Art. 15. Mobilita' all'interno della singola azienda o settore 1. Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.
3. La graduatoria degli aspiranti e' formata tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) condizioni di famiglia;
b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di sede di provenienza;
f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale.
4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.
5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.
2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.
3. La graduatoria degli aspiranti e' formata tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) condizioni di famiglia;
b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di sede di provenienza;
f) altri requisiti da individuare a livello di contrattazione aziendale.
4. Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.
5. In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.