Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/09/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2025, proposto da IO IN IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 863/2023 emessa in data 18.10.2023 dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente", per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, e per l’effetto condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di € 2.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il giorno 1.04.2025, la ricorrente MA IA IA ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 863/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, con la quale è stato disposto in suo favore l’accreditamento della somma di € 2.000,00, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, con memoria nella quale ha dato atto della grossa mole di contenziosi avviati in tutto il Paese per le stesse ragioni oggi in esame e della consequenziale difficoltà di soddisfare con sollecitudine tutte le richieste pervenute.
All’udienza camerale del 23 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza del Tribunale di Agrigento n. 863/2023 il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 1.04.2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio:
- è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, dato che la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 19.10.2023;
- il ricorso è stato proposto con notifica e deposito eseguiti l’1.04.2025.
Stante l’inadempimento del Ministero – che non può ritenersi giustificato dall’eccepita massiccia presenza di contenziosi di analoga natura - il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO