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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione prima
R.G. N. 478-1/2024
Il Giudice designato, letti gli atti e sciogliendo la riserva, assunta all'udienza cartolare del 22.11.2024, nel procedimento
TRA
(c.f.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 31.05.1946 e (c.f.: , nata in Parte_2 C.F._2
Francia (EE) il 16.06.1969, rappresentante e difese dall'avv. Maria Stella Fazio;
E
(c.f.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 17.11.1980, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ioppolo e dall'avv.
Valentino Pizzino;
*^*^*^*
OSSERVA
Con ricorso ex art 669 duodecies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
adivano questo Giudice per chiedere l'attuazione dell'ordinanza n. 9704/2024
[...]
cronol. n. 1079/2024 Repert., pubblicata in data 25/09/2024, con la quale il Tribunale di Patti, nella persona dell'odierno giudicante, all'esito del procedimento iscritto al n.
478/2024 R.G., aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso dedotta dalle ricorrenti;
la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva per contestare integralmente le deduzioni ex Controparte_1
adverso formulate dalle ricorrenti;
chiedeva, per i fatti e i motivi dedotti nella memoria difensiva versata in atti, l'integrale riforma del provvedimento oggetto dell'istanza di attuazione, al fine di lasciare inalterato lo stato di fatto esistente;
in via gradata, dichiarava di essere disponibile alla sostituzione della sola persiana più prossima alla scala da cui accedono le ricorrenti, con vittoria delle spese di lite.
Le parti provvedevano al deposito di note a trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.09.2024 e a tale data il presente procedimento veniva posto in riserva per la decisione.
***
Si premette che- nelle more- il reclamo proposto avverso l'ordinanza di reintegra da
è stato rigettato, come da ordinanza depositata in atti dalle Controparte_1
controparti.
Il ricorso di attuazione è fondato.
Le parti ricorrenti hanno dato prova di avere formalmente richiesto, tramite pec notificata al domicilio del difensore, l'esecuzione dell'ordinanza n. 9704/2024 cronol.
n. 1079/2024 Repert., pubblicata in data 25/09/2024 (Trib. Patti R.G. 478/2024); hanno altresì dedotto di avere notificato atto di precetto.
Va ritenuta provata, in quanto non contestata dalla parte resistente, la persistenza delle turbative oggetto di rivendica e di tutela possessoria e, per quanto qui di interesse, dell'inerzia di nel procedere alla rimessione in Controparte_1
pristino stato delle tre aperture prospicenti il cortile oggetto di causa e, segnatamente, alla eliminazione dei ganci e alla sostituzione delle persiane con serramenti aventi sistema di apertura/chiusura verso l'interno dell'abitazione del CP_1
, in egual misura rispetto alla situazione esistente ex ante.
[...]
Parte resistente non ha contestato l'inerzia dedotta dalle istanti, ma ha insistito per la riforma dell'ordinanza di reintegra di possesso della cui attuazione si tratta, confermata in sede di reclamo, come suddetto.
Occorre premettere che le statuizioni, contenute nel provvedimento, di cui le ricorrenti chiedono l'attuazione, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., appaiono insuscettibili di essere retrattate in questa sede, avendo il Giudice consumato il potere decisorio relativo alla fase cautelare e potendo- se del caso- revocare- modificare- confermare le statuizioni cautelari, solo con la decisione del giudizio di merito, già instaurato.
Atteso l'esito del reclamo incardinato dinanzi al collegio, non risultando essere stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ma risultando anzi confermata l'ordinanza emessa da questo Giudice, non ci sono motivi che ostano all'attuazione immediata dell'ordinanza possessoria, non potendo le ragioni dedotte dalla parte resistente, nella memoria difensiva, integrare i presupposti del danno grave ed irreparabile.
Non ricorrono, inoltre - in mancanza di una esplicita adesione delle parti ricorrenti - i presupposti per esperire il tentativo di conciliazione, né appare ipotizzabile un nuovo invito alla conciliazione da parte del giudicante, anche alla luce del comportamento processuale assunto nel giudizio iscritto al n. 478/2024, ove Controparte_1
all'udienza del 09.09.2024, ha ingiustificatamente revocato il consenso alla sottoscrizione della proposta conciliativa alla quale aveva precedentemente aderito.
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione coattiva al provvedimento, si dispone l'immediata attuazione a cura del resistente, entro 10 gg.; in ipotesi di omesso spontaneo adempimento, l'attuazione sarà effettuata dalle ricorrenti, a danno e spese del resistente, sotto la direzione del ctu individuato in dispositivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, con liquidazione in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato basso) ed esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a di dare attuazione al Controparte_1
provvedimento, di cui in motivazione, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza;
in ipotesi di omesso spontaneo adempimento, dispone l'attuazione coattiva, a danno e spese del resistente, sotto la direzione del ctu sotto individuato;
- nomina, a tal fine, C.T.U. il geom. , per quanto sopra indicato Controparte_2
(rimessione in pristino stato delle tre aperture prospicenti il cortile oggetto di causa
e segnatamente alla eliminazione dei ganci e delle persiane che dovranno essere sostituite con serramenti aventi sistema di apertura/chiusura verso l'interno dell'abitazione, in egual misura rispetto alla situazione esistente ex ante), il quale provvederà a fissare le modalità di esecuzione, indicando alla parte resistente le modalità e i termini di esecuzione dell'intervento che dovrà essere eseguito entro il
30 maggio 2025; la liquidazione dei compensi verrà effettuata dal Giudice secondo i parametri di legge, sulla base della nota del ctu;
le spese del ctu saranno a carico della parte resistente.
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, anche delle spese processuali di questo procedimento di attuazione, liquidate in Euro 1.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi anche al ctu che provvederà ad accettare l'incarico entro le ore 10 del 22.03.2025, prestando il giuramento telematico.
La relazione conclusiva verrà depositata telematicamente, unitamente alla notula relativa ai compensi, nei termini sopra indicati ( entro il 30 maggio 2025).
Così deciso telematicamente il 18 marzo 2025
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua
Sezione prima
R.G. N. 478-1/2024
Il Giudice designato, letti gli atti e sciogliendo la riserva, assunta all'udienza cartolare del 22.11.2024, nel procedimento
TRA
(c.f.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 31.05.1946 e (c.f.: , nata in Parte_2 C.F._2
Francia (EE) il 16.06.1969, rappresentante e difese dall'avv. Maria Stella Fazio;
E
(c.f.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 17.11.1980, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ioppolo e dall'avv.
Valentino Pizzino;
*^*^*^*
OSSERVA
Con ricorso ex art 669 duodecies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
adivano questo Giudice per chiedere l'attuazione dell'ordinanza n. 9704/2024
[...]
cronol. n. 1079/2024 Repert., pubblicata in data 25/09/2024, con la quale il Tribunale di Patti, nella persona dell'odierno giudicante, all'esito del procedimento iscritto al n.
478/2024 R.G., aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso dedotta dalle ricorrenti;
la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva per contestare integralmente le deduzioni ex Controparte_1
adverso formulate dalle ricorrenti;
chiedeva, per i fatti e i motivi dedotti nella memoria difensiva versata in atti, l'integrale riforma del provvedimento oggetto dell'istanza di attuazione, al fine di lasciare inalterato lo stato di fatto esistente;
in via gradata, dichiarava di essere disponibile alla sostituzione della sola persiana più prossima alla scala da cui accedono le ricorrenti, con vittoria delle spese di lite.
Le parti provvedevano al deposito di note a trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.09.2024 e a tale data il presente procedimento veniva posto in riserva per la decisione.
***
Si premette che- nelle more- il reclamo proposto avverso l'ordinanza di reintegra da
è stato rigettato, come da ordinanza depositata in atti dalle Controparte_1
controparti.
Il ricorso di attuazione è fondato.
Le parti ricorrenti hanno dato prova di avere formalmente richiesto, tramite pec notificata al domicilio del difensore, l'esecuzione dell'ordinanza n. 9704/2024 cronol.
n. 1079/2024 Repert., pubblicata in data 25/09/2024 (Trib. Patti R.G. 478/2024); hanno altresì dedotto di avere notificato atto di precetto.
Va ritenuta provata, in quanto non contestata dalla parte resistente, la persistenza delle turbative oggetto di rivendica e di tutela possessoria e, per quanto qui di interesse, dell'inerzia di nel procedere alla rimessione in Controparte_1
pristino stato delle tre aperture prospicenti il cortile oggetto di causa e, segnatamente, alla eliminazione dei ganci e alla sostituzione delle persiane con serramenti aventi sistema di apertura/chiusura verso l'interno dell'abitazione del CP_1
, in egual misura rispetto alla situazione esistente ex ante.
[...]
Parte resistente non ha contestato l'inerzia dedotta dalle istanti, ma ha insistito per la riforma dell'ordinanza di reintegra di possesso della cui attuazione si tratta, confermata in sede di reclamo, come suddetto.
Occorre premettere che le statuizioni, contenute nel provvedimento, di cui le ricorrenti chiedono l'attuazione, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., appaiono insuscettibili di essere retrattate in questa sede, avendo il Giudice consumato il potere decisorio relativo alla fase cautelare e potendo- se del caso- revocare- modificare- confermare le statuizioni cautelari, solo con la decisione del giudizio di merito, già instaurato.
Atteso l'esito del reclamo incardinato dinanzi al collegio, non risultando essere stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ma risultando anzi confermata l'ordinanza emessa da questo Giudice, non ci sono motivi che ostano all'attuazione immediata dell'ordinanza possessoria, non potendo le ragioni dedotte dalla parte resistente, nella memoria difensiva, integrare i presupposti del danno grave ed irreparabile.
Non ricorrono, inoltre - in mancanza di una esplicita adesione delle parti ricorrenti - i presupposti per esperire il tentativo di conciliazione, né appare ipotizzabile un nuovo invito alla conciliazione da parte del giudicante, anche alla luce del comportamento processuale assunto nel giudizio iscritto al n. 478/2024, ove Controparte_1
all'udienza del 09.09.2024, ha ingiustificatamente revocato il consenso alla sottoscrizione della proposta conciliativa alla quale aveva precedentemente aderito.
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione coattiva al provvedimento, si dispone l'immediata attuazione a cura del resistente, entro 10 gg.; in ipotesi di omesso spontaneo adempimento, l'attuazione sarà effettuata dalle ricorrenti, a danno e spese del resistente, sotto la direzione del ctu individuato in dispositivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, con liquidazione in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato basso) ed esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a di dare attuazione al Controparte_1
provvedimento, di cui in motivazione, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza;
in ipotesi di omesso spontaneo adempimento, dispone l'attuazione coattiva, a danno e spese del resistente, sotto la direzione del ctu sotto individuato;
- nomina, a tal fine, C.T.U. il geom. , per quanto sopra indicato Controparte_2
(rimessione in pristino stato delle tre aperture prospicenti il cortile oggetto di causa
e segnatamente alla eliminazione dei ganci e delle persiane che dovranno essere sostituite con serramenti aventi sistema di apertura/chiusura verso l'interno dell'abitazione, in egual misura rispetto alla situazione esistente ex ante), il quale provvederà a fissare le modalità di esecuzione, indicando alla parte resistente le modalità e i termini di esecuzione dell'intervento che dovrà essere eseguito entro il
30 maggio 2025; la liquidazione dei compensi verrà effettuata dal Giudice secondo i parametri di legge, sulla base della nota del ctu;
le spese del ctu saranno a carico della parte resistente.
- Condanna la parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, anche delle spese processuali di questo procedimento di attuazione, liquidate in Euro 1.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi anche al ctu che provvederà ad accettare l'incarico entro le ore 10 del 22.03.2025, prestando il giuramento telematico.
La relazione conclusiva verrà depositata telematicamente, unitamente alla notula relativa ai compensi, nei termini sopra indicati ( entro il 30 maggio 2025).
Così deciso telematicamente il 18 marzo 2025
Il Giudice
Dr.ssa Concetta Alacqua