Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Antonella Paparo in funzione di Giudice del lavoro del
Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dell'udienza cartolare del
5.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6047/2023 Ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo d'Ambrosio.
ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
rapp.te legale rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli. resistente oggetto: Oggetto: accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa ai periodi di lavoro (pre-ruolo) prestati in regime di contratto a tempo determinato;
condanne conseguenziali. conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il rassegnando Controparte_1
le seguenti conclusioni “1) previa –se del caso- disapplicazione di ogni e qualsivoglia norma legislativa e/o contrattuale e/o
1
1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, accogliere per tutti i motivi infra esposti il presente ricorso e, per l'effetto, 2) accertare
e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione convenuta consistita, al momento dell'intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio della ricorrente maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria
1999/70/CE e di conseguenza, 3) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 1.07.1987 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizi;
4) condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t. legale rapp.te al versamento, entro i limiti della prescrizione quinquennale, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1.07.1987 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, oltre interessi legali ed oltre l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 16 comma 6 L.
312/1991 e art. 22, comma 36 L. 724/1994; 5) condannare, inoltre, il , in persona del p.t. legale Controparte_1 CP_2
2 rapp.te alla ricostruzione di carriera della ricorrente considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal 1.7.1987; 6) condannare, altresì, il
, in persona del p.t. legale rapp.te Controparte_1 CP_2
alla refusione delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA
e CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto con plurimi contratti a tempo determinato dall'1.7.1987 al 31 agosto 1994 con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia presso il parco archeologico di Pompei, di aver stipulato in data 27 dicembre 1994 contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di trasformazione del precedente rapporto a termine ai sensi dell'articolo quattro bis,VI l punto n. 236 1993, continuando a svolgere compiti di vigilanza guardiania e controllo presso il parco archeologico di Pompei;
che per tutto il periodo indicato, durante il corso dei rapporti a tempo determinato e successivamente alla trasformazione a tempo indeterminato aveva svolto mansioni in tutto corrispondenti quelli disimpegnati dai colleghi di ruolo dell'amministrazione, confluiti nella medesima area B.
Tanto premesso, evidenziava che all'atto della sua immissione in ruolo a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato (compresi tra l'
1.07.1987 e il 31 agosto 1994) non era stata tenuta in considerazione .
3 Il costituitosi tempestivamente, ha chiesto Controparte_1
il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il ricorrente deduce la violazione del fondamentale principio di diritto comunitario costituito dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato quale è sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea così come interpretata dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europea in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e dal quarto comma che” i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per
i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Estremamente utile in tal senso la sentenza emessa in data 13 settembre 2007 nel procedimento C – 307 /05 ( ) Persona_1
relativa ad una vicenda molto simile a quella per cui è causa in cui una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola era stata assunta a tempo indeterminato dopo 12 anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della
4 legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.
In detta sentenza la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha innanzitutto ribadito l'applicabilità delle previsioni dell'accordo quadro anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” di cui devono usufruire
“tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al datore di lavoro.”
Ha quindi chiarito che l'esclusione delle “retribuzioni” sancita dal n. 5 dell'articolo 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo- i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario-“non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'articolo 137 numero 1 CE di gran parte dei loro contenuti” sicché “la riserva di cui all'articolo 137 numero 5 CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori
a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” e dunque “la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto uno dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad
5 attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Ciò premesso va rilevato che la Corte ha precisato che una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo ed generale astratto, si riferisca alla durata stesso dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva
70/99 e dell'accordo quadro ( Corte di Giustizia 22 Dicembre 2010 cit.. 57)” , scopi individuati dalla stessa Corte nella garanzia di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni(..) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48).
Ne consegue l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato nella mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr. Corte di
Giustizia II sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 del , punti Per_1
da 26 a 29; Corte di giustizia 22 Dicembre 2010 cause riunite
444/09 e 456/09 ER e Torres).
Ragioni oggettive, secondo l'insegnamento della Corte devono consistere in “elementi precisi e concreti (….) che possono
6 risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” ( cfr. Corte di Giustizia sentenza del Cerro citata, punti da 49 a 58).
Come puntualizzato dalla citata sentenza e e Pt_2 Pt_3
ribadito dall'ordinanza 9 febbraio 2012, causa C 556/11, Pt_4
cit. punti 47,40 8,49 e 50 -le ragioni oggettive che ai
[...]
sensi dell'articolo 4 punto 1 della clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, il particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di giustizia 22 Dicembre 2010, cit. punto 43).
Trattandosi di principi sanciti da una direttiva (la n. 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea che ha recepito l'accordo quadro) questo giudice può e deve applicarli direttamente per la decisione del caso di specie .
7 Venendo alla controversia in esame si osserva che la Corte di
Giustizia, nella sentenza 18 ottobre 2012 C. 302-11 e Per_2
nell'ordinanza 7 marzo 2013 C-393/11 ha esaminato la Pt_5
compatibilità con il diritto dell'unione proprio di disposizioni nazionali italiane ed in particolare dell'articolo 75, comma due, del decreto legge n. 10 del 2008 che ha espressamente previsto, quanto al trattamento economico dei lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo uno, comma 519 della legge
296 del 2006, che i periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato non possano essere presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte della medesima autorità.
A seguito di tali pronunce, ricordata l'efficacia vincolante erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia non è più possibile oggi dubitare circa l'applicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro anche laddove il dipendente a tempo determinato abbia successivamente acquisito la qualifica di lavoratore a tempo indeterminato in virtù di una stabilizzazione;
rileva infatti la Corte che tale fatto “non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione” quando la discriminazione sia avvenuta riguardo a periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo determinato.
Operate tali necessarie premesse va effettuata la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto al quale si assume esservi la discriminazione.
8 Tale valutazione va compiuta in ragione della natura delle funzioni espletate dalla dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione.
In punto di fatto, è documentato che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato da nel periodo dal 1987 al
1994 fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato il 27 dicembre 1994 che interveniva all'esito di una stabilizzazione ex art. quattro bis.co VI legge n 236 /1993.
Può ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente (che ancora all'attualità è alle dipendenze dell'amministrazione convenuta) si sia svolto inininterrottamente a decorrere dal contratto del
27.12.1994, per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, del tutto equivalenti, sin dai contratti a termine, a quelle dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica.
Appaiono sussistere, dunque, tutti i presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad es. nella sentenza 168/1991) per la diretta applicabilità delle direttive nell'ordinamento italiano e cioè il carattere incondizionato e sufficientemente preciso della prescrizione che d'altronde non ha ancora trovato specifica attuazione da parte dell'ordinamento interno.
L'efficacia diretta pacificamente riconosciuta a tale disposizione, consente al giudice nazionale di procedere alla disapplicazione
9 della normativa nazionale difforme al fine di assicurare gli obiettivi di non discriminazione fissati dalla normativa comunitaria. La Corte di Giustizia nelle sue decisioni ha individuato da subito nel potere di disapplicazione l'espressione del cosiddetto primato o supremazia del diritto comunitario sulla norma interna incompatibile, ed ha affermato che ai giudici quali articolazione dello Stato membro, compete non solo il potere di dare piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, in caso di contrasto tra una norma nazionale o la norma comunitaria provvista di effetto diretto, di procedere alla disapplicazione della prima
Nel caso di specie, in presenza di una disposizione che seppure contenuta in una direttiva, in quanto sufficientemente precisa, chiara e dettagliata, è provvista di efficacia diretta, è possibile procedere alla disapplicazione con sostituzione della regola comunitaria alla normativa interna incompatibile e diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, stante la comparabilità delle posizioni lavorative ed in assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, va tenuto conto anche del periodo lavorato con contratto a tempo determinato.
Alla stregua di tali principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato, svolti alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
10 Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestata alle dipendenze del CP_1
prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data
27/12/1994, ai fini giuridici ed economici, con conseguente obbligo per l'amministrazione di appartenenza di procedere alla ricostruzione di carriera tenendo conto di tali periodi. Il ripristino dell'anzianità determina, ovviamente, anche la necessità di liquidare e pagare le differenze retributive maturate per effetto della mancata valorizzazione intermedia di tale anzianità.
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato il 27.12.94: ne consegue che in assenza di atti di interruzioni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio la prescrizione è decorsa con riferimento al periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica avvenuta il 22 aprile
2024 (cfr. relata in atti), dunque per i crediti maturati sino ad aprile
2019.
Entro tali limiti va accolto il ricorso con relativa condanna dell'ente convenuto.
Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali ex art. 26 comma 6 della Legge n. 724/ 94.
Le spese del giudizio per la metà seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo, in ragione della ripetitività delle questioni di fatto e di diritto oggetto di controversia;
vanno, invece, compensate per la restante metà.
PQM
Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro così provvede:
11 in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di
[...]
al riconoscimento dell'anzianità del servizio Parte_1
prestato alle dipendenze del convenuto prima CP_1
dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 27 dicembre
1994, ai fini giuridici economici e economici, e, per l'effetto, condanna il alla ricostruzione della Controparte_1
carriera del ricorrente considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato nel periodo dall' 1 luglio 1987 al 31 agosto
1994; condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle CP_1
differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, maturate da aprile 2019 all'attualità, maggiorate con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
condanna il convenuto al pagamento in favore del CP_1
ricorrente di metà delle spese di lite, che liquida in tale ridotta misura in euro 2.700,00 oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
compensa la restante metà.
Torre Annunziata, lì 9 giugno 2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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