Articolo 5 della Legge 31 luglio 1956, n. 934
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 settembre 1956
Art. 5.
All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.
Entrata in vigore il 8 settembre 1956