Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all' udienza cartolare del 4/03/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 868 / 2024 R.G. Lavoro
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1
), in qualità di (c.f.
) e Parte 2 C.F. 2
), rappresentati egenitori esercenti la potestà genitoriale sul minore (c.f. Persona 1 C.F. 3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CUOMO FERDINANDO, unitamente al quale elettivamente domiciliano
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 e difeso dal funzionario LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Per 1Con ricorso, depositato in data11/02/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso che il proprio figlio minore
[...] con verbale definitivo dell' del 23.9.2022, veniva dichiarato “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età", si sensi delle leggi nn. 118/71 e 289/90, inoltravano apposita domanda, protocollata (con numero domus 3930903110131) al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di frequenza. Avverso il provvedimento con cui l' in data 11.10.2023 respingeva la domanda volta ad ottenere la predetta prestazione, i ricorrenti adivano il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro per accertare il diritto del minore Persona 1 al riconoscimento della indennità di frequenza ex legge n. 289/90, con decorrenza dal giorno 22.9.2021. Con vittoria di spese.
-Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e dichiarava che, in seguito ai chiarimenti
,CP forniti dai ricorrenti, che non avevano depositato l'attestazione della frequenza necessaria per la liquidazione della prestazione, l' CP 3 provvedeva in data 28/2/2024 alla liquidazione della prestazione, unitamente agli arretrati, per l'importo di € 2.010,72. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP CP al pagamentoL' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81,
n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
,CP Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che 1' ha provveduto alla
-
liquidazione della prestazione solo in data 28/02/2024 e al pagamento a marzo 2024, ovvero dopo la notifica del ricorso giurisdizionale (avvenuta il 19/02/2024) e con evidente ritardo rispetto alla domanda amministrava risalente ad ottobre 2023, a fronte della sussistenza del diritto del minore alla prestazione.
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP 2. Pone le spese a carico dell'
, che liquida in euro 850,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti