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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
MA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2023/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Giovanni Allegra)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Tindara Marchese)
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
- opposte-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 07.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229018681677000, notificata in data 12.05.2023, per ottenere l'annullamento di n. 11 avvisi di addebito dettagliatamente indicati in ricorso, per l'importo complessivo di €. 103.107,26 derivanti da contributi vantati dall' ente impositore . Eccepiva, in particolare, CP_3
l'illegittimità della richiesta per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli enti impositori.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, il Controparte_4
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria del 16.07.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_3
il difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999.
Con note sostitutive d'udienza, depositate in data 02/09/2025 l' CP_5
chiedeva dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n.
59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000, n. 59620140001457721000, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
***
2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalle parti resistenti in punto di prospettato difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, è invero sufficiente rammentare che, secondo oramai pacifica ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione, la parte convenuta in giudizio è legittimata a resistere sulla base del mero fatto che nella domanda attorea la stessa venga indicata quale titolare della relativa posizione passiva, ogni ulteriore accertamento riguardando l'effettiva titolarità della medesima posizione giuridica, aspetto che attiene dunque al merito della causa (in senso similare, cfr. Cass. S.U.
n. 2951/16).
Considerato pertanto che, nell'odierna vicenda, ha Parte_1
individuato e quali CP_3 Controparte_4
titolari della posizione passiva in relazione all'oggetto del contendere, ciò è sufficiente a determinare il rigetto dell'eccezione di rito sollevata dalle predette convenute.
***
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare all'uopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006), che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che:
“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del 3 verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge
n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie, in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui si contesti l' “omessa notifica della stessa cartella” o si adducano, comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti 4 previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, relativamente agli avvisi di addebito CP_5
n. 59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n.
59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000 e n. 59620140001457721000 ha prodotto gli estratti di ruolo dai quali evincere che i suddetti avvisi sottesi all'atto di intimazione di pagamento impugnata sono stati annullati, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento incorporata negli avvisi di addebito opposti rendendoli inefficaci.
Il venir meno del titolo esecutivo, durante il giudizio di opposizione all'esecuzione, rende inutile qualsiasi decisione sulla validità ab origine degli avvisi di pagamento impugnati.
La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva.
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva (Cass. 19 maggio 2011, n. 11021;
Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Pertanto, questo giudice, in considerazione del fatto che la caducazione del titolo esecutivo in corso di causa ha rimosso i motivi del contendere non può che procedere con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. civ. n. 20868/2017; App. Bologna n.1723 del 25 luglio 2017; Cass 12 aprile 2018 n. 9060) relativamente agli avvisi di addebito n. 59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n. 5 59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000, n. 59620140001457721000.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59620120003542369000, n.
59620160009058918000, n. 59620170004126156000, n.
59620180003357471000 e n. 5962018000784927000 non oggetto di sgravio, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorrente ha contestato l'insussistenza dei crediti , eccependone CP_3
l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995.
Orbene, a dispetto di quanto obiettato da parte resistente nelle proprie difese, le pretese attoree risultano evidentemente ammissibili.
Si rammenti in proposito che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, considerata, dunque, la natura dei debiti in contestazione e tenuto conto del fatto che essi afferiscono a omessi pagamenti di importi correlati a contribuzioni dovute dal ricorrente il termine prescrizionale da prendere in considerazione è quello quinquennale.
6 Ciò chiarito, appare a questo punto necessario vagliare l'eventuale decorso integrale del termine prescrizionale in relazione ai debiti contributivi de quibus.
Ora, relativamente all'avviso di addebito n. 59620120003542369000– che sulla base della produzione documentale offerta da , risulta CP_3
essere stato in effetti notificato in data 10.10.2012 – non risulta agli atti di giudizio alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in relazione ai debiti contributivi portati da tale avviso di addebito in epoca successiva alla data di avvenuta notifica del medesimo titolo e in un momento antecedente rispetto alla ricezione, da parte dell'odierno opponente, dell'intimazione di pagamento in contestazione.
Sotto tale profilo, infatti, non fornisce alcuna prova documentale CP_5
al riguardo allegando, quali atti interruttivi l'intimazione di pagamento n. 2962016901049840100 del 04.11.2016 (all. C) in seno alla quale non si riscontra alcun numero identificativo dell'avviso di addebito in contestazione;
una notifica a mezzo pec del 02.12.2016 con oggetto
“preavviso di fermo n. 29680201600028605000” non accompagnata dal relativo provvedimento (all.D) e l'intimazione di pagamento n.
29620229004209968000, notificata in data 20.04.2023, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 59620160009058918000 e n.
59620170004126156000 entrambi regolarmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 22.12.2016 e 12.10.2017 (all.to 1 AVA - fascicolo ) agli stessi ha fatto seguito l'intimazione di pagamento CP_3
n. 29620229004209968000 (All. E – fascicolo notificata il CP_5
20.04.2023, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Infine, con riguardo agli avvisi di addebito n. 59620180003357471000
e n. 59620180007849270000 regolarmente notificati a mezzo pec 7 rispettivamente in data 12.07.2018 e 17.01.2019 (all.to 1 AVA - fascicolo ) e riguardanti contributi per gli anni 2016 e 2018 CP_3 CP_3
non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29620229004209968000 (All. E – fascicolo notificata il 20.04.2023, non essendo inseriti nella CP_5
suddetta intimazione.
Ne deriva che tutti i crediti portati dai predetti titoli devono essere dichiarati prescritti.
In ragione di quanto precede, il ricorso merita, sul punto, accoglimento atteso l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dai titoli indicati nell'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce nel contraddittorio delle parti:
- dichiara cassata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito sotto indicati:
n. 59620120001983613000;
n. 59620120007442612000;
n. 59620130002175454000;
n. 59620130002874570000;
n. 59620130004954033000;
n. 59620140001457721000;
- per il resto, accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati CP_3
agli avvisi di addebito n. 59620120003542369000, n.
59620160009058918000, n. 59620170004126156000, n. 8 59620180003357471000 e n. 5962018000784927000, di cui all'intimazione di pagamento impugnata, n. 29620229018681677000, notificata in data 12.05.2023, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
- condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi Parte_1
€. 4.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Giorgia MA
.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
MA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2023/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Giovanni Allegra)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Tindara Marchese)
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
- opposte-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 07.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229018681677000, notificata in data 12.05.2023, per ottenere l'annullamento di n. 11 avvisi di addebito dettagliatamente indicati in ricorso, per l'importo complessivo di €. 103.107,26 derivanti da contributi vantati dall' ente impositore . Eccepiva, in particolare, CP_3
l'illegittimità della richiesta per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli enti impositori.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, il Controparte_4
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria del 16.07.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_3
il difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999.
Con note sostitutive d'udienza, depositate in data 02/09/2025 l' CP_5
chiedeva dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n.
59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000, n. 59620140001457721000, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
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2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalle parti resistenti in punto di prospettato difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, è invero sufficiente rammentare che, secondo oramai pacifica ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione, la parte convenuta in giudizio è legittimata a resistere sulla base del mero fatto che nella domanda attorea la stessa venga indicata quale titolare della relativa posizione passiva, ogni ulteriore accertamento riguardando l'effettiva titolarità della medesima posizione giuridica, aspetto che attiene dunque al merito della causa (in senso similare, cfr. Cass. S.U.
n. 2951/16).
Considerato pertanto che, nell'odierna vicenda, ha Parte_1
individuato e quali CP_3 Controparte_4
titolari della posizione passiva in relazione all'oggetto del contendere, ciò è sufficiente a determinare il rigetto dell'eccezione di rito sollevata dalle predette convenute.
***
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare all'uopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006), che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che:
“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del 3 verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge
n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie, in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui si contesti l' “omessa notifica della stessa cartella” o si adducano, comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti 4 previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, relativamente agli avvisi di addebito CP_5
n. 59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n.
59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000 e n. 59620140001457721000 ha prodotto gli estratti di ruolo dai quali evincere che i suddetti avvisi sottesi all'atto di intimazione di pagamento impugnata sono stati annullati, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento incorporata negli avvisi di addebito opposti rendendoli inefficaci.
Il venir meno del titolo esecutivo, durante il giudizio di opposizione all'esecuzione, rende inutile qualsiasi decisione sulla validità ab origine degli avvisi di pagamento impugnati.
La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva.
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva (Cass. 19 maggio 2011, n. 11021;
Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Pertanto, questo giudice, in considerazione del fatto che la caducazione del titolo esecutivo in corso di causa ha rimosso i motivi del contendere non può che procedere con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. civ. n. 20868/2017; App. Bologna n.1723 del 25 luglio 2017; Cass 12 aprile 2018 n. 9060) relativamente agli avvisi di addebito n. 59620120001983613000, n. 59620120007442612000, n. 5 59620130002175454000, n. 59620130002874570000, n.
59620130004954033000, n. 59620140001457721000.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59620120003542369000, n.
59620160009058918000, n. 59620170004126156000, n.
59620180003357471000 e n. 5962018000784927000 non oggetto di sgravio, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorrente ha contestato l'insussistenza dei crediti , eccependone CP_3
l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995.
Orbene, a dispetto di quanto obiettato da parte resistente nelle proprie difese, le pretese attoree risultano evidentemente ammissibili.
Si rammenti in proposito che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, considerata, dunque, la natura dei debiti in contestazione e tenuto conto del fatto che essi afferiscono a omessi pagamenti di importi correlati a contribuzioni dovute dal ricorrente il termine prescrizionale da prendere in considerazione è quello quinquennale.
6 Ciò chiarito, appare a questo punto necessario vagliare l'eventuale decorso integrale del termine prescrizionale in relazione ai debiti contributivi de quibus.
Ora, relativamente all'avviso di addebito n. 59620120003542369000– che sulla base della produzione documentale offerta da , risulta CP_3
essere stato in effetti notificato in data 10.10.2012 – non risulta agli atti di giudizio alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in relazione ai debiti contributivi portati da tale avviso di addebito in epoca successiva alla data di avvenuta notifica del medesimo titolo e in un momento antecedente rispetto alla ricezione, da parte dell'odierno opponente, dell'intimazione di pagamento in contestazione.
Sotto tale profilo, infatti, non fornisce alcuna prova documentale CP_5
al riguardo allegando, quali atti interruttivi l'intimazione di pagamento n. 2962016901049840100 del 04.11.2016 (all. C) in seno alla quale non si riscontra alcun numero identificativo dell'avviso di addebito in contestazione;
una notifica a mezzo pec del 02.12.2016 con oggetto
“preavviso di fermo n. 29680201600028605000” non accompagnata dal relativo provvedimento (all.D) e l'intimazione di pagamento n.
29620229004209968000, notificata in data 20.04.2023, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Relativamente agli avvisi di addebito n. 59620160009058918000 e n.
59620170004126156000 entrambi regolarmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 22.12.2016 e 12.10.2017 (all.to 1 AVA - fascicolo ) agli stessi ha fatto seguito l'intimazione di pagamento CP_3
n. 29620229004209968000 (All. E – fascicolo notificata il CP_5
20.04.2023, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Infine, con riguardo agli avvisi di addebito n. 59620180003357471000
e n. 59620180007849270000 regolarmente notificati a mezzo pec 7 rispettivamente in data 12.07.2018 e 17.01.2019 (all.to 1 AVA - fascicolo ) e riguardanti contributi per gli anni 2016 e 2018 CP_3 CP_3
non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29620229004209968000 (All. E – fascicolo notificata il 20.04.2023, non essendo inseriti nella CP_5
suddetta intimazione.
Ne deriva che tutti i crediti portati dai predetti titoli devono essere dichiarati prescritti.
In ragione di quanto precede, il ricorso merita, sul punto, accoglimento atteso l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dai titoli indicati nell'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce nel contraddittorio delle parti:
- dichiara cassata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito sotto indicati:
n. 59620120001983613000;
n. 59620120007442612000;
n. 59620130002175454000;
n. 59620130002874570000;
n. 59620130004954033000;
n. 59620140001457721000;
- per il resto, accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati CP_3
agli avvisi di addebito n. 59620120003542369000, n.
59620160009058918000, n. 59620170004126156000, n. 8 59620180003357471000 e n. 5962018000784927000, di cui all'intimazione di pagamento impugnata, n. 29620229018681677000, notificata in data 12.05.2023, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
- condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi Parte_1
€. 4.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Giorgia MA
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