Sentenza breve 20 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/09/2021, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 01116/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno, dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Espone il ricorrente, cittadino di origine -OMISSIS- di aver formalizzato in data 4.6.2021 istanza di riconoscimento della protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la richiesta veniva sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, cui tuttavia non veniva dato alcun riscontro.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, contestualmente formulando istanza cautelare al fine dell’ottenimento di immediata tutela onde ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, con deposito effettuato in data 4 settembre 2021 ha dato atto dell’avvenuta ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, essendo stato disposto il suo accoglimento presso un Centro di Accoglienza Straordinaria.
Con note di udienza depositate ai sensi del D.l. 28/2020 e del D.L. 137/20 il difensore di parte ricorrente ha confermato le proprie conclusioni, chiedendo la condanna alle spese dell’amministrazione intimata.
Provvedeva altresì ad allegare la nota spese ai fini della liquidazione, stante l’avvenuta ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese della Stato, giusta deliberazione n. -OMISSIS- della competente Commissione.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere definito sin d’ora, in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, omesso ogni ulteriore avviso, essendo intervenuto il provvedimento che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione, così come lamentata da parte istante.
Ciò premesso, il Collegio, atteso il provvedimento con il quale l’amministrazione, tenuto conto della posizione del ricorrente quale richiedente protezione internazionale, come da istanza regolarmente presentata, ed in ragione del riconosciuto stato di indigenza, ha provveduto a disporre la sua ammissione al sistema di accoglienza straordinaria, indirizzandolo alla struttura a ciò deputata, come meglio identificata nel provvedimento così assunto, non può che dichiarare improcedibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 c.p.a., essendo sopravvenuto il provvedimento espresso che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del margine temporale con il quale il provvedimento espresso è stato assunto, si ritiene possa essere disposta l’integrale compensazione.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata con decisione del 3 settembre 2021, visto l’art. 82, D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, D.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
rilevato che, in relazione alla natura della lite, al limitato impegno professionale richiesto a seguito della definizione della controversia già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare e alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, si ritiene di fare riferimento ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile in riduzione rispetto alle somme indicate nella nota spese allegata all’istanza di liquidazione;
Rilevata la semplicità della controversia e ritenuto pertanto congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avv. Giovanni Barbariol, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.