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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.1072/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1072/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Isabella CodiceFiscale_1
SCORRANO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via G. Da Fiore n.15, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Livio SARCHESE, del Foro C.F._2 di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via
1 Adriatica Sud n.142, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 14 giugno 2024 da e Parte_1 Parte_2 considerato che la sentenza n.126/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 8 luglio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 20 febbraio 2025;
rilevato che all'udienza del 7 aprile 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Francavilla al Mare il 6 ottobre 2013 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.35 – Parte II – Serie A – Anno 2013.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1072/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Isabella CodiceFiscale_1
SCORRANO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via G. Da Fiore n.15, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Livio SARCHESE, del Foro C.F._2 di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via
1 Adriatica Sud n.142, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 14 giugno 2024 da e Parte_1 Parte_2 considerato che la sentenza n.126/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 8 luglio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 20 febbraio 2025;
rilevato che all'udienza del 7 aprile 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Francavilla al Mare il 6 ottobre 2013 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.35 – Parte II – Serie A – Anno 2013.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2