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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5338 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Rinaldi Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio
Emanuele n. 94;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38; - RESISTENTE -
OGGETTO: ripristino del reddito di cittadinanza revocato ex art. 7, comma 4,
del d.l. n. 4/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.10.2023 - residente a [...]sul Parte_1
Mare e percettrice del reddito di cittadinanza fino all'autunno dell'anno 2020
allorquando l le aveva revocato detto beneficio per aver omesso di CP_1
indicare nel 2019 nella relativa domanda amministrativa vincite al gioco online
realizzate nei due anni precedenti (51.434,21 € nel 2017 e 83.408,58 € nel
2018) - sostenendo che dette vincite non sarebbero state riscosse e sottolineando l'assoluzione in sede penale dall'accusa di aver realizzato la correlata fattispecie delittuosa delle false informazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, chiedeva la condanna dell' al ripristino della CP_1
provvidenza revocatale e al pagamento degli arretrati dalla revoca al ripristino.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che il giudizio civile non sarebbe condizionato dall'esito del giudizio penale e che la ricorrente anche laddove non avesse riscosso le vincite avrebbe comunque avuto la disponibilità di grosse somme che quindi pur se lasciate in ipotesi ferme sul conto gioco online avrebbero dovuto essere indicate in sede di DSU al momento di presentazione della domanda amministrativa nel 2019 volta a ottenere il reddito di cittadinanza. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per Parte_1
l'assorbente e preminente rilievo che il reddito di cittadinanza non ha una durata indeterminata ma soltanto determinata (segnatamente, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019, permanendo le condizioni previste dall'art. 2,
per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi) e per tale durata massima è stato accordato alla ricorrente (segnatamente, come emerge dal rapporto della Guardia di Finanza Compagnia di Cava de' Tirreni agli atti e all'origine anche dell'indagine penale, dal mese successivo a quello della domanda amministrativa del 29.3.2019, quindi, da aprile 2019 fino ininterrottamente a settembre 2020 e, se la matematica non è un'opinione, si tratta, appunto, di 18 mesi).
Senza necessità di impelagarsi nelle più complesse questioni di quando indicare anche le vincite del gioco online al momento della presentazione della domanda amministrativa volta a ottenere il reddito di cittadinanza e dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, non può
non rilevarsi, allora, ictu oculi e nell'immediatezza, per la ragione più liquida,
che la ricorrente al momento della revoca già aveva beneficiato del reddito di cittadinanza per la sua durata massima e non può chiedere il ripristino d'una prestazione ormai durata al massimo, scaduta.
Applicando un principio logico prim'ancora che giuridico il beneficiario non può
chiedere il ripristino d'una prestazione revocata allorquando il momento della revoca coincide con quello della sua durata massima, della sua scadenza temporale.
Con ciò non si vuole affatto sostenere - ed è bene precisare tale punto a scanso di facili equivoci - che, quantomeno per il passato prima del 2024 allorquando poi il reddito di cittadinanza è stato abolito, decorsi 18 mesi il cittadino che continuasse a versare nelle condizioni di legge per usufruirne non avrebbe potuto continuare a beneficiarne ma ciò non avveniva automaticamente ma soltanto a seguito di una sua nuova domanda amministrativa e previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (così sempre il comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019 sopra richiamato). Pertanto - se permanevano le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza era possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio veniva accreditato per ulteriori massimo 18 mesi. Nel caso in cui l avesse disposto la revoca o la CP_1
decadenza del reddito, il periodo di sospensione era più ampio in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del d.l. n. 4/2019, la nuova domanda poteva essere presentata soltanto dopo il decorso di 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza (6 mesi dalla medesima data se nel nucleo familiare ci fossero anche minorenni).
Per contro, nel caso di specie la non ha presentato nessuna Parte_1
domanda di rinnovo né direttamente a ottobre 2020 né in qualsiasi altro mese successivo.
Né - ed è bene sottolineare tale punto per evidenziare l'inutilità di vagliare comunque la legittimità o meno della revoca e addentrarsi nell'esame di tutte le molteplici e complesse questioni implicate - chiede il riaccredito del reddito di cittadinanza percepito da aprile 2019 a settembre 2020 (per l'invero non è
dato sapere neppure se l l'abbia o meno effettivamente chiesto in CP_1
restituzione).
Irrilevante è la circostanza che le parti abbiano invocato e fatto riferimento ad altri articoli del d.l. n. 4/2019. Al Giudice spetta d'ufficio - iura novit curia -
l'individuazione della normativa applicabile anche al di là del difetto di allegazione o dell'errore nella sua individuazione a opera delle parti e, a fortiori,
la corretta interpretazione e perimetrazione di detta normativa e, in ogni caso,
lo si ripete per l'ennesima volta, per logica, prim'ancora che in applicazione d'una precisa norma giuridica, non è possibile condannare a ripristinare una prestazione a termine revocata laddove detta revoca coincida contemporaneamente con la sua durata massima o comunque a corrispondere ratei successivi alla revoca laddove difetti qualsiasi domanda amministrativa successiva alla revoca. Proprio tale pregnanza logica ha portato questo Giudicante anche a ritenere superfluo ogni ulteriore rinvio della causa per discussione tra le parti sulla questione così rilevata che nessun apporto avrebbe portato alla decisione finale. Quale che sia, quest'ultima non può mai essere, infatti, contraria a logica. Lo stesso è a dirsi per i ratei antecedenti la revoca. Quale che sia, la decisione finale non può mai andare oltre la domanda di parte per come formulata sin dal ricorso introduttivo non potendo essere apportate modifiche nel corso del giudizio.
La novità della questione e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5338 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5338 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Rinaldi Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio
Emanuele n. 94;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38; - RESISTENTE -
OGGETTO: ripristino del reddito di cittadinanza revocato ex art. 7, comma 4,
del d.l. n. 4/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.10.2023 - residente a [...]sul Parte_1
Mare e percettrice del reddito di cittadinanza fino all'autunno dell'anno 2020
allorquando l le aveva revocato detto beneficio per aver omesso di CP_1
indicare nel 2019 nella relativa domanda amministrativa vincite al gioco online
realizzate nei due anni precedenti (51.434,21 € nel 2017 e 83.408,58 € nel
2018) - sostenendo che dette vincite non sarebbero state riscosse e sottolineando l'assoluzione in sede penale dall'accusa di aver realizzato la correlata fattispecie delittuosa delle false informazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, chiedeva la condanna dell' al ripristino della CP_1
provvidenza revocatale e al pagamento degli arretrati dalla revoca al ripristino.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che il giudizio civile non sarebbe condizionato dall'esito del giudizio penale e che la ricorrente anche laddove non avesse riscosso le vincite avrebbe comunque avuto la disponibilità di grosse somme che quindi pur se lasciate in ipotesi ferme sul conto gioco online avrebbero dovuto essere indicate in sede di DSU al momento di presentazione della domanda amministrativa nel 2019 volta a ottenere il reddito di cittadinanza. Chiedeva,
quindi, il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per Parte_1
l'assorbente e preminente rilievo che il reddito di cittadinanza non ha una durata indeterminata ma soltanto determinata (segnatamente, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019, permanendo le condizioni previste dall'art. 2,
per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi) e per tale durata massima è stato accordato alla ricorrente (segnatamente, come emerge dal rapporto della Guardia di Finanza Compagnia di Cava de' Tirreni agli atti e all'origine anche dell'indagine penale, dal mese successivo a quello della domanda amministrativa del 29.3.2019, quindi, da aprile 2019 fino ininterrottamente a settembre 2020 e, se la matematica non è un'opinione, si tratta, appunto, di 18 mesi).
Senza necessità di impelagarsi nelle più complesse questioni di quando indicare anche le vincite del gioco online al momento della presentazione della domanda amministrativa volta a ottenere il reddito di cittadinanza e dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, non può
non rilevarsi, allora, ictu oculi e nell'immediatezza, per la ragione più liquida,
che la ricorrente al momento della revoca già aveva beneficiato del reddito di cittadinanza per la sua durata massima e non può chiedere il ripristino d'una prestazione ormai durata al massimo, scaduta.
Applicando un principio logico prim'ancora che giuridico il beneficiario non può
chiedere il ripristino d'una prestazione revocata allorquando il momento della revoca coincide con quello della sua durata massima, della sua scadenza temporale.
Con ciò non si vuole affatto sostenere - ed è bene precisare tale punto a scanso di facili equivoci - che, quantomeno per il passato prima del 2024 allorquando poi il reddito di cittadinanza è stato abolito, decorsi 18 mesi il cittadino che continuasse a versare nelle condizioni di legge per usufruirne non avrebbe potuto continuare a beneficiarne ma ciò non avveniva automaticamente ma soltanto a seguito di una sua nuova domanda amministrativa e previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (così sempre il comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019 sopra richiamato). Pertanto - se permanevano le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza era possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio veniva accreditato per ulteriori massimo 18 mesi. Nel caso in cui l avesse disposto la revoca o la CP_1
decadenza del reddito, il periodo di sospensione era più ampio in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del d.l. n. 4/2019, la nuova domanda poteva essere presentata soltanto dopo il decorso di 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza (6 mesi dalla medesima data se nel nucleo familiare ci fossero anche minorenni).
Per contro, nel caso di specie la non ha presentato nessuna Parte_1
domanda di rinnovo né direttamente a ottobre 2020 né in qualsiasi altro mese successivo.
Né - ed è bene sottolineare tale punto per evidenziare l'inutilità di vagliare comunque la legittimità o meno della revoca e addentrarsi nell'esame di tutte le molteplici e complesse questioni implicate - chiede il riaccredito del reddito di cittadinanza percepito da aprile 2019 a settembre 2020 (per l'invero non è
dato sapere neppure se l l'abbia o meno effettivamente chiesto in CP_1
restituzione).
Irrilevante è la circostanza che le parti abbiano invocato e fatto riferimento ad altri articoli del d.l. n. 4/2019. Al Giudice spetta d'ufficio - iura novit curia -
l'individuazione della normativa applicabile anche al di là del difetto di allegazione o dell'errore nella sua individuazione a opera delle parti e, a fortiori,
la corretta interpretazione e perimetrazione di detta normativa e, in ogni caso,
lo si ripete per l'ennesima volta, per logica, prim'ancora che in applicazione d'una precisa norma giuridica, non è possibile condannare a ripristinare una prestazione a termine revocata laddove detta revoca coincida contemporaneamente con la sua durata massima o comunque a corrispondere ratei successivi alla revoca laddove difetti qualsiasi domanda amministrativa successiva alla revoca. Proprio tale pregnanza logica ha portato questo Giudicante anche a ritenere superfluo ogni ulteriore rinvio della causa per discussione tra le parti sulla questione così rilevata che nessun apporto avrebbe portato alla decisione finale. Quale che sia, quest'ultima non può mai essere, infatti, contraria a logica. Lo stesso è a dirsi per i ratei antecedenti la revoca. Quale che sia, la decisione finale non può mai andare oltre la domanda di parte per come formulata sin dal ricorso introduttivo non potendo essere apportate modifiche nel corso del giudizio.
La novità della questione e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5338 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro