Sentenza 15 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2004, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IA EL, AL VA, VA GI, VA ON, elettivamente domiciliati in ROMA PZZ.LE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato MONICA ALAGNA, (STUDIO ABRIGNANI), difesi dall'avvocato STEFANO PELLEGRINO, giusta, delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI PETROSINO, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. G. Licari, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, difeso dall'avvocato LEONARDO ANTONINO BUFFA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 330/99 del Tribunale di MARSALA, sezione civile emessa il 7/6/1999, depositata il 14/07/99, R.G. 2511/94;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GIACCA PALLI STELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 14.5.93 Di DI CH, NE AL, AL SE e AL ON convenivano in giudizio,avanti il pretore di Marsala, il Comune di Petrosino, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati al muro di recinzione di loro proprietà dalla mancata manutenzione del piano stradale, comportante, per avvallamento, ristagno di acque su tale lato della strada.
Il pretore, con sentenza 24.5.94, emessa in contumacia del convenuto,accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune a pagare agli istanti la complessiva somma di L. 1.836.560, a titolo risarcitorio, oltre alle spese di lite.
Proponeva appello il Comune di Petrosino, facendo valere l'abusività dell'opera.
Il Tribunale di Marsala con sentenza n. 330/99 depositata il 14.7.99, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda, condannando gli attori a rifondere al Comune la metà delle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorrono, con atto notificato il 9.2.01, Di DI CH, NE AL, AL SE e AL ON, esponendo un solo motivo, cui resiste con controricorso il Comune di Petrosino, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso perché avanzato dopo la scadenza del termine d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbente di ogni altra questione è la fondatezza dell'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente, sul rilievo che è stato proposto solo in data 9.2.01 avverso la sentenza depositata in data 14.7.99. Ben vero, risultando esatti i due termini di riferimento, il ricorso risulta notificato alla controparte dopo che era ampiamente decorso il termine lungo d'impugnazione, a cui andavano aggiunti 92 giorni per i due periodi di sospensione feriale dei termini. È evidente che il ricorrente ha tenuto conto solo del termine breve decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata (11 dic. 2000) e non si è reso conto che in quella data la sentenza era già passata in giudicato per l'inutile decorso del termine lungo d'impugnazione.
Il ricorso è, quindi, inammissibile e il ricorrente sopporta le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004