Articolo 2 della Legge 14 novembre 1961, n. 1288
Articolo 1Articolo 3
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2 gennaio 1962
Art. 2.
I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906 .
Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1962