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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori
composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828/24 R.G.F.A., avente ad oggetto: appello sentenza opposizione a precetto promossa da
, nata ad [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania,
Via Monsignor Ventimiglia 65 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario Lombardo,
CF , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
Appellante
Contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Simona Manna (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti.
Appellato
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza n. 5263/2023 Parte_1
con la quale il Tribunale di Catania aveva accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da , riducendo il dovuto alla somma di E. Controparte_1
2.213,72 e ritenendo che alcune delle somme richieste, secondo le linee guida del
Tribunale e del COA di Catania, rientravano tra le spese straordinarie, richiedenti il previo accordo, espresso o tacito tra i genitori, nel caso di specie non sussistente.
Esponeva che la decisione del giudice di primo grado di applicare le linee guida del
Tribunale era erronea giacché nella sentenza di separazione dei coniugi esse non erano state richiamate in alcun modo.
Precisava infatti che le linee guida adottate dal Tribunale non avevano alcuna cogenza se non venivano consacrate all'interno di una ordinanza ex art. 708 c.p.c. o nel titolo
(cosa nella specie non avvenuta), di talché il primo giudice non le avrebbe dovute considerare.
IN si doleva altresì del modo in cui era stato valutato l'onere della prova, poiché la dimostrazione del mancato consenso dell'appellato alle “spese straordinarie da concordare” non doveva affatto ricadere su essa appellata ma sul primo.
IN evidenziava che essa appellata non aveva alcun obbligo di comunicare al coniuge le spese straordinarie de quibus e che quest'ultimo avrebbe al più avuto la possibilità di comunicare dissenso motivato alla spesa straordinaria, ma non esercitare un diritto di veto.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto deducendo che il primo giudice aveva correttamente applicato le linee guida del Tribunale in quanto le stesse rappresentavano soltanto il tentativo di uniformare i
2 giudici di merito rispetto ad orientamenti giurisprudenziali esistenti. Quindi il giudice poteva farne applicazione a prescindere dai richiami contenuti nel titolo.
In secondo luogo, precisava che le spese straordinarie richiedevano il consenso di entrambi i genitori poiché riguardavano decisioni che incidevano in maniera significativa sulla sfera economica di entrambi e sull'interesse dei figli. Pertanto,
l'eventuale dissenso del genitore non era qualificabile come veto, ma piuttosto come compartecipazione all'educazione dei figli. In terzo lugo faceva rilevare che le spese de quibus erano oggettivamente non necessarie e sproporzionate rispetto ai redditi di esso appellato.
All'udienza del 05.12.2024, la Corte, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava per l'udienza di decisione del 15.05.2025 concedendo alle parti i termini di legge.
Tanto esposto in linea di fatto, deve dirsi che l'appello merita il rigetto.
E invero giova premettere che il giudizio di primo grado scaturiva dall'opposizione dal decreto ingiuntivo n. 1229/2021 con cui la aveva chiesto al il Pt_1 CP_1
rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli nella misura del 50%,
così come previsto dalla sentenza di separazione dei coniugi n. 2002/2018.
Nello specifico, il rimborso (nella misura del 50%) era stato chiesto per le seguenti voci:
Tasse universitarie OV anni accademici 2019 – 2020 e 2020 – 2021; tassa libretto giustificazioni Scuola SC;
Gita Istruzione OV anno 2018; Gita Per_1
Istruzione SC anno 2017; Gita Istruzione OV anno 2016; Acquisto libri di testo: anno scolastico 2015/2016, anno scolastico 2016/2017, anno scolastico
2017/2018, anno scolastico 2018/2019, anno scolastico 2019/2020; Vacanza Studio
SC anno 2019; Vacanza Studio OV anno 2018; Corso d'inglese OV
2019.
3 Riteneva l'ingiungente che quanto sopra elencato, per un totale complessivo di €
10.646,95, ai sensi della sentenza n. 2002/2018 andava diviso tra i due genitori in parti uguali del 50% e la quota di spettanza del era di € 5.323,47. CP_1
A tale ingiunzione reagiva con opposizione al decreto ingiuntivo n. 1229/2021 il che conveniva innanzi al Tribunale di Catania formulando CP_1 Parte_1
le seguenti censure: 1) ipotizzava l'esistenza di un conflitto di interessi tra la ed Pt_1
il suo difensore;
2) che non vi era prova degli avvenuti esborsi;
3) che le somme erano già ricomprese nell'assegno di mantenimento e che quindi non erano dovute;
4) che, in ogni caso, non erano state concordate.
La sentenza impugnata, in accoglimento di alcune deduzioni del ha quindi CP_1
espunto le spese riguardanti: 1) la vacanza studio di a Dublino nell'anno Per_2
2018; 2) il corso d'inglese di nell'anno 2018; 3) la vacanza studio a Brighton Per_2
del figlio SC nell'anno 2019; 4) la gita di istruzione scolastica di Per_2
nell'anno nel 2018 e di SC nel 2019.
Ora. Si deve innanzi tutto precisare che per giurisprudenza costante le ''spese ordinarie'' sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre,
quelle ''straordinarie'', sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del
13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411).
Ebbene, la legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie,
lasciando spazio all'interpretazione. Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità,
4 con il tempo, ha fornito alcune importanti linee guida (Cass. 379/2021; Cass.
34100/2021).
Sulla scorta di tali linee guida si può quindi affermare che la dizione di “spese straordinarie” ha carattere composito e occorre distinguere tra:
-le spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore,
- le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, al punto che si ha la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese scolastiche oltre che tasse, libri di testo,
gite scolastiche o le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, non è
necessario un previo accordo.
Le spese straordinarie in senso stretto, invece, sono imprevedibili, eccezionali,
imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'esborso per un intervento chirurgico. Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, solo per tale ultima tipologia di spese è
necessario il previo assenso dell'altra parte - salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso – e, per la loro azionabilità, occorre esperire un'autonoma azione di accertamento. Infatti, «solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi
5 concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione
[…]» (Cass. 379/2021).
Ebbene, alla luce di tali principi, e senza ritenere che le linee guida predisposte dai
Tribunali abbiano carattere cogente ( le stesse infatti non hanno un valore probatorio assoluto, ma costituiscono importanti indicazioni per l'interpretazione della legge e la gestione delle controversie in materia di mantenimento) deve dirsi che mentre la vacanza studio di a Dublino nell'anno 2018, il corso d'inglese di Per_2 Per_2
nell'anno 2018 e la vacanza studio a Brighton del figlio SC nell'anno 2019
costituiscono oggettivamente esborsi non routinari, e come tali correttamente espunti dall'ingiunzione (avendo necessità di un accordo tra genitori) di contro invece gli esborsi per la gita di istruzione scolastica di nell'anno nel 2018 e di Per_2
SC nel 2019 costituiscono sì spese straordinarie, ma comunque assolutamente prevedibili, in quanto ancorate al percorso di studio, e facenti parte delle usuali e fisiologiche tappe dell'educazione degli studenti. Esse vanno quindi considerate rimborsabili, a prescindere da uno specifico accordo.
Bisogna fare poi alcune specificazioni.
1) Con riguardo alla vacanza studio di a Dublino anno 2018, la ha Per_2 Pt_1
dedotto che la controparte si è lamentata di tale esborso solo con le memorie ex art. 183, co. 6, secondo termine e quindi tardivamente. Tuttavia, tale doglianza del
D'Agostino, comportando solo una emendatio libelli – consentita dalle memorie istruttorie ex art 183 c. 6 secondo termine – e non già una mutatio (invece preclusa dalla norma testè citata), era perfettamente ammissibile e correttamente è stata quindi valutata dal giudice di primo grado come tempestiva.
6 2) Con riferimento poi al corso d'inglese di , anno 2018, nel messaggio Per_2
whatsapp prodotto in atti il , interpellato sul punto scrive: “…il costo del CP_1
corso del Centro fonolinguistico è di € 675 l'anno contro i € 1.400 l'anno del Giga,
quindi più del 50% in meno rispetto al tuo. Dal punto di vista della vicinanza a casa tua
il Centro fonolinguistico si trova in via Androne, quindi più o meno alla stessa distanza
della ” Tuttavia, la dizione del messaggio lascia intendere solo uno CP_2
scambio di preventivi e di possibilità, ma non l'esternazione di un consenso finale, di talchè non vi è prova che l'appellato avesse approvato la spesa.
3) la dimostrazione del consenso alle spese è elemento che spettava all'attore in senso sostanziale dimostrare (e quindi alla ). E, invero, nel giudizio Pt_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta
invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso
sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso
sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori
relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Una volta promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo, quindi, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale, dovrà
dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria. Sebbene in materia ci siano degli orientamenti minoritari secondo cui “nell'opposizione a
decreto ingiuntivo l'opponente è, in tutti i sensi e sotto tutti i profili, “attore” e
l'opposto è, in tutti i sensi e sotto tutti i profili, “convenuto”, non pare tuttavia
dubbio alla Corte che l'iniziativa dell'azione giudiziaria è di colui che – con
l'ingiunzione – aziona un credito.
7 Nessuna inversione dell'onere probatorio si è quindi verificata in primo grado, ove
il Tribunale ha applicato una regola ordinaria in tema di riparto dell'onere
(all'interno dei procedimenti per ingiunzione).
In conclusione, dunque – e in parziale accoglimento dell'appello - bisogna reintegrare nella somma che il è tenuto a pagare alla solo le seguenti somme: CP_1 Pt_1
1) Gita scolastica d'istruzione OV, anno 2018: € 239,00
2) Gita scolastica d'istruzione SC anno 2019: € 100,00
Ne deriva che l'appello, limitatamente a tale voce di spesa è fondato e va accolto,
dovendosi quantificare l'importo che l'appellato deve pagare alla in complessivi Pt_1
2.552,72 (E. 2.213,72 già statuiti in sentenza + 239,00 + 100,00).
Atteso il tenore della decisione le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo,
accoglie parzialmente l'appello e dichiara che è tenuto al Controparte_1
rimborso della somma di € 2.552,72 in favore di . Parte_1
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio '25
Il Consigliere Il Presidente
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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