Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Anche la mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sè insufficiente ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri dei coniugi di cui all'art. 143 e 147 cod. civ., può valere - soprattutto in caso di preesistenza di un atto costitutivo negoziale - ad individuare nei coniugi la qualità di partecipe a detta impresa, qualora essa risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni e servizi propri dell'impresa familiare.
Commentario • 1
- 1. Studio Legale LBMGStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 15 maggio 2023
L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis, è quell'impresa che si viene a costruire automaticamente per il fatto che alcuni soggetti legati tra loro da vincoli familiari prestino continuativamente la propria attività lavorativa nell'ambito di una attività di impresa, ossia di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Con l'obiettivo primario di assicurare una tutela adeguata sul lavoro svolto dal familiare nell'impresa, tutte le volte in cui la sua posizione non risulti formalizzata in un rapporto di lavoro subordinato o societario, per porre un freno efficace alle numerose situazioni di sfruttamento che possono verificarsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere -
Dott. Bruno D'AN - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha presentato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU IC, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato FUNARI, rappresentata e difesa dall'avvocato GOFFREDO GARRAFFA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 359/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 22/4/97 R.G.N. 1613/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato GARRAFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.10.1992 IO IC, convenendo in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Agrigento - sezione distaccata di Licata - il proprio marito ON NG, chiedeva il riconoscimento della configurabilità di una comunione tacita familiare con il predetto, fino all'entrata in vigore della legge n.151/1975, nella gestione e conduzione dell'azienda di panificazione e vendita del prodotto, e della impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis C.C., per il periodo posteriore a tale disciplina innovativa.
Esponeva che la cennata azienda a conduzione comune, sorta con dimensioni minime nel 1956, si era ingrandita nel 1973, allorquando, con i proventi conseguiti, l'ON aveva acquistato un rudere in Licata a suo nome, sul quale, previa demolizione del vecchio immobile, aveva realizzato un nuovo panificio e quattro appartamenti ad esso sovrastanti, proseguendo nell'attività economica congiunta fino al 31.12.1980.
Aggiungeva che l'impresa familiare, a decorrere da tale data, era stata allargata con la partecipazione delle due figlie e formalizzata legalmente, ai senti dell'art. 9 legge n.576/1975, con regolare atto negoziale;
e che nel gennaio 1990 l'ON si era prima separato con provvedimento giudiziario dalla ricorrente, e poi aveva allontanata quest'ultima dall'azienda privandola anche degli utili dell'impresa.
Concludeva chiedendo che, in conseguenza della sua evidenziata partecipazione, le fosse riconosciuto il diritto ad ottenere la quota parte sull'immobile di nuova costruzione e sugli utili dell'impresa maturati dopo l'entrata in vigore della legge n.151/1975, ovvero quanto meno il diritto alla quota parte dell'incremento di valore dell'impresa emergente dalla contabilità fiscale.
Resistente il convenuto, il quale deduceva la infondatezza delle pretese della ricorrente sostenendo che questa non si era mai interessata dell'azienda, limitandosi soltanto a badare alla famiglia, senza alcun apporto alla gestione in entrambi i periodi indicati;
che il rudere dove poi era sorto il nuovo panificio era stato acquistato con danaro donatogli dal proprio genitore;
e che l'impresa familiare formalizzata attingeva all'unico presupposto di alleggerire il carico fiscale, cessando poi di fatto nel 1985 a seguito di una legge che aveva eliminato i benefici per il cui conseguimento detta impresa risultava finalizzata legalmente, con conseguente esclusione di ogni compartecipazione della IO nella gestione dell'attività commerciale, il giudice adito, previa acquisizione di prova testimoniale e di consulenza contabile, accoglieva la domanda con sentenza del 25 luglio 1995, quantificando la quota di partecipazione della ricorrente nei limiti di £.24.872.280, oltre accessori, e con l'attribuzione di un quarto del valore dell'immobile relativo al nuovo panificio, pari a £.50.000.000.
All'esito dell'appello proposto dal soccombente, il Tribunale di Agrigento riformava totalmente la decisione pretorile e rigettava le istanze attrici con pronuncia del 22 aprile 1997, osservando che: 1) le risultanze processuali, ed in particolare le testimonianze acquisite, avevano esclusa l'asserita compartecipazione della IO nella gestione e conduzione dell'azienda durante l'intero periodo indicato;
2) le stesse, al contrario, avevano supportato tutte le deduzioni del convenuto, come rappresentate nel corso del primo giudizio;
3) nessuna valenza probatoria opposta poteva riconoscersi alla menzionata stipula costitutiva della impresa familiare, in conseguenza delle spiegazioni plausibili al riguardo offerte dall'ON; 4) la domanda della istante non poteva accogliersi, difettando i presupposti per la configurabilità della comunione tacita familiare (primo periodo) e dell'impresa familiare (secondo periodo).
Avverso tale sentenza la IO ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due articolati motivi;
il convenuto è rimasto intimato.
La IO ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art.378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro interdipendenza e connessione, è opportuno esaminare congiuntamente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis Cod. Civile, con riferimento agli artt. 2697, 1173, 1321, 1414, 1417 e 1419 C.C., nonché in relazione all'art. 2721 stesso codice;
il tutto, in base all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod.Proc.Civile. Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha ritenuto erroneamente il profilo fittizio dell'atto negoziale costitutivo della impresa familiare tra le parti, in considerazione della assoluta carenza probatoria contraria e circa l'asserito movente simulatorio prospettato dal convenuto, da dimostrarsi rigorosamente da costui anche in ordine all'effettivo conseguimento del fine così perseguito;
e rileva, in correlazione, che i giudici di merito non hanno congruamente valutato le testimonianze assunte nella loro valenza bilanciata - anche in rapporto alle evolutesi dimensioni dell'azienda ed alla progressiva, rilevante contabilità fiscale -, svalutando apoditticamente quelle favorevoli alla tesi della IO, e valorizzando senza adeguata motivazione quelle favorevoli all'ON, laddove le stesse andavano valutate anche nell'ottica del contenuto dell'atto negoziale, non contestato nella sua essenza, ne' oggetto di specifica indagine circa l'aspetto simulatorio dedotto, ovvero in ordine ai risultati fraudolenti da conseguire, soprattutto in considerazione della perdurante sua vigenza, posto che non ne risulta provata la risoluzione. I motivi sono fondati.
L'art. 230 bis C.C. considera titolo per partecipare alla impresa familiare, con i conseguenti diritti correlati all'apporto produttivo, la prestazione in modo continuativo dell'attività di lavoro nel consorzio familiare. Ne deriva che, qualora si contesti la configurabilità in concreto dell'istituto in difetto di collaborazione del presunto partecipe, malgrado lo stesso risulti documentalmente formalizzato dalle parti con specifica e non contestata convenzione scritta, colui che intende ottenere una declaratoria in tal senso, per essere rimasto ineseguito l'accordo che vi ha dato origine, ha l'onere di dimostrare rigorosamente detta inesecuzione, provando che in realtà è mancata quella effettiva collaborazione che dell'impresa familiare costituisce elemento essenziale, malgrado il formale negozio costitutivo, ovvero che questo sia stato concretizzato per mera simulazione preordinata tra le parti ad altri fini, senza avere dunque pratica attuazione. Di guisa che, in tale ipotesi, la questione che ne deriva non afferisce ad una presunzione assoluta di partecipazione attiva nella gestione della impresa, scaturente dalla statuizione negoziale e tale da vanificare la contraria dimostrazione in fatto, ma, ferma restando la necessità della ricorrenza del menzionato requisito costitutivo (attività finalizzata all'apporto produttivo), comporta unicamente la inversione dell'onere della prova, la quale, se in ipotesi di impresa sorta per facta concludentia deve far carico, secondo i principi di cui all'art. 2697 C.C., al soggetto che dalla sua configurabilità giuridica voglia trarre vantaggio, nel caso di precostituzione negoziale grava in senso contrario rigorosamente su colui che ne contesti la sussistenza, eccependo e dimostrando, che, malgrado formale accordo negoziale, l'impresa familiare non ha avuto pratica attuazione in difetto di quella collaborazione che ne costituisce elemento essenziale, e che, d'altronde, va adottato a parametro quantitativo del riconoscimento e dei limiti dei conseguenti diritti.
Nella specie, provato documentalmente da parte attrice l'atto negoziale costitutivo con la prodotta scrittura privata autenticata del 20.12.1980, regolarmente registrata e specificante anche le diverse quote di compartecipazione, il Tribunale ne ha ritenuto la inesecuzione pratica in base a due considerazioni, afferenti alla acquisita prova testimoniale in senso contrario ed ai chiarimenti al riguardo forniti verbalmente dall'interessato circa i suoi profili simulatori.
Senonché, come è agevole cogliere dal contesto delle risultanze processuali, l'errore di fondo in cui sono incorsi i giudici di merito, comportante un palese error in procedendo e dunque le violazioni di legge dedotte nelle censure formulate dalla IO, consiste nell'aver conferito apoditticamente valore decisivo alle testimonianze favorevoli alla tesi negatoria del convenuto, senza adeguata analisi della valenza probatoria di quelle contrarie, si che nel loro evidente bilanciamento esse apparivano chiaramente inidonee a scalfire la portata e gli effetti del cennato atto negoziale;
nell'aver omesso qualsiasi indagine in ordine al profilo simulatorio al riguardo dedotto dall'ON ed ai risultati fraudolenti da conseguire, pur nella vigenza attuale di siffatta convenzione, della quale non è stata mai provata la concreta risoluzione, soltanto asserita dal predetto;
nell'aver ritenuto assolto rigorosamente l'onus probandi contrario da parte di costui sulla base di semplici dichiarazioni dallo stesso rese circa le vere finalità del ripetuto negozio ritualmente formalizzato e registrato ai sensi dell'art. 9 legge 2.12.1975, n.576; nella carente analisi della portata probatoria della non contestata esistenza di una impresa familiare allargata alla partecipazione delle figlie e del crescente volume degli affari, emergente dalla contabilità fiscale e che postulava la necessaria collaborazione consortile;
nell'aver limitato l'ambito dell'indagine soltanto alla attività prestata all'interno dell'azienda. Giacché anche la mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sè insufficiente ad integrare il requisito della partecipazione alla impresa disciplinata dall'art.230 bis C.C. ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri di cui agli artt. 143 e 147 Cod.Civile, può valere - soprattutto in caso di preesistenza di atto costitutivo negoziale - ad individuare nel soggetto la qualità di partecipe alla detta impresa, qualora essa risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi propri dell'impresa familiare. Ed invero, secondo la menzionata disciplina normativa, l'attività di lavoro prestata in modo continuativo nel "quadro dell'azienda familiare", quale che sia e purché finalizzata nel senso che precede, conferisce titolo per partecipare, in proporzione alla quantità e qualità della prestazione resa, agli utili ed agli incrementi aziendali, per cui tale attività non può che essere determinata e valutata se non in relazione all'accrescimento della produttività della impresa procurata dall'apporto del partecipante.
Le esposte considerazioni consentono, dunque, di ritenere la ricorrenza delle violazioni di legge e dei vizi prospettati nel gravame, che inficiano la sentenza impugnata e comportano l'accoglimento del ricorso.
Detta sentenza va, per l'effetto, cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione, ad altro Tribunale, designato come da dispositivo, il quale, nel portare l'indagine, seguirà lo schema delineato adeguandosi ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Marsala.
Roma 25 novembre 1998.