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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1608/2021, vertente tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. STRIANO Parte_1 C.F._1
PIETRO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SALDAMARCO CATELLO ( , giusta delega in atti C.F._3
Appellata
(C.F. Controparte_2
) mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI ex P.IVA_2
l. 662/1996, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t.
[...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Stefano Esposito (cod. fisc. CP_3
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata ed accoglimento dell'appello e della domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'appellante, dichiarare l'inesistenza del diritto all'iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di proprietà dell'attrice in ragione dell'inefficacia derivante dalla sussistenza del fondo patrimoniale sullo stesso immobile, per la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attrice, per l'insussistenza del credito così come vantato e per l'improcedibilità nelle forme dell'iscrizione ipotecaria tributaria e comunque, per le ragioni sopra esposte, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Conclusioni di parte appellata ): Controparte_4
“Voglia, l'Adita Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello proposto dalla sig. in Parte_1
riforma della Sentenza n. 2072/2020, quale emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.10.2020, in quanto infondato in fatto e in diritto e palesemente temerario.
Voglia, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.2072/2020 emessa in primo grado dal
Tribunale di Napoli Nord con condanna dell'Appellante alle spese del presente grado oltre condanna per lite temeraria. Con vittoria di spese e di onorari.”
Conclusioni di parte appellata : Controparte_5
“Si conclude affinché l'adita Corte di Appello voglia
1) Dichiarare per i motivi in premessa inammissibile l'appello proposto;
2) Gradatamente rigettare per i motivi esposti l'appello in quanto infondato confermando l'impugnata sentenza;
3) In ogni caso rigettare in quanto inammissibili e infondate le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord la e la Controparte_4 [...]
esponendo: 1) di aver ricevuto, in data 1.10.2018, la comunicazione di Controparte_2
avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr n. 602/1973 su alcuni immobili di sua proprietà, e ciò sul presupposto della esistenza di alcune cartelle esattoriali, di cui alcune relative a crediti per sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada ed un'altra relativa alla “revoca del contributo unificato concesso”, per l'anno di imposta 2013, per un importo complessivo di €
362.686,49; 2) che tale iscrizione era illegittima per una serie di motivazioni, tra cui l'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva nelle forme di cui al DPR 602/1973, la impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, essendo gli stessi costituti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., ed ancora per la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi maturati per la revoca del finanziamento di cui ella era garante, ai sensi dell'art. 9 comma 5 D. Lgs 123/1998.
L'attrice concludeva, in via preliminare, per l'adozione dei provvedimenti ex art. 618 c.p.c., e nel merito per la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva.
Costituitesi in giudizio, la concludeva per il rigetto della domanda, e la Controparte_4 [...]
affinché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2072/20, resa in data 14.10.2020, il Tribunale rigettava la domanda proposta.
A sostegno della propria decisione, il Giudice di primo grado preliminarmente evidenziava come l'azione proposta non fosse qualificabile come opposizione alla esecuzione, bensì come azione di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione ipotecaria, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite a cui faceva integrale riferimento;
il Tribunale riteneva altresì legittimato passivamente l'ente creditore attesa proprio la natura della domanda esercitata che incideva in via sostanziale sulla pretesa creditoria fatta valere, e valutava come inconferente il motivo di doglianza avanzato ai sensi dell'art. 170 c.c., atteso che la questione della impignorabilità dei beni era irrilevante non essendo iniziata alcuna procedura esecutiva. Nel merito, il Tribunale riteneva del tutto generica l'eccezione di prescrizione proposta, non avendo l'attrice indicato il termine di decorrenza del relativo termine, nonché quella relativa alla esorbitanza della garanzia rispetto al credito, atteso che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma
1 bis del DPR 602/73, era sempre ammissibile a patto che il credito avesse valore superiore ad €
20.000,00.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza. L'appellante - secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui avrebbe omesso, a suo dire, di valutare la eccezione di illegittimità della iscrizione ipotecaria per la inapplicabilità dell'art. 77 DPR 603/72, atteso che il credito asseritamente vantato dalla banca creditrice aveva natura privatistica e non tributaria, ragion per cui occorreva dapprima la formazione del titolo esecutivo per poi procedere alla eventuale iscrizione ipotecaria, circostanza nel caso in esame non verificatasi. L'appellante ha censurato altresì le motivazioni riportate nella sentenza in relazione alla irrilevanza della esistenza del fondo patrimoniale sui beni oggetto di ipoteca, sul presupposto che l'azione esecutiva non avesse ancora avuto inizio, atteso che invece la disciplina e le prescrizioni contenute nella norma di riferimento operano anche prima di tale evento, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ragion per cui non poteva iscriversi ipoteca sui beni costituti in fondo patrimoniale, a meno che i debiti garantiti non fossero stati contratti per esigenze familiari. Infine, si è censurata la pronuncia nella parte in cui non ha valutato la dedotta insussistenza del credito fatto valere, soprattutto in relazione agli interessi calcolati sulla somma capitale, e nella parte in cui ha inteso addossare all'attrice l'onere di indicare il termine per il decorso della prescrizione.
L'appellante ha dunque concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitesi, entrambe le parti appellate si sono opposte a tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, si è inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui si è disattesa la eccezione di inapplicabilità della procedura speciale ex art. 77 DPR 603/72 e DPR
44/1999, atteso che – secondo la prospettazione dell'appellante - il titolo vantato in giudizio dalla parte creditrice non avrebbe natura tributaria e dunque non legittimerebbe l'applicabilità di tale istituto a carattere speciale.
Nello specifico – afferma l'appellante – l'iscrizione della ipoteca in questione è avvenuta ad opera della ai sensi della normativa richiamata, previa Controparte_6
formazione del ruolo esattoriale da parte della Controparte_2
richiamando impropriamente il DPR 44/1999, atteso che la possibilità di procedere nelle forme della c.d. esecuzione pubblica (ex D. Lgs. 46/99, ed art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/98), è prevista nelle sole ipotesi indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9, nelle quali non rientra il credito vantato, in quanto il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo in riferimento ad entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica, stante il tenore della norma di cui all'art. 21 D. Lgs.
46/1999, che testualmente recita: “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. In sintesi, sostiene l'appellante, l'armonizzazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 21 D. Lgs.
46/1999 prevede pertanto che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti della ingiunzione fiscale e dell'iscrizione a ruolo, le sole entrate pubblicistiche, ovvero le entrate tributarie, mentre per i crediti aventi diversa natura privatistica, al fine di accedere alla riscossione tramite ruolo è sempre necessaria la formazione di titolo esecutivo che è propedeutico alla iscrizione a ruolo;
per tale motivo, dunque, gli appellati non avrebbero avuto la possibilità di poter procedere alla formazione del ruolo esattoriale e della successiva iscrizione ipotecaria sugli immobili dell'appellante, con conseguente illegittimità della stessa.
La , nel contestare il motivo di impugnazione in esame, ha ricordato come il CP_1 CP_4
credito di cui risultava titolare MC, rinveniva da un contratto di finanziamento a medio termine a tasso fisso, concesso in data 6.11.2007 dalla , per l'importo di € Controparte_7
500.000,00, alla società in persona del suo amministratore unico CP_8 CP_9
nell'ambito del sostegno statale allo sviluppo delle piccole e medie imprese, ex L.
[...]
662/1996, ovvero con la copertura del rischio della eventuale esposizione debitoria in favore della banca finanziatrice – e nella misura dell'80% del credito restitutorio rimasto inadempiuto - da parte del Fondo di Garanzia istituito con la medesima Legge richiamata;
in tale operazione, la risultava soggetto fideiussore rispetto alla obbligazione di rimborso del finanziamento, Pt_1
previsto nel termine di 60 rate mensili, a decorrere dal 1.12.2007, con scadenza al 30.11.2012, come risultante dalla documentazione in atti.
Ciò posto, e riscontrata agli atti la genesi del credito, nei termini appena ricordati, è altresì circostanza pacifica quella per cui la società finanziata si rendeva ben presto inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso del finanziamento, a far data dal 31.8.2010, e che successivamente, in data
7.10.2010, i coniugi e , fideiussori e genitori dell'obbligato, Parte_1 Controparte_10
costituivano un fondo patrimoniale in cui riversavano i loro immobili.
Dopo una serie di messe in mora inutilmente inviate al debitore principale, con raccomandata del
4.8.2011, la , chiedeva a MC di attivare la copertura dell'80% con il Controparte_7
Fondo di Garanzia previsto rispetto alla esposizione complessiva ormai maturata dalla società debitrice e pari ad € 369.732,59, e con successiva nota del 23.10.2013, la MC comunicava alla banca finanziatrice di aver attivato la procedura di garanzia per il minore importo di € 295.102,36
(pari all'80% del credito), comunicando alla società debitrice ed ai suoi fideiussori – in data
27.11.2013 - la surroga nel credito vantato ai sensi dell'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 ed art. 1203
c.c., e chiedendo loro il pagamento dell'importo di € 295.573,70 entro il termine di 15 giorni.
Nello specifico, la riceveva la nota prt. N. 116656, con cui la MC esplicitamente la Pt_1 informava che “in caso di mancato pagamento, si avvierà la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale in forma dell'art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti, da considerare a tutti gli effetti di legge. Anche eventualmente ai fini della formazione dello stato passivo, quale credito di natura pubblica”.
Ricorda ancora l' appellata che l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005, testualmente recita che: CP_1
“in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempimento per le somme da esse non pagate;
nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 , comma 5, del D. Lgs. 123/98, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 DPR
43/88, così come sostituita dall'art. 17 D.Lgs. 46/1999.”
Ciò posto, concludono le difese degli appellati, il motivo sarebbe infondato, atteso che il credito vantato da MC ha natura pubblica, trattandosi di credito relativo non a entrate tributarie, bensì al recupero in ogni caso di somme erogate e sostenute con l'intervento dello Stato, nell'ambito di politiche economiche di sviluppo, al pari di qualsiasi forma di erogazione di contributi, agevolazioni, finanziamenti, trasferimenti di risorse o altri benefici, che hanno dunque tutti analoga natura certamente non privatistica.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, secondo il quadro normativo di riferimento ben sintetizzato dalla difesa della
[...]
, deve ritenersi che il credito per il quale è stata attivata la procedura di recupero che ha CP_4
portato alla iscrizione ipotecaria contestata dalla appellante, ha natura pubblicistica e non privatistica.
A tale conclusione si giunge sul presupposto della avvenuta surroga di MC nel credito vantato originariamente dalla banca finanziatrice, surroga resa operante proprio dal meccanismo, di natura pubblicistica, connesso alla copertura da parte del Fondo di Garanzia istituito ex L. 662/1996, a tutela dei soggetti finanziatori nell'ambito del sostegno statale (e non privato) allo sviluppo delle piccole e medie imprese ai sensi della medesima legge indicata, sostegno di cui la CP_8
aveva goduto, a mezzo del finanziamento richiesto ed ottenuto, con garanzia fideiussoria della
. Pt_1
Cristallizzato l'inadempimento della società debitrice alla data dell'agosto del 2011, e azionato il meccanismo del fondo di garanzia con copertura dell'80% della debitoria in favore della banca finanziatrice, in data 23.10.2013, MC (che gestiva il Fondo di Garanzia) ha comunicato la avvenuta surroga nei diritti al recupero del credito tanto al debitore quanto ai fideiussori, i quali, omettendo di versargli quanto dovuto, sono rimasti inadempienti. A tali circostanze, mai contestate dalla difesa della appellante, ha fatto dunque seguito l'attivazione della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale, in forza dell'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti, che testualmente recita: “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”
Il quadro normativo così delineato è reso poi definitivamente completo dall'art. 2 comma 4, DM
20.6.2005, il quale prevede che “… nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fon do di gestione si applica, come previsto dall'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123798, la procedura esattoriale ex art. 67 DPR 43/98, così come sostituita dal D. LGS 46/1999”; dunque, la procedura esattoriale ex D Lgs. 46/1999 si applica pacificamente, come regola generale, alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, e ciò in considerazione della certa natura pubblicistica del credito, connesso proprio – come correttamente indicato dall'appellata – ad una spesa dello Stato in esecuzione di una erogazione di contributi, agevolazioni, finanziamenti, trasferimenti di risorse o altri benefici in favore di un soggetto privato, in esecuzione di interventi di interesse pubblico, così come ben chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
30739/2019, secondo cui “il credito derivante dalla escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata dal Fondo di garanzia delle PMI ha natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive;
ad esso deve dunque riconoscersi natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/98)).
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia in esame nella parte in cui Pt_1
non ha ritenuto fondata la eccezione da lei sollevata in relazione alle preclusioni previste dall'art. 170 c.c., in ragione della avvenuta costituzione in fondo patrimoniale dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria.
La predetta eccezione è stata disattesa dal Giudice di primo grado sulla considerazione per cui, non essendo iniziata la procedura esecutiva, e non avendo la azione proposta natura di opposizione alla esecuzione, ma di accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria, tale eccezione è da considerarsi inammissibile. A dire dell'appellante, tale assunto sarebbe errato perché l'art. 170 c.c., secondo quanto ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe di ostacolo alla iscrizione ipotecaria, anche se effettuata ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, a meno che il credito garantito da ipoteca non sia sorto per il soddisfacimento di bisogni familiari.
Tale premessa non può essere condivisa alla luce della ricostruzione dell'istituto operata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.
Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione anche da Sez. U, ord. n.
15354 del 22/07/2015 – ha escluso che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata «un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”.
Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 come «atto dell'esecuzione», viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma in esame una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (cfr. anche Cass. n. 23875/2015; n.
10794/2016, Cass. n. 5577/2019).
Ciò posto, le argomentazioni del Tribunale risultano congrue e condivisibili.
Solo per completezza di trattazione, va altresì ricordato che la pronuncia a SSUU testè citata ha altresì affermato che ”l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 dei d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art.
170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 1652 del
2016; Cass. n. 22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. 23876/2015).
In particolare, si è affermato che il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (v. Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 2998/2018).
Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
E al riguardo, con le pronunce indicate, è stato affermato che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale,
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo grado, a sostegno del motivo di doglianza in esame, nulla ha provato l'attrice in relazione alla estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia (i fideiussori risultano anche legati da rapporto di parentela al debitore principale, essendone i genitori), contravvenendo dunque al principio di diritto espresso nella pronuncia a
Sezioni Unite per il quale gravava su di lei l'onere di provare tale presupposto, ragion per cui deve ritenersi che l'iscrizione ipotecaria – sulla cui natura di atto estraneo alla esecuzione, si è già detto – sia avvenuta in modo legittimo, poiché non ostacolata, sotto nessun profilo esaminato, dalla disciplina ex art. 170 c.p.c.
Il motivo è dunque infondato, e va respinto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui non avrebbe valutato l'eccezione di insussistenza del credito vantato con la iscrizione ipotecaria.
Invero, in primo grado e da quanto emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice ha ritenuto di formulare tale eccezione con argomentazioni sintetiche e del tutto generiche, prospettando in modo apodittico e non motivato che “gli interessi calcolabili sulla restituzione del debito, sia essi quelli legali, che quelli al tasso di cui al D. Lgs. 123/98, non giustificano il credito indicato dall'agente della riscossione e che è stato riportato nell'iscrizione ipotecaria. Inoltre, al di là delle eccezioni sopra rappresentate, l'importo richiesto in pagamento appare essere il frutto dell'applicazione di calcolo anatocistico degli interessi e del superamento della soglia legale”.
E' di tutta evidenza la assoluta genericità di tali argomentazioni, prive di qualsiasi riscontro, carenti di qualsiasi motivazione, e formulate con espressioni generiche e riportate senza alcuna valida argomentazione a sostegno, né tantomeno corredate da alcuna documentazione o da qualsiasi altro elemento probatorio anche solo a carattere indiziario. Ed è altrettanto evidente che tali censure, sebbene con i forti limiti di prospettazione esaminati, non abbiano inteso colpire il credito nella sua totalità, non essendo dato controverso quello per cui il credito rinveniente dal finanziamento ottenuto non sia stato restituito nella sua somma capitale, a prescindere dal calcolo degli accessori.
Va dunque condivisa la lapidaria considerazione del Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto
“fumose” le contestazioni sul quantum, atteso che – non riguardando le stesse la totalità del credito
– vanno classificate come mere e generiche contestazioni irrilevanti nel giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della validità o meno della iscrizione ipotecaria, di per sé certamente ammissibile, perché il credito vantato, anche laddove solo in relazione alla somma relativa al capitale da restituire, era superiore ad € 20.000,00, e dunque pienamente legittimante l'iscrizione ipotecaria in esame.
Ciò posto, il motivo di appello è del tutto infondato.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole del rigetto della eccezione di prescrizione, statuito dal giudice sulla considerazione per cui ella, nel formularla, non aveva indicato il momento a partire dal quale sarebbe decorso il termine di prescrizione rendendo così impossibile il vaglio della fondatezza della eccezione stessa. A dire dell'appellante, tale considerazione sarebbe errata, atteso che, non trattandosi di crediti soggetti a pagamenti reiterati o con più rimesse, bensì di un credito da estinguere in una unica soluzione, non era suo onere indicare una specifica decorrenza per la validità ed efficacia della eccezione di prescrizione.
L'assunto è del tutto privo di fondamento. Come ben chiarito dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto alla restituzione delle somme, determina l'inizio del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cfr. Cass. 6760/2020), e ciò a prescindere dalla natura della obbligazione risarcitoria e dalla presenza o meno di adempimenti da realizzare in una unica soluzione o con pagamenti reiterati e periodici;
sotto tale profilo, si richiamano analoghe pronunce più risalenti nel tempo che hanno ben chiarito nei medesimi termini indicati, gli oneri probatori connessi alla eccezione di prescrizione (Cass. Sez. Lav., sent. 13 luglio
2009, n. 16326 e Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).
Il motivo è pertanto infondato.
Con il quinto motivo, l'appellante ha inteso reiterare le doglianze in merito alla mancata pronuncia sulla dedotta inesistenza del credito, riproponendo, in modo più generale ed invero apodittico, le questioni già esaminate in relazione al terzo motivo di appello. Invero, aggiunge e ribadisce la Corte anche in questa sede, la infondatezza del motivo in questione si rinviene dalla assoluta mancanza di contestazione circa il credito vantato in relazione alla certezza della sua genesi, alla certezza dell'erogazione del finanziamento, ed alla certezza dell'inadempimento parziale del debitore e dei fideiussori, tutte circostanze mai poste in discussione dall'attrice e dunque idonee a rendere del tutto infondata, ex se, ogni contestazione formulata sotto tale profilo.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione per i giudizi con valore indeterminabile a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1608/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2072/20, emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 14.10.2020;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente per ciascuna di esse in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 19.3.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1608/2021, vertente tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. STRIANO Parte_1 C.F._1
PIETRO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SALDAMARCO CATELLO ( , giusta delega in atti C.F._3
Appellata
(C.F. Controparte_2
) mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI ex P.IVA_2
l. 662/1996, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t.
[...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Stefano Esposito (cod. fisc. CP_3
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata ed accoglimento dell'appello e della domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'appellante, dichiarare l'inesistenza del diritto all'iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di proprietà dell'attrice in ragione dell'inefficacia derivante dalla sussistenza del fondo patrimoniale sullo stesso immobile, per la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attrice, per l'insussistenza del credito così come vantato e per l'improcedibilità nelle forme dell'iscrizione ipotecaria tributaria e comunque, per le ragioni sopra esposte, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Conclusioni di parte appellata ): Controparte_4
“Voglia, l'Adita Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello proposto dalla sig. in Parte_1
riforma della Sentenza n. 2072/2020, quale emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.10.2020, in quanto infondato in fatto e in diritto e palesemente temerario.
Voglia, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.2072/2020 emessa in primo grado dal
Tribunale di Napoli Nord con condanna dell'Appellante alle spese del presente grado oltre condanna per lite temeraria. Con vittoria di spese e di onorari.”
Conclusioni di parte appellata : Controparte_5
“Si conclude affinché l'adita Corte di Appello voglia
1) Dichiarare per i motivi in premessa inammissibile l'appello proposto;
2) Gradatamente rigettare per i motivi esposti l'appello in quanto infondato confermando l'impugnata sentenza;
3) In ogni caso rigettare in quanto inammissibili e infondate le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord la e la Controparte_4 [...]
esponendo: 1) di aver ricevuto, in data 1.10.2018, la comunicazione di Controparte_2
avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr n. 602/1973 su alcuni immobili di sua proprietà, e ciò sul presupposto della esistenza di alcune cartelle esattoriali, di cui alcune relative a crediti per sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada ed un'altra relativa alla “revoca del contributo unificato concesso”, per l'anno di imposta 2013, per un importo complessivo di €
362.686,49; 2) che tale iscrizione era illegittima per una serie di motivazioni, tra cui l'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva nelle forme di cui al DPR 602/1973, la impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, essendo gli stessi costituti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., ed ancora per la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi maturati per la revoca del finanziamento di cui ella era garante, ai sensi dell'art. 9 comma 5 D. Lgs 123/1998.
L'attrice concludeva, in via preliminare, per l'adozione dei provvedimenti ex art. 618 c.p.c., e nel merito per la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva.
Costituitesi in giudizio, la concludeva per il rigetto della domanda, e la Controparte_4 [...]
affinché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2072/20, resa in data 14.10.2020, il Tribunale rigettava la domanda proposta.
A sostegno della propria decisione, il Giudice di primo grado preliminarmente evidenziava come l'azione proposta non fosse qualificabile come opposizione alla esecuzione, bensì come azione di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione ipotecaria, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite a cui faceva integrale riferimento;
il Tribunale riteneva altresì legittimato passivamente l'ente creditore attesa proprio la natura della domanda esercitata che incideva in via sostanziale sulla pretesa creditoria fatta valere, e valutava come inconferente il motivo di doglianza avanzato ai sensi dell'art. 170 c.c., atteso che la questione della impignorabilità dei beni era irrilevante non essendo iniziata alcuna procedura esecutiva. Nel merito, il Tribunale riteneva del tutto generica l'eccezione di prescrizione proposta, non avendo l'attrice indicato il termine di decorrenza del relativo termine, nonché quella relativa alla esorbitanza della garanzia rispetto al credito, atteso che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma
1 bis del DPR 602/73, era sempre ammissibile a patto che il credito avesse valore superiore ad €
20.000,00.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza. L'appellante - secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui avrebbe omesso, a suo dire, di valutare la eccezione di illegittimità della iscrizione ipotecaria per la inapplicabilità dell'art. 77 DPR 603/72, atteso che il credito asseritamente vantato dalla banca creditrice aveva natura privatistica e non tributaria, ragion per cui occorreva dapprima la formazione del titolo esecutivo per poi procedere alla eventuale iscrizione ipotecaria, circostanza nel caso in esame non verificatasi. L'appellante ha censurato altresì le motivazioni riportate nella sentenza in relazione alla irrilevanza della esistenza del fondo patrimoniale sui beni oggetto di ipoteca, sul presupposto che l'azione esecutiva non avesse ancora avuto inizio, atteso che invece la disciplina e le prescrizioni contenute nella norma di riferimento operano anche prima di tale evento, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ragion per cui non poteva iscriversi ipoteca sui beni costituti in fondo patrimoniale, a meno che i debiti garantiti non fossero stati contratti per esigenze familiari. Infine, si è censurata la pronuncia nella parte in cui non ha valutato la dedotta insussistenza del credito fatto valere, soprattutto in relazione agli interessi calcolati sulla somma capitale, e nella parte in cui ha inteso addossare all'attrice l'onere di indicare il termine per il decorso della prescrizione.
L'appellante ha dunque concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitesi, entrambe le parti appellate si sono opposte a tutti i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, si è inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui si è disattesa la eccezione di inapplicabilità della procedura speciale ex art. 77 DPR 603/72 e DPR
44/1999, atteso che – secondo la prospettazione dell'appellante - il titolo vantato in giudizio dalla parte creditrice non avrebbe natura tributaria e dunque non legittimerebbe l'applicabilità di tale istituto a carattere speciale.
Nello specifico – afferma l'appellante – l'iscrizione della ipoteca in questione è avvenuta ad opera della ai sensi della normativa richiamata, previa Controparte_6
formazione del ruolo esattoriale da parte della Controparte_2
richiamando impropriamente il DPR 44/1999, atteso che la possibilità di procedere nelle forme della c.d. esecuzione pubblica (ex D. Lgs. 46/99, ed art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/98), è prevista nelle sole ipotesi indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9, nelle quali non rientra il credito vantato, in quanto il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo in riferimento ad entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica, stante il tenore della norma di cui all'art. 21 D. Lgs.
46/1999, che testualmente recita: “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. In sintesi, sostiene l'appellante, l'armonizzazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 21 D. Lgs.
46/1999 prevede pertanto che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti della ingiunzione fiscale e dell'iscrizione a ruolo, le sole entrate pubblicistiche, ovvero le entrate tributarie, mentre per i crediti aventi diversa natura privatistica, al fine di accedere alla riscossione tramite ruolo è sempre necessaria la formazione di titolo esecutivo che è propedeutico alla iscrizione a ruolo;
per tale motivo, dunque, gli appellati non avrebbero avuto la possibilità di poter procedere alla formazione del ruolo esattoriale e della successiva iscrizione ipotecaria sugli immobili dell'appellante, con conseguente illegittimità della stessa.
La , nel contestare il motivo di impugnazione in esame, ha ricordato come il CP_1 CP_4
credito di cui risultava titolare MC, rinveniva da un contratto di finanziamento a medio termine a tasso fisso, concesso in data 6.11.2007 dalla , per l'importo di € Controparte_7
500.000,00, alla società in persona del suo amministratore unico CP_8 CP_9
nell'ambito del sostegno statale allo sviluppo delle piccole e medie imprese, ex L.
[...]
662/1996, ovvero con la copertura del rischio della eventuale esposizione debitoria in favore della banca finanziatrice – e nella misura dell'80% del credito restitutorio rimasto inadempiuto - da parte del Fondo di Garanzia istituito con la medesima Legge richiamata;
in tale operazione, la risultava soggetto fideiussore rispetto alla obbligazione di rimborso del finanziamento, Pt_1
previsto nel termine di 60 rate mensili, a decorrere dal 1.12.2007, con scadenza al 30.11.2012, come risultante dalla documentazione in atti.
Ciò posto, e riscontrata agli atti la genesi del credito, nei termini appena ricordati, è altresì circostanza pacifica quella per cui la società finanziata si rendeva ben presto inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso del finanziamento, a far data dal 31.8.2010, e che successivamente, in data
7.10.2010, i coniugi e , fideiussori e genitori dell'obbligato, Parte_1 Controparte_10
costituivano un fondo patrimoniale in cui riversavano i loro immobili.
Dopo una serie di messe in mora inutilmente inviate al debitore principale, con raccomandata del
4.8.2011, la , chiedeva a MC di attivare la copertura dell'80% con il Controparte_7
Fondo di Garanzia previsto rispetto alla esposizione complessiva ormai maturata dalla società debitrice e pari ad € 369.732,59, e con successiva nota del 23.10.2013, la MC comunicava alla banca finanziatrice di aver attivato la procedura di garanzia per il minore importo di € 295.102,36
(pari all'80% del credito), comunicando alla società debitrice ed ai suoi fideiussori – in data
27.11.2013 - la surroga nel credito vantato ai sensi dell'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 ed art. 1203
c.c., e chiedendo loro il pagamento dell'importo di € 295.573,70 entro il termine di 15 giorni.
Nello specifico, la riceveva la nota prt. N. 116656, con cui la MC esplicitamente la Pt_1 informava che “in caso di mancato pagamento, si avvierà la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale in forma dell'art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti, da considerare a tutti gli effetti di legge. Anche eventualmente ai fini della formazione dello stato passivo, quale credito di natura pubblica”.
Ricorda ancora l' appellata che l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005, testualmente recita che: CP_1
“in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempimento per le somme da esse non pagate;
nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 , comma 5, del D. Lgs. 123/98, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 DPR
43/88, così come sostituita dall'art. 17 D.Lgs. 46/1999.”
Ciò posto, concludono le difese degli appellati, il motivo sarebbe infondato, atteso che il credito vantato da MC ha natura pubblica, trattandosi di credito relativo non a entrate tributarie, bensì al recupero in ogni caso di somme erogate e sostenute con l'intervento dello Stato, nell'ambito di politiche economiche di sviluppo, al pari di qualsiasi forma di erogazione di contributi, agevolazioni, finanziamenti, trasferimenti di risorse o altri benefici, che hanno dunque tutti analoga natura certamente non privatistica.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, secondo il quadro normativo di riferimento ben sintetizzato dalla difesa della
[...]
, deve ritenersi che il credito per il quale è stata attivata la procedura di recupero che ha CP_4
portato alla iscrizione ipotecaria contestata dalla appellante, ha natura pubblicistica e non privatistica.
A tale conclusione si giunge sul presupposto della avvenuta surroga di MC nel credito vantato originariamente dalla banca finanziatrice, surroga resa operante proprio dal meccanismo, di natura pubblicistica, connesso alla copertura da parte del Fondo di Garanzia istituito ex L. 662/1996, a tutela dei soggetti finanziatori nell'ambito del sostegno statale (e non privato) allo sviluppo delle piccole e medie imprese ai sensi della medesima legge indicata, sostegno di cui la CP_8
aveva goduto, a mezzo del finanziamento richiesto ed ottenuto, con garanzia fideiussoria della
. Pt_1
Cristallizzato l'inadempimento della società debitrice alla data dell'agosto del 2011, e azionato il meccanismo del fondo di garanzia con copertura dell'80% della debitoria in favore della banca finanziatrice, in data 23.10.2013, MC (che gestiva il Fondo di Garanzia) ha comunicato la avvenuta surroga nei diritti al recupero del credito tanto al debitore quanto ai fideiussori, i quali, omettendo di versargli quanto dovuto, sono rimasti inadempienti. A tali circostanze, mai contestate dalla difesa della appellante, ha fatto dunque seguito l'attivazione della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale, in forza dell'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti, che testualmente recita: “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”
Il quadro normativo così delineato è reso poi definitivamente completo dall'art. 2 comma 4, DM
20.6.2005, il quale prevede che “… nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fon do di gestione si applica, come previsto dall'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123798, la procedura esattoriale ex art. 67 DPR 43/98, così come sostituita dal D. LGS 46/1999”; dunque, la procedura esattoriale ex D Lgs. 46/1999 si applica pacificamente, come regola generale, alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, e ciò in considerazione della certa natura pubblicistica del credito, connesso proprio – come correttamente indicato dall'appellata – ad una spesa dello Stato in esecuzione di una erogazione di contributi, agevolazioni, finanziamenti, trasferimenti di risorse o altri benefici in favore di un soggetto privato, in esecuzione di interventi di interesse pubblico, così come ben chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
30739/2019, secondo cui “il credito derivante dalla escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata dal Fondo di garanzia delle PMI ha natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive;
ad esso deve dunque riconoscersi natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/98)).
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia in esame nella parte in cui Pt_1
non ha ritenuto fondata la eccezione da lei sollevata in relazione alle preclusioni previste dall'art. 170 c.c., in ragione della avvenuta costituzione in fondo patrimoniale dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria.
La predetta eccezione è stata disattesa dal Giudice di primo grado sulla considerazione per cui, non essendo iniziata la procedura esecutiva, e non avendo la azione proposta natura di opposizione alla esecuzione, ma di accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria, tale eccezione è da considerarsi inammissibile. A dire dell'appellante, tale assunto sarebbe errato perché l'art. 170 c.c., secondo quanto ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe di ostacolo alla iscrizione ipotecaria, anche se effettuata ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, a meno che il credito garantito da ipoteca non sia sorto per il soddisfacimento di bisogni familiari.
Tale premessa non può essere condivisa alla luce della ricostruzione dell'istituto operata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.
Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione anche da Sez. U, ord. n.
15354 del 22/07/2015 – ha escluso che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata «un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”.
Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 come «atto dell'esecuzione», viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma in esame una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (cfr. anche Cass. n. 23875/2015; n.
10794/2016, Cass. n. 5577/2019).
Ciò posto, le argomentazioni del Tribunale risultano congrue e condivisibili.
Solo per completezza di trattazione, va altresì ricordato che la pronuncia a SSUU testè citata ha altresì affermato che ”l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 dei d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art.
170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 1652 del
2016; Cass. n. 22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. 23876/2015).
In particolare, si è affermato che il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell'ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (v. Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 2998/2018).
Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
E al riguardo, con le pronunce indicate, è stato affermato che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale,
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo grado, a sostegno del motivo di doglianza in esame, nulla ha provato l'attrice in relazione alla estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia (i fideiussori risultano anche legati da rapporto di parentela al debitore principale, essendone i genitori), contravvenendo dunque al principio di diritto espresso nella pronuncia a
Sezioni Unite per il quale gravava su di lei l'onere di provare tale presupposto, ragion per cui deve ritenersi che l'iscrizione ipotecaria – sulla cui natura di atto estraneo alla esecuzione, si è già detto – sia avvenuta in modo legittimo, poiché non ostacolata, sotto nessun profilo esaminato, dalla disciplina ex art. 170 c.p.c.
Il motivo è dunque infondato, e va respinto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui non avrebbe valutato l'eccezione di insussistenza del credito vantato con la iscrizione ipotecaria.
Invero, in primo grado e da quanto emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice ha ritenuto di formulare tale eccezione con argomentazioni sintetiche e del tutto generiche, prospettando in modo apodittico e non motivato che “gli interessi calcolabili sulla restituzione del debito, sia essi quelli legali, che quelli al tasso di cui al D. Lgs. 123/98, non giustificano il credito indicato dall'agente della riscossione e che è stato riportato nell'iscrizione ipotecaria. Inoltre, al di là delle eccezioni sopra rappresentate, l'importo richiesto in pagamento appare essere il frutto dell'applicazione di calcolo anatocistico degli interessi e del superamento della soglia legale”.
E' di tutta evidenza la assoluta genericità di tali argomentazioni, prive di qualsiasi riscontro, carenti di qualsiasi motivazione, e formulate con espressioni generiche e riportate senza alcuna valida argomentazione a sostegno, né tantomeno corredate da alcuna documentazione o da qualsiasi altro elemento probatorio anche solo a carattere indiziario. Ed è altrettanto evidente che tali censure, sebbene con i forti limiti di prospettazione esaminati, non abbiano inteso colpire il credito nella sua totalità, non essendo dato controverso quello per cui il credito rinveniente dal finanziamento ottenuto non sia stato restituito nella sua somma capitale, a prescindere dal calcolo degli accessori.
Va dunque condivisa la lapidaria considerazione del Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto
“fumose” le contestazioni sul quantum, atteso che – non riguardando le stesse la totalità del credito
– vanno classificate come mere e generiche contestazioni irrilevanti nel giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della validità o meno della iscrizione ipotecaria, di per sé certamente ammissibile, perché il credito vantato, anche laddove solo in relazione alla somma relativa al capitale da restituire, era superiore ad € 20.000,00, e dunque pienamente legittimante l'iscrizione ipotecaria in esame.
Ciò posto, il motivo di appello è del tutto infondato.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole del rigetto della eccezione di prescrizione, statuito dal giudice sulla considerazione per cui ella, nel formularla, non aveva indicato il momento a partire dal quale sarebbe decorso il termine di prescrizione rendendo così impossibile il vaglio della fondatezza della eccezione stessa. A dire dell'appellante, tale considerazione sarebbe errata, atteso che, non trattandosi di crediti soggetti a pagamenti reiterati o con più rimesse, bensì di un credito da estinguere in una unica soluzione, non era suo onere indicare una specifica decorrenza per la validità ed efficacia della eccezione di prescrizione.
L'assunto è del tutto privo di fondamento. Come ben chiarito dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto alla restituzione delle somme, determina l'inizio del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cfr. Cass. 6760/2020), e ciò a prescindere dalla natura della obbligazione risarcitoria e dalla presenza o meno di adempimenti da realizzare in una unica soluzione o con pagamenti reiterati e periodici;
sotto tale profilo, si richiamano analoghe pronunce più risalenti nel tempo che hanno ben chiarito nei medesimi termini indicati, gli oneri probatori connessi alla eccezione di prescrizione (Cass. Sez. Lav., sent. 13 luglio
2009, n. 16326 e Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).
Il motivo è pertanto infondato.
Con il quinto motivo, l'appellante ha inteso reiterare le doglianze in merito alla mancata pronuncia sulla dedotta inesistenza del credito, riproponendo, in modo più generale ed invero apodittico, le questioni già esaminate in relazione al terzo motivo di appello. Invero, aggiunge e ribadisce la Corte anche in questa sede, la infondatezza del motivo in questione si rinviene dalla assoluta mancanza di contestazione circa il credito vantato in relazione alla certezza della sua genesi, alla certezza dell'erogazione del finanziamento, ed alla certezza dell'inadempimento parziale del debitore e dei fideiussori, tutte circostanze mai poste in discussione dall'attrice e dunque idonee a rendere del tutto infondata, ex se, ogni contestazione formulata sotto tale profilo.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione per i giudizi con valore indeterminabile a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1608/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2072/20, emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 14.10.2020;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente per ciascuna di esse in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 19.3.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi