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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in persona del Giudice Ciro Caccaviello, pubblicata il 1° aprile 2019 e contraddistinta dal n.
3483/2019, iscritto al n. 4668/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo Direttore Generale
e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._1 C.F._2
- appellante -
E la (codice fiscale Controparte_1
), con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Luciano n. 10/12, costituitasi in persona del P.IVA_2
dr. , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Roberto Buonanno (codice fiscale ) C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 23 marzo 2012, la di Controparte_1
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. di Pag. 1 di 8 Parte_2 Controparte_1
Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(in prosieguo, per maggior comodità, anche solo CPF), titolare di una Controparte_1
struttura privata accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica (laboratori) agli assistiti dal , chiedeva al Tri- Controparte_2
bunale di Sezione distaccata di Pozzuoli, di condannare l' Pt_1 Controparte_3
(in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo importo di 79.546,11 €, «oltre
[...]
interessi ex art. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 9.10.2002, a decorrere dal trentesimo giorno della tra- smissione di ogni singola fattura», a saldo dei corrispettivi delle prestazioni da essa rese, in con- formità del contratto stipulato con l' ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502 del
1992, nei mesi da maggio a dicembre del 2011 ed oggetto delle fatture n. 634 del 6 maggio 2011,
n. 762 del 3 giugno 2011, n. 928 del 4 luglio 2011, n. 1090 del 1° agosto 2011, n. 1103 del 1° settembre 2011, n. 1418 del 5 ottobre 2011, n. 1633 del 3 novembre 2011 e n. 1860 del 9 di- cembre 2011, precisando, poi, con una nota depositata il 27 marzo 2012, di aver ricevuto dall' un ulteriore acconto dell'importo di ad 14.578,68 € che aveva ridotto l'importo del suo predetto credito a 64.967,43 €, oltre agli interessi.
I.1.2. Il Giudice adìto, con il decreto ingiuntivo n. 232/2012, depositato il 28 marzo 2012
e notificato dalla società ricorrente all' l'11 aprile 2012, ordinava all'ente sanitario di pagare alla controparte l'importo di 64.967,43 e gli interessi, come richiesti, nonché le spese della pro- cedura monitoria, che distraeva in favore del difensore della medesima ricorrente.
I.1.3. Con una citazione notificata alla CPF il 16 maggio 2012, l' pponeva però al Pt_3
decreto ingiuntivo sostenendo che l'importo di 22.761,05 € non era da essa dovuto, essendo riconducibile allo sconto tariffario che la società opposta avrebbe dovuto praticare ai sensi della legge n. 296 del 2006 sul corrispettivo delle prestazioni erogata agli assistiti dal Servizio Sanita- rio nazionale, e che nemmeno l'importo di 12.884,42 € era da essa dovuto, essendo già stato pagato alla creditrice con il mandato n. 3905 del 22 agosto 2012, sicché il residuo importo a credito della CPF era pari a 29.321,96 €.
I.1.4. Costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la riconosceva di aver ricevuto il pagamento di 12.884,42 €, ma dopo il deposito del decreto ingiuntivo opposto,
e contestava di dover praticare lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006. Sicché concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_2 Controparte_1 di Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
condanna dell' a pagarle la residua somma di 52.083,01 €, oltre agli interessi di cui agli artt.
4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui aveva trasmesso all'ente sanitario le predette fatture.
I.1.5. Quindi, con la comparsa conclusionale depositata il 7 marzo 2019, l' oppo- nente precisava che lo sconto tariffario era stato contrattualizzato, come si evinceva dall'art. 5 del contratto sottoscritto dalla CPF e che dalla propria delibera n. 294/2012 si evinceva che «il fatturato ammesso al pagamento al lordo dello sconto è pari ad € 33.719.440,26, superiore ictu oculi al pari ad € 27.312.000,00», sicché laddove il Tribunale avesse ricono- Parte_4
sciuto l'importo chiesto dalla si sarebbe verificato un superamento del tetto di spesa che l'avrebbe costretta «a rivedere, ora per allora, il monitoraggio conclusivo del 2011, riconvocare
i Tavoli Tecnici, procedere alla revisione del costo eccedente nonché alla suddivisione e recu- pero tra tutti gli accreditati della delle somme liquidate in eccesso, stante l'obbligo di Pt_4
contenimento della spesa pubblica, nell'ambito dell'indefettibile ». Parte_5
I.1.6. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n.
3483/2019, pubblicata il 1° aprile 2019 e corretta con un'ordinanza pronunciata il 28 ottobre
2019, in parziale accoglimento dell'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo oppo- sto e condannava l'opponente a pagare alla controparte 52.083,01 €, «oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/02», ritenendo non applicabile al caso di specie il suddetto sconto tariffario, né in forza della legge n. 296 del 2006, né in forza del contratto stipulato tra le parti.
I.2.1. Con una citazione notificata alla CPF il 23 ottobre 2019, l' ppellava allora a Pt_3
questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva errato (1) nel ritenere non applicabile in forza del suddetto contratto lo sconto in questione e (2) nel non tener conto della sua deliberazione n. 294/2012 di presa d'atto del monitoraggio conclusivo della spesa sanitaria del 2011 dalla quale si evinceva che l'importo complessivamente fatturato dai titolari delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca era, al lordo del suddetto sconto, superiore al cd. tetto di spesa.
Pertanto, concludeva chiedendo a questa Corte di: «Accertare come non dovuta la somma di € 22.761,05, a titolo di sconto tariffario ex art. 5 del contratto sottoscritto;
- Condan- nare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
- In subordine, attesa la
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. Pag. 3 di 8 Parte_6 CP_1 Controparte_1 di Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
reciproca soccombenza, dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giu- dizio».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 5 maggio 2020, l'appel- lata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.2.1.1. Alla stregua di quanto in precedenza esposto, l'oggetto del contendere è in que- sta sede costituito soltanto dall'importo di 22.761,05 € che l' ritiene non dovuto alla con- troparte in forza di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto da essa stipulato per l'anno
2011 con la CPF, nonché della circolare n. 633536 del 29/09/2016 della Regione Campania.
II.2.1.2. Ebbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione, ritiene questo Collegio che il primo motivo dell'appello in esame sia infondato, dovendo escludersi che con il contratto sottoscritto per l'anno 2011 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge
296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr., ad es.,
Cass. 10582/2018, 27007/2021 e 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2011 per
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 8 Parte_2 Controparte_1 di & C. S.A.S. CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la branca di patologia clinica (laboratori), fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dalla CPF nell'anno 2011 agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe re- gionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea sup- posizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lato nel 2011 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.2.1.3. Al contrario di quanto sostenuto dall' non depone in senso contrario l'ordi- nanza della Suprema Corte n. 8348/2018, la quale infatti si afferma solo che l'interpretazione
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 8 Parte_2 Controparte_1 di .A.S. Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del contratto nel senso propugnato dalla medesima odierna appellante, cioè in senso favore- vole all'applicabilità dello sconto in via pattizia per gli anni successivi al 2009, «costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneu- tici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrat- tuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
II.2.1.4. Nessun argomento contrario all'interpretazione data al suddetto contratto da questa Corte può infine trarsi dalla circolare della Regione Campania n. 633536 del 29 settem- bre 2016, che, al contrario di quanto sostenuto dall' appellante, certamente non può essere considerato un atto di “interpretazione autentica”, non provenendo dalle parti che stipularono il contratto che occorre interpretare, e propugna un'interpretazione di tale contratto (e di tutti quelli analoghi) evidentemente di parte (essendo la Regione interessata alla soluzione delle nu- merosissime controversie insorte al riguardi), che non può vincolare i giudici e si fonda su argo- mentazioni giuridiche che, per quanto sopra esposto, non sono condivisibili.
II.2.2. Infondato è poi anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale, come s'è detto, l' sostiene che comunque l'importo in questione non è da essa dovuto giacché eccedente il cd. tetto di spesa della branca sanitaria di riferimento fissato per l'anno 2011.
Infatti - premesso che, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992), il limite alla remune- razione delle prestazioni fissato dai c.d. tetti di spesa (a prescindere dall'applicazione o meno dello sconto tariffario) è effettivamente invalicabile ed è volto a tutelare, nel bilanciamento con il diritto alla salute, la spesa pubblica - nel caso in esame l' su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, innanzi tutto non ha chiarito se il superamento avverrebbe a seguito dell'esclusione dell'applicazione dello sconto a tutte le prestazioni appartenenti alla branca
(come sembrerebbe) ovvero solo a quelle eseguite dall'appellata; in ogni caso, poiché la pre- sente controversia riguarda solo l'importo di 22.761,05 € è evidente che la questione potrebbe avere rilievo solo se lo sforamento fosse determinato dal riconoscimento di tale importo, ovvero qualora si dimostrasse che il riconoscimento di tale importo, unitamente a tutti quelli
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 8 Parte_2 Controparte_1 di Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla mede- sima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, comporti il superamento del tetto di spesa.
Invece, così come prospettata la questione è solo ipotetica, giacché il superamento sarebbe causato solo dall'esclusione dello sconto con riguardo a tutte le prestazioni rese per la mede- sima branca.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che l' non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che la controparte ha fornito al su- peramento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa appli- cabile;
circostanze, queste, che non si desumono dalla delibera n. 294/2012 invocata dall'ap- pellante.
Infatti, al contrario di quel che sembra voler sostenere l' appellante, il semplice su- peramento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal dalle strutture sanitarie private ac- Controparte_2
creditate ai fini dell'erogazione a carico della finanza pubblica di tali prestazioni non comporta di per sé solo, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lga. 30 dicembre 1992, n. 502, una “regressione tarif- faria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui cia- scuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura auto- ritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giudice ordinario, giacché nella specie non risulta essere mai stato adottato.
II.2.3. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato e confermata la sentenza appellata.
II.2.4. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 8 Parte_2 Controparte_1 di Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia (da collocarsi nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €
e non quello da 52.000,01 € a 260.000,00 €, visto che l'importo controverso n questa sede è pari a 22.761,05 €, ossia solo quello trattenuto a titolo di sconto tariffario ex L. n. 296/06) – in
3.600,00 € per il totale dei compensi e 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali delle quattro fasi contenziose del processo medesimo, oltre gli eventuali ulteriori accessori, e distratte poi, vista l'istanza dell'interessato, in favore dell'avv. Roberto Buonanno.
II.2.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli n. 3483/2019, pubblicata il 1° aprile 2019, proposto dall' Parte_1
contro il il 23 ottobre 2019:
[...] Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.140,00 €, di cui 3.600,00 € per i compensi e 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Roberto Buonanno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 8 Parte_2 Controparte_1 di CP_1 CP_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in persona del Giudice Ciro Caccaviello, pubblicata il 1° aprile 2019 e contraddistinta dal n.
3483/2019, iscritto al n. 4668/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo Direttore Generale
e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._1 C.F._2
- appellante -
E la (codice fiscale Controparte_1
), con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Luciano n. 10/12, costituitasi in persona del P.IVA_2
dr. , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Roberto Buonanno (codice fiscale ) C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 23 marzo 2012, la di Controparte_1
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. di Pag. 1 di 8 Parte_2 Controparte_1
Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(in prosieguo, per maggior comodità, anche solo CPF), titolare di una Controparte_1
struttura privata accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica (laboratori) agli assistiti dal , chiedeva al Tri- Controparte_2
bunale di Sezione distaccata di Pozzuoli, di condannare l' Pt_1 Controparte_3
(in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo importo di 79.546,11 €, «oltre
[...]
interessi ex art. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 9.10.2002, a decorrere dal trentesimo giorno della tra- smissione di ogni singola fattura», a saldo dei corrispettivi delle prestazioni da essa rese, in con- formità del contratto stipulato con l' ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502 del
1992, nei mesi da maggio a dicembre del 2011 ed oggetto delle fatture n. 634 del 6 maggio 2011,
n. 762 del 3 giugno 2011, n. 928 del 4 luglio 2011, n. 1090 del 1° agosto 2011, n. 1103 del 1° settembre 2011, n. 1418 del 5 ottobre 2011, n. 1633 del 3 novembre 2011 e n. 1860 del 9 di- cembre 2011, precisando, poi, con una nota depositata il 27 marzo 2012, di aver ricevuto dall' un ulteriore acconto dell'importo di ad 14.578,68 € che aveva ridotto l'importo del suo predetto credito a 64.967,43 €, oltre agli interessi.
I.1.2. Il Giudice adìto, con il decreto ingiuntivo n. 232/2012, depositato il 28 marzo 2012
e notificato dalla società ricorrente all' l'11 aprile 2012, ordinava all'ente sanitario di pagare alla controparte l'importo di 64.967,43 e gli interessi, come richiesti, nonché le spese della pro- cedura monitoria, che distraeva in favore del difensore della medesima ricorrente.
I.1.3. Con una citazione notificata alla CPF il 16 maggio 2012, l' pponeva però al Pt_3
decreto ingiuntivo sostenendo che l'importo di 22.761,05 € non era da essa dovuto, essendo riconducibile allo sconto tariffario che la società opposta avrebbe dovuto praticare ai sensi della legge n. 296 del 2006 sul corrispettivo delle prestazioni erogata agli assistiti dal Servizio Sanita- rio nazionale, e che nemmeno l'importo di 12.884,42 € era da essa dovuto, essendo già stato pagato alla creditrice con il mandato n. 3905 del 22 agosto 2012, sicché il residuo importo a credito della CPF era pari a 29.321,96 €.
I.1.4. Costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la riconosceva di aver ricevuto il pagamento di 12.884,42 €, ma dopo il deposito del decreto ingiuntivo opposto,
e contestava di dover praticare lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006. Sicché concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la
N. 4668/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_2 Controparte_1 di Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
condanna dell' a pagarle la residua somma di 52.083,01 €, oltre agli interessi di cui agli artt.
4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui aveva trasmesso all'ente sanitario le predette fatture.
I.1.5. Quindi, con la comparsa conclusionale depositata il 7 marzo 2019, l' oppo- nente precisava che lo sconto tariffario era stato contrattualizzato, come si evinceva dall'art. 5 del contratto sottoscritto dalla CPF e che dalla propria delibera n. 294/2012 si evinceva che «il fatturato ammesso al pagamento al lordo dello sconto è pari ad € 33.719.440,26, superiore ictu oculi al pari ad € 27.312.000,00», sicché laddove il Tribunale avesse ricono- Parte_4
sciuto l'importo chiesto dalla si sarebbe verificato un superamento del tetto di spesa che l'avrebbe costretta «a rivedere, ora per allora, il monitoraggio conclusivo del 2011, riconvocare
i Tavoli Tecnici, procedere alla revisione del costo eccedente nonché alla suddivisione e recu- pero tra tutti gli accreditati della delle somme liquidate in eccesso, stante l'obbligo di Pt_4
contenimento della spesa pubblica, nell'ambito dell'indefettibile ». Parte_5
I.1.6. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n.
3483/2019, pubblicata il 1° aprile 2019 e corretta con un'ordinanza pronunciata il 28 ottobre
2019, in parziale accoglimento dell'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo oppo- sto e condannava l'opponente a pagare alla controparte 52.083,01 €, «oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/02», ritenendo non applicabile al caso di specie il suddetto sconto tariffario, né in forza della legge n. 296 del 2006, né in forza del contratto stipulato tra le parti.
I.2.1. Con una citazione notificata alla CPF il 23 ottobre 2019, l' ppellava allora a Pt_3
questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva errato (1) nel ritenere non applicabile in forza del suddetto contratto lo sconto in questione e (2) nel non tener conto della sua deliberazione n. 294/2012 di presa d'atto del monitoraggio conclusivo della spesa sanitaria del 2011 dalla quale si evinceva che l'importo complessivamente fatturato dai titolari delle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella suddetta branca era, al lordo del suddetto sconto, superiore al cd. tetto di spesa.
Pertanto, concludeva chiedendo a questa Corte di: «Accertare come non dovuta la somma di € 22.761,05, a titolo di sconto tariffario ex art. 5 del contratto sottoscritto;
- Condan- nare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
- In subordine, attesa la
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reciproca soccombenza, dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giu- dizio».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 5 maggio 2020, l'appel- lata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.2.1.1. Alla stregua di quanto in precedenza esposto, l'oggetto del contendere è in que- sta sede costituito soltanto dall'importo di 22.761,05 € che l' ritiene non dovuto alla con- troparte in forza di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto da essa stipulato per l'anno
2011 con la CPF, nonché della circolare n. 633536 del 29/09/2016 della Regione Campania.
II.2.1.2. Ebbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione, ritiene questo Collegio che il primo motivo dell'appello in esame sia infondato, dovendo escludersi che con il contratto sottoscritto per l'anno 2011 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge
296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr., ad es.,
Cass. 10582/2018, 27007/2021 e 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2011 per
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la branca di patologia clinica (laboratori), fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non intendessero estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dalla CPF nell'anno 2011 agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe re- gionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea sup- posizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lato nel 2011 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.2.1.3. Al contrario di quanto sostenuto dall' non depone in senso contrario l'ordi- nanza della Suprema Corte n. 8348/2018, la quale infatti si afferma solo che l'interpretazione
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del contratto nel senso propugnato dalla medesima odierna appellante, cioè in senso favore- vole all'applicabilità dello sconto in via pattizia per gli anni successivi al 2009, «costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneu- tici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrat- tuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
II.2.1.4. Nessun argomento contrario all'interpretazione data al suddetto contratto da questa Corte può infine trarsi dalla circolare della Regione Campania n. 633536 del 29 settem- bre 2016, che, al contrario di quanto sostenuto dall' appellante, certamente non può essere considerato un atto di “interpretazione autentica”, non provenendo dalle parti che stipularono il contratto che occorre interpretare, e propugna un'interpretazione di tale contratto (e di tutti quelli analoghi) evidentemente di parte (essendo la Regione interessata alla soluzione delle nu- merosissime controversie insorte al riguardi), che non può vincolare i giudici e si fonda su argo- mentazioni giuridiche che, per quanto sopra esposto, non sono condivisibili.
II.2.2. Infondato è poi anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale, come s'è detto, l' sostiene che comunque l'importo in questione non è da essa dovuto giacché eccedente il cd. tetto di spesa della branca sanitaria di riferimento fissato per l'anno 2011.
Infatti - premesso che, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992), il limite alla remune- razione delle prestazioni fissato dai c.d. tetti di spesa (a prescindere dall'applicazione o meno dello sconto tariffario) è effettivamente invalicabile ed è volto a tutelare, nel bilanciamento con il diritto alla salute, la spesa pubblica - nel caso in esame l' su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, innanzi tutto non ha chiarito se il superamento avverrebbe a seguito dell'esclusione dell'applicazione dello sconto a tutte le prestazioni appartenenti alla branca
(come sembrerebbe) ovvero solo a quelle eseguite dall'appellata; in ogni caso, poiché la pre- sente controversia riguarda solo l'importo di 22.761,05 € è evidente che la questione potrebbe avere rilievo solo se lo sforamento fosse determinato dal riconoscimento di tale importo, ovvero qualora si dimostrasse che il riconoscimento di tale importo, unitamente a tutti quelli
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effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla mede- sima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, comporti il superamento del tetto di spesa.
Invece, così come prospettata la questione è solo ipotetica, giacché il superamento sarebbe causato solo dall'esclusione dello sconto con riguardo a tutte le prestazioni rese per la mede- sima branca.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che l' non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che la controparte ha fornito al su- peramento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa appli- cabile;
circostanze, queste, che non si desumono dalla delibera n. 294/2012 invocata dall'ap- pellante.
Infatti, al contrario di quel che sembra voler sostenere l' appellante, il semplice su- peramento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal dalle strutture sanitarie private ac- Controparte_2
creditate ai fini dell'erogazione a carico della finanza pubblica di tali prestazioni non comporta di per sé solo, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lga. 30 dicembre 1992, n. 502, una “regressione tarif- faria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui cia- scuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura auto- ritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giudice ordinario, giacché nella specie non risulta essere mai stato adottato.
II.2.3. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato e confermata la sentenza appellata.
II.2.4. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del
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processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia (da collocarsi nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €
e non quello da 52.000,01 € a 260.000,00 €, visto che l'importo controverso n questa sede è pari a 22.761,05 €, ossia solo quello trattenuto a titolo di sconto tariffario ex L. n. 296/06) – in
3.600,00 € per il totale dei compensi e 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali delle quattro fasi contenziose del processo medesimo, oltre gli eventuali ulteriori accessori, e distratte poi, vista l'istanza dell'interessato, in favore dell'avv. Roberto Buonanno.
II.2.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli n. 3483/2019, pubblicata il 1° aprile 2019, proposto dall' Parte_1
contro il il 23 ottobre 2019:
[...] Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.140,00 €, di cui 3.600,00 € per i compensi e 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Roberto Buonanno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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