata decisa anche in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 454/2024 emessa in data
28.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024, pronunciata dal Tribunale di Enna, all'esito del giudizio n.
1165/2020 R.G., inducono a ritenere la sussistenza, nel caso di specie, di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c. 1165/2020, ogni altra domanda ed eccezione respinta o disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto N. 290/2018 del 28 giugno 2018, pronunciato dall'intestato tribunale ad esito del procedimento monitorio n.150/2018 R.G.;
2) RIGETTA le domande proposte da nei confronti del terzo Controparte_1
chiamato;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna 14 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1339/2018
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Barone (C.F. – C.F._1
PEC: elettivamente domiciliato in presso la casa Email_1 Parte_1
comunale sita in piazza Regina Margherita n.1.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(già ) con l'Avv. Monica Fazio Controparte_1 Controparte_1 del Foro di Milano (C.F. – Mail: – Fax: 0331795772 C.F._2 Email_2
– Pec: Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 11 IL RISCHIO DI CUI AL Controparte_2
CERTIFICATO N. AEAW3006313 (codice fiscale , partita IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Alberto Batini del Foro di Milano (C.F. , pec: C.F._3
con studio in Milano, Via Camperio 9, (c.f.: ), ove è Email_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata;
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._4
, via F.lli Vasapolli n. 88, presso lo studio dell'Avv. Sergio Michele BONINCONTRO (c.f. Parte_1
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._6 in , via F.lli Vasapolli n. 88, presso lo studio dell'Avv. Sergio Michele BONINCONTRO Parte_1
(c.f. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._5
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in , Parte_4 C.F._7 Parte_1 piazza Regina Margherita n. 38/40, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesta Giuseppa Antonia
DIVITA;
(già P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, con sede in 20123 Milano, Piazza della Vetra n. 17, in persona del procuratore speciale, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._8
Fax 0258307990), eleggendo domicilio presso il suo Studio Email_5
in 20123 Milano, Corso Genova n. 14, come da procura in atti;
IL RISCHIO DI CUI ALLA Controparte_2
POLIZZA N. BE000057788, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Silvio Controparte_2
Piero LESSONA e Alessandro PAGLINO presso il cui Studio in Milano alla Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 2 hanno eletto domicilio;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
pagina 2 di 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 luglio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno così concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dai rispettivi difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare, si dichiara che la presente sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132 cpc., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18/02/2009 n. 69), indicando le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia l'atto introduttivo, che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
****
Il Tribunale di Enna in data 28 giugno 2018, ad esito del procedimento monitorio n.150/2018 R.G., ha emesso il decreto ingiuntivo n. 290/2018, ingiungendo al di pagare alla Parte_1 [...] la somma di €.1.678.934,14, oltre interessi come determinati nella domanda, e le Controparte_1
spese ivi liquidate.
La suddetta somma fa riferimento a crediti ceduti a da parte delle società Controparte_1
ed EL LE. CP_5
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 27.09.2018, sollevando le seguenti eccezioni.
1. Con particolare riferimento ai crediti ceduti da EL LE, ammontanti ad €1.546.959,41.
Con Delibera n. 223 del 18.12.2001, il ha affidato la gestione e manutenzione della pubblica Pt_1
illuminazione del territorio comunale alla società So.Le., compagnia del gruppo EL, oggi EL LE
s.r.l. e, contestualmente, con scrittura privata del 31.01.2002, lo stesso ha firmato una Pt_1
Convenzione di gestione del servizio della durata di 25 anni.
Con successiva Delibera del 30.11.2017, il ha però dichiarato in autotutela la nullità della Pt_1
Delibera del 18.12.2001 e della successiva Convenzione del 31.01.2002, precisando che nulla era dovuto a EL LE, comunicando la restituzione degli impianti e informando anche
[...]
, cessionaria dei crediti di fornitura. CP_1
pagina 3 di 11 La decisione in autotutela è stata adottata dal in quanto la suddetta Delibera del 2001 risultava Pt_1 priva di copertura finanziaria, dell'indicazione dell'impegno di spesa e della relativa determina di liquidazione in violazione delle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Avverso tale delibera del 30.11.2017 la società EL LE ha proposto ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia.
Con decreto n. 85 del 14 aprile 2020, sulla scorta del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa
a sezioni riunite n.44/2020 del 3 febbraio 2020, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal è Pt_1 stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda avanti al Giudice Ordinario.
La società EL LE ha, quindi, riassunto il giudizio avanti all'adito Tribunale, con procedimento iscritto al n.1165/2020 R.G., chiedendo l'accertamento della validità ed efficacia della Convenzione del
2002, dichiarata nulla in uno alla delibera GM n.223/2001 di approvazione, con delibera GM n.87 del
2017, la disapplicazione di quest'ultima Delibera, nonché di tutti gli atti impugnati con il ricorso straordinario, e la condanna del al pagamento di tutti gli importi maturati e maturandi dovuti a Pt_1
titolo di canone e non corrisposti, e cioè degli stessi crediti ceduti alla opposta oggetto del CP_1
presente giudizio.
Il ha contestualmente chiesto la riunione del giudizio n. 1165/2020 RG con il presente Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma l'istanza è stata rigettata per la diversità dello stato processuale dei due giudizi.
Ad esito del procedimento n. 1165/2020 R.G., il Tribunale ha accertato la nullità della Delibera GM n.
223/2001 e della relativa Convenzione del 31 gennaio 2002 e ha, di conseguenza, rigettato tutte le domande proposte da EL LE contro il compresa quella di condanna al pagamento di Euro Pt_1
2.953.967,37 dovuti a titolo di canone e non corrisposti, atteso che, una volta accertata la nullità del titolo, la domanda di condanna era mancante di prova in ordine alla validità/efficacia della fonte dell'obbligazione.
Il opponente ha rilevato che la nullità degli atti adottati relativi al servizio di illuminazione Pt_1
pubblica gestito da EL LE, accertata nel sopra descritto procedimento n. 1165/2020 R.G., rendendoli privi di effetti sin dall'origine, risulta perfettamente opponibile all'opposta, Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato dal EL LE nei confronti del
[...] Pt_1
pagina 4 di 11 La radicale nullità di tali atti, improduttivi di effetti ab origine, comporta infatti la conseguente insussistenza del credito oggetto della opposta ingiunzione che, come tale, deve essere integralmente revocata.
Il Comune opponente ha inoltre eccepito, data la nullità ab origine di tali atti, la carenza di legittimazione passiva per i crediti azionati da , rilevando che il rapporto Controparte_1
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, e che, per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
In ultimo, il ha rilevato che, a prescindere dalla radicale nullità, la Delibera del 2001 e la Pt_1 successiva Convenzione avevano ad oggetto l'appalto di servizi periodici e continuativi, pertanto, trattandosi di rapporto di durata, non era sufficiente la semplice notifica della cessione dei crediti al preteso debitore, ma occorreva la esplicita adesione dell'Ente locale alla cessione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 del R.D.n.2440/1923 e 9 all. E della legge n.2248/1865.
2. Con riferimento ai crediti ceduti da , pari ad €.124.524,67. CP_5
Il Comune opponente ha rilevato che al ricorso monitorio sono allegati la sola copia autentica del libro giornale con la annotazione delle fatture, anch'esse prodotte in copia, documenti sufficienti per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma non per l'accertamento del credito effetto di cessione perché, se il titolo contrattuale è costituito da un rapporto di durata, la cessione del credito non ha effetti nei confronti della amministrazione ceduta, la quale non abbia prestato adesione alla cessione medesima, ai sensi del soprarichiamato combinato disposto degli artt. 70 del R.D. n. 2240/1923 e dell'art.9 All.E della legge n.2240/1865. Non essendo stata prodotta la Convenzione da cui scaturivano i crediti il giudice non poteva sapere che si trattava di rapporti di durata per cui era necessaria l'adesione.
In ogni caso questi documenti non hanno una sufficiente e adeguata valenza probatoria dei crediti ingiunti nell'ambito del giudizio di opposizione.
Infine l'opponente ha eccepito che, qualora si accerti che si tratti di crediti vantati per legge nei confronti di singoli amministratori e funzionari che hanno consentito la fornitura, e/o che hanno reso possibili le singole prestazioni, non possono essere applicati gli interessi moratori ex D.Lgs. n.231 del
2002.
pagina 5 di 11 In data 19.12.2018 si è costituita , rilevando ed eccependo che, secondo la Controparte_1
giurisprudenza di legittimità, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., prevedendo il divieto di cessione senza l'adesione nei casi di rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, per l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa essere compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 268/2006; Cass. 2209/2007; Cass
18339/2014).
La disciplina derogatoria è però eccezionale e restrittiva e non vi rientrerebbero i rapporti di somministrazione, cedibili quindi senza il consenso della P.A.
In tali rapporti, secondo la Banca opposta, non si pone alcun problema che possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto e si privi dei mezzi finanziari erogati dalla PA, perdendo i mezzi per l'adempimento del contratto di somministrazione.
Inoltre la Banca opposta ha rilevato che la cessione di crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione.
Ne deriva che l'inefficacia verso l'amministrazione di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione, poiché l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa di inefficacia della cessione (Cass. n. 2209 dell'1/02/2007).
Inoltre, con riferimento alle cessioni di crediti relativi a contratti di durata l'art. 117 D. Lgs 163/2006
(poi confluito nella previsione dell'art. 106 D. Lgs 50/2016), individua una figura di silenzio assenso in ordine alla cessione di crediti verso la P.A. prevedendo che le cessioni di credito sono efficaci ed opponibili alla P.A., qualora questa non le rifiuti entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Non essendoci stato un espresso rifiuto del di nei termini di legge, la cessione sarebbe Pt_1 Parte_1
opponibile a tale Ente.
pagina 6 di 11 In subordine, qualora si ritenga la cessione non opponibile al la Banca ha eccepito che base Pt_1 all'art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) “nel caso in cui vi è stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 e cioè in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Il rapporto obbligatorio intercorrerebbe quindi, secondo , tra il privato fornitore e Controparte_1
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per tale ragione la Banca opposta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa come terzo del Geom. Parte_4
nella qualità di Capo Settore “Servizi e infrastrutture”, che aveva sottoscritto la convenzione
[...]
del 24 gennaio 2002.
Autorizzata la chiamata, ritualmente citato in giudizio nel rispetto dei termini di legge, in data
19.12.2020 si è costituito in giudizio il terzo, Geom. che ha eccepito Parte_4
l'inapplicabilità, al caso di specie, della prima parte dell'art. 191 comma 4 TUEL;
In ogni caso, l'erronea identificazione nella sua persona del “soggetto che ha consentito la fornitura e che ha reso possibili le singole prestazioni” ai sensi dell'art. 191 comma 4 TUEL in quanto l'eventuale rapporto obbligatorio dovrebbe intercorrere tra il funzionario ed il privato fornitore della prestazione
(nel caso di specie . Nessun rapporto, invero, potrà mai intercorrere, attesa la natura Controparte_6
eccezionale della norma in esame e la sua conseguente inapplicabilità a fattispecie similari, con un soggetto diverso dal privato fornitore ovvero, nello specifico, con la quale Controparte_1
cessionaria del credito.
Inoltre il terzo ha eccepito l'invalidità della cessione del credito de quo sotto il profilo formale, che pertanto non è opponibile al (né al funzionario), in quanto - non vi è prova Parte_1 dell'avvenuta notifica al Nello specifico la ha prodotto in giudizio la Parte_1 CP_1 copia cartacea dell'atto di cessione del credito e delle relative ricevute pec destinate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di . Tali ricevute cartacee non hanno valenza Parte_1
probatoria alcuna atteso che, ai sensi della legge 53/1994, la prova della notifica via pec va fornita mediante il deposito delle ricevute telematiche (file eml) non prodotte dalla CP_1
pagina 7 di 11 In ultimo, attesa l'inopponibilità della cessione del credito al il Terzo ha Parte_1
rilevato la carenza di legittimazione attiva e di azione da parte della che Controparte_1
non può pretendere il pagamento del detto credito né nei confronti del né, men Parte_1
che meno, nei confronti del funzionario e, nello specifico, dello al quale non è mai stata Pt_4
neppure notificata alcuna cessione del credito.
In subordine ha chiesto di essere autorizzato a chiamare come terzi in causa il Dott. Parte_2
, capo settore pro tempore, il Sindaco pro tempore, Prof. e la società
[...] Parte_3
assicuratrice CP_2
Costituitisi in giudizio anche il Dott. e il Prof. in data Parte_2 Parte_3
11.11.2019, quest'ultimo ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio l' Controparte_3
Si sono, altresì, costituiti in giudizio gli assicuratori chiamati dalle parti in causa, sollevando le rispettive eccezioni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., e istruita l'istruttoria dibattimentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024, ad esito della quale è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*****
L'opposizione proposta dal è fondata e deve essere accolta, con la conseguenza Parte_1
che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Allo stesso modo, non meritano di essere accolte le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato.
In relazione alla prima partita di crediti, ceduti a da EL LE ed ammontanti a Controparte_1 complessivi €1.546.959,41 rispetto alle varie questioni prospettate dirimente ed assorbente si ritiene quella della nullità degli atti costitutivi dell'originario rapporto obbligatorio.
Ed invero, con la sentenza n. 454/2024 emessa in data 28.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024 il
Tribunale di Enna, ad esito del procedimento n.1165/2020 R.G. promosso da EL LE s.r.l. nei confronti del ha accertato la nullità della Delibera del n. 223 del 18.12.2001 Parte_1
con cui il aveva affidato la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del territorio Pt_1
pagina 8 di 11 alla società So.Le., compagnia del gruppo EL, oggi EL LE s.r.l., e della contestuale CP_7
scrittura privata del 31.01.2002, con cui lo stesso ha firmato una Convenzione di gestione del Pt_1
servizio della durata di 25 anni.
La suddetta sentenza, pronunciata nei confronti del e di EL LE s.r.l. ha Parte_1
effetto di giudicato esterno nel presente giudizio.
Ed invero la dichiarata nullità degli atti del che costituiscono il titolo del rapporto obbligatorio Pt_1
originario intercorrente tra il Comune di e la società EL LE, si ripercuote Parte_1
inevitabilmente sulla nullità dell'atto di cessione di crediti effettuata da EL LE s.r.l. in favore di
. E' evidente che se sono nulle la Delibera del 2001 e la relativa convenzione del Controparte_1
2002 non ha alcun titolo il rapporto obbligatorio da questo scaturente e sono nulli, di conseguenza, i crediti scaturenti in virtù di detto rapporto. Orbene, la cessione di crediti nulla non può che essere a sua volta nulla, pertanto nessun credito potrà l'odierna opponente vantare nei confronti del Comune opposto.
La seconda questione attiene all'applicabilità al caso di specie dell'articolo191 del Testo Unico sugli
Enti Locali (D.Lgs. 267/00) per cui se vi è stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 della stessa norma e quindi perché privo dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Invero, deve condividersi quanto dedotto dagli amministratori chiamati in causa, stante che l'opposta Cont non ha alcuna titolarità del credito nei loro confronti, anche in dipendenza della specialità della norma del TUEL che consentirebbe al terzo creditore di pretendere l'adempimento dall'amministratore che ha consentito la fornitura.
In applicazione della suddetta norma, al più, sarebbe legittimata ad escutere i crediti Controparte_9 sorti in forza dei titoli dichiarati invalidi nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, mentre non è titolare di alcun rapporto Controparte_1
obbligatorio nei confronti di tali soggetti, né a titolo originario né in virtù di atto di cessione. Ed infatti l'originario rapporto obbligatorio aveva come legittimata attiva che però non ha ceduto i CP_9
pagina 9 di 11 crediti derivanti da detto rapporto obbligatorio, ma quelli scaturenti dal rapporto obbligatorio con il
Comune.
Conseguentemente, rimangono assorbite le domande rivolte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa.
Passando ai crediti ceduti da nella richiesta monitoria la Banca opposta non ha fornito CP_5
alcuna prova del credito per cui si richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, indipendentemente dal fatto che si tratta di rapporti di durata relativi a somministrazione di energia in cui la cessione dei relativi crediti, in deroga al disposto dell'articolo 1260 cc e in applicazione del combinato disposto degli artt. 70 del R.D. n. 2240/1923 e dell'art.9 All. E della legge n.2240/1865, necessita dell'espressa adesione della P.A. ceduta di cui non si è data alcuna prova, non è stata data in fase monitoria, a monte, la prova della sussistenza dei crediti ceduti.
si è infatti limitata ad allegare al ricorso monitorio la sola copia autentica del Controparte_1
libro giornale e la copia delle fatture in esso annotate, documenti sufficienti a provare il quantum del credito ma non l'an debeatur.
In sintesi la Banca opposta nell'asserire di vantare detti crediti ceduti da nei confronti del CP_5
non ha fornito adeguata prova, non soltanto dell'adesione alla cessione da parte del Comune Pt_1
ceduto, ma nemmeno della sussistenza dei crediti ceduti. Non è stato infatti prodotto in giudizio l'atto contrattuale da cui è derivato l'originario rapporto obbligatorio di fornitura tra il e l'EL Pt_1
Energia.
Nel presente giudizio viene colmata parzialmente tale lacuna probatoria con l'allegazione dei moduli di adesione che erroneamente vengono chiamati contratti, in realtà sono adesioni a una Convenzione precedentemente stipulata dal Comune con EL ma di cui non si dà prova in giudizio.
In ogni caso manca la legittimazione attiva di relativamente a tali crediti in quanto Parte_5 si produce la copia dell'atto di cessione ma non si fornisce prova dell'avvenuta notifica al Comune ceduto né della sua adesione alla cessione che sarebbe stata dovuta.
Deve, del pari respingersi la domanda, avanzata dal di condanna Parte_1 dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante che la temerarietà della lite dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza
(Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
pagina 10 di 11 Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ogni altra questione rimane assorbita nella motivazione che precede.
Quanto alle spese processuali, la complessità delle questioni trattate, in uno al rilievo per cui la causa è stata decisa anche in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 454/2024 emessa in data
28.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024, pronunciata dal Tribunale di Enna, all'esito del giudizio n.
1165/2020 R.G., inducono a ritenere la sussistenza, nel caso di specie, di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c. 1165/2020, ogni altra domanda ed eccezione respinta o disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto N. 290/2018 del 28 giugno 2018, pronunciato dall'intestato tribunale ad esito del procedimento monitorio n.150/2018 R.G.;
2) RIGETTA le domande proposte da nei confronti del terzo Controparte_1
chiamato;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna 14 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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