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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10937 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del quale in Milano via Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AR AS, AR SA e SO TI presso lo studio dei quali in Milano in VIA BESANA, n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2024 Parte_1 ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice
[...] del lavoro, il datore di lavoro al fine di sentire dichiarare Controparte_1 la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto comminatogli dalla società il 1° febbraio 2024 in quanto ritenuto discriminatorio poiché il lavoratore sarebbe stato affetto da disabilità nella sua nozione eurounitaria, in subordine, in quanto le assenze dal 28.12.2023 al 25.1.2024 erano da ricondursi a infortunio sul lavoro e, in ulteriore subordine, perché la malattia era di natura professionale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale del lavoro di Cremona, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto, spese rifuse.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, ha fissato per la discussione l'udienza del 23 luglio 2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto da con un primo CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, dal 01.09.14 al 03.11.17 (doc.4 ric.) e successivamente con un secondo contratto di lavoro, sempre subordinato a tempo pieno, alle seguenti condizioni (doc. 2 ric.) dal 2.12.19, con mansioni di macellaio addetto al servizio di lavorazione della carne, inquadramento: 4° livello
CCNL dipendenti imprese del Terziario, orario di lavoro: 40 ore settimanali distribuite su sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato e sede di lavoro: presso l'ubicazione del nostro appaltatore in Limito di Pioltello Via Giambologna 1.
Il ricorrente ha allegato di aver “sempre reso la prestazione presso il magazzino
di Limito di Pioltello sin dal 01.09.2014, svolgendo inizialmente CP_2 mansioni di mondatore, nello svolgimento delle quali sollevava al massimo 30 chili;
una volta assegnate allo stesso mansioni di macellaio, mondatore e disossatore, ha trascinato, spinto e sollevato casse piene di pezzi di carne pesanti fino a 40 chili (in alcuni casi arrivando anche fino a 90 chili, come si dirà nel prosieguo)”.
In particolare, il lavoratore ha dedotto:
2 - che all'interno del reparto lavorazione carni sono attive quattro linee produttive, delle quali le n. 2-3-4 riservate ai lavoratori di CM che le linee 2 e 3 CP_1 sono composte da dieci cd. “baie” ciascuna, su ognuna delle quali operano un disossatore e tre mondatori e la linea 4 è formata da una serie di tavoli posti in fila
(di norma 12/13), uno dietro l'altro, sui quali lavora un macellaio per ciascun tavolo. A fianco dei tavoli è posto un nastro trasportatore, su cui scorrono i pezzi di carne, di modo che l'ultimo lavoratore in fondo alla fila prenda il primo pezzo di carne e via via scorrendo fino al dipendente posizionato nel tavolo davanti alla fila;
- di aver sempre svolto la mansione di mondatore e disossatore nel reparto lavorazioni, sin dal primo giorno di lavoro con CM nel 2014, operando alternativamente su tutte le linee (2, 3 e 4) ed ha reso la prestazione, a seconda delle esigenze aziendali, sulla prima, sulla seconda e sulla terza postazione del
“mondatore”; in via prevalente, lo stesso ha operato sulla posizione del c.d.
“primo mondatore” e dunque oltre alla mondatura di tutti pezzi di carne (coscia di manzo, roast beef di manzo, reale di manzo, 4 coste del reale, spalla di manzo, pancia di manzo, punta di manzo – senz'osso e con osso -, coscia di vitello, carré di vitello in osso, carré di vitello senza osso, spalle di vitello, reale di vitello, punta di vitello) ha effettuato la disossatura di pezzi di carne come spalla di vitello, carré di vitello, reale di manzo e di vitello, pancia di manzo, roastbeef costata;
che dal mese di aprile 2016 al 3 novembre 2017 (cessazione del primo rapporto di lavoro), ha operato in via continuativa sulla prima postazione, quella del “disossatore”, e dunque ha disossato tutti i pezzi di carne del magazzino, e non solo quelli indicati al precedente alinea;
che la tipologia di carne era estremamente varia e ciascuna richiedeva che venisse specificamente riconosciuta ed adeguatamente tagliata/disossata, mondata e sfesata, come da tabelle delle lavorazioni di CM riferite al disossatore (doc. 8 ric.) ed al mondatore (doc. 9 ric.); che durante il lavoro da mondatore, su tutte le linee 2, 3, 4, arrivava per il ricorrente sul nastro trasportatore il pezzo di carne, che veniva mondato dal ricorrente, il quale poi prendeva una cassa vuota da circa 2 chili e mezzo da un nastro sopra la sua testa, la sollevava e la metteva a fianco al suo tavolo, metteva
3 la carne lavorata dentro un apposito sacchetto e poi l'involucro con la carne dentro la cassa, chiudeva la cassa e applicava sopra un'etichetta con il tipo di pezzo indicato;
la cassa piena di carne pesante da un minimo di 5 chili ad un massimo di
40 chili veniva spinta su un nastro posto davanti al tavolo;
che durante il lavoro da disossatore, su tutte le linee 2, 3, 4, arrivava per il ricorrente sul nastro trasportatore posizionato a destra o a sinistra della postazione assegnatagli una cassa di carne con circa tre/quattro pezzi da lavorare;
il lavoratore doveva trascinare dal nastro al proprio tavolo di lavoro ciascuna cassa, ognuna pesante dai
30/40 chili (per es. carne di vitello, roast beef) fino a 90 chili (es. coscia di manzo); presi i pezzi di carne dalla cassa e posti sul proprio tavolo da lavoro, il ricorrente riponeva la cassa vuota pesante cinque chili per terra, dove scorreva un altro nastro trasportatore;
effettuava la disossatura dei pezzi e poi mandava i pezzi ai mondatori della baia tramite un secondo nastro trasportatore più piccolo, posto al di sopra del livello del tavolo di lavoro frontalmente rispetto alla postazione del ricorrente, sollevando e appoggiando sul nastro i pezzi uno per volta, ognuno con un peso dai 15 chili ai 20 chili;
che finito il disosso, il ricorrente riponeva le ossa scartate a seguito del disosso in una cassa rossa sempre di 5 chili che prendeva da un nastro trasportatore sospeso sopra alla propria postazione, e che teneva a fianco a sé fino al completo riempimento della stessa, dopodiché sollevava la cassa piena di ossa – per un peso di circa 20 chili - e la appoggiava su un nastro trasportatore posto a terra;
- di aver sempre svolto le proprie mansioni su tutti i pezzi di carne e di essere stato sempre tenuto a permanere in stazione eretta per tutta la durata di ciascun turno di lavoro (non meno di 6 ore e 40 minuti al giorno, in alcuni giorni anche di più).
Tutto ciò premesso e dedotto in fatto, il ricorrente ha concluso come in atti.
Di contro, la società ha contestato tutte le allegazioni attoree.
In particolare, ha replicato che il ricorrente “dalla data di prima assunzione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto superamento del periodo di comporto, il signor svolse unicamente le mansioni e le attività tipiche del Pt_1
4 mondatore / toelettatore di contestando che abbia mai svolto CP_1 mansioni di disossatore.
Con riferimento alle modalità di svolgimento delle mansioni di mondatore, poi, parte resistente ha dedotto che “i tagli di carne che devono essere lavorati dagli addetti alla mondatura provengono dal reparto sezionamento, attraverso discensori meccanizzati, guidovie e nastri trasportatori, alla sala di lavorazione delle carni, ove sono presenti 4 linee ciascuna dotata di un nastro trasportatore…i mondatori di (compreso il ricorrente) si occupano CP_1 delle attività di toelettatura (sgrassatura) e pulizia dei tagli di carne - come si è detto, previamente “lavorati” dal disossatore - secondo la “Procedura per lavorazione mondatura-toelettatura” predisposta da (doc. 12). CP_1
In esecuzione della procedura de qua, il mondatore di effettua le CP_1 seguenti lavorazioni” dettagliatamente elencate in memoria da p. 6 a 14.
La società ha contestato che il ricorrente, come mondatore, potesse sollevare o movimentare sui nastri e rulli pesi di 40 kg e fino a 90 kg, in quanto le “cassette
(dal peso ciascuna di 2,250 kg e non 5 come falsamente indicato ex adverso- cfr. la foto allegata sub doc. 13) che vengono riempite dai mondatori/toelettatori con la carne da loro lavorata (dopo, quindi, che sono state disossate e sfesate dai disossatori) o con le ossa, vengono collocate su una “rulliera” e spinte su altri nastri trasportatori. Per spingere le cassette (tramite “rulliera”) sui nastri trasportatori basta una leggera spinta e non occorre particolare forza (come si evince dal video qui allegato sub doc. 14).
14b. Al fine di dimostrare la pretestuosità delle affermazioni avversarie si segnala che le cassette di carne lavorata dagli operatori di sono pesate CP_1 automaticamente mentre transitano sul nastro trasportatore e, se il loro peso è superiore a 25 Kg, la linea si blocca al fine di consentire agli operatori di prelevare alcuni pezzi dalla cassetta e ridurre il peso della stessa. E' dunque impossibile che possano raggiungere il peso di 40 kg o addirittura 90 kg, soprattutto se si considera che il mondatore carica nelle cassette singoli pezzi di carne mondati il cui peso può aggirarsi massimo, solo per alcuni tagli, intorno ai
5 20 kg (il roast beef ad esempio, pesa al massimo 14 kg, vedi doc. 15)” (cap. 14-
14b memoria).
Parte resistente ha pure contestato i pretesi ritmi serrati di lavoro prospettati dal ricorrente, osservando che “Tutti i dipendenti di effettuano durante CP_1
l'orario giornaliero di lavoro, due o più pause della durata di mezz'ora ciascuna ogni due ore e mezza di lavoro. Pause che devono essere fruite contemporaneamente da tutti gli addetti di ciascuna linea e che terminano quando, dopo mezz'ora di pausa, il facchino invia alle baie della propria linea i pezzi di carne da macellare. Durante le citate pause, i dipendenti della Società
(compreso l'odierno ricorrente) possono recarsi nella sala mensa collocata nel centro di lavorazione delle carni per riposare, sedersi e rifocillarsi” (cap. 15 b memoria).
La società ha rilevato infine come il ricorrente sia sempre stato “ritenuto dal
Medico competente idoneo alla mansione specifica (docc. sub 17)” (cap. 17 memoria).
Così ricostruite le allegazioni in fatto delle parti, si osserva quanto segue.
*
Preliminarmente, per quanto attiene alla eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente, questo giudice si riporta integralmente all'ordinanza già emessa in 23.12.2024.
*
Nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla pretesa natura discriminatoria del licenziamento.
Nel merito e in via principale, il ricorrente lamenta la natura discriminatoria del licenziamento comminatogli per il superamento del periodo di comporto sul presupposto di essere un soggetto affetto da disabilità secondo la più recente nozione eurounitaria.
Al tema oggetto di giudizio è necessario approcciarsi in ossequio ai principi che l'ordinamento giuslavoristico ha fatto propri nel più recente passato – anche grazie all'apporto del diritto dell'Unione Europea – in relazione all'esigenza di assicurare una particolare protezione ai lavoratori portatori di potenziali fattori di
6 discriminazione o, comunque, che si trovino in condizioni personali destinate a incidere negativamente sulla loro vita professionale.
Sul punto, pare sufficiente rammentare le linee portanti della Direttiva
2000/78/CE – “quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” – che rammenta come “la messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro [abbia] un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap” (Sedicesimo
Considerando), come “il divieto di discriminazione [non debba] pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone… avente determinati handicap…”
(Ventiseiesimo Considerando), come “nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, il
Consiglio [abbia] definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, [abbia] affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili” (Ventisettesimo Considerando).
Sicché, “sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio… le persone portatrici di un particolare handicap… a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi” (art. 2, lett. b,
Direttiva 200/78/CE).
7 Quanto al rapporto tra disabilità e malattia, rileva come la Corte di Giustizia abbia chiarito che “la nozione di “handicap” va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale”, e che
“utilizzando la nozione di “handicap” all'art. 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di “malattia””.
La Corte ha escluso “un'assimilazione pura e semplice delle due nozioni”, precisando che “perché una limitazione possa rientrare nella nozione di
“handicap” deve quindi essere probabile che essa sia di lunga durata” e che abbia l'attitudine a incidere od ostacolare la vita professionale per un lungo periodo (Corte Giustizia, VA vs. , C-13/05); in Controparte_3 particolare, “se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva
2000/78” (Corte Giustizia, HK NM vs. e Persona_1
, cause riunite C-335/11 e C-337/11). Persona_2
A tale nozione deve farsi riferimento poiché, come rammentato dallo stesso
Giudice Europeo, “dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera comunità di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi”
(Corte Giustizia, VA vs. EU , C-13/05, cit.). Controparte_3
Sicché, sotto un profilo di ordine generale, se deve escludersi che possa essere richiamato il divieto di discriminazione fondata sull'handicap non appena si manifesti una qualunque malattia, di handicap può invece parlarsi ogniqualvolta
8 la malattia sia di lunga durata e abbia l'attitudine a incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore.
*
Ciò posto, in forza dei suddetti principi, fatti propri dal Legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 216/2003, non può revocarsi in dubbio che l'eventuale computo – ai fini della maturazione del comporto del dipendente disabile – delle assenze per malattia connesse alla specifica condizione di disabilità costituisca discriminazione indiretta, in quanto “prassi… o un comportamento apparentemente neutri” che, tuttavia, mette “le persone portatrici di handicap… in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, co.
1, lett. b), D. Lgs. 216/2003).
L'assunto della assoluta equiparabilità della condizione del lavoratore invalido con quella del lavoratore non disabile ma affetto malattia – e, quindi, della possibilità di applicare ai primi la medesima e indistinta disciplina in materia di comporto – porterebbe, inevitabilmente, a regolare nel medesimo modo due situazioni radicalmente e sostanzialmente differenti, violando il principio di uguaglianza sostanziale e, prima ancora, dando luogo a una discriminazione indiretta. Tanto si afferma in quanto i lavoratori invalidi sono soggetti portatori di uno specifico fattore di rischio che ha quale ricaduta più tipica, connaturata alla condizione stessa di disabilità, quella di determinare la necessità per il prestatore sia di assentarsi più spesso per malattia sia di ricorrere, in via definitiva o per un protratto periodo di tempo, a cure periodiche;
di qui, necessariamente, l'esigenza di interpretare la disciplina in materia di comporto in una prospettiva di salvaguardia di quei lavoratori che, portatori di disabilità, si trovino in una condizione di oggettivo e ineliminabile svantaggio.
*
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito della vicenda che qui ci occupa, si osserva quanto segue.
Secondo il ricorrente “le condizioni di salute del ricorrente, come emergono dalla documentazione medica in atti, dettagliatamente riportata nella narrativa del presente ricorso, debbono sussumersi all'interno della nozione di
9 disabilità/handicap per come elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e recepita dall'ordinamento interno”.
La domanda non può trovare accoglimento.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, e come rilevato dallo stesso ricorrente, perché si possa discutere di disabilità nella nozione eurounitaria dallo stesso invocata, il ricorrente non può prescindere dal dimostrare in giudizio la “lunga durata della malattia” come pure allegare e provare elementi e circostanze atti a rappresentare una sua effettiva menomazione fisica idonea ad ostacolare la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Elementi che, nel caso di specie, non risultano sufficientemente provati.
Il ricorrente ha prodotto dei documenti a supporto della propria pretesa disabilità del tutto inidonei a dimostrarla.
Il doc. 12 è costituito da una serie di certificati di un medico egiziano emessi tra luglio/ agosto 2020; aprile/agosto 2021; Aprile/agosto 2022 e Maggio/luglio 2023, sono certificati che danno atto non di una vera e propria patologia quanto piuttosto di dolori, appare significativo il fatto che detti certificati coprano solo determinati mesi dell'anno, per i restanti, in cui verisimilmente il ricorrente faceva rientro in Italia, mancano del tutto certificanti attestanti il suo stato di salute.
Il doc. 13 è costituito da certificati di malattia dal gennaio 2023 ma senza alcuna indicazione di qualsivoglia patologia, il doc. 14 è una mera visita ortopedica del
6.4.2023, i docc. 15 e 16 appaiono del tutto irrilevanti, trattandosi di certificazioni
INAIL relative al preteso infortunio sul lavoro e verbale di pronto soccorso del
28.12.2023, evento rispetto al quale INAIL ha escluso l'infortunio trattandolo come malattia. Stesse argomentazioni valgono pure per i docc. 18, 19 e 20 relativi al prolungamento dell'infortunio INAIL.
In ogni caso, si tratta di documentazione all'evidenza pure contrastante con gli esiti delle visite del medico del lavoro effettuate nel corso del rapporto dalla società e che hanno sempre ritenuto il lavoratore idoneo alla mansione specifica
(doc. 17 resistente) senza che lui abbia neppure mai fatto presente al medico la sua
10 situazione o anche solo esibito o prodotto certificati medici a supporto di eventuali sue invalidità o limitazioni.
Tanto basta per escludere che il ricorrente abbia dato dimostrazione, anche solo in via presuntiva, di essere affetto da una disabilità.
Appare significativo pure il fatto che lo stesso ricorrente, in ricorso, non dia neppure una esatta definizione della patologia che lo affliggerebbe, limitandosi del tutto genericamente a riferire di essere affetto da “dolori lombari, cervicali e alla spalla destra” (p. 13 ricorso).
In ogni caso, il ricorrente nulla riferisce circa il fatto che qualsivoglia patologia ostacoli “la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.
A questo si aggiunga che la recente pronuncia della Cass. Civ. n. 170/2025 richiede comunque la prova della conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro secondo l'ordinaria diligenza della “invalidità/disabilità del ricorrente”.
Sotto tale profilo, manca del tutto una qualche deduzione da parte del ricorrente.
Lo stesso non ha allegato, e in ogni caso non ha dimostrato, che il datore di lavoro fosse a conoscenza della sua asserita disabilità o avrebbe potuto esserlo usando la ordinaria diligenza. Infatti, le mere assenze per malattia, pure se prolungate, non sono sufficienti ad ingenerare la conoscenza ma neppure la conoscibilità, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento.
Né, come già argomentato, i documenti del ricorrente possono ritenersi sufficienti a dare dimostrazione di ciò, non si sa, infatti, se i certificati medici egiziani (doc.
12 ric.) siano ma stati trasmessi al datore di lavoro, i certificati di malattia (doc. 13 ric.) non danno alcuna evidenza di una specifica patologia e certamente significative sono le visite del medico del lavoro (doc. 17 resistente) che lo hanno sempre ritenuto idoneo dal novembre 2014 al novembre 2016 (ogni anno) e ancora dal novembre 2021 all'ottobre 2023 (ogni anno). Del tutto irrilevante la certificazione INAIL che attiene ad un evento specifico occorso al ricorrente.
*
11 Parimenti infondata è pure la domanda del ricorrente di illegittimità del licenziamento per la pretesa erronea riconduzione delle assenze dal 28 dicembre 2023 al 25 gennaio 2024 a malattia e non a infortunio sul lavoro.
La doglianza è infondata.
Il datore di lavoro ha computato il suddetto lasso temporale nel periodo di malattia in attuazione della decisione degli Istituti previdenziali, che hanno escluso che l'evento occorso al ricorrente il 28.12.2023 potesse trattarsi di infortunio sul lavoro.
La società convenuta ha quindi correttamente imputato l'assenza dal lavoro del signor per il periodo dal 28.12.2023 al 25.1.2024 a malattia comune. Pt_1
Né durante l'istruttoria testimoniale sono emersi elementi per ritenere che la caduta del ricorrente avvenuta in data 28.12.2023 mentre era sul luogo di lavoro fosse riconducibile all'attività svolta.
*
In via subordinata, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento sul presupposto che “la ragione delle assenze che hanno condotto al superamento del periodo di comporto – o in subordine una parte delle stesse – sia da addebitarsi a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ” tenuto conto della sua attività lavorativa e della natura professionale della sua malattia.
La domanda non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con ordinanza n.
14157 pubblicata il 27 maggio 2025, in tema di riparto dell'onere probatorio in relazione all'art. 2087 c.c. (Cass. ord. n. 678/2023; Cass. n. 24804/2023), osservando che: “Peraltro, posto che l'assenza (durata oltre il periodo di comporto tutelato dal CCNL) è dipesa da malattia, incombeva sul lavoratore
l'onere di dimostrare che tale malattia era dipesa dalle mansioni svolte (ex multis
Cass. n. 678 cit.), con conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e connessa esclusione di quei giorni di assenza dal computo del comporto”.
In sostanza, non è sufficiente che il ricorrente deduca genericamente che la malattia sia stata causata da condizioni ambientali o organizzative del lavoro, serve una dimostrazione puntuale e circostanziata, supportata da elementi medico-
12 legali o da specifiche evidenze che attestino la connessione tra la condotta datoriale e lo stato patologico.
La Corte ha ribadito che, anche nei casi in cui venga invocata la responsabilità ex art. 2087 c.c., non si configura un'inversione dell'onere della prova, ma spetta al lavoratore dimostrare: l'esistenza della malattia;
la sua derivazione causale da violazioni delle misure di sicurezza;
la concreta riferibilità delle assenze al periodo in cui si sono verificate tali violazioni.
Solo una volta fornita questa dimostrazione, il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere, e le assenze in questione potranno essere escluse dal computo del comporto.
Diversamente, il recesso per superamento del periodo massimo di assenza resta legittimo.
Venendo ora al caso di specie, quanto alla patologia, la stessa, come si è già avuto modo di osservare, appare dedotta in ricorso in modo del tutto generico.
A sostegno della sua tesi parte ricorrente allega documentazione medica che attesterebbe «dolori all'area lombare dovuti a lordosi lombare…dolori alla parte posteriore della nuca….alle vertebre cervicali che si riflettono sulla spalla destra, forti dolori alle vertebre cervicali, alla schiena…algia spalla destra… » (cfr punti
25, 28, 29, 30 e 31 del ricorso); allega inoltre, sub doc. 24, un “Parere medico legale in tema di malattia professionale” redatto dal Dott. Persona_3 secondo cui il ricorrente sarebbe «affetto da esiti di noxa lavorativa prolungata
…in occasione di lavoro da ritenersi causa o concausa efficiente di malattia professionale» (con quantificazione del danno in misura del 35%)” nonché, sub doc. 23, “Parere medico legale in tema di infortunio sul lavoro” redatto dallo stesso dott. che dovrebbe confermare la natura di infortunio sul lavoro Per_3 dell'evento del 28.12.2023.
Tuttavia, si ribadisce che non è dato comprendere con chiarezza quale sarebbe la specifica patologia del ricorrente.
Quanto alla nocività della mansione svolta, viste le allegazioni in ricorso rispetto ai carichi che il lavoratore ha dedotto di aver movimentato, specificamente contestate dalla società, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere le prove
13 testimoniali, proprio in ragione, come visto, delle diverse prospettazioni delle parti.
Il teste ha riferito “Io conosco il ricorrente perché ho lavorato Tes_1 con lui, l'ho visto la prima volta nel 2015 quando sono arrivato a Pioltello presso
l'appalto , fino a circa un anno e mezzo fa, io ho lavorato anche tra il CP_2
2017/2019, il ricorrente so che ha fatto una pausa, nel senso che non l'ho più visto a lavoro e poi è tornato nel 2019.
Io ho fatto lo stesso lavoro del ricorrente, stesso reparto e anche stessi turni, io con il ricorrente ho lavorato solo nella linea di produzione n. 4, in questa linea io
e il ricorrente abbiamo fatto sia il mondatore che il disossatore.
Quando facevamo il mondatore, arrivava sul nastro il pezzo di carne, che pesava circa 20/25 kg, ed io ci applicavo sopra l'etichetta e poi lo mettevo in una vaschetta sotto il nastro ma alzato da terra circa 30 cm, chinandomi leggermente,
e poi l'attività continuava in questo modo, io iniziavo alle 6.30 e finivo alle 14.00, facevo due pause di mezz'ora ciascuna, prima pausa alle 8.30/9.00 e l'altra circa due/tre ore dopo sempre di mezz'ora.
Quando facevo il disossatore, arrivava sempre il pezzo di carne su un nastro di circa 20/25 kg, trascinavo la carne sulla sua postazione e la lavoravo alla mia postazione poi una volta pulito il pezzo di carne lo mettevo in una vaschetta davanti a me, il pezzo pulito pesava circa lo stesso peso solo pulito dal grasso di
1/1.5 kg, la vaschetta in cui lo mettevo pesava circa 3 kg e poi la vaschetta con la carne pulita la mettevo sul nastro in basso rispetto al mio piano di lavoro sempre
a circa 30 cm da terra. Sopra la testa c'erano solo le vaschette vuote che prendevo per metterci la carne. Il peso delle vaschette era di 3 kg. Anche facendo il disossatore facevo stessi orari e stesse pausa che ho detto prima.
Come mondatore in mezz'ora spostavo circa 7/8 pezzi di carne da 20/25 kg l'uno
e come disossatore nella linea lavoriamo in 6 persone ed in un'ora puliamo circa
80 pezzi di carne, e quando facciamo questa attività siamo sempre in piedi e il piano di lavoro mi arriva circa alla pancia e la vaschetta davanti a me a circa 20 cm su.
14 ADR avv. Tagliabue: io ero presente il 28.12.2023 e non ho visto cadere il ricorrente l'ho visto che era già a terra e a mia domanda mi ha detto che gli faceva male la schiena, mi ha detto che sentiva male anche nella testa. Se c'era tanto lavoro ho lavorato anche nelle linea 2 e 3.
Nelle linee 2 e 3 l'attività era la stessa cambiava la carne, era manzo e vitello ma la misura era diversa a volte più piccolo a volta più grande, come disossatore anche fino a 50 kg il pezzo più grosso e quello più piccolo da 2/15 kg, pezzi da 50 kg in turno me ne potevano arrivare 10/15 o anche più di più dipendeva dai giorni e come mondatore uguale. Quando ho lavorato alla linea 2 o 3 c'era anche il ricorrente. La coscia di manzo pesava circa 50 kg e dal nastro alla postazione di lavoro la spostiamo facilmente la possiamo trasferire sul tavolo da lavoro. Non
c'era una manovra particolare, la tiriamo.
ADR del giudice: Per me è un lavoro pesante, a volte a fine giornata sento male a spalle e schiena e fa anche abbastanza freddo nell'ambiente in cui lavoro.
ADR avv. AR: sulla linea 4 lavorano in turno 2 disossatori e 4 mondatori, preciso che quanto detto prima sui 6 disossatori in realtà sono due disossatori e 4 mondatori, gli 80 pezzi di carne di cui parlavo sono trattati da tutti in totale, passano dai due disossatori e poi ai mondatori. Io ho trattato pezzi di carne come
Carrè di vitello, roastbeef di manzo. Come mondatore mi arrivavano pezzi da circa 70 cm e come disossatore pezzi più piccoli. Non li tagliamo in pezzi ma solo li puliamo”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
Io sono dipendente della CM come preposto alla gestione del personale Pt_2 presso l'appalto in Pioltello, io sono sempre presente sul posto tutto il CP_2 giorno tutti i giorni. Il ricorrente lo conosco e lo vedevo lavorare, io lavoro per la
CM Srvice dal novembre 2015, il ricorrente l'ho sempre visto quando era a lavoro, non so dire quando ma ci sono stati periodi abbastanza lunghi in cui il ricorrente non c'era, ricordo non fosse molto presente.
Il ricorrente lavorava principalmente in linea 4 come mondatore, che io mi ricordi in linea 4 il ricorrente non ha fatto il disossatore. Come mondatore in linea 4, trattava principalmente carrè di vitello con osso e roastbeef di bovino
15 adulto con osso, anche io ho sollevato questi pezzi, la media è tra 8/10 kg al massimo 10 kg, alcune casse possono arrivare ad essere più pesanti, ma non possono superare i 23 Kg perché se supera tale peso la cassa è bloccata alla bilancia con fotocellula che blocca la cassa.
Il pezzo di carne arriva su un nastro trasportatore ad altezza tavolo il mondatore lo sposta tirandolo sulla sua postazione di lavoro, lo lavora togliendo il grasso, una volta pulito viene messo su una cassa che si trova davanti al tavolo del mondatore, sollevandolo di circa 20 cm e poi la cassetta con dentro la carne viene chiusa e ci mette l'etichetta e poi la va messa sul nastro trasportatore Pt_3 posizionato sotto il tavola a circa mezza altezza del tavolo a circa 40/50 cm da terra, curvandosi un poco. Il turno va dalle 6/8 ore di lavoro e ogni 2 ore7 due ore e mezza tutta la linea va in pausa per 30 minuti. Alla linea 4 il disossatore non c'è perché l'osso rimane.
La linea 2 e 3 fanno un lavoro diverso, la linea 4 lavora la carne con osso e quindi l'osso rimane dentro, nella linea 2 e 3 l'osso viene tolto e mandato solo la polpa. Il ricorrente non ricordo ma può essere che abbia lavorato anche alla linea 2 e 3 ma sempre come mondatore. Sono certo che non abbia mai lavorato come disossatore perché bisogna aver delle competenze specifiche che il ricorrente non aveva.
Qui nelle linee operano su ogni baia 1 disossatore e 3 mondatori. L'attività del mondatore è come quella che ho descritto prima, cambia il pezzo di carne, ci sono mezza carcassa intera di 200 kg, coscia fino a peso 40/45 kg e la spalla a 5/6 kg, tutti pezzi che passano sul nastro, quando arrivano alla postazione del disossatore lo stesso ribalta il pezzo sul suo tavolo verso di sé, la mezza carcassa non arriva mai viene trattata prima di arrivare sul nastro, quello che passa sul nastro è al massimo la coscia da 40/45 kg, in un turno di 8 ore passano circa una ventina di cosce.
Il disossatore inizia a lavorarlo togliendo le ossa, al limite girando il pezzo sul tavolo, mentre lo disossa viene tagliato in vari parti (tagli anatomici) e man mano che lui sfesa i tagli anatomici posiziona i pezzi su un nastrino più piccolo che passa davanti ai tre tavoli dei mondatori e ogni mondatore ha il suo pezzo da
16 lavorare, e gli arriva un pezzo di massimo 10 kg, a volte il pezzo da 4/5 etti a 8/10 kg può essere spinto al nastro altre volte sollevato e posto sul nastro, dipende.
Il disossatore passa poi i pezzi al mondatore e il mondatore trascina i pezzi che ho detto prima dal nastro alla sua postazione e lo pulisce dal grasso e poi di fianco ad ogni tavolo del mondatore ad un'altezza di circa 50 cm da terra c'è un ripiano dove si trova una cassa che pesa 2,5 kg il mondatore mette il pezzo di carne nella cassa, spingendola dal tavolo alla cassetta sotto e poi chiude la cassetta con l'etichetta e la spinge sul nastro trasportatore sotto al tavolo spingendo la cassetta che si trova allo stesso livello del nastro.
ADR avv. Pincetti: in questa cassetta di media partono circa 15 kg di carne, ma anche di più dipende dalla lavorazione che sta facendo.
ADR avv. AR: la coscia da 40/45 kg, tolto le ossa possono rimanere circa 30 kg che vengono suddivisi in ¾ casse dipende dalla lavorazione con la cassa del carniccio, in questa cassetta non possono aggiungersi pezzi di altre cosce perché ogni pezzo ha la sua tracciabilità. Sulla linea 4 quando viene fatta partire la cassa la carne al suo interno pesa tra 8/10 kg. Le casse vuote sono all'altezza della testa dell'operatore su tutte le linee e vengono prese e appoggiate dall'operatore sulla propria prestazione, la cassetta pesa 2,5 kg.
Vengono mostrati al teste i documenti da 10 a 13 e 15 e 16 di parte resistente, il teste riferisce: il doc. 10 sono le linee di lavorazione dall'1 alla 4; doc. 11 e 12 sono le procedure di mondatore e 12 disossatore, non le ho redatte io, il 13 mostra le cassette di cui ho parlato. Il doc. 15 è una stima dei pesi medi per pezzo che viene lavorato, doc. 16 sono le tempistiche che usa il facchino per caricare il nastro trasportatore dei pezzi che poi arrivano alle baie
ADR giudice: gli operatori sono sempre in piedi, il disossatore a disossare una coscia ci impiega circa ¾ minuti che è il pezzo più grosso da disossare, in mezz'ora il disossatore tratta circa 6/9 pezzi al massimo tra cosce e altro.
Io il 28.12.2023 ero presente sulla linea 4 e ricordo che mi hanno chiamato e mi sono avvicinato alla postazione del ricorrente che era seduto a terra all'angolo del tavolo appoggiato al palo di ferro, lamentava dolore alla schiena bassa. E poi
17 abbiamo chiamato ambulanza anche perché non era possibile spostarlo perché non si lasciava toccare.
Viene mostrato al teste il doc. 23 di parte resistente: il teste riferisce si è la mail che ho inviato io alla società ed ho dichiarato che la cassa che il ricorrente stava spostando pesava 7,5 kg perché l'avevo vista io sul posto, era ancora lì e l'ho pesata io perché lui continuava a dire che si era fatto male alla schiena perchè gli avevo fatto sollevare una cassa pesantissima, ricordo che quando sono arrivato mi aveva detto che con me non voleva parlare e di chiamare il sig. il Per_4 titolare”.
Il teste a riferito: Testimone_3
“Ho avuto un contenzioso sui conteggi con la società conclusosi nel gennaio 2025
e quello sul licenziamento per scarso rendimento nel 2021 che tuttora pende.
Io ho lavorato per la CM Service dal maggio 2014 all'8.4.2021 continuativamente, presso l'appalto di di Pioltello, conosco il CP_2 ricorrente perché era mio collega ci ho lavorato assieme presso la linea 2 e la linea 3, so che lui ha fatto la linea 4 e lo dico perché l'ho visto anche alla linea 4.
Nella linea 2 e 3 l'ho visto fare il mondatore ed anche il disossatore per un periodo non lunghissimo circa 7/8 mesi credo nel 2017/2018, ed io ero disossatore linea 2 e 3, nella linea 4 la maggior parte sono mondatori e lui faceva quella non l'ho mai visto disossare.
Come disossatore nella linea 2 e 3, mi arrivavano i pezzi di carne da massimo
50/70 kg come le cosce di manzo, poi cosce di vitello 18/20 kg, fino a minimo di
10 kg, che passavano sul nastro, io prendevo il pezzo e lo trasferivo sul tavolo della mia postazione, se era piccolo sui 10 kg lo sollevavo se era 70/50 kg lo facevo ruotare con una tecnica sul mio tavolo, era una manovra che si faceva visto che il pezzo è rotondo, mentre gli altri pezzi come anteriore o spalla di circa
18/20 kg a volte si doveva proprio sollevare, anche se si cercava di sollevare il meno possibile, altre si trascinava, poi lo lavoravo, il disosso durava dai 5 minuti della coscia a meno per i pezzi più piccoli, c'erano tempi prestabiliti con un cronometro. I 5 minuti sono riferiti al tempo in cui io devo disossare la coscia. Se
18 ci si metto di pù si accavallano i pezzi oppure si può alzare la mano e il facchino salta un pezzo.
Ho scoperto nel 2018 che c'erano tempi prestabiliti per svolgere la disossatore dei vari, erano ritmi abbastanza frenetici. Finito il disosso selezionavo i pezzi, con peso da 10 kg fino 1/3 kg, e li trasferivo, o spingendoli o sollevandoli nel secondo nastro che arriva per mandarli ai colleghi mondatori. Quindi al mondatore arrivavano pezzi da massimo 15 kg l'uno, e i mondatori prendevano il pezzo dal nastro trascinandoli, poi li sgrassavano e poi mettevano i pezzi nelle casse che chiudevano, le casse vuote stavano sopra, loro le mettevano giù a circa
30 cm da terra e poi la spingevano sul nastro allo stesso livello. Facevamo pause ogni 2 ore e mezza massimo 3 di 30 minuti.
Alla linea 4 non ho mai lavorato, ma so che trattavano o il roastbeef o carrè di vitello, che hanno peso da 23/25 kg il pezzo intero, ma al mondatore arriva un pezzo di al massimo 15 /18 kg, il mondatore se lo portava dal nastro al tavolo a volte trascinandolo a volte sollevandolo, lavorato lo mettevano in casse intero, casse vuote poco sopra il tavolo, cassa vuota messa davanti alla postazione, la cassa viene riempita e poi sollevavano al cassetta per metterla sul nastro trasportatore sotto il tavolo a circa 30/40 cm da terra. La cassetta di media veniva caricata da 12 a 20 kg di carne. Lavoravamo sempre in piedi”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_4
Io sono mondatore dipendente di CM Service da tre anni circa dall'inizio del
2022, io lavoro presso l'appalto di di Pioltello, ho lavorato su tutte e 4 CP_2 le linee sempre come mondatore ma sulla linea 4 di meno.
Conosco il ricorrente, ci ho lavorato insieme, poco, ma quando c'era sì, l'ho visto sempre sulla linea 4, forse rare volte (2/3 circa) sulla linea 3, anche lui sempre come mondatore.
Sulle linee 2 e 3, come mondatore, arrivano i pezzi di carne, il pezzo più grande che arriva a noi è di circa 20/30 kg altri anche di 5/7 kg anche più piccoli e il pezzo arriva su un nastro, io lo trascino sul mio tavolo, lo lavoro e poi prendo la cassetta che pesa circa 1 kg da sopra la mia testa e la metto vuota a fianco al tavolo un po' più in basso vicino al nastro, la riempio della carne che lavoro
19 sollevandola e ponendola nella cassetta, chiudo la cassa e la spingo piena sul nastro. La cassetta la riempio da un massimo di 30 kg ad un minimo di 7 kg di carne, anche se non la peso quindi non so.
Io faccio turno 6.30 – 12/17 facciamo pause di 30 minuti ogni due ore /3 ore di lavoro.
Alla linea 4 ho lavorato una decina di volte, il mondatore lì fa le stesse cose ma la cassa vuota che è sempre in alto viene presa e riempita sul tavolo, il peso massimo di carne con cui riempiono la cassetta sulla linea 4 è di massimo 30 kg ed un minimo di 10/15 kg, poi la cassetta piena viene sollevata e messa sul nastro in basso.
Non so riferire sul fatto del 28.12.2023.
All'esito della prova orale le allegazioni del ricorrente sono risultate grandemente ridimensionate.
In primo luogo, deve rilevarsi che quasi tutti i testimoni, anche quelli di parte ricorrente, hanno dato atto di come il lavoratore svolgesse con prevalenza la mansione di mondatore (lo stesso teste di parte ricorrente riferisce di Tes_3 aver visto l'attore come disossatore solo per un breve periodo 7/8 mesi nel
2017/2018.
I testi hanno pure tutti confermato che lui operasse principalmente sulla linea 4 e, talvolta, anche sulle altre ma sempre come mondatore.
Che, come mondatore, lavorava al massimo pezzi da 15 – 20 kg escludendo quindi i pesi riferiti in ricorso.
Come pure è emerso che le vaschette venivano “sollevate” solo vuote (peso di 2,5 kg) e, una volta riempite di carne, venivano di regola “spinte” sulle linee 2 e 3 e sulla sola linea 4 veniva “spostate” dal tavolo al nastro trasportatore posizionato immediatamente sotto il tavolo di pochi centimetri.
Neppure è emerso dall'istruttoria quanti fossero i pezzi di 15/20 kg che dovesse trattare nel turno e nella giornata, il peso di 15/20 kg per pezzo di carne non era infatti sempre quello, si poteva andare da pochi etti a qualche kg.
Tutti i testi hanno confermato che le pause venivano rispettate e fruite dai lavoratori, come il ricorrente, e che anche i tempi di lavorazione indicati dalla
20 società venivano rispettati, fermo restando che nel caso in cui il lavoratore necessitasse di più tempo per lavorare il pezzo di carne, la linea veniva fermata o rallentata su sua richiesta.
In sostanza, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che il ricorrente svolgesse le mansioni di mondatore, non anche di disossatore, con attività non già di sollevamento quanto piuttosto di “spostamento” e di “abbassamento” per posizionare la cassetta sul nastro trasportatore della linea 4 e che comunque i pezzi di carne movimentati non superassero i 25 kg.
Peraltro, nel corso dell'istruttoria, neppure è emerso con chiarezza quante di queste cassette per il peso di 25 kg venivano da lui movimentate nel turno di lavoro, avendo ammesso tutti i testimoni che dipendeva dal tipo di carne trattata.
*
Peraltro, del tutto carente ed insufficiente anche la prova di un collegamento causale di detta attività, ampiamente ridimensionata all'esito dell'istruttoria, con la patologia pure del tutto genericamente dedotta.
Significativo è il fatto che la certificazione medica prodotta in atti sia incoerente rispetto alle risultanze delle visite del medico del lavoro, al quale il ricorrente mai ha esibito alcuna certificazione o lamentato dei dolori.
Come pure rilevante la circostanza che per oltre 2 anni il ricorrente abbia interrotto il rapporto con la società.
Seppur in sede di interrogatorio libero lo stesso abbia dichiarato di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo tra la cessazione del primo rapporto di lavoro con nel 2017 e la sottoscrizione del secondo contratto nel Controparte_1
2019, è pure vero che l'interruzione dell'attività lavorativa per CP_1 per un periodo, comunque, piuttosto lungo (2 anni) fa sorgere dubbi sulla
[...] sussistenza di un nesso causale.
Peraltro, il ricorrente, sempre in modo del tutto generico, riconduce alla sua pretesa e non chiara patologia tutte le sue assenze per malattia o, in subordine, i minori giorni che dovessero risultare in corso di causa.
Il lavoratore omette di considerare che era suo onere di dimostrare che ogni singola assenza per malattia fosse da ricondurre ad una patologia, e che tale
21 patologia fosse conseguente alle mansioni svolte ed in assenza di interventi in senso cautelativo da parte della società, che pure ha prodotto in giudizio copiosa documentazione a dimostrazione delle valutazioni del rischio effettuate con riguardo alla salute ed alla sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti (doc. 33 resistente).
Per tutte le su esposte ragioni, il ricorso va integralmente rigettato.
Tenuto conto della posizione delle parti e del complesso ed approfondito accertamento istruttorio, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 23 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
IE TI
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del quale in Milano via Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AR AS, AR SA e SO TI presso lo studio dei quali in Milano in VIA BESANA, n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2024 Parte_1 ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice
[...] del lavoro, il datore di lavoro al fine di sentire dichiarare Controparte_1 la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto comminatogli dalla società il 1° febbraio 2024 in quanto ritenuto discriminatorio poiché il lavoratore sarebbe stato affetto da disabilità nella sua nozione eurounitaria, in subordine, in quanto le assenze dal 28.12.2023 al 25.1.2024 erano da ricondursi a infortunio sul lavoro e, in ulteriore subordine, perché la malattia era di natura professionale, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale del lavoro di Cremona, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto, spese rifuse.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, ha fissato per la discussione l'udienza del 23 luglio 2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto da con un primo CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, dal 01.09.14 al 03.11.17 (doc.4 ric.) e successivamente con un secondo contratto di lavoro, sempre subordinato a tempo pieno, alle seguenti condizioni (doc. 2 ric.) dal 2.12.19, con mansioni di macellaio addetto al servizio di lavorazione della carne, inquadramento: 4° livello
CCNL dipendenti imprese del Terziario, orario di lavoro: 40 ore settimanali distribuite su sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato e sede di lavoro: presso l'ubicazione del nostro appaltatore in Limito di Pioltello Via Giambologna 1.
Il ricorrente ha allegato di aver “sempre reso la prestazione presso il magazzino
di Limito di Pioltello sin dal 01.09.2014, svolgendo inizialmente CP_2 mansioni di mondatore, nello svolgimento delle quali sollevava al massimo 30 chili;
una volta assegnate allo stesso mansioni di macellaio, mondatore e disossatore, ha trascinato, spinto e sollevato casse piene di pezzi di carne pesanti fino a 40 chili (in alcuni casi arrivando anche fino a 90 chili, come si dirà nel prosieguo)”.
In particolare, il lavoratore ha dedotto:
2 - che all'interno del reparto lavorazione carni sono attive quattro linee produttive, delle quali le n. 2-3-4 riservate ai lavoratori di CM che le linee 2 e 3 CP_1 sono composte da dieci cd. “baie” ciascuna, su ognuna delle quali operano un disossatore e tre mondatori e la linea 4 è formata da una serie di tavoli posti in fila
(di norma 12/13), uno dietro l'altro, sui quali lavora un macellaio per ciascun tavolo. A fianco dei tavoli è posto un nastro trasportatore, su cui scorrono i pezzi di carne, di modo che l'ultimo lavoratore in fondo alla fila prenda il primo pezzo di carne e via via scorrendo fino al dipendente posizionato nel tavolo davanti alla fila;
- di aver sempre svolto la mansione di mondatore e disossatore nel reparto lavorazioni, sin dal primo giorno di lavoro con CM nel 2014, operando alternativamente su tutte le linee (2, 3 e 4) ed ha reso la prestazione, a seconda delle esigenze aziendali, sulla prima, sulla seconda e sulla terza postazione del
“mondatore”; in via prevalente, lo stesso ha operato sulla posizione del c.d.
“primo mondatore” e dunque oltre alla mondatura di tutti pezzi di carne (coscia di manzo, roast beef di manzo, reale di manzo, 4 coste del reale, spalla di manzo, pancia di manzo, punta di manzo – senz'osso e con osso -, coscia di vitello, carré di vitello in osso, carré di vitello senza osso, spalle di vitello, reale di vitello, punta di vitello) ha effettuato la disossatura di pezzi di carne come spalla di vitello, carré di vitello, reale di manzo e di vitello, pancia di manzo, roastbeef costata;
che dal mese di aprile 2016 al 3 novembre 2017 (cessazione del primo rapporto di lavoro), ha operato in via continuativa sulla prima postazione, quella del “disossatore”, e dunque ha disossato tutti i pezzi di carne del magazzino, e non solo quelli indicati al precedente alinea;
che la tipologia di carne era estremamente varia e ciascuna richiedeva che venisse specificamente riconosciuta ed adeguatamente tagliata/disossata, mondata e sfesata, come da tabelle delle lavorazioni di CM riferite al disossatore (doc. 8 ric.) ed al mondatore (doc. 9 ric.); che durante il lavoro da mondatore, su tutte le linee 2, 3, 4, arrivava per il ricorrente sul nastro trasportatore il pezzo di carne, che veniva mondato dal ricorrente, il quale poi prendeva una cassa vuota da circa 2 chili e mezzo da un nastro sopra la sua testa, la sollevava e la metteva a fianco al suo tavolo, metteva
3 la carne lavorata dentro un apposito sacchetto e poi l'involucro con la carne dentro la cassa, chiudeva la cassa e applicava sopra un'etichetta con il tipo di pezzo indicato;
la cassa piena di carne pesante da un minimo di 5 chili ad un massimo di
40 chili veniva spinta su un nastro posto davanti al tavolo;
che durante il lavoro da disossatore, su tutte le linee 2, 3, 4, arrivava per il ricorrente sul nastro trasportatore posizionato a destra o a sinistra della postazione assegnatagli una cassa di carne con circa tre/quattro pezzi da lavorare;
il lavoratore doveva trascinare dal nastro al proprio tavolo di lavoro ciascuna cassa, ognuna pesante dai
30/40 chili (per es. carne di vitello, roast beef) fino a 90 chili (es. coscia di manzo); presi i pezzi di carne dalla cassa e posti sul proprio tavolo da lavoro, il ricorrente riponeva la cassa vuota pesante cinque chili per terra, dove scorreva un altro nastro trasportatore;
effettuava la disossatura dei pezzi e poi mandava i pezzi ai mondatori della baia tramite un secondo nastro trasportatore più piccolo, posto al di sopra del livello del tavolo di lavoro frontalmente rispetto alla postazione del ricorrente, sollevando e appoggiando sul nastro i pezzi uno per volta, ognuno con un peso dai 15 chili ai 20 chili;
che finito il disosso, il ricorrente riponeva le ossa scartate a seguito del disosso in una cassa rossa sempre di 5 chili che prendeva da un nastro trasportatore sospeso sopra alla propria postazione, e che teneva a fianco a sé fino al completo riempimento della stessa, dopodiché sollevava la cassa piena di ossa – per un peso di circa 20 chili - e la appoggiava su un nastro trasportatore posto a terra;
- di aver sempre svolto le proprie mansioni su tutti i pezzi di carne e di essere stato sempre tenuto a permanere in stazione eretta per tutta la durata di ciascun turno di lavoro (non meno di 6 ore e 40 minuti al giorno, in alcuni giorni anche di più).
Tutto ciò premesso e dedotto in fatto, il ricorrente ha concluso come in atti.
Di contro, la società ha contestato tutte le allegazioni attoree.
In particolare, ha replicato che il ricorrente “dalla data di prima assunzione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto superamento del periodo di comporto, il signor svolse unicamente le mansioni e le attività tipiche del Pt_1
4 mondatore / toelettatore di contestando che abbia mai svolto CP_1 mansioni di disossatore.
Con riferimento alle modalità di svolgimento delle mansioni di mondatore, poi, parte resistente ha dedotto che “i tagli di carne che devono essere lavorati dagli addetti alla mondatura provengono dal reparto sezionamento, attraverso discensori meccanizzati, guidovie e nastri trasportatori, alla sala di lavorazione delle carni, ove sono presenti 4 linee ciascuna dotata di un nastro trasportatore…i mondatori di (compreso il ricorrente) si occupano CP_1 delle attività di toelettatura (sgrassatura) e pulizia dei tagli di carne - come si è detto, previamente “lavorati” dal disossatore - secondo la “Procedura per lavorazione mondatura-toelettatura” predisposta da (doc. 12). CP_1
In esecuzione della procedura de qua, il mondatore di effettua le CP_1 seguenti lavorazioni” dettagliatamente elencate in memoria da p. 6 a 14.
La società ha contestato che il ricorrente, come mondatore, potesse sollevare o movimentare sui nastri e rulli pesi di 40 kg e fino a 90 kg, in quanto le “cassette
(dal peso ciascuna di 2,250 kg e non 5 come falsamente indicato ex adverso- cfr. la foto allegata sub doc. 13) che vengono riempite dai mondatori/toelettatori con la carne da loro lavorata (dopo, quindi, che sono state disossate e sfesate dai disossatori) o con le ossa, vengono collocate su una “rulliera” e spinte su altri nastri trasportatori. Per spingere le cassette (tramite “rulliera”) sui nastri trasportatori basta una leggera spinta e non occorre particolare forza (come si evince dal video qui allegato sub doc. 14).
14b. Al fine di dimostrare la pretestuosità delle affermazioni avversarie si segnala che le cassette di carne lavorata dagli operatori di sono pesate CP_1 automaticamente mentre transitano sul nastro trasportatore e, se il loro peso è superiore a 25 Kg, la linea si blocca al fine di consentire agli operatori di prelevare alcuni pezzi dalla cassetta e ridurre il peso della stessa. E' dunque impossibile che possano raggiungere il peso di 40 kg o addirittura 90 kg, soprattutto se si considera che il mondatore carica nelle cassette singoli pezzi di carne mondati il cui peso può aggirarsi massimo, solo per alcuni tagli, intorno ai
5 20 kg (il roast beef ad esempio, pesa al massimo 14 kg, vedi doc. 15)” (cap. 14-
14b memoria).
Parte resistente ha pure contestato i pretesi ritmi serrati di lavoro prospettati dal ricorrente, osservando che “Tutti i dipendenti di effettuano durante CP_1
l'orario giornaliero di lavoro, due o più pause della durata di mezz'ora ciascuna ogni due ore e mezza di lavoro. Pause che devono essere fruite contemporaneamente da tutti gli addetti di ciascuna linea e che terminano quando, dopo mezz'ora di pausa, il facchino invia alle baie della propria linea i pezzi di carne da macellare. Durante le citate pause, i dipendenti della Società
(compreso l'odierno ricorrente) possono recarsi nella sala mensa collocata nel centro di lavorazione delle carni per riposare, sedersi e rifocillarsi” (cap. 15 b memoria).
La società ha rilevato infine come il ricorrente sia sempre stato “ritenuto dal
Medico competente idoneo alla mansione specifica (docc. sub 17)” (cap. 17 memoria).
Così ricostruite le allegazioni in fatto delle parti, si osserva quanto segue.
*
Preliminarmente, per quanto attiene alla eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente, questo giudice si riporta integralmente all'ordinanza già emessa in 23.12.2024.
*
Nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla pretesa natura discriminatoria del licenziamento.
Nel merito e in via principale, il ricorrente lamenta la natura discriminatoria del licenziamento comminatogli per il superamento del periodo di comporto sul presupposto di essere un soggetto affetto da disabilità secondo la più recente nozione eurounitaria.
Al tema oggetto di giudizio è necessario approcciarsi in ossequio ai principi che l'ordinamento giuslavoristico ha fatto propri nel più recente passato – anche grazie all'apporto del diritto dell'Unione Europea – in relazione all'esigenza di assicurare una particolare protezione ai lavoratori portatori di potenziali fattori di
6 discriminazione o, comunque, che si trovino in condizioni personali destinate a incidere negativamente sulla loro vita professionale.
Sul punto, pare sufficiente rammentare le linee portanti della Direttiva
2000/78/CE – “quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” – che rammenta come “la messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro [abbia] un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap” (Sedicesimo
Considerando), come “il divieto di discriminazione [non debba] pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone… avente determinati handicap…”
(Ventiseiesimo Considerando), come “nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, il
Consiglio [abbia] definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, [abbia] affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili” (Ventisettesimo Considerando).
Sicché, “sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio… le persone portatrici di un particolare handicap… a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi” (art. 2, lett. b,
Direttiva 200/78/CE).
7 Quanto al rapporto tra disabilità e malattia, rileva come la Corte di Giustizia abbia chiarito che “la nozione di “handicap” va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale”, e che
“utilizzando la nozione di “handicap” all'art. 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di “malattia””.
La Corte ha escluso “un'assimilazione pura e semplice delle due nozioni”, precisando che “perché una limitazione possa rientrare nella nozione di
“handicap” deve quindi essere probabile che essa sia di lunga durata” e che abbia l'attitudine a incidere od ostacolare la vita professionale per un lungo periodo (Corte Giustizia, VA vs. , C-13/05); in Controparte_3 particolare, “se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di «handicap» ai sensi della direttiva
2000/78” (Corte Giustizia, HK NM vs. e Persona_1
, cause riunite C-335/11 e C-337/11). Persona_2
A tale nozione deve farsi riferimento poiché, come rammentato dallo stesso
Giudice Europeo, “dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera comunità di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi”
(Corte Giustizia, VA vs. EU , C-13/05, cit.). Controparte_3
Sicché, sotto un profilo di ordine generale, se deve escludersi che possa essere richiamato il divieto di discriminazione fondata sull'handicap non appena si manifesti una qualunque malattia, di handicap può invece parlarsi ogniqualvolta
8 la malattia sia di lunga durata e abbia l'attitudine a incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore.
*
Ciò posto, in forza dei suddetti principi, fatti propri dal Legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 216/2003, non può revocarsi in dubbio che l'eventuale computo – ai fini della maturazione del comporto del dipendente disabile – delle assenze per malattia connesse alla specifica condizione di disabilità costituisca discriminazione indiretta, in quanto “prassi… o un comportamento apparentemente neutri” che, tuttavia, mette “le persone portatrici di handicap… in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, co.
1, lett. b), D. Lgs. 216/2003).
L'assunto della assoluta equiparabilità della condizione del lavoratore invalido con quella del lavoratore non disabile ma affetto malattia – e, quindi, della possibilità di applicare ai primi la medesima e indistinta disciplina in materia di comporto – porterebbe, inevitabilmente, a regolare nel medesimo modo due situazioni radicalmente e sostanzialmente differenti, violando il principio di uguaglianza sostanziale e, prima ancora, dando luogo a una discriminazione indiretta. Tanto si afferma in quanto i lavoratori invalidi sono soggetti portatori di uno specifico fattore di rischio che ha quale ricaduta più tipica, connaturata alla condizione stessa di disabilità, quella di determinare la necessità per il prestatore sia di assentarsi più spesso per malattia sia di ricorrere, in via definitiva o per un protratto periodo di tempo, a cure periodiche;
di qui, necessariamente, l'esigenza di interpretare la disciplina in materia di comporto in una prospettiva di salvaguardia di quei lavoratori che, portatori di disabilità, si trovino in una condizione di oggettivo e ineliminabile svantaggio.
*
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito della vicenda che qui ci occupa, si osserva quanto segue.
Secondo il ricorrente “le condizioni di salute del ricorrente, come emergono dalla documentazione medica in atti, dettagliatamente riportata nella narrativa del presente ricorso, debbono sussumersi all'interno della nozione di
9 disabilità/handicap per come elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e recepita dall'ordinamento interno”.
La domanda non può trovare accoglimento.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, e come rilevato dallo stesso ricorrente, perché si possa discutere di disabilità nella nozione eurounitaria dallo stesso invocata, il ricorrente non può prescindere dal dimostrare in giudizio la “lunga durata della malattia” come pure allegare e provare elementi e circostanze atti a rappresentare una sua effettiva menomazione fisica idonea ad ostacolare la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Elementi che, nel caso di specie, non risultano sufficientemente provati.
Il ricorrente ha prodotto dei documenti a supporto della propria pretesa disabilità del tutto inidonei a dimostrarla.
Il doc. 12 è costituito da una serie di certificati di un medico egiziano emessi tra luglio/ agosto 2020; aprile/agosto 2021; Aprile/agosto 2022 e Maggio/luglio 2023, sono certificati che danno atto non di una vera e propria patologia quanto piuttosto di dolori, appare significativo il fatto che detti certificati coprano solo determinati mesi dell'anno, per i restanti, in cui verisimilmente il ricorrente faceva rientro in Italia, mancano del tutto certificanti attestanti il suo stato di salute.
Il doc. 13 è costituito da certificati di malattia dal gennaio 2023 ma senza alcuna indicazione di qualsivoglia patologia, il doc. 14 è una mera visita ortopedica del
6.4.2023, i docc. 15 e 16 appaiono del tutto irrilevanti, trattandosi di certificazioni
INAIL relative al preteso infortunio sul lavoro e verbale di pronto soccorso del
28.12.2023, evento rispetto al quale INAIL ha escluso l'infortunio trattandolo come malattia. Stesse argomentazioni valgono pure per i docc. 18, 19 e 20 relativi al prolungamento dell'infortunio INAIL.
In ogni caso, si tratta di documentazione all'evidenza pure contrastante con gli esiti delle visite del medico del lavoro effettuate nel corso del rapporto dalla società e che hanno sempre ritenuto il lavoratore idoneo alla mansione specifica
(doc. 17 resistente) senza che lui abbia neppure mai fatto presente al medico la sua
10 situazione o anche solo esibito o prodotto certificati medici a supporto di eventuali sue invalidità o limitazioni.
Tanto basta per escludere che il ricorrente abbia dato dimostrazione, anche solo in via presuntiva, di essere affetto da una disabilità.
Appare significativo pure il fatto che lo stesso ricorrente, in ricorso, non dia neppure una esatta definizione della patologia che lo affliggerebbe, limitandosi del tutto genericamente a riferire di essere affetto da “dolori lombari, cervicali e alla spalla destra” (p. 13 ricorso).
In ogni caso, il ricorrente nulla riferisce circa il fatto che qualsivoglia patologia ostacoli “la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.
A questo si aggiunga che la recente pronuncia della Cass. Civ. n. 170/2025 richiede comunque la prova della conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro secondo l'ordinaria diligenza della “invalidità/disabilità del ricorrente”.
Sotto tale profilo, manca del tutto una qualche deduzione da parte del ricorrente.
Lo stesso non ha allegato, e in ogni caso non ha dimostrato, che il datore di lavoro fosse a conoscenza della sua asserita disabilità o avrebbe potuto esserlo usando la ordinaria diligenza. Infatti, le mere assenze per malattia, pure se prolungate, non sono sufficienti ad ingenerare la conoscenza ma neppure la conoscibilità, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento.
Né, come già argomentato, i documenti del ricorrente possono ritenersi sufficienti a dare dimostrazione di ciò, non si sa, infatti, se i certificati medici egiziani (doc.
12 ric.) siano ma stati trasmessi al datore di lavoro, i certificati di malattia (doc. 13 ric.) non danno alcuna evidenza di una specifica patologia e certamente significative sono le visite del medico del lavoro (doc. 17 resistente) che lo hanno sempre ritenuto idoneo dal novembre 2014 al novembre 2016 (ogni anno) e ancora dal novembre 2021 all'ottobre 2023 (ogni anno). Del tutto irrilevante la certificazione INAIL che attiene ad un evento specifico occorso al ricorrente.
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11 Parimenti infondata è pure la domanda del ricorrente di illegittimità del licenziamento per la pretesa erronea riconduzione delle assenze dal 28 dicembre 2023 al 25 gennaio 2024 a malattia e non a infortunio sul lavoro.
La doglianza è infondata.
Il datore di lavoro ha computato il suddetto lasso temporale nel periodo di malattia in attuazione della decisione degli Istituti previdenziali, che hanno escluso che l'evento occorso al ricorrente il 28.12.2023 potesse trattarsi di infortunio sul lavoro.
La società convenuta ha quindi correttamente imputato l'assenza dal lavoro del signor per il periodo dal 28.12.2023 al 25.1.2024 a malattia comune. Pt_1
Né durante l'istruttoria testimoniale sono emersi elementi per ritenere che la caduta del ricorrente avvenuta in data 28.12.2023 mentre era sul luogo di lavoro fosse riconducibile all'attività svolta.
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In via subordinata, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento sul presupposto che “la ragione delle assenze che hanno condotto al superamento del periodo di comporto – o in subordine una parte delle stesse – sia da addebitarsi a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ” tenuto conto della sua attività lavorativa e della natura professionale della sua malattia.
La domanda non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con ordinanza n.
14157 pubblicata il 27 maggio 2025, in tema di riparto dell'onere probatorio in relazione all'art. 2087 c.c. (Cass. ord. n. 678/2023; Cass. n. 24804/2023), osservando che: “Peraltro, posto che l'assenza (durata oltre il periodo di comporto tutelato dal CCNL) è dipesa da malattia, incombeva sul lavoratore
l'onere di dimostrare che tale malattia era dipesa dalle mansioni svolte (ex multis
Cass. n. 678 cit.), con conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e connessa esclusione di quei giorni di assenza dal computo del comporto”.
In sostanza, non è sufficiente che il ricorrente deduca genericamente che la malattia sia stata causata da condizioni ambientali o organizzative del lavoro, serve una dimostrazione puntuale e circostanziata, supportata da elementi medico-
12 legali o da specifiche evidenze che attestino la connessione tra la condotta datoriale e lo stato patologico.
La Corte ha ribadito che, anche nei casi in cui venga invocata la responsabilità ex art. 2087 c.c., non si configura un'inversione dell'onere della prova, ma spetta al lavoratore dimostrare: l'esistenza della malattia;
la sua derivazione causale da violazioni delle misure di sicurezza;
la concreta riferibilità delle assenze al periodo in cui si sono verificate tali violazioni.
Solo una volta fornita questa dimostrazione, il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere, e le assenze in questione potranno essere escluse dal computo del comporto.
Diversamente, il recesso per superamento del periodo massimo di assenza resta legittimo.
Venendo ora al caso di specie, quanto alla patologia, la stessa, come si è già avuto modo di osservare, appare dedotta in ricorso in modo del tutto generico.
A sostegno della sua tesi parte ricorrente allega documentazione medica che attesterebbe «dolori all'area lombare dovuti a lordosi lombare…dolori alla parte posteriore della nuca….alle vertebre cervicali che si riflettono sulla spalla destra, forti dolori alle vertebre cervicali, alla schiena…algia spalla destra… » (cfr punti
25, 28, 29, 30 e 31 del ricorso); allega inoltre, sub doc. 24, un “Parere medico legale in tema di malattia professionale” redatto dal Dott. Persona_3 secondo cui il ricorrente sarebbe «affetto da esiti di noxa lavorativa prolungata
…in occasione di lavoro da ritenersi causa o concausa efficiente di malattia professionale» (con quantificazione del danno in misura del 35%)” nonché, sub doc. 23, “Parere medico legale in tema di infortunio sul lavoro” redatto dallo stesso dott. che dovrebbe confermare la natura di infortunio sul lavoro Per_3 dell'evento del 28.12.2023.
Tuttavia, si ribadisce che non è dato comprendere con chiarezza quale sarebbe la specifica patologia del ricorrente.
Quanto alla nocività della mansione svolta, viste le allegazioni in ricorso rispetto ai carichi che il lavoratore ha dedotto di aver movimentato, specificamente contestate dalla società, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere le prove
13 testimoniali, proprio in ragione, come visto, delle diverse prospettazioni delle parti.
Il teste ha riferito “Io conosco il ricorrente perché ho lavorato Tes_1 con lui, l'ho visto la prima volta nel 2015 quando sono arrivato a Pioltello presso
l'appalto , fino a circa un anno e mezzo fa, io ho lavorato anche tra il CP_2
2017/2019, il ricorrente so che ha fatto una pausa, nel senso che non l'ho più visto a lavoro e poi è tornato nel 2019.
Io ho fatto lo stesso lavoro del ricorrente, stesso reparto e anche stessi turni, io con il ricorrente ho lavorato solo nella linea di produzione n. 4, in questa linea io
e il ricorrente abbiamo fatto sia il mondatore che il disossatore.
Quando facevamo il mondatore, arrivava sul nastro il pezzo di carne, che pesava circa 20/25 kg, ed io ci applicavo sopra l'etichetta e poi lo mettevo in una vaschetta sotto il nastro ma alzato da terra circa 30 cm, chinandomi leggermente,
e poi l'attività continuava in questo modo, io iniziavo alle 6.30 e finivo alle 14.00, facevo due pause di mezz'ora ciascuna, prima pausa alle 8.30/9.00 e l'altra circa due/tre ore dopo sempre di mezz'ora.
Quando facevo il disossatore, arrivava sempre il pezzo di carne su un nastro di circa 20/25 kg, trascinavo la carne sulla sua postazione e la lavoravo alla mia postazione poi una volta pulito il pezzo di carne lo mettevo in una vaschetta davanti a me, il pezzo pulito pesava circa lo stesso peso solo pulito dal grasso di
1/1.5 kg, la vaschetta in cui lo mettevo pesava circa 3 kg e poi la vaschetta con la carne pulita la mettevo sul nastro in basso rispetto al mio piano di lavoro sempre
a circa 30 cm da terra. Sopra la testa c'erano solo le vaschette vuote che prendevo per metterci la carne. Il peso delle vaschette era di 3 kg. Anche facendo il disossatore facevo stessi orari e stesse pausa che ho detto prima.
Come mondatore in mezz'ora spostavo circa 7/8 pezzi di carne da 20/25 kg l'uno
e come disossatore nella linea lavoriamo in 6 persone ed in un'ora puliamo circa
80 pezzi di carne, e quando facciamo questa attività siamo sempre in piedi e il piano di lavoro mi arriva circa alla pancia e la vaschetta davanti a me a circa 20 cm su.
14 ADR avv. Tagliabue: io ero presente il 28.12.2023 e non ho visto cadere il ricorrente l'ho visto che era già a terra e a mia domanda mi ha detto che gli faceva male la schiena, mi ha detto che sentiva male anche nella testa. Se c'era tanto lavoro ho lavorato anche nelle linea 2 e 3.
Nelle linee 2 e 3 l'attività era la stessa cambiava la carne, era manzo e vitello ma la misura era diversa a volte più piccolo a volta più grande, come disossatore anche fino a 50 kg il pezzo più grosso e quello più piccolo da 2/15 kg, pezzi da 50 kg in turno me ne potevano arrivare 10/15 o anche più di più dipendeva dai giorni e come mondatore uguale. Quando ho lavorato alla linea 2 o 3 c'era anche il ricorrente. La coscia di manzo pesava circa 50 kg e dal nastro alla postazione di lavoro la spostiamo facilmente la possiamo trasferire sul tavolo da lavoro. Non
c'era una manovra particolare, la tiriamo.
ADR del giudice: Per me è un lavoro pesante, a volte a fine giornata sento male a spalle e schiena e fa anche abbastanza freddo nell'ambiente in cui lavoro.
ADR avv. AR: sulla linea 4 lavorano in turno 2 disossatori e 4 mondatori, preciso che quanto detto prima sui 6 disossatori in realtà sono due disossatori e 4 mondatori, gli 80 pezzi di carne di cui parlavo sono trattati da tutti in totale, passano dai due disossatori e poi ai mondatori. Io ho trattato pezzi di carne come
Carrè di vitello, roastbeef di manzo. Come mondatore mi arrivavano pezzi da circa 70 cm e come disossatore pezzi più piccoli. Non li tagliamo in pezzi ma solo li puliamo”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
Io sono dipendente della CM come preposto alla gestione del personale Pt_2 presso l'appalto in Pioltello, io sono sempre presente sul posto tutto il CP_2 giorno tutti i giorni. Il ricorrente lo conosco e lo vedevo lavorare, io lavoro per la
CM Srvice dal novembre 2015, il ricorrente l'ho sempre visto quando era a lavoro, non so dire quando ma ci sono stati periodi abbastanza lunghi in cui il ricorrente non c'era, ricordo non fosse molto presente.
Il ricorrente lavorava principalmente in linea 4 come mondatore, che io mi ricordi in linea 4 il ricorrente non ha fatto il disossatore. Come mondatore in linea 4, trattava principalmente carrè di vitello con osso e roastbeef di bovino
15 adulto con osso, anche io ho sollevato questi pezzi, la media è tra 8/10 kg al massimo 10 kg, alcune casse possono arrivare ad essere più pesanti, ma non possono superare i 23 Kg perché se supera tale peso la cassa è bloccata alla bilancia con fotocellula che blocca la cassa.
Il pezzo di carne arriva su un nastro trasportatore ad altezza tavolo il mondatore lo sposta tirandolo sulla sua postazione di lavoro, lo lavora togliendo il grasso, una volta pulito viene messo su una cassa che si trova davanti al tavolo del mondatore, sollevandolo di circa 20 cm e poi la cassetta con dentro la carne viene chiusa e ci mette l'etichetta e poi la va messa sul nastro trasportatore Pt_3 posizionato sotto il tavola a circa mezza altezza del tavolo a circa 40/50 cm da terra, curvandosi un poco. Il turno va dalle 6/8 ore di lavoro e ogni 2 ore7 due ore e mezza tutta la linea va in pausa per 30 minuti. Alla linea 4 il disossatore non c'è perché l'osso rimane.
La linea 2 e 3 fanno un lavoro diverso, la linea 4 lavora la carne con osso e quindi l'osso rimane dentro, nella linea 2 e 3 l'osso viene tolto e mandato solo la polpa. Il ricorrente non ricordo ma può essere che abbia lavorato anche alla linea 2 e 3 ma sempre come mondatore. Sono certo che non abbia mai lavorato come disossatore perché bisogna aver delle competenze specifiche che il ricorrente non aveva.
Qui nelle linee operano su ogni baia 1 disossatore e 3 mondatori. L'attività del mondatore è come quella che ho descritto prima, cambia il pezzo di carne, ci sono mezza carcassa intera di 200 kg, coscia fino a peso 40/45 kg e la spalla a 5/6 kg, tutti pezzi che passano sul nastro, quando arrivano alla postazione del disossatore lo stesso ribalta il pezzo sul suo tavolo verso di sé, la mezza carcassa non arriva mai viene trattata prima di arrivare sul nastro, quello che passa sul nastro è al massimo la coscia da 40/45 kg, in un turno di 8 ore passano circa una ventina di cosce.
Il disossatore inizia a lavorarlo togliendo le ossa, al limite girando il pezzo sul tavolo, mentre lo disossa viene tagliato in vari parti (tagli anatomici) e man mano che lui sfesa i tagli anatomici posiziona i pezzi su un nastrino più piccolo che passa davanti ai tre tavoli dei mondatori e ogni mondatore ha il suo pezzo da
16 lavorare, e gli arriva un pezzo di massimo 10 kg, a volte il pezzo da 4/5 etti a 8/10 kg può essere spinto al nastro altre volte sollevato e posto sul nastro, dipende.
Il disossatore passa poi i pezzi al mondatore e il mondatore trascina i pezzi che ho detto prima dal nastro alla sua postazione e lo pulisce dal grasso e poi di fianco ad ogni tavolo del mondatore ad un'altezza di circa 50 cm da terra c'è un ripiano dove si trova una cassa che pesa 2,5 kg il mondatore mette il pezzo di carne nella cassa, spingendola dal tavolo alla cassetta sotto e poi chiude la cassetta con l'etichetta e la spinge sul nastro trasportatore sotto al tavolo spingendo la cassetta che si trova allo stesso livello del nastro.
ADR avv. Pincetti: in questa cassetta di media partono circa 15 kg di carne, ma anche di più dipende dalla lavorazione che sta facendo.
ADR avv. AR: la coscia da 40/45 kg, tolto le ossa possono rimanere circa 30 kg che vengono suddivisi in ¾ casse dipende dalla lavorazione con la cassa del carniccio, in questa cassetta non possono aggiungersi pezzi di altre cosce perché ogni pezzo ha la sua tracciabilità. Sulla linea 4 quando viene fatta partire la cassa la carne al suo interno pesa tra 8/10 kg. Le casse vuote sono all'altezza della testa dell'operatore su tutte le linee e vengono prese e appoggiate dall'operatore sulla propria prestazione, la cassetta pesa 2,5 kg.
Vengono mostrati al teste i documenti da 10 a 13 e 15 e 16 di parte resistente, il teste riferisce: il doc. 10 sono le linee di lavorazione dall'1 alla 4; doc. 11 e 12 sono le procedure di mondatore e 12 disossatore, non le ho redatte io, il 13 mostra le cassette di cui ho parlato. Il doc. 15 è una stima dei pesi medi per pezzo che viene lavorato, doc. 16 sono le tempistiche che usa il facchino per caricare il nastro trasportatore dei pezzi che poi arrivano alle baie
ADR giudice: gli operatori sono sempre in piedi, il disossatore a disossare una coscia ci impiega circa ¾ minuti che è il pezzo più grosso da disossare, in mezz'ora il disossatore tratta circa 6/9 pezzi al massimo tra cosce e altro.
Io il 28.12.2023 ero presente sulla linea 4 e ricordo che mi hanno chiamato e mi sono avvicinato alla postazione del ricorrente che era seduto a terra all'angolo del tavolo appoggiato al palo di ferro, lamentava dolore alla schiena bassa. E poi
17 abbiamo chiamato ambulanza anche perché non era possibile spostarlo perché non si lasciava toccare.
Viene mostrato al teste il doc. 23 di parte resistente: il teste riferisce si è la mail che ho inviato io alla società ed ho dichiarato che la cassa che il ricorrente stava spostando pesava 7,5 kg perché l'avevo vista io sul posto, era ancora lì e l'ho pesata io perché lui continuava a dire che si era fatto male alla schiena perchè gli avevo fatto sollevare una cassa pesantissima, ricordo che quando sono arrivato mi aveva detto che con me non voleva parlare e di chiamare il sig. il Per_4 titolare”.
Il teste a riferito: Testimone_3
“Ho avuto un contenzioso sui conteggi con la società conclusosi nel gennaio 2025
e quello sul licenziamento per scarso rendimento nel 2021 che tuttora pende.
Io ho lavorato per la CM Service dal maggio 2014 all'8.4.2021 continuativamente, presso l'appalto di di Pioltello, conosco il CP_2 ricorrente perché era mio collega ci ho lavorato assieme presso la linea 2 e la linea 3, so che lui ha fatto la linea 4 e lo dico perché l'ho visto anche alla linea 4.
Nella linea 2 e 3 l'ho visto fare il mondatore ed anche il disossatore per un periodo non lunghissimo circa 7/8 mesi credo nel 2017/2018, ed io ero disossatore linea 2 e 3, nella linea 4 la maggior parte sono mondatori e lui faceva quella non l'ho mai visto disossare.
Come disossatore nella linea 2 e 3, mi arrivavano i pezzi di carne da massimo
50/70 kg come le cosce di manzo, poi cosce di vitello 18/20 kg, fino a minimo di
10 kg, che passavano sul nastro, io prendevo il pezzo e lo trasferivo sul tavolo della mia postazione, se era piccolo sui 10 kg lo sollevavo se era 70/50 kg lo facevo ruotare con una tecnica sul mio tavolo, era una manovra che si faceva visto che il pezzo è rotondo, mentre gli altri pezzi come anteriore o spalla di circa
18/20 kg a volte si doveva proprio sollevare, anche se si cercava di sollevare il meno possibile, altre si trascinava, poi lo lavoravo, il disosso durava dai 5 minuti della coscia a meno per i pezzi più piccoli, c'erano tempi prestabiliti con un cronometro. I 5 minuti sono riferiti al tempo in cui io devo disossare la coscia. Se
18 ci si metto di pù si accavallano i pezzi oppure si può alzare la mano e il facchino salta un pezzo.
Ho scoperto nel 2018 che c'erano tempi prestabiliti per svolgere la disossatore dei vari, erano ritmi abbastanza frenetici. Finito il disosso selezionavo i pezzi, con peso da 10 kg fino 1/3 kg, e li trasferivo, o spingendoli o sollevandoli nel secondo nastro che arriva per mandarli ai colleghi mondatori. Quindi al mondatore arrivavano pezzi da massimo 15 kg l'uno, e i mondatori prendevano il pezzo dal nastro trascinandoli, poi li sgrassavano e poi mettevano i pezzi nelle casse che chiudevano, le casse vuote stavano sopra, loro le mettevano giù a circa
30 cm da terra e poi la spingevano sul nastro allo stesso livello. Facevamo pause ogni 2 ore e mezza massimo 3 di 30 minuti.
Alla linea 4 non ho mai lavorato, ma so che trattavano o il roastbeef o carrè di vitello, che hanno peso da 23/25 kg il pezzo intero, ma al mondatore arriva un pezzo di al massimo 15 /18 kg, il mondatore se lo portava dal nastro al tavolo a volte trascinandolo a volte sollevandolo, lavorato lo mettevano in casse intero, casse vuote poco sopra il tavolo, cassa vuota messa davanti alla postazione, la cassa viene riempita e poi sollevavano al cassetta per metterla sul nastro trasportatore sotto il tavolo a circa 30/40 cm da terra. La cassetta di media veniva caricata da 12 a 20 kg di carne. Lavoravamo sempre in piedi”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_4
Io sono mondatore dipendente di CM Service da tre anni circa dall'inizio del
2022, io lavoro presso l'appalto di di Pioltello, ho lavorato su tutte e 4 CP_2 le linee sempre come mondatore ma sulla linea 4 di meno.
Conosco il ricorrente, ci ho lavorato insieme, poco, ma quando c'era sì, l'ho visto sempre sulla linea 4, forse rare volte (2/3 circa) sulla linea 3, anche lui sempre come mondatore.
Sulle linee 2 e 3, come mondatore, arrivano i pezzi di carne, il pezzo più grande che arriva a noi è di circa 20/30 kg altri anche di 5/7 kg anche più piccoli e il pezzo arriva su un nastro, io lo trascino sul mio tavolo, lo lavoro e poi prendo la cassetta che pesa circa 1 kg da sopra la mia testa e la metto vuota a fianco al tavolo un po' più in basso vicino al nastro, la riempio della carne che lavoro
19 sollevandola e ponendola nella cassetta, chiudo la cassa e la spingo piena sul nastro. La cassetta la riempio da un massimo di 30 kg ad un minimo di 7 kg di carne, anche se non la peso quindi non so.
Io faccio turno 6.30 – 12/17 facciamo pause di 30 minuti ogni due ore /3 ore di lavoro.
Alla linea 4 ho lavorato una decina di volte, il mondatore lì fa le stesse cose ma la cassa vuota che è sempre in alto viene presa e riempita sul tavolo, il peso massimo di carne con cui riempiono la cassetta sulla linea 4 è di massimo 30 kg ed un minimo di 10/15 kg, poi la cassetta piena viene sollevata e messa sul nastro in basso.
Non so riferire sul fatto del 28.12.2023.
All'esito della prova orale le allegazioni del ricorrente sono risultate grandemente ridimensionate.
In primo luogo, deve rilevarsi che quasi tutti i testimoni, anche quelli di parte ricorrente, hanno dato atto di come il lavoratore svolgesse con prevalenza la mansione di mondatore (lo stesso teste di parte ricorrente riferisce di Tes_3 aver visto l'attore come disossatore solo per un breve periodo 7/8 mesi nel
2017/2018.
I testi hanno pure tutti confermato che lui operasse principalmente sulla linea 4 e, talvolta, anche sulle altre ma sempre come mondatore.
Che, come mondatore, lavorava al massimo pezzi da 15 – 20 kg escludendo quindi i pesi riferiti in ricorso.
Come pure è emerso che le vaschette venivano “sollevate” solo vuote (peso di 2,5 kg) e, una volta riempite di carne, venivano di regola “spinte” sulle linee 2 e 3 e sulla sola linea 4 veniva “spostate” dal tavolo al nastro trasportatore posizionato immediatamente sotto il tavolo di pochi centimetri.
Neppure è emerso dall'istruttoria quanti fossero i pezzi di 15/20 kg che dovesse trattare nel turno e nella giornata, il peso di 15/20 kg per pezzo di carne non era infatti sempre quello, si poteva andare da pochi etti a qualche kg.
Tutti i testi hanno confermato che le pause venivano rispettate e fruite dai lavoratori, come il ricorrente, e che anche i tempi di lavorazione indicati dalla
20 società venivano rispettati, fermo restando che nel caso in cui il lavoratore necessitasse di più tempo per lavorare il pezzo di carne, la linea veniva fermata o rallentata su sua richiesta.
In sostanza, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che il ricorrente svolgesse le mansioni di mondatore, non anche di disossatore, con attività non già di sollevamento quanto piuttosto di “spostamento” e di “abbassamento” per posizionare la cassetta sul nastro trasportatore della linea 4 e che comunque i pezzi di carne movimentati non superassero i 25 kg.
Peraltro, nel corso dell'istruttoria, neppure è emerso con chiarezza quante di queste cassette per il peso di 25 kg venivano da lui movimentate nel turno di lavoro, avendo ammesso tutti i testimoni che dipendeva dal tipo di carne trattata.
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Peraltro, del tutto carente ed insufficiente anche la prova di un collegamento causale di detta attività, ampiamente ridimensionata all'esito dell'istruttoria, con la patologia pure del tutto genericamente dedotta.
Significativo è il fatto che la certificazione medica prodotta in atti sia incoerente rispetto alle risultanze delle visite del medico del lavoro, al quale il ricorrente mai ha esibito alcuna certificazione o lamentato dei dolori.
Come pure rilevante la circostanza che per oltre 2 anni il ricorrente abbia interrotto il rapporto con la società.
Seppur in sede di interrogatorio libero lo stesso abbia dichiarato di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo tra la cessazione del primo rapporto di lavoro con nel 2017 e la sottoscrizione del secondo contratto nel Controparte_1
2019, è pure vero che l'interruzione dell'attività lavorativa per CP_1 per un periodo, comunque, piuttosto lungo (2 anni) fa sorgere dubbi sulla
[...] sussistenza di un nesso causale.
Peraltro, il ricorrente, sempre in modo del tutto generico, riconduce alla sua pretesa e non chiara patologia tutte le sue assenze per malattia o, in subordine, i minori giorni che dovessero risultare in corso di causa.
Il lavoratore omette di considerare che era suo onere di dimostrare che ogni singola assenza per malattia fosse da ricondurre ad una patologia, e che tale
21 patologia fosse conseguente alle mansioni svolte ed in assenza di interventi in senso cautelativo da parte della società, che pure ha prodotto in giudizio copiosa documentazione a dimostrazione delle valutazioni del rischio effettuate con riguardo alla salute ed alla sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti (doc. 33 resistente).
Per tutte le su esposte ragioni, il ricorso va integralmente rigettato.
Tenuto conto della posizione delle parti e del complesso ed approfondito accertamento istruttorio, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 23 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
IE TI
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