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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Bottino a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13.3.25, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento rg n. 2775/23 promosso da:
rappr. e dif., in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Garzone Giovanni e Giacinto Arcangelo
- Ricorrente – contro in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Raffaele Boccagna
- Resistente–
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.23 chiedeva dichiararsi Parte_1
l'illegittimità del licenziamento orale e/o comunque del licenziamento adottato in assenza di giusta causa nei suoi confronti dalla resistente, mai comunicatole.
Asseriva di aver lavorato per la convenuta dal 15.6.19 al 20.6.22, ricoprendo da ultimo le mansioni di cassiera presso il punto vendita in Afragola, con inquadramento part-time 20 ore settimanali, svolgendo in effetti il seguente orario: 7,00-14,00 e/o 14,00 – 21,00 per sei giorni la settimana.
[Digitare il testo]
Precisava, circa i fatti di cui al petitum, che in data 10.6.24 durante il proprio turno di lavoro aveva firmato un verbale di conciliazione e che nel medesimo giorno la società gli aveva inviato una raccomandata, ricevuta dalla ricorrente il
14.6.24, con cui, veniva sospesa dal servizio, essendole contestato di aver agevolato alcuni clienti - nel corso di una promozione indetta dal supermercato con premi per coloro che avessero superato il limite di spesa di trenta euro a scontino - dividendo una spesa effettuata per più scontrini così da consentire la duplicazione del premio e di aver abbandonato il posto di lavoro a seguito di un alterco con il responsabile del supermercato.
La ricorrente allegava di aver fornito le proprie giustificazioni e che il procedimento disciplinare non si era mai concluso non avendo ella mai ricevuto alcuna comunicazione a riguardo.
Così la ricorrente precisava di essere venuta a conoscenza del licenziamento per giusta causa da informazioni assunte presso gli enti competenti, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione in merito.
In punto di diritto la ricorrente ha impugnato il licenziamento “orale” in quanto non comunicato e/o comunque ha ribadito l'insussistenza di giusta causa del licenziamento.
Ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di assunzione (15.06.2022) sino al
21.06.2022;
b) in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo, accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità e/o licenziamento e per l'effetto dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra le parti ovvero disporre l'immediata riammissione della ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente diritto al risarcimento danni, condannare la al pagamento in Controparte_1
[Digitare il testo]
favore della ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dalla data della risoluzione del rapporto e sino alla riassunzione della ricorrente ovvero sino ad oggi ovvero sino ad altra data che il Giudice vorrà stabilire oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
, sulla base della retribuzione mensile spettante al ricorrente, nella misura euro 1.354,55;
c) in via subordinata e/o alternativa accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità delle dimissioni e/o licenziamento così come comunicato unicamente Ministero del Lavoro con Comunicazione Obbligatoria e mai comunicato alla ricorrente e per l'effetto, condannare la Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore in virtù dell'art. 18 legge
[...]
20.05.1970 n. 300, così come modificato dalla legge 11.05.1990 n. 108, di reintegrare immediatamente la ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno in favore della ricorrente, in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base della retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente, nella misura euro 1.526,02 ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento e/o risoluzione del rapporto lavorativo al momento dell'effettiva reintegrazione, comunque ad un'indennità non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, sulla base della retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente, nella misura euro euro 1.354,55oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
d) - in via ulteriormente subordinata, ex art. 8 L. 604/66, ordinare allea convenuta, di riassumere la ricorrente entro il termine di tre giorni o in mancanza
a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità - 11 - sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta, pari ad euro euro 1.526,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
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e) condannare le convenute al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
La convenuta, costituitasi, ha preliminarmente eccepito la decadenza dall'impugnativa di licenziamento, e nel merito ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda.
In fatto ha allegato che il giorno 10/06/2022, veniva contestato alla ricorrente il seguente fatto contenuto nella seguente missiva:
Oggetto: contestazione disciplinare con sospensione cautelare non disciplinare
IG. . Parte_1
Con la presente, ai sensi dell'art 7 L.300/70 e del regolamento interno aziendale, siamo spiacenti di doverle contestare il comportamento tenuto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la nostra società relativo ai fatti di seguito descritti. Abbiamo ricevuto, in data odierna, dettagliata segnalazione da parte del responsabile del punto vendita a marchio di CP_2
Afragola via S. Maria La Nova 1, dove ella è attualmente occupata, per il seguente episodio: stamattina è iniziata un'offerta promozionale da parte di . CP_2
L'offerta prevede che tutti i clienti che superino 30,00 euro per un'unica spesa, ricevono un prodotto omaggio (borsone da palestra). LA alle ore 12,45 circa stava servendo una cliente alla cassa n,4 e stava per agevolare detta cliente, dividendo la spesa in più scontrini per far modo che ricevesse più omaggi ed oltretutto alla presenza di altri clienti. In quel momento era presente il responsabile del P.V. la quale Le ha chiesto di fare attenzione a rispettare le regole della promozione invitando verbalmente a non commettere più tali incresciosi episodi. In seguito, LA si è alzata dalla sua posizione – sbraitando ed urlando- e, con modi alterati e scorretti, ha abbandonato il posto di lavoro. La sua condotta, oltre a causare difficoltà per la sostituzione del suo ruolo, in seguito all'abbandono del posto di lavoro, ha determinato danni di immagine alla
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scrivente, a seguito di numerose critiche da parte dei clienti presenti all'accaduto.
Le rammentiamo che può fornire le sue osservazioni e giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente, decorsi i quali la scrivente potrà adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari. Le comunichiamo, inoltre, che data la gravità dei fatti contestati, Lei è sospesa cautelativamente dal servizio per cinque giorni, con effetto dalla data di notifica della presente contestazione, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti. Distinti saluti”.
Ritenute insufficienti le giustificazioni esposte dalla lavoratrice, la resistente decideva di irrogarle la sanzione disciplinare del licenziamento che veniva comunicata alla a mezzo lettera racc.ta A/R n. 200624849993 del Pt_1
21/06/2022:
Oggetto: Licenziamento per giusta causa. IG.ra . con la Parte_1 presente, la piva: (p.ivaø3 ), avente sede in Controparte_3 P.IVA_1
Afragola(Na), alla Via S. Maria La Nova, 35, in persona del legale rapp.te p.t., Le comunica ufficialmente l'intenzione di interrompere il rapporto di lavoro intercorrente, in termini immediati e per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119
c.c. Tale decisione è stata presa in quanto la Sua condotta è gravemente lesiva dell'attività della scrivente e contraria ai più elementari doveri di diligenza sui luogo di lavoro e di rispetto della compagine datoriale. nonché dei Suoi colleghi di lavoro. Di fatti Lei il giorno 10/06/2022, mentre serviva una cliente alla cassa n.4, ha intenzionalmente agevolato un'avventrice, dividendo la spesa in più scontrini, in modo che la medesima persona ricevesse più omaggi. L'evento si è verificato alla presenza di altri clienti, i quali hanno presentato alla direzione reclami in riferimento all'offerta tanto pubblicizzala dalla Società. Si precisa che, in quella giornata, presso il punto vendita di Afragola ove Lei prestava attività CP_2
lavorativa, iniziava un'offerta promozionale che avrebbe previsto un borsone da palestra in omaggio per i clienti che acquistavano prodotti, in un'unica spesa, per
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un totale di almeno 30,00. La predetta circostanza si è verificata alla presenza del responsabile del punto vendita, la quale Le ha chiesto di fare attenzione e rispettare le regole della promozione, invitandoLa, altresì, verbalmente, a non commettere più tali errori. Sennonchè Lei, vistasi richiamare, si è alzata dalla sua
Postazione sbraitando ed urlando e, con modi alterati e inopportuni, ha abbandonato ii posto di lavoro, non facendo più ritorno. La sua errata condotta ha causato grave nocumento all'attività d'impresa della scrivente, tenuto anche conto dell'importanza della Sua mansione, nonché della difficoltà a sostituirla in tempi brevi, vagliato anche l'afflusso della clientela che frequenta l'indicato punto vendita. La sua condotta, oltre a causare difficoltà per la sostituzione del suo ruolo, in seguito all'abbandono del posto di lavoro, ha determinato danni di immagine alla scrivente, a seguito di numerose critiche da parte dei clienti presenti all'accaduto. Si rappresenta, inoltre, che le Sue osservazioni e giustificazioni, pervenute alla scrivente, non sono state accolte, in quanto non veritiere e nemmeno fondate. Alla summenzionata condotta devono aggiungersi i comportamenti gravemente negligenti da Lei assunti nei confronti dei superiori.
Infatti, nel momento in cui Lei ha urlato e sbraitato con modi alterati e scorretti nei confronti del responsabile, ha violato, altresì, il vincolo di subordinazione al potere direttivo e organizzativo della società. Si rappresenta che tale condotta, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di diligenza, che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce, altresì, palese violazione del
Codice Disciplinare interno. Per gli eventi descritti, si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento, per giusta causa, ha effetto immediato. Afragola (Na) 20.06.2022”.
Parte resistente ha allegato che la ricorrente aveva ricevuto a mani proprie in data 24/06/2022 la comunicazione di licenziamento a mezzo lettera racc.ta A/R n.
200624849993.
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La ricorrente, quindi, secondo la prospettazione del resistente non avrebbe mai impugnato il licenziamento intimato con lettera a/r n. 200624849993 ricevuto in data 24/06/2022, bensì solo il licenziamento orale.
Non avendo la ricorrente impugnato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro, la stessa era incorsa in decadenza in relazione alla domanda di impugnativa di licenziamento comunicato con lettera a/r data 20/06/2022 ricevuta in data 24/06/2022 e, quindi, la domanda di impugnativa di licenziamento era inammissibile.
Nel merito la resistente ha rilevato che la ricorrente, nel tentativo di agevolare una cliente nel ricevere più omaggi divideva gli scontrini della spesa. La condotta della ricorrente, quindi, era lesiva del vincolo fiduciario, necessariamente sotteso ad ogni rapporto di lavoro, inoltre, a fronte dell'intervento di un suo diretto superiore – responsabile del punto vendita- che la invitava a rispettare il regolamento della promozione, la lavoratrice si era alzata dalla sua postazione e, sbraitando ed urlando, aveva abbandonato il posto di lavoro.
Ha osservato parte resistente che la sanzione del licenziamento era proporzionata sia in relazione al fatto contestato, in quanto la violazione risulta oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, e, comunque, perché risultava giustificata da un comportamento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La resistente ha infine osservato che la ricorrente era stata assunta in epoca successiva al 07/03/2015, ovvero in data 15/06/2019 e che la tutela eventualmente applicabile al caso di specie è quella di cui alle previsioni del
D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act).
L'istruttoria contemplava l'escussione di due testi per parte.
La teste – dipendente del supermercato, avente una causa in Testimone_1 corso con la resistente – riferiva, quanto ai fatti di cui al licenziamento, di aver
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appreso dalla ricorrente che la stessa era stata licenziata oralmente dopo aver firmato un verbale di conciliazione in data 10.6.22. la teste , dipendente della resistente, con le mansioni di cassiera, Testimone_2
ha dichiarato di conoscere in forma diretta i fatti che hanno portato al licenziamento della ricorrente, per averla essa stessa richiamata a proseguire il suo lavoro in occasione dei fatti che avevano portato al licenziamento. La teste, addetta alla supervisione delle casse, ha dichiarato di aver visto la ricorrente frazionare una unica spesa in più scontrini di 30 euro al fine di consentire al cliente di duplicare i premi previsti in una promozione indetta dal supermercato.
La teste ha dichiarato di avere avvertito con cautela la ricorrente dell'impossibilità di frazionare l'importo dello scontrino, ricevendo una risposta brusca.
La teste ha dichiarato che avrebbe detto alla ricorrente che avrebbe avvisato la direzione e che la ricorrente ha abbandonato la cassa senza fare ritorno.
Il teste , ex salumiere per la resistente ed avente una causa in Testimone_3
corso con la resistente, ha dichiarato circa i fatti che hanno portato al licenziamento che la ricorrente aveva avuto una discussione animata con la collega e che quest'ultima aveva avuto un tono arrogante. Il Testimone_2 teste ha dichiarato di ricordare che la discussione tra le due verteva in ordine all'emissione di uno scontrino.
La teste , cassiera della resistente, presente ai fatti Testimone_4 ha dichiarato che il supermercato aveva indetto una promozione con premio per i clienti con spesa superiore a 30 euro.
Ha dichiarato che l'importo della predetta spesa non era frazionabile;
che una cliente che già si era recata presso la cassa ove era intenta a lavorare Tes_2
ed aveva ottenuto in via di cortesia il frazionamento dello scontrino, si
[...]
stava recando presso la cassa ove era intenta a lavorare la ricorrente per ripetere la stessa operazione di frazionamento, al che la interveniva dicendo alla Tes_2 ricorrente che la cliente aveva già frazionato una spesa;
ne nasceva una
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discussione all'esito della quale la ricorrente si alzava dalla cassa, lasciando in sospeso il conto e si allontanava dal supermercato.
La domanda attorea non è accoglibile e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza in quanto il licenziamento è stato senza dubbio notificato in mani proprie in data 21.6.22 e la ricorrente con missiva del 7.7.22 ha manifestata con chiarezza la volontà di impugnare il recesso datoriale effettuando comunque un riferimento alla contestazione disciplinare notificata in data 14.6.22, sebbene la ricorrente nel contesto della missiva e successivamente abbia sempre omesso di dichiarare di aver ricevuto in mani proprie notifica dell'atto di licenziamento.
Partendo dalla contestazione, il licenziamento è stato comminato alla ricorrente in qualità di cassiera, per aver, nel tentativo di agevolare una cliente nel ricevere più omaggi, tentato di dividere gli scontrini della spesa e di essersi alzata dalla propria postazione senza farvi ritorno, dopo aver urlato all'indirizzo della direttrice del supermercato che le aveva intimato di non frazionare gli scontrini.
La resistente datrice di lavoro ha ritenuto la condotta della ricorrente lesiva del vincolo fiduciario, necessariamente sotteso ad ogni rapporto di lavoro.
In questa sede la ricorrente, come evincibile dal tenore del ricorso, ha allegato in fatto esclusivamente di aver subito un licenziamento orale, tuttavia parte resistente ha allegato a sua volta la prova della notifica del licenziamento e dunque della conoscenza da parte della ricorrente dei fatti che avevano portato al licenziamento.
Non sussiste dunque l'ipotesi del licenziamento orale su cui è incentrato il ricorso.
Questo Giudice ha salvaguardato le allegazioni di parte ricorrente nella parte in cui ha in qualche modo preso posizione in ordine ai fatti di cui alla contestazione disciplinare che, come dimostratosi nel corso del giudizio hanno
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dato vita ad un licenziamento disciplinare scritto per giusta causa.
Sicchè il teste di parte ricorrente, , ha reso dichiarazioni de Testimone_1 relato, non risultate vere.
Il teste di parte ricorrente ha in qualche modo confermato i Testimone_3 fatti di cui alla contestazione disciplinare sebbene abbia sottolineato solo l'atteggiamento arrogante della . Tes_2
I testi di parte resistente hanno reso due dichiarazioni dei fatti credibili, suffragate da riferimenti di conferma esterni e del tutto sovrapponibili ai fatti posti alla base del licenziamento.
Dunque, quanto all'inesistenza dei fatti contestati, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico non fornendo la prova positiva dell'inesistenza materiale degli addebiti contestati.
Passando alla valutazione circa sussistenza della giusta causa, in linea di principio si osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel sistema delineato dagli artt. 2119 c.c. e 1 legge 15 luglio 1966 n. 604, la giusta causa di licenziamento è una qualificazione giuridica di comportamenti idonei a legittimare la cessazione - con effetto immediato - del rapporto di lavoro, consistendo essa in un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, connotato da una particolare gravità (ex plurimis:Cass.
n.12678 del 1992; n. 9803/91; n. 5513/87; n. 4328/96).
Si ritiene, inoltre, che la giusta causa di licenziamento debba rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed, in particolare, dell'elemento della fiducia che deve effettivamente sussistere fra le parti (Cass. n. 4212/97; n. 1667/96; n. 12678/92 cit.).
Orbene nella specie il fatto posto in essere dalla lavoratrice non può essere considerato di scarsa importanza avendo posto in essere coscientemente e volontariamente quel comportamento, ed avendo, quindi, dimostrato l'esistenza di una precisa e deliberata volontà in tal senso, con ciò avendo dimostrato di avere violato recisamente l'aspetto fiduciario, posto alla base del rapporto di lavoro, con
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un grave inadempimento dei doveri di correttezza.
Allo stesso modo la reazione avuta contro la dipendente e Testimone_2
l'abbandono del posto di lavoro integrano fatti gravemente dolosi idonei a ledere il vincolo fiduciario.
Conclusivamente è stato assolto, pertanto, l'onere probatorio che incombeva al datore di lavoro circa la dimostrazione della giusta causa del licenziamento.
Quanto alla proporzionalità della sanzione espulsiva, non vi è dubbio alcuno che le condotte addebitate alla ricorrente siano da considerarsi tra quelle tassativamente previste per le ipotesi di recesso, per cui la massima sanzione è del tutto proporzionata.
Conclusivamente è stato assolto, pertanto, l'onere probatorio che incombeva al datore di lavoro circa la dimostrazione della giusta causa di licenziamento.
E' innegabile che la condotta illecita del ricorrente non solo non risulta in alcun modo giustificata ma è tale da incidere negativamente sull'organizzazione e scuote la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore.
Attese le condizioni delle parti emerse in corso di giudizio e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite che vengono poste per la metà a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente, previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1.287,81, oltre I.V.A. e cpa.
Aversa, lì 17.3.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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