Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1986, n. 7257
CASS
Sentenza 6 dicembre 1986

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Il giudice del merito, fuori dell'ipotesi del giuramento, ha insindacabile potere discrezionale di ritenere di comune esperienza determinate nozioni e di utilizzare queste ultime sia come elementi di prova, sia come criteri di paragone nella valutazione di attendibilità e di Rilevanza degli altri elementi probatori. (nella specie, in una controversia riguardante il preteso inadempimento, da parte della RAI, dell'obbligazione assunta di trasmettere in diretta un festival canoro, il giudice di merito aveva ritenuto di comune esperienza che una canzone prodotta in un determinato anno potesse non avere più alcun interesse ai fini della sua presentazione ad un festival dell'anno e degli anni successivi. La Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile tale giudizio). ( V 36/74, mass n 367536; ( Conf 479/80, mass n 403860; ( Conf 2142/64, mass n 303142).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1986, n. 7257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7257
    Data del deposito : 6 dicembre 1986

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