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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25884/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Manuela Parte_1
Esposito, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Giada D'Orso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Ilaria Femiano, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, ed art. 617, c. I,
c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.9.2024, da intendersi qui integralmente
1 trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8.11.2022 e depositato il 9.11.2022,
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
ed il proponendo opposizione avverso la
[...] Controparte_2
cartella di pagamento n. 07120210090320042000, dell'importo di € 611,13,
notificata il 27.10.2022, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada accertate dal Controparte_2
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito: 1) l'omessa notifica del presupposti verbali di accertamento n. 17170713011/ZL/17
dell'11.6.2017 e n. 17170801086/ZL/17 del 18.6.2017 con la conseguente prescrizione del credito litigioso per avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981; 2) la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto adottata in assenza di idonea motivazione;
3) l'inesistenza della notifica della cartella;
4) l'illegittimità
delle maggiorazioni e degli interessi applicati;
5) la prescrizione del credito.
L ha eccepito l'incompetenza per Controparte_1
materia del Tribunale, l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva.
Il ha anch'esso eccepito l'incompetenza per materia Controparte_2
del Tribunale e, nel merito, la fondatezza della domanda.
2. Le parti convenute, come detto, hanno eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale, per essere a loro avviso la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace, avendo la cartella impugnata ad oggetto
2 contravvenzioni al codice della strada.
L'attore ha proposto opposizione da intendersi, quanto al primo motivo di doglianza, come c.d. recuperatoria avverso i verbali di accertamento,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione dei medesimi verbali, non ha potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011,
ovverosia con ricorso, da depositare, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento, davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Con la domanda proposta dall'opponente viene, per così dire,
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 per dedurre il fatto estintivo dell'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento (v. Cass.,
S.U., n. 22080/2017).
Di conseguenza, l'opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma II, del d.lgs. n. 150/11 (v. Cass., Sez. VI, n. 20489/2018; Cass., Sez. VI, n.
5803/2015).
Esso, infatti, attribuisce al giudice onorario la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (v. Cass., Sez. II, n. 6463/2011).
Sebbene residui, nella materia in oggetto, una competenza per valore del tribunale quando venga azionata un'ordinanza ingiunzione (v. Cass.,
3 S.U., n. 10261/2018), non è questo il caso di specie, in quanto il titolo sotteso al ruolo è costituito, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., da due verbali di accertamento non opposti;
l'ordinanza ingiunzione, invece, è un diverso provvedimento, emesso dal Prefetto, ai sensi dell'art. 204, c. I, C.d.S., nel rigettare il ricorso ammnistrativo, proposto dal contravventore contro il verbale dell'organo accertatore.
Ciò, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto, né avrebbe potuto esserlo, avendo lo stesso opponente posto a base della sua domanda l'omessa notificazione dei verbali, nei cui confronti, pertanto, non avrebbe certamente potuto reagire in sede amministrativa.
Vero è che l'attore, con il secondo e terzo motivo di opposizione, ha altresì censurato il quomodo dell'azione esecutiva, introducendo motivi di doglianza rimessi, ai sensi degli artt. 617, c. I, e 480, c. III, c.p.c., alla competenza esclusiva del Tribunale (v. Cass., Sez. III, n. 6667/2007).
Tuttavia, non può dirsi operante, in favore di quest'Ufficio, il cumulo soggettivo delle domande ex art. 104 c.p.c., in quanto detto istituto consente di derogare agli ordinari criteri di competenza del giudice “inferiore”,
soltanto quando siano stabiliti per valore, mentre, nel caso di specie, la cognizione del giudice di pace sussiste in relazione alla materia del contendere (v. Cass. Sez. VI, n. 25028/2017).
In definitiva, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni,
dev'essere dichiarata, con riferimento al primo motivo di opposizione,
l'incompetenza del Tribunale, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace.
3. Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione all'ultimo
4 motivo di opposizione, concernente l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi applicati, e in relazione alla dedotta prescrizione del credito.
Tali doglianze, infatti, riguardanti la parziale non debenza del credito litigioso ovvero la sua estinzione, costituiscono una opposizione esecutiva ex art. 615, c. I, c.p.c. e devono essere conosciute dal giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore in ordine alla contestazione del titolo.
Il titolo a base dell'esecuzione per il pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è, come detto, il provvedimento sanzionatorio, recepito con l'iscrizione a ruolo, ovverosia il verbale di accertamento redatto all'organo di polizia.
L'impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti è a sua volta devoluta, ratione materiae, al Giudice di Pace dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
150/2011: di conseguenza, anche l'opposizione all'esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al Giudice di Pace (v.
Cass., Sez. VI, n. 40561/2021; Cass., Sez. VI, n. 3283/2015) e, in particolare,
all'ufficio del giudice onorario avente competenza per territorio sul CP_2
ove è stata notificata la cartella, ex art. 480, c. III, c.p.c.
Pertanto, anche con riferimento al detto motivo di opposizione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace.
4. Con riferimento ai restanti motivi di opposizione, la causa dev'essere invece conosciuta nel merito, svolgendo le considerazioni seguenti.
5. L'opponente deduce l'invalidità della cartella di pagamento per
5 violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in quanto, a suo dire, dotata di carente motivazione.
Tale doglianza, riguardante la regolarità formale della cartella, del tutto parificata all'atto di precetto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la cartella esattoriale che non segua uno
specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il
primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa
tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente
impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad
altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia,
debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi
alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia
conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla
cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art.
7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del
contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione” (v. Cass., Sez. Un., n. 11722/10).
Ebbene, nel caso di specie, la cartella non costituisce il primo atto
6 impositivo ricevuto dall'opponente, essendo stata preceduta dalla notificazione dei verbali di accertamento, prodotti dal e Controparte_2
contenenti l'indicazione dei fatti costitutivi del credito.
Essi sono stati a loro volta debitamente riportati alla pagina quinta della cartella esattoriale, laddove si fa riferimento, quale origine del credito,
ai verbali di accertamento n. 17170713011/ZL/17 dell'11.6.2017 e n.
17170801086/ZL/17 del 18.6.2017
Il motivo di opposizione va pertanto rigettato.
6. L'opponente deduce anche l'inesistenza della notifica della cartella impugnata per violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in quanto, a suo dire, essa, dopo essere stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario,
non sarebbe stata seguita dall'invio di una “seconda raccomandata”
informativa.
Anche tale doglianza, riguardante la regolarità della notificazione della cartella, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I,
c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "qualora la notifica della cartella di pagamento
sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,
mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da
parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva
raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme
concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1,
comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva,
e non quelle della l. n. 890 del 1982" (v. Cass., n. VI, n. 10037/2019).
7 Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissione dell'attore, la cartella è stata notificata con invio diretto in plico postale da parte dell'agente della riscossione, con la conseguente applicazione delle norme regolanti il servizio postale ordinario, che non prevedono l'invio di alcuna raccomandata informativa.
Invero, tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione,
volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (v. Cass., Sez. V, n.
9866/2024; Cass., Sez. VI, n. 28872/2018).
Pertanto, anche tale doglianza va disattesa.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. con riferimento al primo ed all'ultimo motivo di opposizione,
dichiara la propria incompetenza, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace;
2. assegna alle parti il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio;
3. rigetta i restanti motivi di opposizione;
4. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm. (scaglione fino a € 1.100,00) in
8 complessivi € 470,00 per ciascuno dei convenuti, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 22.1.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25884/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Manuela Parte_1
Esposito, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Giada D'Orso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Ilaria Femiano, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, ed art. 617, c. I,
c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.9.2024, da intendersi qui integralmente
1 trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8.11.2022 e depositato il 9.11.2022,
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
ed il proponendo opposizione avverso la
[...] Controparte_2
cartella di pagamento n. 07120210090320042000, dell'importo di € 611,13,
notificata il 27.10.2022, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada accertate dal Controparte_2
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito: 1) l'omessa notifica del presupposti verbali di accertamento n. 17170713011/ZL/17
dell'11.6.2017 e n. 17170801086/ZL/17 del 18.6.2017 con la conseguente prescrizione del credito litigioso per avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981; 2) la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto adottata in assenza di idonea motivazione;
3) l'inesistenza della notifica della cartella;
4) l'illegittimità
delle maggiorazioni e degli interessi applicati;
5) la prescrizione del credito.
L ha eccepito l'incompetenza per Controparte_1
materia del Tribunale, l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva.
Il ha anch'esso eccepito l'incompetenza per materia Controparte_2
del Tribunale e, nel merito, la fondatezza della domanda.
2. Le parti convenute, come detto, hanno eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale, per essere a loro avviso la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace, avendo la cartella impugnata ad oggetto
2 contravvenzioni al codice della strada.
L'attore ha proposto opposizione da intendersi, quanto al primo motivo di doglianza, come c.d. recuperatoria avverso i verbali di accertamento,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione dei medesimi verbali, non ha potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011,
ovverosia con ricorso, da depositare, entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento, davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Con la domanda proposta dall'opponente viene, per così dire,
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 per dedurre il fatto estintivo dell'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento (v. Cass.,
S.U., n. 22080/2017).
Di conseguenza, l'opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma II, del d.lgs. n. 150/11 (v. Cass., Sez. VI, n. 20489/2018; Cass., Sez. VI, n.
5803/2015).
Esso, infatti, attribuisce al giudice onorario la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (v. Cass., Sez. II, n. 6463/2011).
Sebbene residui, nella materia in oggetto, una competenza per valore del tribunale quando venga azionata un'ordinanza ingiunzione (v. Cass.,
3 S.U., n. 10261/2018), non è questo il caso di specie, in quanto il titolo sotteso al ruolo è costituito, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., da due verbali di accertamento non opposti;
l'ordinanza ingiunzione, invece, è un diverso provvedimento, emesso dal Prefetto, ai sensi dell'art. 204, c. I, C.d.S., nel rigettare il ricorso ammnistrativo, proposto dal contravventore contro il verbale dell'organo accertatore.
Ciò, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto, né avrebbe potuto esserlo, avendo lo stesso opponente posto a base della sua domanda l'omessa notificazione dei verbali, nei cui confronti, pertanto, non avrebbe certamente potuto reagire in sede amministrativa.
Vero è che l'attore, con il secondo e terzo motivo di opposizione, ha altresì censurato il quomodo dell'azione esecutiva, introducendo motivi di doglianza rimessi, ai sensi degli artt. 617, c. I, e 480, c. III, c.p.c., alla competenza esclusiva del Tribunale (v. Cass., Sez. III, n. 6667/2007).
Tuttavia, non può dirsi operante, in favore di quest'Ufficio, il cumulo soggettivo delle domande ex art. 104 c.p.c., in quanto detto istituto consente di derogare agli ordinari criteri di competenza del giudice “inferiore”,
soltanto quando siano stabiliti per valore, mentre, nel caso di specie, la cognizione del giudice di pace sussiste in relazione alla materia del contendere (v. Cass. Sez. VI, n. 25028/2017).
In definitiva, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni,
dev'essere dichiarata, con riferimento al primo motivo di opposizione,
l'incompetenza del Tribunale, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace.
3. Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione all'ultimo
4 motivo di opposizione, concernente l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi applicati, e in relazione alla dedotta prescrizione del credito.
Tali doglianze, infatti, riguardanti la parziale non debenza del credito litigioso ovvero la sua estinzione, costituiscono una opposizione esecutiva ex art. 615, c. I, c.p.c. e devono essere conosciute dal giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore in ordine alla contestazione del titolo.
Il titolo a base dell'esecuzione per il pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è, come detto, il provvedimento sanzionatorio, recepito con l'iscrizione a ruolo, ovverosia il verbale di accertamento redatto all'organo di polizia.
L'impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti è a sua volta devoluta, ratione materiae, al Giudice di Pace dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
150/2011: di conseguenza, anche l'opposizione all'esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al Giudice di Pace (v.
Cass., Sez. VI, n. 40561/2021; Cass., Sez. VI, n. 3283/2015) e, in particolare,
all'ufficio del giudice onorario avente competenza per territorio sul CP_2
ove è stata notificata la cartella, ex art. 480, c. III, c.p.c.
Pertanto, anche con riferimento al detto motivo di opposizione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace.
4. Con riferimento ai restanti motivi di opposizione, la causa dev'essere invece conosciuta nel merito, svolgendo le considerazioni seguenti.
5. L'opponente deduce l'invalidità della cartella di pagamento per
5 violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in quanto, a suo dire, dotata di carente motivazione.
Tale doglianza, riguardante la regolarità formale della cartella, del tutto parificata all'atto di precetto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la cartella esattoriale che non segua uno
specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il
primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa
tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente
impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad
altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia,
debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi
alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia
conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla
cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art.
7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del
contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione” (v. Cass., Sez. Un., n. 11722/10).
Ebbene, nel caso di specie, la cartella non costituisce il primo atto
6 impositivo ricevuto dall'opponente, essendo stata preceduta dalla notificazione dei verbali di accertamento, prodotti dal e Controparte_2
contenenti l'indicazione dei fatti costitutivi del credito.
Essi sono stati a loro volta debitamente riportati alla pagina quinta della cartella esattoriale, laddove si fa riferimento, quale origine del credito,
ai verbali di accertamento n. 17170713011/ZL/17 dell'11.6.2017 e n.
17170801086/ZL/17 del 18.6.2017
Il motivo di opposizione va pertanto rigettato.
6. L'opponente deduce anche l'inesistenza della notifica della cartella impugnata per violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in quanto, a suo dire, essa, dopo essere stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario,
non sarebbe stata seguita dall'invio di una “seconda raccomandata”
informativa.
Anche tale doglianza, riguardante la regolarità della notificazione della cartella, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I,
c.p.c.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "qualora la notifica della cartella di pagamento
sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,
mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da
parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva
raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme
concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1,
comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva,
e non quelle della l. n. 890 del 1982" (v. Cass., n. VI, n. 10037/2019).
7 Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissione dell'attore, la cartella è stata notificata con invio diretto in plico postale da parte dell'agente della riscossione, con la conseguente applicazione delle norme regolanti il servizio postale ordinario, che non prevedono l'invio di alcuna raccomandata informativa.
Invero, tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione,
volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (v. Cass., Sez. V, n.
9866/2024; Cass., Sez. VI, n. 28872/2018).
Pertanto, anche tale doglianza va disattesa.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. con riferimento al primo ed all'ultimo motivo di opposizione,
dichiara la propria incompetenza, per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace;
2. assegna alle parti il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio;
3. rigetta i restanti motivi di opposizione;
4. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm. (scaglione fino a € 1.100,00) in
8 complessivi € 470,00 per ciascuno dei convenuti, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 22.1.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
9