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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 269 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Zagarese;
- opponente - contro
(c.f. - p.i. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. - p.i. ), rappresentata da c.f. - p.i. P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuseppe Sollitto;
- opposta -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 12.1.2022 con cui l'odierna parte creditrice le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 176.333,85, oltre interessi e spese legali, asseritamente dovuta sulla scorta del titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 140/2010, emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n. 14045/2009 R.G.A.C. in favore di (già Controparte_4 [...]
, poi oggetto di cessione in favore dell'odierna parte opposta. CP_5
Nel merito, ha lamentato: a) la nullità del precetto in quanto mancante sia dell'indicazione della data di notifica del sotteso titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, sia della menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul predetto titolo e della relativa data;
b) la
“Nullità/Inammissibilità del precetto per insussistenza della posizione debitoria della ricorrente, ovvero, per carenza di legittimazione passiva”; c) la “carenza del beneficium escussionis nei confronti della e del responsabile p.t.”, così insistendo per l'accoglimento delle Controparte_6 seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
- nel merito, in via preliminare, dichiarare la nullità/inefficacia del precetto opposto per carenza dei requisiti minimi di legge;
- nel merito, in via principale, nullità/inammissibilità del precetto per insussistenza della posizione debitoria della ricorrente, ovvero, per carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare la illegittimità del precetto opposto per carenza del beneficium escussionis nei confronti della e del responsabile p.t.; - sempre Controparte_6 nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra CP_7 Parte_1
per i motivi di cui in parte motiva e condannare a società medesima al risarcimento nei
[...] confornti del debitore esecutato di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c. primo comma;
9 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 14.3.2022 si è costituita in giudizio la compagine societaria opposta, la quale ha contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e va, dunque, rigettata per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
1. Infondata risulta la doglianza con cui parte opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto in esame sull'assunto che lo stesso mancherebbe tanto dell'indicazione della data di notifica del sotteso titolo esecutivo giudiziale (costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, emesso dal
Tribunale di Bari il 19.1.2010), quanto della menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva sul predetto titolo e della relativa data.
A tal riguardo, infatti, va richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui, se da un lato il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2 c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2 c.p.c.), dall'altro “i suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, che il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto
e quale il titolo che lo sorregge” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, n.
1928).
Nella fattispecie in esame appare di tutta evidenza come gli elementi forniti nell'atto di precetto de quo consentano di ritenere, comunque, raggiunto lo scopo dell'atto - che è quello, si ribadisce, di consentire alla parte debitrice di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge - come peraltro plasticamente evincibile anche dal tenore delle contestazioni sul merito dell'avversa pretesa operate dall'opponente nel libello introduttivo del presente giudizio, da cui può agevolmente evincersi che all'opponente fosse ben nota la causa petendi dell'altrui richiesta di pagamento, tanto più ove si consideri che il sotteso titolo giudiziale (costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, emesso dal Tribunale di Bari il 19.1.2010 ed espressamente richiamato nel precetto) risulta esserle stato ritualmente notificato l'11.2.2010, in qualità di coobbligata in solido, e non è stato dalla medesima opposto.
2. Quanto, poi, alla seconda doglianza con cui la ha eccepito la propria estraneità rispetto Pt_1 alla pretesa per la quale controparte ha minacciato di agire in executivis con l'atto di precetto in esame, va detto che nelle ipotesi in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale va esclusa la deducibilità, nel giudizio di opposizione a precetto, di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale;
detto altrimenti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità dello stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645
c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”). Appare, dunque, di tutta evidenza come la doglianza con cui l'opponente ha testualmente dedotto che “nessun titolo veniva richiamato al fine di provare la natura debitoria del soggetto esecutato, il quale si vede intimato solo sulla base di un mero decreto ingiuntivo”, sia inammissibile nell'odierna sede esulando dal thema decidendum proprio del presente procedimento, essendo esclusivo appannaggio del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione
è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce” (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Tale profilo - stante la natura giudiziale del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione minacciata dalla società opposta con l'atto di precetto in esame e considerato che nell'odierna fattispecie non sono stati dedotti profili di inesistenza giuridica del titolo medesimo - esula evidentemente dagli aspetti sottoponibili allo scrutinio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, sulla scorta delle chiare coordinate offerte dalla sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
D'altra parte, risulta provata per tabulas l'avvenuta rituale notifica del provvedimento monitorio de quo a beneficio dell'odierna parte opponente.
3. Quanto, infine, alla asserita inosservanza del beneficium escussionis, assume l'opponente che l'atto di precetto sarebbe illegittimo in quanto la società creditrice avrebbe dovuto agire preventivamente nei confronti della compagine societaria “ Controparte_8
” e/o dei soci responsabili.
[...]
Come noto, a fronte della responsabilità illimitata particolarmente gravosa per i soci, con la previsione di cui all'art. 2304 c.c. il Legislatore ha posto come contrappeso il beneficium escussionis, motivo per cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Sotto tale profilo, tuttavia, ritiene questo Tribunale inconferente il richiamo operato dall'opponente alla disciplina di cui all'art. 2304 c.c.. essendo al riguardo sufficiente osservare come dalla lettura del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo emerga chiaramente che la posizione debitoria della tragga origine non già dalla propria qualità di socio della Pt_1 [...]
” (qualità, invero, nemmeno allegata), bensì Controparte_8 dal fatto che la stessa prestò garanzia fideiussoria in ordine ai rapporti bancari intrattenuti dalla predetta società con l'istituto di credito originario creditore, con il conseguente corollario della inapplicabilità della predetta disposizione normativa alla fattispecie in esame.
4. Per completezza d'analisi non appare ultroneo osservare come alcuna sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il presente giudizio possa seguire all'ordinanza dell'8.7.2022 con cui il g.e. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 103/2020 R.G.E. (riunita a quella rubricata al n. 35/2022 R.G.E.), avendo l'odierna controversia ad oggetto un'opposizione preventiva all'esecuzione ovvero un'opposizione avverso un atto di precetto potenzialmente ancora idoneo - ex art. 481 c.p.c. - a fondare ulteriori azioni esecutive.
5. Ancora, non meritevole di accoglimento risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'opponente. Costituisce, infatti, presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 c.p.c., la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione in esame (in tal senso, Cassazione civile, sez. II, ordinanza
09/02/2022 n. 4212), sicché - essendo risultate infondate le domande azionate dall'attrice nei riguardi della società convenuta - per ciò solo da rigettare è anche la richiesta di condanna per lite temeraria.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 176.333,85), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 2.000,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
269/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
9.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Castrovillari, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 269 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aldo Zagarese;
- opponente - contro
(c.f. - p.i. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. - p.i. ), rappresentata da c.f. - p.i. P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuseppe Sollitto;
- opposta -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 12.1.2022 con cui l'odierna parte creditrice le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 176.333,85, oltre interessi e spese legali, asseritamente dovuta sulla scorta del titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 140/2010, emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n. 14045/2009 R.G.A.C. in favore di (già Controparte_4 [...]
, poi oggetto di cessione in favore dell'odierna parte opposta. CP_5
Nel merito, ha lamentato: a) la nullità del precetto in quanto mancante sia dell'indicazione della data di notifica del sotteso titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, sia della menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul predetto titolo e della relativa data;
b) la
“Nullità/Inammissibilità del precetto per insussistenza della posizione debitoria della ricorrente, ovvero, per carenza di legittimazione passiva”; c) la “carenza del beneficium escussionis nei confronti della e del responsabile p.t.”, così insistendo per l'accoglimento delle Controparte_6 seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
- nel merito, in via preliminare, dichiarare la nullità/inefficacia del precetto opposto per carenza dei requisiti minimi di legge;
- nel merito, in via principale, nullità/inammissibilità del precetto per insussistenza della posizione debitoria della ricorrente, ovvero, per carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare la illegittimità del precetto opposto per carenza del beneficium escussionis nei confronti della e del responsabile p.t.; - sempre Controparte_6 nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra CP_7 Parte_1
per i motivi di cui in parte motiva e condannare a società medesima al risarcimento nei
[...] confornti del debitore esecutato di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c. primo comma;
9 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 14.3.2022 si è costituita in giudizio la compagine societaria opposta, la quale ha contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 20.12.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e va, dunque, rigettata per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
1. Infondata risulta la doglianza con cui parte opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto in esame sull'assunto che lo stesso mancherebbe tanto dell'indicazione della data di notifica del sotteso titolo esecutivo giudiziale (costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, emesso dal
Tribunale di Bari il 19.1.2010), quanto della menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva sul predetto titolo e della relativa data.
A tal riguardo, infatti, va richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui, se da un lato il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2 c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2 c.p.c.), dall'altro “i suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, che il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto
e quale il titolo che lo sorregge” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, n.
1928).
Nella fattispecie in esame appare di tutta evidenza come gli elementi forniti nell'atto di precetto de quo consentano di ritenere, comunque, raggiunto lo scopo dell'atto - che è quello, si ribadisce, di consentire alla parte debitrice di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge - come peraltro plasticamente evincibile anche dal tenore delle contestazioni sul merito dell'avversa pretesa operate dall'opponente nel libello introduttivo del presente giudizio, da cui può agevolmente evincersi che all'opponente fosse ben nota la causa petendi dell'altrui richiesta di pagamento, tanto più ove si consideri che il sotteso titolo giudiziale (costituito dal decreto ingiuntivo n. 140/2010, emesso dal Tribunale di Bari il 19.1.2010 ed espressamente richiamato nel precetto) risulta esserle stato ritualmente notificato l'11.2.2010, in qualità di coobbligata in solido, e non è stato dalla medesima opposto.
2. Quanto, poi, alla seconda doglianza con cui la ha eccepito la propria estraneità rispetto Pt_1 alla pretesa per la quale controparte ha minacciato di agire in executivis con l'atto di precetto in esame, va detto che nelle ipotesi in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale va esclusa la deducibilità, nel giudizio di opposizione a precetto, di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale;
detto altrimenti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità dello stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645
c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”). Appare, dunque, di tutta evidenza come la doglianza con cui l'opponente ha testualmente dedotto che “nessun titolo veniva richiamato al fine di provare la natura debitoria del soggetto esecutato, il quale si vede intimato solo sulla base di un mero decreto ingiuntivo”, sia inammissibile nell'odierna sede esulando dal thema decidendum proprio del presente procedimento, essendo esclusivo appannaggio del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione
è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce” (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Tale profilo - stante la natura giudiziale del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione minacciata dalla società opposta con l'atto di precetto in esame e considerato che nell'odierna fattispecie non sono stati dedotti profili di inesistenza giuridica del titolo medesimo - esula evidentemente dagli aspetti sottoponibili allo scrutinio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, sulla scorta delle chiare coordinate offerte dalla sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
D'altra parte, risulta provata per tabulas l'avvenuta rituale notifica del provvedimento monitorio de quo a beneficio dell'odierna parte opponente.
3. Quanto, infine, alla asserita inosservanza del beneficium escussionis, assume l'opponente che l'atto di precetto sarebbe illegittimo in quanto la società creditrice avrebbe dovuto agire preventivamente nei confronti della compagine societaria “ Controparte_8
” e/o dei soci responsabili.
[...]
Come noto, a fronte della responsabilità illimitata particolarmente gravosa per i soci, con la previsione di cui all'art. 2304 c.c. il Legislatore ha posto come contrappeso il beneficium escussionis, motivo per cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Sotto tale profilo, tuttavia, ritiene questo Tribunale inconferente il richiamo operato dall'opponente alla disciplina di cui all'art. 2304 c.c.. essendo al riguardo sufficiente osservare come dalla lettura del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo emerga chiaramente che la posizione debitoria della tragga origine non già dalla propria qualità di socio della Pt_1 [...]
” (qualità, invero, nemmeno allegata), bensì Controparte_8 dal fatto che la stessa prestò garanzia fideiussoria in ordine ai rapporti bancari intrattenuti dalla predetta società con l'istituto di credito originario creditore, con il conseguente corollario della inapplicabilità della predetta disposizione normativa alla fattispecie in esame.
4. Per completezza d'analisi non appare ultroneo osservare come alcuna sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il presente giudizio possa seguire all'ordinanza dell'8.7.2022 con cui il g.e. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 103/2020 R.G.E. (riunita a quella rubricata al n. 35/2022 R.G.E.), avendo l'odierna controversia ad oggetto un'opposizione preventiva all'esecuzione ovvero un'opposizione avverso un atto di precetto potenzialmente ancora idoneo - ex art. 481 c.p.c. - a fondare ulteriori azioni esecutive.
5. Ancora, non meritevole di accoglimento risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'opponente. Costituisce, infatti, presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 c.p.c., la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione in esame (in tal senso, Cassazione civile, sez. II, ordinanza
09/02/2022 n. 4212), sicché - essendo risultate infondate le domande azionate dall'attrice nei riguardi della società convenuta - per ciò solo da rigettare è anche la richiesta di condanna per lite temeraria.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (€ 176.333,85), dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 2.000,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
269/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
9.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Castrovillari, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato