CA
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La RT d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere pegno - cancellazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 105/2023 R.G.
promossa
da
( – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di c.f. , Persona_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MOCCIA FLAVIO e TEDOLDI
ALBERTO, domiciliata presso il difensore avv. MOCCIA FLAVIO
presso il suo studio a Bolzano, p.zza della Vittoria n. 47/b,
giusta delega in atti,
- appellante e attrice in riassunzione -
contro
c.f. , e Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. , entrambi CP_2 C.F._1
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti BRANDSTÄTTER GERHARD e
DI BRINA LEONARDO, con domicilio eletto in via Dr. Streiter n.
12 a Bolzano presso il difensore avv. BRANDSTÄTTER
GERHARD, giusta delega in atti;
- appellati e convenuti in riassunzione -
Oggetto: Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della SU
RT n. 6728/2023, con cassazione della sentenza n. 21/2019
di questa Sezione distaccata di Bolzano della RT d'Appello di
Trento, pronunciata sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017;
Causa trattenuta in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza dell'09.10.2024, con assegnazione dei termini perentori ex art. 190 cpc del 09.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e del 30.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma RT d'appello adita, quale Giudice di rinvio,
contrariis reiectis, visti e applicati i principî sanciti da Cass. 7
marzo 2023, n. 6728 che ha disposto il rinvio, così giudicare:
dichiarare cessata la materia del contendere nelle more del giudizio, con vittoria di spese di tutti i gradi, anche di legittimità, e con la condanna di Controparte_3
e in solido, alla
[...] CP_2
restituzione delle spese di soccombenza corrisposte in loro
2 favore in forza della provvisoria esecutorietà delle due Sentenze
dei precedenti gradi di merito e,
segnatamente, € 36.775.63 relativamente al primo grado ed €
35.631,23 relativamente al secondo grado, oltre al rimborso delle imposte di registro versate e agli interessi legali dalla data del versamento e a quelli ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica della citazione in sede di rinvio sino al saldo effettivo.
dei procuratori di parte appellata convenuta in
riassunzione:
Piaccia all'On.le RT d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, respinta ogni contraria azione o eccezione,
- rigettare l'azione ex adverso proposta, dichiarando la cessazione della materia del contendere;
- con vittoria di spese, onorari oltre 15% di spese generali, 4%
CAP e IVA - aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis del
DM 55/2014 - nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 riporta l'oggetto del processo nei termini che seguono: “Con contratto d.d. 17.10.2013, la cedeva CP_4
alla ed alla odierni ricorrenti, tutte Persona_1 Controparte_5
le 500.000 azioni, di sua proprietà, della società La Parte_3
al momento della stipula del predetto accordo di Parte_3
cessione, era titolare di fidi bancari concessi da vari istituti di
3 credito, a garanzia dei quali la ed Controparte_1
il signor odierni convenuti, risultavano fideiussori. CP_2
Gli acquirenti e si impegnavano a liberare i predetti Per_1 CP_5
fideiussori e a garanzia di tale liberazione si costituiva un pegno
sulle azioni cedute. Per quanto qui di interesse, si evidenzia che
con accordo d.d. 17.10.2013 (denominato “Accettazione contratto
cessione azioni”) ed il signor Controparte_1
si impegnavano, in vista della futura liberazione, a CP_2
mantenere le suddette garanzie, in via solidale con CP_5
e per l'importo complessivo massimo di euro Controparte_6
4.000.000,00 fino al 15.10.15. Contestualmente, in ragione della
responsabilità solidale così assunta, con contratto (“Proposta
contratto di pegno su azioni”) d.d. 17.10.13, la e la Persona_1
costituivano pegno sulla totalità delle azioni di Controparte_5
per l'importo massimo di € 4.000.000,00-, a Parte_3
garanzia della puntuale e integrale liberazione dei convenuti
dalle garanzie loro concesse entro e non oltre il 15.10.15 (art. 3).
Con il presente ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la e la Persona_1
chiedono la condanna dei convenuti alla Controparte_5
cancellazione immediata del pegno di cui sopra, asserendo di
avere pienamente adempiuto, entro i termini previsti, alle
obbligazioni garantite nel predetto contratto di pegno di azioni
d.d. 17.10.13, ossia di avere liberato Controparte_1
ed il signor dalle garanzie da loro a suo tempo
[...] CP_2
assunte in favore di Parte_3
4 2. Le ricorrenti hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito “accertato l'adempimento
da parte delle ricorrenti dell'obbligazione prevista nel contratto di
pegno di azioni dd. 17.10.2013, ordinare ai convenuti
[...]
e l'immediata Controparte_1 CP_2
cancellazione del pegno presso la Camera di Commercio di
Bolzano e dai titoli azionari della GERHO' S.p.a., aventi valore
nominale di € 500.000,00,- per l'importo complessivo massimo
garantito di € 4.000.000,00,-, di cui alla pattuizione
contrattuale”, con vittoria delle spese di lite.
3. I convenuti, pure dando sostanzialmente atto del pagamento dei debiti bancari da parte delle due società
acquirenti, hanno eccepito che le fideiussioni erano, almeno in parte, ancora efficaci, perché non tutti gli istituti di credito (e segnatamente AN , AN Controparte_7
Nazionale del Lavoro spa e IP AN Spa) avrebbero provveduto a liberare i fideiussori dagli impegni da loro rispettivamente assunti, avendo espressamente fatto salva la clausola cd. di reviviscenza contenuta nelle singole fideiussioni stipulate, rimanendo fermo in capo ai fideiussori l'obbligo di rimborsare qualsiasi somma le banche medesime dovessero restituire nel caso di revocatoria, annullamento e/o indebito oggettivo, e/o per arricchimento senza giusta causa. Con il che le ricorrenti non avrebbero provveduto alla piena ed integrale liberazione entro il termine previsto, con conseguente
5 infondatezza della domanda. I convenuti hanno, quindi, chiesto nel merito il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
4. Nelle note conclusionali dinanzi al Tribunale i convenuti hanno, peraltro, argomentato anche “l'inammissibilità del
richiesto ordine di cancellazione del pegno”, avendo le parti nel contratto di pegno (art. 3) pattuito che la cancellazione del pegno intervenga non sulla base di un mero “atto unilaterale,
bensì mediante un contratto, sottoscritto da tutte le parti del
rapporto”, ovvero con un vero e proprio “patto di cancellazione”.
Inammissibile, quindi, sarebbe una richiesta di un generico ordine del Giudice, laddove nel caso di specie l'ordinamento accorderebbe l'azione tipica ex art. 2932 cc.
5. Il Tribunale ha premesso il contenuto delle obbligazioni assunte nel contratto di pegno: art. 3, lettera a “Obbligazioni
garantite e durata della garanzia” secondo cui “le Azioni
Soggette a Pegno sono costituite in pegno a garanzia, in favore
dei per la puntuale ed integrale liberazione Parte_4
entro e non oltre il 15.10.2015 di tutte le garanzie concesse dagli
stessi a diversi istituti bancari per i fidi in Parte_4
essere di GERHO', nonché a garanzia dell'obbligo di restituzione
di ogni e qualsiasi somma che i dovessero Parte_4
corrispondere agli enti finanziatori in conseguenza dell'eventuale
escussione di dette garanzie anteriormente alla loro liberazione.
Il tutto per un importo complessivo massimo di Euro
4.000.000,00 (quattromilioni/00)”; lettera b dello stesso art. 3,
6 che prevede la cancellazione del pegno a fronte della completa estinzione delle obbligazioni garantite: “Le parti convengono che
il pegno costituito in forza del presente atto: (i) non verrà in alcun
modo ridotto per effetto di eventuale adempimento parziale delle
Obbligazioni Garantite;
(ii) si aggiunge e non pregiudica né
contrasta con qualsiasi altra garanzia accessoria, vincolo o
gravame presente o futuro di cui i creditori pignoratizi possano
beneficiare; e (iii) rimarrà in esistenza valido ed efficace fino alla
completa e alla totale estinzione delle obbligazioni garantite per
l'importo complessivo massimo di Euro 4.000.000
(quattromilioni/00) (di seguito il “periodo di garanzia”). Con
l'estinzione completa delle obbligazioni garantite il pegno decade
automaticamente e, su semplice richiesta scritta dei Costituenti il
Pegno, i Creditori Pignoratizi saranno obbligati a sottoscrivere
prontamente e senza ritardo Patto di cancellazione del pegno
stesso, idoneo a conseguire una pronta ed integrale cancellazione
dello stesso”. Il primo Giudice ha, poi, accertato che tre istituti di credito non avevano liberato i fideiussori facendo espressamente salva la clausola cosiddetta di reviviscenza (con permanente obbligo in capo a questi a rimborsare alle banche quanto le medesime dovessero restituire in caso di revocatoria,
annullamento e/o indebito oggettivo e/o per arricchimento senza giusta causa), accogliendo la tesi difensiva dei convenuti,
secondo cui la clausola di reviviscenza o “sopravvivenza”
determinerebbe il permanere del vincolo del fideiussore anche
7 dopo l'integrale pagamento del debito principale,
trasformandosi in un'obbligazione condizionata, sicché “i
convenuti risulterebbero pertanto ancora obbligati nei confronti
degli istituti di credito …, per effetto della piena vigenza della
clausola di sopravvivenza, con la conseguenza che gli stessi non
potrebbero considerarsi liberati ai sensi del contratto di pegno,
con conseguente rigetto della domanda attorea.” Inoltre, secondo il Tribunale, dette fideiussioni in realtà costituirebbero veri e propri contratti autonomi di garanzia (cfr. l'analisi specifica alle pagine 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza), derivandone che i convenuti non si sarebbero obbligati “a garantire l'adempimento
dell'obbligazione principale di per sé sola considerata, ma si sono
impegnati ad assicurare il pronto soddisfacimento dell'interesse
economico, ora della IP AN spa, ora della AN
[...]
, creditori beneficiari”. Così, i convenuti Controparte_7
risulterebbero ancora obbligati verso le banche,
indipendentemente dall'adempimento della prestazione principale, confermata dalle varie dichiarazioni liberatorie, per le “eventuali ipotesi di revocatoria, annullamento, indebito
oggettivo e arricchimento senza giusta causa”, e gli istituti di credito, richiamando la clausola di reviviscenza, in realtà non concedevano “una completa liberazione dei garanti”. L'impegno assunto non andrebbe valutato, quindi, nell'ottica di una clausola di reviviscenza della fideiussione, “quanto come
un'obbligazione, neanche condizionata, assunta nell'ambito del
8 contratto autonomo di garanzia”. Non avendo le banche,
pertanto, rinunciato a tale obbligazione, il garante rimarrebbe vincolato, con conseguente infondatezza della domanda, con l'aggravio delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc) perché parte ricorrente “non ha
adempiuto all'obbligo di liberare i resistenti dalla garanzia sopra
menzionata”.
6. Avverso questa decisione le ricorrenti e Persona_1 [...]
hanno interposto appello, dolendosi (cfr. sentenza CP_5
d'appello) dell'asserita “irrilevanza ai fini della decisione, della
qualificazione delle fideiussioni prestate … per i fidi bancari
concessi alla , come contratti autonomi di garanzia” e Parte_3
sostenendo che “al contrario di quanto concluso dal Tribunale, la
clausola di “reviviscenza” delle garanzie non incida
sull'intervenuto adempimento dell'obbligo di liberazione e sul
diritto a ottenere la cancellazione del pegno sulle azioni della
società ceduta”. Nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello le ricorrenti appellanti hanno introdotto, infine, il tema della nullità dei contratti di fideiussione stipulati secondo i modelli predisposti dall'ABI, in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale intercorsa tra gli istituti di credito in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/90, come sancita dalla sentenza della RT di CA n. 29810/2017.
7. I convenuti appellati e Controparte_1
si sono costituiti nel giudizio d'appello, chiedendo CP_2
9 il rigetto del gravame e riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc,
l'eccezione di inammissibilità di una richiesta di un ordine di cancellazione del pegno in presenza di un “patto di
cancellazione”.
8. La RT d'Appello Sezione distaccata di Bolzano con la sentenza n. 21/2019 del 12.12.2018 – 16.02.2019 ha respinto l'appello, ponendo le spese del grado a carico delle società
impugnanti. In primo luogo, la RT di merito ha ritenuto che
“non vi sono elementi per qualificare i contratti diversamente da
quanto fatto dai contraenti stessi e cioè fideiussioni bancarie.” In
ordine alla portata della clausola di reviviscenza contenuta nelle singole garanzie prestate, il Giudice d'appello ha ritenuto che
“in presenza della clausola di reviviscenza o meglio di
sopravvivenza, la fideiussione non è estinta in seguito al
pagamento del debitore principale, ma resta condizionata al
verificarsi degli eventi futuri e incerti ai quali è legata, in
particolare alle azioni di revocatoria, annullamento, indebito
oggettivo e arricchimento senza giusta causa.”, per cui sarebbe
“ragionevole ritenere che la garanzia, in seguito all'adempimento,
di fatto, diventi una fideiussione per obbligazioni condizionate,
come disciplinata dall'art. 1938 c.c..” Il perpetrarsi della garanzia fideiussoria dopo l'estinzione del debito garantito, pure gravoso, non costituirebbe, però, “una prestazione inesigibile e
giuridicamente impossibile sine die”, perché “la sua durata,
infatti, è legata alle azioni di impugnazione del pagamento e al
10 relativo termine di prescrizione.” In forza della clausola di sopravvivenza, quindi, “in mancanza delle dichiarazioni
liberatorie complete da parte di tutti gli istituti bancari garantiti
dalle fideiussioni oggetto di esame, indipendentemente
dall'avvenuto adempimento della prestazione principale, già
confermata, il signor e la CP_2 Controparte_3
risultano ancora obbligati l'uno nei confronti della IP
[...]
AN S.p.A. e l'altra nei confronti della Controparte_8
per le eventuali ipotesi di revocatoria, annullamento,
[...]
indebito oggettivo e arricchimento senza giusta causa, per il
tempo necessario allo spirare dei relativi termini di prescrizione.”
In ordine alla dedotta nullità delle fideiussioni con clausola di sopravvivenza, la RT d'appello, ricordando che la questione era stata posta dagli appellanti per la prima volta in comparsa conclusionale, “a preclusioni già spirate”, e, pure richiamando il potere di rilievo officioso della nullità del contratto ex art. 345
cpc, limitatamente alla “validità e efficacia di un rapporto
contrattuale oggetto di allegazione”, ha ritenuto che “il contratto
oggetto del presente giudizio, concluso tra le parti in causa, è il
contratto di pegno dd. 17.10.2013, della validità del quale non si
dubita, e non invece i contratti di fideiussione, ritenuti ora nulli
dagli appellanti” e concluso che “nel corso del presente processo,
al quale peraltro non partecipano gli istituti bancari che sono
parti contrattuali delle fideiussioni in esame, la questione della
nullità della fideiussione non è mai stata oggetto di trattazione e
11 non potrà quindi essere oggetto di alcuna pronuncia.”
9. Avverso questa decisione le appellanti e Persona_1 [...]
sono ricorsi in CA, formulando due motivi, CP_5
il primo attinente alla questione della nullità delle clausole di reviviscenza contenute nelle fideiussioni in relazione all'articolo
2 comma 3 della legge n. 287/1990, il secondo relativo, tra l'altro, all'interpretazione della volontà contrattuale fornita dal
Tribunale, prima, e dalla RT di merito, poi.
10. In relazione al primo motivo di ricorso, composto da due critiche (la prima diretta a censurare la decisione in rito di inammissibilità della questione, la seconda indirizzata alla motivazione nel merito comunque spesa dal Giudice d'appello,
nonostante l'abdicazione della potestas iudicandi con la decisione in rito), la SU RT ha ritenuto la censura in rito ammissibile e fondata “quanto ad entrambe le gradate
rationes decidendi in rito enunciate dalla sentenza impugnata.
Essendo la nullità negoziale una questione rilevabile d'ufficio ed
essendo rilevabile anche in appello, è palese l'erroneità della
prima affermazione fatta dalla corte bolzanina circa l'essere stata
sollevata l'eccezione dalle qui ricorrenti ed allora appellanti nella
conclusionale, quando erano maturate le preclusioni. In disparte
la non spiegata evocazione delle preclusioni, rilievo che resta
oscuro, parrebbe che l'assunto della corte territoriale sia nel
senso di voler conchiuso il rilievo di ufficio della questione di
nullità ad un momento anteriore alla conclusionale, cioè,
12 evidentemente, alla precisazione delle conclusioni, che è istituto
presente nel giudizio di appello: si veda l'art. 352, primo comma,
c.p.c. nel testo applicabile al giudizio. Un simile assunto è privo di
pregio, atteso che, sussistendo il potere del giudice, come
concede la stessa sentenza impugnata (si veda Cass., Sez. Un.,
n. 26242 del 2014) ed essendo esso esercitabile da parte del
giudice di appello anche in sede decisoria (semmai dovendo il
giudice di appello esercitare il potere nel rispetto dell'art. 101,
secondo comma, c.p.c.), l'esercizio del potere della parte deve
avere la stessa durata. Ne segue che il potere di rilievo della
nullità poteva essere esercitato anche nella conclusionale, come
lo è stato, tenuto conto che il rilievo avveniva sulla base delle
allegazioni acquisite al giudizio (sulla base delle quali avrebbe
potuto esercitare il rilievo anche il giudice). La corte territoriale,
dopo avere concesso nella sostanza quanto appena osservato,
ha, però, enunciato la seconda ratio decidendi in rito,
appoggiandola a Cass., Sez. Un., n. 7294 del 2017. In tale
decisione, le Sezioni Unite hanno affermato -- si riporta il principio
di diritto espressamente enunciato nella motivazione - che
«allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che
suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale
oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che
né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia
prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità
ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul
13 riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della
stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto,
implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere
di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in
senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò,
risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345
c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione,
sempre rimasta vigente, 7 del potere di rilevazione d'ufficio delle
eccezioni soggette a rilievo officioso». Ora, la sentenza impugnata
ha ritenuto di escludere che potesse rilevarsi d'ufficio la nullità
della clausola di reviviscenza in quanto essa non concerneva il
contratto di pegno oggetto del giudizio, ma, in tal modo ha
trascurato il tema di quella nullità, introdotto nella conclusionale,
concerneva fatti, cioè l'esistenza della clausola della fideiussione,
introdotti nel giudizio per via di eccezione dalla parte qui
resistente e, dunque anch'essi inerenti all'oggetto del giudizio per
come determinato appunto dal potere delle qui ricorrenti di
allargarlo con la deduzione di fatti integratori di un'eccezione,
quelli inerenti la nullità dei contratti di fideiussione in quanto
incidente sulla fondatezza della domanda. La corte bolzanina ha
completamente travisato il senso della pronuncia delle SS.UU.,
perché, dicendo che nel processo si discuteva del contratto di
pegno ha dimenticato che oggetto del decidere era pure, quale
fatto estintivo del pegno e, dunque, quale fatto rilevante per la
decisione sulla domanda inerente al pegno, l'essere avvenuta la
14 liberazione dei fideiussori, e dunque la permanenza o meno di
tale vincolo di garanzia. Rispetto a tale questione è palese che la
dedotta nullità della clausola di reviviscenza era questione
rilevante e decisiva, concretantesi in una controeccezione rispetto
alla prospettazione dei fideiussori. La corte territoriale ha mal
valutato il riferimento della sentenza delle Sezioni Unite,
giustificato dall'oggetto della controversia allora decisa, ai fatti
costitutivi della domanda, reputandolo — parrebbe - significativo
del fatto che il rilievo della nullità sarebbe giustificato solo là
dove inerente al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda,
nel mentre esso non ha affatto tale significato limitativo. La corte
territoriale parrebbe cioè avere reputato che la questione di
nullità avrebbe potuto prospettarsi solo con riferimento al
contratto di pegno, quale fonte della domanda e non invece
quanto alle fideiussioni, la cui persistenza, secondo i fideiussori,
in forza della clausola di reviviscenza, escludeva la richiesta di
declaratoria dell'inefficacia sopravvenuta del pegno. Ma il
principio affermato dalle Sezioni Unite, o meglio la logica da Esse
affermata (giustificata, si ricorda, dai principi posti dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza del 2014), non può che riguardare
anche il rilievo della nullità della clausola di reviviscenza,
introdotto dalle qui ricorrenti, come controeccezione rispetto alla
eccezione di permanenza del pegno per la permanenza del
vincolo fideiussorio in forza della clausola stessa.”
11. La SU RT ha, poi, anche accolto il secondo
15 motivo, nella parte in cui le ricorrenti si dolevano dell'interpretazione della garanzia dedotta nel contratto di pegno fornita dalla RT di merito. Per chiarezza espositiva si trascrive il percorso motivazionale dell'ordinanza rescissoria
(pagine 11 e ss.): “… Il Collegio reputa di dare rilievo come
questione più liquida alle argomentazioni con le quali il motivo si
duole - tirando le conclusioni tra la pagina 27 e la 28 -
dell'interpretazione che la RT di Bolzano ha dato della
garanzia oggetto del contratto di pegno, reputando che essa
comprendeva anche quanto previsto dalla clausola di
reviviscenza. Mette conto di rilevare che, prima di procedere
all'illustrazione di entrambi motivi, le ricorrenti hanno proceduto
(pagg.
6-7 del ricorso) ad evidenziare il testo del contratto di
pegno del 17 ottobre 2013 quanto all'art. 3 (rubricato:
"Obbligazioni Garantite e durata della garanzia"), lettere a) e b).
Esso risulta del seguente tenore: nella lettera a) esso dispone che
«le azioni soggette a pegno sono costituite in pegno a garanzia, in
favore dei creditori pignoratizi, per la puntuale ed integrale
liberazione entro e non oltre il 15.10.2015 di tutte le garanzie
concesse dagli stessi creditori pignoratizi a diversi istituti bancari
per i fidi in essere di nonché a garanzia dell'obbligo di Pt_3
restituzione di ogni e qualsiasi somma che i creditori pignoratizi
dovessero corrispondere agli enti finanziatori in conseguenza
dell'eventuale escussione di dette garanzie anteriormente alla
loro liberazione, il tutto per un importo complessivo massimo di
16 Euro 4.000.000, 00 (quattromilioni/00)»; nella lettera b) a sua
volta dispone che « Le parti convengono che il pegno costituito in
forza del presente atto: (i) non verrà in alcun modo ridotto per
effetto di eventuale adempimento parziale delle obbligazioni
garantite; (ii) si aggiunge e non pregiudica né contrasta con
qualsiasi altra garanzia accessoria, vincolo o gravame presente o
futuro di cui i creditori pignoratizi possano beneficiare;
e (iii)
rimarrà in esistenza valido 11 ed efficace fino alla completa e
alla totale estinzione delle obbligazioni garantite per l'importo
complessivo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni/00) (di
seguito il "periodo di garanzia"). Con l'estinzione completa delle
obbligazioni garantite, il pegno decade automaticamente e su
semplice richiesta scritta dei costituenti il pegno, i creditori
pignoratizi sono obbligati a sottoscrivere prontamente e senza
ritardo l'atto di cancellazione del pegno stesso idoneo a
conseguire una pronta ed integrale cancellazione dello stesso».
Ebbene, la mera lettura della clausola di cui all'art. 3 evidenzia
che i giudici di merito hanno violato in modo manifesto l'esegesi
letterale della stessa e quella secondo il criterio di cui all'art.
1363 c.c. per quanto rilevante al fine di comprendere se il pegno
si poteva ritenere esteso a quanto supposto dalla c.d. clausola di
reviviscenza. Il riferimento nella lettera a) alle "garanzie
concesse" palesa che non può essere considerato garantito dal
pegno quanto implicato dalla previsione della c.d. clausola di
reviviscenza, atteso che, essendo il suo operare subordinato al
17 verificarsi di futuri eventi condizionali, non può essere
considerato come relativo a ciò che per i creditori pignoratizi si
poteva considerare "garanzia concessa" agli istituti bancari:
questa riguardava il fido, cioè le somme erogate. Si vuol dire,
cioè, che, in ossequio al criterio di esegesi letterale, l'evento
supposto dalla clausola di reviviscenza non può considerarsi a
stretto rigore garanzia "concessa", questa concernendo
l'ammontare del fido. La conferma di questa esegesi e comunque
una ragione anche da sola sufficiente ad escludere che il pegno
potesse comprendere quanto supposto dalla c.d. clausola di
reviviscenza si trae in modo ancora una volta corrispondente ad
un criterio di piana applicazione del criterio di esegesi letterale,
dal tenore della clausola là dove essa parla di validità ed
efficacia del pegno "fino alla completa totale "estinzione delle
obbligazioni garantite": è palese che l'estinzione totale e
completa, essendo riferita alle obbligazioni "garantite", allude ad
obbligazioni esistenti e non ad obbligazioni ipoteticamente
insorgenti successivamente. L'uso del participio "garantite", che
poi viene ripetuto anche nell'inciso successivo, non può che
alludere all'obbligazione nascente dall'erogazione del fido, cioè
ricollegata ad una fattispecie costitutiva in essere. Non può
alludere ad una obbligazione dei beneficiari del pegno
meramente futura ed eventuale. Il definitivo venir meno della
possibile operatività della c.d. clausola di reviviscenza non si
presta ad essere considerato fenomeno riconducibile al concetto
18 dell'estinzione di un'obbligazione garantita. Sulla base di queste
considerazioni si evidenzia che la corte di merito, malamente
applicando il criterio di esegesi letterale, pur sempre previsto
dall'art. 1362 c.c. e quello dell'art. 1363, riferito alla clausola
sopra ricordata nel suo complesso, è incorsa in un vizio di falsa
applicazione di tali norme, avendo mal sussunto la fattispecie di
cui alla clausola con riferimento ad esse.”
12. Quindi, la SU RT ha accolto il motivo “in
parte qua”, cassando la sentenza con rinvio alla RT di
Appello di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione e specificando, infine, che “la ragione
della disposta cassazione rende irrilevante il problema della
nullità della clausola di reviviscenza, su cui la corte di merito
erroneamente si è rifiutata di pronunciare.”
13. La (già Parte_1 CP_5
, anche quale successore di in quanto
[...] Persona_1
divenuta titolare dell'intero pacchetto azionario di Parte_3
ha riassunto, quindi, il giudizio ai sensi dell'art. 392 cpc rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma RT
d'appello adita, quale Giudice di rinvio, contrariis reiectis, visti e
applicati i principii sanciti da Cass. 7 marzo 2023, n. 6728 che
ha disposto il rinvio, previa ogni e più opportuna declaratoria del
caso, così giudicare: NEL MERITO: accertato l'adempimento
all'obbligazione prevista nel contratto di pegno di azioni del
17.10.2013, ordinare ai convenuti
[...]
[...] e e comunque disporre Controparte_9 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno presso la Camera di
Commercio di Bolzano e dai titoli azionari della GERHÓ S.p.a.,
aventi valore nominale di € 500.000,00, per l'importo
complessivo massimo garantito di € 4.000.000,00, con le
conseguenti e necessarie iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e
depositi presso il Registro delle imprese e con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, imponendo agli appellati,
convenuti in questa sede di rinvio, una somma di denaro
equitativamente determinata per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di tutti i
gradi di giudizio, anche di legittimità e condanna di
[...]
e in solido, Controparte_3 CP_2
alla restituzione delle spese di soccombenza corrisposte in loro
favore in forza della provvisoria esecutorietà delle due Sentenze
dei precedenti gradi di merito e, segnatamente, € 36.775.63
relativamente al primo grado ed € 35.631,23 relativamente al
secondo grado, oltre al rimborso delle imposte di registro versate
e agli interessi legali dalla data del versamento e a quelli ex art.
1284, comma 4, c.c. dalla notifica del presente atto sino al saldo
effettivo.”
14. e Controparte_1 CP_2
costituendosi nel giudizio di rinvio, hanno dedotto: - l'impropria richiesta di ordine di cancellazione, rivolto al Conservatore del
20 Registro delle imprese, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 2806 cc per il pegno su quote delle società a responsabilità limitata, mentre il pegno oggetto di causa sarebbe costituito su titoli azionari di una S.p.a., con diversa disciplina applicabile (costituita dall'art. 3 commi 1 e 2 del r.d.
n. 239/1942); - la temerarietà della domanda, se interpretata
“ortopedicamente” come diretta alla liberazione delle azioni della dal pegno, essendo l'appellante in riassunzione Pt_3
“perfettamente consapevole che le azioni sono già state liberate
dal pegno” con atto pubblico del 2.8.2019 con cui i titolari del pegno hanno dichiarato di rinunciare alla garanzia pignoratizia e di autorizzare la società ad effettuare le conseguenti Pt_3
annotazioni sui certificati azionari e nel libro soci. Gli appellati in riassunzione hanno, quindi, chiesto di “rigettare l'azione ex
adverso proposta, dichiarando la cessazione della materia del
contendere”, con vittoria delle spese di lite e “condanna ai sensi
dell'art. 96 cpc per lite temeraria.”
15. Per l'udienza del 18.10.2023 gli appellanti in riassunzione, “preso atto dell'intervenuta cancellazione del
pegno su iniziativa delle controparti”, hanno modificato le conclusioni associandosi alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma con vittoria delle spese di lite dell'intero processo unitamente alle richieste di restituzione delle somme sborsate per effetto delle condanne ex art. 91 cpc di cui all'ordinanza del Tribunale e alla sentenza
21 rescissa di questa RT d'appello.
16. Con ordinanza del 18.10.2023 questa RT, preso atto del venire meno dell'oggetto della lite, ha ritenuto l'opportunità di ordinare la comparizione personale delle parti al fine di trovare un accordo, essenzialmente, sull'allocazione delle spese di lite.
17. L'invito alla composizione bonaria è, purtuttavia,
fallito, sicché la controversia passa ora in decisione sulle conclusioni precisate con trattazione scritta dell'udienza dell'09.10.2024 e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno manifestato, negli scritti conclusionali di questo giudizio di rinvio, sostanziale accordo su due aspetti:
1.1. Gli appellati in riassunzione, Controparte_1
e hanno spontaneamente eseguito, con atto CP_2
notarile a rogito della notaia dott.ssa di Bolzano Persona_2
dell'02.08.2019 (cfr. la copia allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio), la liberazione delle azioni dal pegno costituito con contratto di pegno del 17.10.2013. E',
pertanto, venuta meno la ragione di contrasto tra le parti oggetto del presente processo, con la conseguenza che entrambe le parti chiedono a questo Giudice del giudizio di rinvio la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le parti chiedono però anche una decisione sull'allocazione delle spese del processo (e sulla domanda di restituzione di
22 quanto pagato dagli appellanti in riassunzione in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del
Tribunale e della sentenza d'appello) secondo il criterio della
“soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove non vi fosse intervenuta la cessazione della materia contesa.
1.2. L'ordinanza n. 6728/2023 della SU RT dispone,
ai sensi dell'art. 384 comma 2 cpc, per il presente giudizio due
regole iuris vincolanti per il Giudice del rinvio:
a) la clausola n. 3 del contratto di pegno e i termini ivi utilizzati di “garanzie concesse” e di “obbligazioni garantite” in alcun modo possono essere interpretate nel senso che il pegno abbracci anche le eventuali, condizionate e future obbligazioni implicate dalla presenza, in alcune fideiussioni (cfr. l'esame dettagliato nell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di
Bolzano), della cosiddetta clausola di reviviscenza o sopravvivenza per il caso di revocatoria, annullamento, indebito oggettivo o arricchimento senza causa in relazione al pagamento del debito principale (“… Il riferimento nella lettera a)
alle "garanzie concesse" palesa che non può essere considerato
garantito dal pegno quanto implicato dalla previsione della c.d.
clausola di reviviscenza, atteso che, essendo il suo operare
subordinato al verificarsi di futuri eventi condizionali, non può
essere considerato come relativo a ciò che per i creditori
pignoratizi si poteva considerare "garanzia concessa" agli istituti
23 bancari: questa riguardava il fido, cioè le somme erogate …”);
b) non potendosi interpretare la clausola dibattuta del contratto di pegno nel senso argomentato dai convenuti appellati in riassunzione, perde rilievo ai fini del decidere la questione della nullità della clausola di reviviscenza contenuta in alcune fideiussioni, perché la validità, o meno, di questa clausola non incide (più) sull'accertamento dell'adempimento dell'obbligazione a carico degli appellanti in riassunzione di procurare la liberazione dei creditori pignoratizi entro il termine del 15.10.2015 da tutte le garanzie concesse dagli stessi agli istituti bancari per i fidi di (“La ragione della Parte_3
disposta cassazione rende irrilevante il problema della nullità
della clausola di reviviscenza, su cui la corte di merito
erroneamente si è rifiutata di pronunciare.”).
1.3. La ritenuta “irrilevanza della questione della nullità”
esime, pertanto, il presente Giudice del rinvio dall'esame nel merito della sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni contenenti la clausola di reviviscenza.
1.4. Irrilevante, poi, per questo Giudice del rinvio è anche il rilievo critico e “accademico” degli appellati in riassunzione (cfr.
a pagina 4 della comparsa conclusionale) se con questo intervento il Giudice di legittimità sia “sceso nel merito
dell'interpretazione dell'art. 3” del contratto di pegno secondo una “enunciata valutazione di merito (in genere ritenuta
esorbitante dalla sfera del giudizio di legittimità) …”.
24 2. Con il che può passarsi immediatamente alla valutazione del merito, pure ormai “virtuale”, dell'originaria domanda proposta dall'appellante in riassunzione.
2.1. È sostanzialmente pacifico ed è stato accertato già dal
Tribunale e dalla RT d'Appello, senza che su ciò vi sia stata discussione ulteriore, che all'atto dell'introduzione del presente giudizio ovvero entro il termine fissato nel contratto di pegno
(15.10.2015) i debiti di , garantiti dalle fideiussioni di Parte_3
e erano già stati – Controparte_1 CP_2
in parte da tempo – estinti (cfr. anche la documentazione delle liberatorie comunicate dagli istituti di credito alla debitrice e ai due fideiussori sub doc. n. 5 allegata al ricorso Parte_3
ex art. 702bis cpc).
2.2. Secondo l'interpretazione letterale (art. 1362 cc) e giusta quella complessiva del regolamento contrattuale (art. 1363 cc),
come conseguita alla luce della regola del giudizio sopra richiamata sub lettera a), le “garanzie concesse” o “obbligazioni
garantite” dai fideiussori attengono esclusivamente ai fidi bancari all'epoca in essere con L'obbligazione Parte_3
assunta dai costituenti il pegno ( e Persona_1 Controparte_5
di procurare la liberazione dei creditori pignoratizi entro il termine del 15.10.2015 dalle “garanzie concesse” attiene,
secondo la stessa regola del presente giudizio, unicamente all'adempimento (completo e integrale) dei debiti principali verso i diversi istituti di credito. L'obbligazione non comprende le
25 eventuali obbligazioni future e condizionate a determinati eventi per effetto della clausola di reviviscenza.
2.3. Ottenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti di credito in data antecedente al termine del 15.10.2015 (cfr., ancora, sub doc. n. 5 le comunicazioni di tutte le banche coinvolte, tutte di data anteriore al 15.10.2015), a nulla rilevando – per quanto sopra - che in alcune di esse vi fosse richiamato espressamente l'obbligo (eventuale e futuro nonché condizionato) risultante dalla clausola di reviviscenza a carico dei fideiussori
[...]
e alla data del Controparte_1 CP_2
15.10.2015 le obbligate società e Persona_1 Controparte_5
potevano dirsi adempienti dell'obbligazione assunta.
2.4. Al che consegue, altresì, che il pegno sulle azioni di Pt_3
doveva ritenersi decaduto (inefficace) e che i fideiussori e
[...]
creditori pignoratizi dovevano prestarsi “a semplice richiesta” a compiere l'atto formale necessario e idoneo alla cancellazione del pegno (cfr. art. 3, lettera b, iii del contratto di pegno: “….Con
l'estinzione delle obbligazioni garantite, il pegno decade
automaticamente e su semplice richiesta scritta dei costituenti il
pegno, i creditori pignoratizi sono obbligati a sottoscrivere
prontamente e senza ritardo l'atto di cancellazione del pegno
stesso idoneo a conseguire una pronta ed integrale cancellazione
dello stesso.”; cfr. anche le numerose missive/diffide sub doc.
n. 6, 7, 8, 9 e 10 del ricorso introduttivo, inviate dalle società
ricorrenti ai convenuti tra il 15.09.2015 e il 17.10.2015).
26 2.5. La domanda introduttiva è, quindi, sotto questo profilo da ritenere “virtualmente” fondata.
3. Nel corso del giudizio di primo grado (nelle note conclusive) i convenuti avevano, però, sollevato una questione di inammissibilità della domanda diretta a ottenere un “ordine
giudiziale generico di cancellazione”, reiterata ex art. 346 cpc anche in appello, non affrontata nel giudizio di CA
(arrestatosi alla questione dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalle società costituenti il pegno).
3.1. Nelle note conclusive del giudizio di primo grado i convenuti argomentavano l'inammissibilità del petitum, in quanto le ricorrenti avevano chiesto l'emissione di un ordine giudiziale di fare infungibile (il Tribunale voglia “ordinare ai
convenuti … l'immediata cancellazione del pegno presso la
camera di commercio di Bolzano e dai titoli azionari della ER
…”).
3.2. Inoltre, argomentavano i convenuti, l'emissione dell'ordine giudiziale sarebbe nel caso di specie precluso, perché
le parti nel contratto di pegno (art. 3) avevano pattuito che la cancellazione del pegno intervenga non sulla base di un mero
“atto unilaterale, bensì mediante un contratto, sottoscritto da
tutte le parti del rapporto”, ovvero con un vero e proprio “patto di
cancellazione”. Inammissibile, quindi, sarebbe una richiesta di un generico ordine del Giudice, laddove nel caso di specie l'ordinamento accorderebbe l'azione tipica ex art. 2932 cc.
27 3.3. Nel presente giudizio di rinvio la questione è stata ulteriormente arricchita (cfr. sopra sub punto 14 dello svolgimento del processo). Mentre nella costituzione in giudizio gli appellati in riassunzione argomentavano in termini di
“impropria formulazione” delle conclusioni sulla scia di quanto previsto per le quote di società a responsabilità limitata e non per le azioni di società per azioni, nella comparsa conclusionale si sostiene che le conclusioni di Parte_1
“contengono un petitum impossibile e illegittimo e, pertanto,
dovevano essere rigettate d'ufficio da questa RT (secondo il
principio della soccombenza virtuale).” Il petitum o provvedimento richiesto dalle società attrici di “ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
e comunque disporre l'immediata cancellazione del pegno presso
la Camera di Commercio di Bolzano dai titoli azionari della
GERHÓ S.p.A.” sarebbe illegittimo “posto che, nel caso di specie,
il pegno ha ad oggetto titoli azionari (e non quote di s.r.l.) ed è
stato costituito sulle azioni della nelle forme di legge, cioè Pt_3
mediante girata «in garanzia» dei titoli azionari della società (v.
doc. n. 02, depositato da controparte …).” La disciplina applicabile al pegno su azioni sarebbe quella di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, del r.d. 239/1942, secondo cui “I vincoli reali sui
titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della
società emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli
azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo,
28 girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte
alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito
all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società
immediatamente”. Per contro, la richiesta così come formulata e mai modificata di un “un ordine di cancellazione del pegno
presso la Camera di Commercio di Bolzano ecc.”, essendo formulata ai sensi della diversa disciplina delle società a responsabilità limitata (ex art. 2806 e 2470 c.c.), sarebbe
“evidentemente inammissibile e priva di qualsivoglia senso o
rilevanza qualora (come nel caso di specie) oggetto del pegno
siano azioni di società.” Le parti attrici avrebbero, pertanto,
proposto un'azione “che mai avrebbe potuto essere accolta dal
Giudice adito, perché il petitum riguardava un facere che non ha
nulla a che vedere con la disciplina del pegno sui titoli azionari.
Né la domanda avrebbe potuto essere modificata in extremis,
nell'ulteriore corso del presente giudizio di rinvio, essendo già
decorso il termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c., ai fini della
precisazione degli elementi essenziali dell'azione. Né, tanto
meno, il Giudice avrebbe potuto modificare, con un indebito
intervento «ortopedico» la domanda, il cui preciso e puntuale
contenuto non lasciava alcuno spazio all'interpretazione. In tal
caso sarebbe stata accolta una domanda contenente un petitum
diverso da quello formulato dalla parte, e il Giudice sarebbe
incorso in un evidente vizio di extra o ultrapetizione. … Sussiste
pertanto, ai fini della residuale pronuncia sulle spese legali
29 (unica pretesa ormai in essere in questa sede), una palese
«soccombenza virtuale» della controparte. Il che comporta la
condanna alle spese legali dell'intero giudizio, ivi comprese quelle
della fase di CA e rinvio, in base al principio secondo il
quale «In tema di regolamento delle spese processuali, la
soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) va individuata ex post, con
riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito
della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei
singoli segmenti (grado e fase) del giudizio» (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 03/09/2024, n. 23639 e numerose altre conformi).”
3.4. Gli attori appellanti, nel rassegnare le conclusioni nel giudizio d'appello, hanno inserito dopo i destinatari dell'ordine richiesto al Giudice l'inciso “e comunque disporre” (l'immediata cancellazione …), con ciò ulteriormente chiarendo la loro volontà diretta a ottenere una pronuncia giudiziale idonea ad apprestare tutela del loro diritto ad ottenere la liberazione dal pegno sulle azioni della società . Parte_3
3.5. A prescindere dal progressivo “ampliamento” delle eccezioni di inammissibilità della domanda introduttiva nella parte relativa alla richiesta di pronuncia attuativa della liberazione dal pegno (dalla inammissibilità di una condanna a un facere infungibile, all'erroneità del rimedio generico richiesto a fronte di quello tipico ex art. 2932 cc e, infine, all'impossibilità
del petitum per la diversità della disciplina normativa del pegno su quote di srl rispetto a quello su azioni di spa), questo collegio
30 ritiene di dovere e potere interpretare l'azione proposta dalle società e (oggi Controparte_5 Per_1 Parte_1
non limitandosi alla meccanica sussunzione secondo il
[...]
senso letterale delle parole impiegate nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ex art. 702bis cpc.
3.6. Nel ricorso introduttivo le parti attrici avevano premesso
(sub lettera c) di avere in esecuzione del contratto di pegno provveduto “ad annotare il relativo peso sui titoli azionari
mediante girata e nell'apposito registro istituito presso la Camera
di Commercio” (cfr. sub doc. n. 3 le copie delle girate e sub n. 4
la visura camerale di Gerho Spa dalla quale risulta la sottoposizione a pegno delle azioni detenute dalle società scie
RÒ OL RL e ). Hanno poi dedotto di avere Per_1
adempiuto da tempo all'obbligazione assunta di procurare la liberazione dei fideiussori pignoratizi e di avere, pertanto,
chiesto e diffidato “formalmente ai resistenti di sottoscrivere
l'atto di cancellazione del pegno come previsto dall'art. lett. b)
punto iii) del contratto.” Non avendo i resistenti ottemperato
“alla dovuta sottoscrizione dell'atto di cancellazione”, si “impone
il presente giudizio”.
3.7. Emerge, quindi, la volontà di ottenere, a fronte del rifiuto dei convenuti resistenti di adempiere all'obbligo “di sottoscrivere
l'atto di cancellazione”, una pronuncia giudiziale idonea a conseguire la liberazione delle azioni dal pegno, il che trova nelle conclusioni riscontro laddove le ricorrenti avevano chiesto,
31 accertato il loro adempimento dell'obbligazione prevista a loro carico nel contratto di pegno del 17.10.2013, di “ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno presso la Camera di
Commercio di Bolzano e dai titoli azionari della GERHO'
S.p.a….”.
3.8. È noto che spetta al Giudice l'interpretazione della domanda e che ciò che rileva è il contenuto sostanziale della stessa, al di là delle espressioni letterali utilizzate, e lo scopo pratico perseguito in vista della tutela richiesta del diritto che l'attore ritiene leso o controverso (cfr. RT di CA,
sentenza n. 10840/2003, massima: “L'interpretazione della
domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni
letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa,
desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo
pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità
giudiziaria. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni
unite, risolvendo una questione di giurisdizione, hanno
individuato nella domanda con cui l'attore aveva lamentato
l'inadeguatezza della stima dell'indennità di esproprio,
producendo documenti e formulando istanze istruttorie dirette a
dimostrare l'incongruità dei valori accertati, un atto di
opposizione alla stima ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, devoluto alla cognizione della corte d'appello in
unico grado di merito, a nulla rilevando che la citazione
32 introduttiva del giudizio contenesse anche riferimenti alla nullità
della procedura espropriativa, tanto più che l'annullamento di
essa era oggetto di una richiesta separatamente azionata
davanti al giudice amministrativo).”; sentenza n. 18653/2004:
“Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice
di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute
nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di
precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della
parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle
conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero
complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza
della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle
parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo
delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto
introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti,
nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di
causa.”; sentenza n. 15802/2005: “Nell'esercizio del potere di
interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di
merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni
adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare
e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale
desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla
natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle
precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché
dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti
33 della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire
d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.”).
3.9. La volontà inequivoca delle società ricorrenti era, come emerge dall'atto introduttivo e da tutte le difese successive e,
anche, dalla condotta processuale delle parti, quella di ottenere una disposizione giudiziale di liberazione dal pegno in conformità al contratto di pegno intercorso a fronte del rifiuto palesato dai resistenti a prestarsi al compimento dell'atto dovuto, atto unilaterale che verrà poi formalizzato solo in data
2.8.2019 dinanzi alla notaia dott.ssa di Bolzano Persona_2
(cfr. sub doc. n. 3 di parte resistente giudizio del rinvio).
3.10. Del resto, anche la formulazione letterale “… ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno … dai titoli azionari della
GERHO' S.p.a….”, si presta, nel contesto delle vicende contrattuali narrate e dell'inadempimento contrattuale contestato ai resistenti, ad essere conformato nel senso di un provvedimento giudiziale che produca gli effetti dell'atto illegittimamente non compiuto (ex art. 2932 c.c.).
3.11. Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità di un ordine di “facere infungibile”, peraltro anche in sé e in linea teorica non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
RT di CA, Sezione Lavoro, sentenza n. 18779/2014;
Sezione 1, sentenza n. 19454/2011, massima: “Nell'ambito dei
rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui
34 si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una
sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in
conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del
debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze
risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di
persistente inadempimento del debitore;
inoltre, ogni dubbio
sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato
dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ.
(attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente
valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in
giurisprudenza.”
3.12. Ed è noto che anche l'obbligo di compiere un atto negoziale unilaterale (nel caso di specie “l'atto di cancellazione
del pegno”, da sottoscrivere “su semplice richiesta” delle società
costituenti il pegno al momento “dell'estinzione completa delle
obbligazioni garantite”) si presta al rimedio di tutela giudiziale ex art. 2932 cc (cfr. RT di CA, sentenza n.
5160/2012: “Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di
ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto
preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in
qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di
prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un
diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione
35 ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex
lege". (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato
l'esperibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. fondata su una
delibera consortile di assegnazione di un capannone artigianale,
ritenendola mancante dei requisiti minimi occorrenti per essere
intesa come proposta negoziale completa).”; cfr. anche RT di
CA, sentenza n. 10633/2014; RT di CA,
ordinanza n. 10010/2024).
3.13. Da quanto precede deriva anche il difetto di decisività del rilievo formale in ordine alla formulazione letterale della domanda, più corrispondente alla disciplina del pegno di quote di società a responsabilità limitata che a quella del pegno su azioni di società per azioni, perché a fronte dell'inequivocità
della tutela giudiziale richiesta spetta(va) al Giudice emettere un provvedimento utile e conformato alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
4. Infine, gli appellati in riassunzione hanno dedotto anche la temerarietà della domanda, formulando una domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, laddove gli appellanti in riassunzione hanno mantenuto ferme le conclusioni nel merito anche nel presente giudizio, pure essendo state consapevoli dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sin dall'agosto 2019, come risulterebbe dalla missiva sub doc. n. 3
della comparsa di costituzione del giudizio di rinvio, il tutto
36 anche senza informare la SU RT nel giudizio di cassazione.
4.1. Sul punto gli appellanti in riassunzione contestano di essere mai stati informati della liberazione del pegno e che neppure le controparti avrebbero informato la SU RT,
pure avendo depositato una memoria ex art. 380bis 1 cpc prima dell'udienza camerale (11.11.2022).
4.2. Non è, però, credibile che gli appellanti in riassunzione non fossero consapevoli dell'intervenuta liberazione dal pegno delle azioni di all'atto dell'introduzione del presente Parte_3
giudizio di rinvio.
4.3. Invero, la missiva sopra richiamata del 12.07.2019 della difesa degli appellati in riassunzione, secondo cui si “procederà
entro la prossima settimana” per il perfezionamento dell'atto notarile di liberazione dal pegno, era chiara. A ciò si aggiunge che mentre nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di del 31.8.2018 risultava ancora menzionato il pegno Parte_3
sulle azioni, nel verbale della stessa assemblea dell'01.10.2020
il pegno risulta cancellato (non più menzionato – cfr. sub doc.
n. 6 e 7 del fascicolo di parte appellata in riassunzione).
4.4. E non osta a ritenere tale consapevolezza, nel caso di specie, nonostante si tratti di un verbale assembleare della società che non è parte del giudizio. Ciò in quanto Parte_3
tutte le società coinvolte ruotano intorno alla persona fisica
, legale rappresentante della RÒ OL Controparte_6
37 RL, della e della (cfr. i verbali Parte_3 Parte_1
di assemblea citati nonché le procure ad litem rilasciate), sicché
appare innegabile la consapevolezza della già avvenuta liberazione dal pegno, quantomeno della parte Parte_1
[...]
4.5. Tuttavia, con riferimento al lamentato difetto informativo verso la SU RT (a cui bene avrebbe potuto ovviare la stessa parte appellata in riassunzione) non si vede quale effetto favorevole eventualmente calmierante, sotto il profilo della causalità delle spese del processo, l'informazione avrebbe potuto conseguire, essendo rimessa, comunque, al Giudice del rinvio la decisione sul merito se pure “virtuale”.
4.6. E con riferimento al giudizio di rinvio si ritiene che la reiterazione delle conclusioni nell'atto di citazione in riassunzione come già formulate nel precedente giudizio d'appello, nonostante la - medio tempore - intervenuta cessazione della materia del contendere, sia dovuta o a un difetto informativo tra parte e difesa legale o a mera trascuratezza nella redazione dell'atto giudiziale. Infatti, letta la memoria di costituzione delle controparti, parte appellante in riassunzione ha prontamente modificato le conclusioni nel presente giudizio di rinvio, associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4.7. E il giudizio di rinvio non può dirsi inutilmente intrapreso dalla stante il rilevante esborso di Parte_1
38 denaro subìto in forza dell'esecutività provvisoria dei provvedimenti di primo e secondo grado (oltre € 70.000,00, +
spese di registro + interessi) e la sua legittima pretesa di vedersi riconosciuto il diritto al recupero delle proprie spese di lite,
visto l'esito del giudizio di cassazione.
4.8. La domanda ex art. 96 cpc coltivata dagli appellati in riassunzione nel presente giudizio di rinvio va, pertanto,
disattesa.
5. Le spese del processo:
5.1. Stante l'esito complessivo, che vede “virtualmente”
soccombente gli appellati in riassunzione, in ossequio al principio ex art. 91 cpc, non sussistendo alcuna delle specifiche ragioni di compensazione neppure parziale di cui all'art. 92 cpc,
e Controparte_1 CP_2
devono essere condannati, in solido, a rifondere alla
(GIA' – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di le spese dell'intero Persona_1
processo.
5.2. e Controparte_1 [...]
vanno condannati anche, ex art. 389 cpc, a restituire CP_2
alla le spese di soccombenza Parte_1
corrisposte in loro favore in forza della provvisoria esecutività
dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 (RG n. 5672/2015) e della sentenza n.
21/2019 della RT d'Appello di Trento Sezione distaccata di
39 Bolzano, oltre agli interessi legali (art. 1284 comma 1 cpc) dalla data del rispettivo pagamento (RT di CA, ordinanza n. 30658/2017).
5.3. Tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
2.000.000,01 - € 4.000.000,00 – valore del pegno di cui era chiesta la liberazione), tenuto conto del rito semplificato scelto in primo grado, dell'assenza di fase istruttoria nei gradi di merito e nel presente giudizio di rinvio (per la quale nella nota spese depositata non vi è, infatti, alcuna richiesta di compenso),
del venir meno dell'oggetto della controversia in corso di causa,
della enunciazione interpretativa contenuta nell'ordinanza della
SU RT, si ritengono adeguati, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022: a) per il giudizio di primo grado i compensi minimi per le fasi di studio e introduttiva nonché il compenso medio per la fase decisionale, e quindi € 3.893,00 per studio, €
2.568,00 per la fase introduttiva ed € 13.542,00 per la fase decisionale, complessivamente € 20.003,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 868,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
b) per il giudizio di appello i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 9.643,00 per studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed € 16.033,00 per la
40 fase decisionale, complessivamente € 31.283,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 2.554,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
c) per il giudizio di cassazione i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 10.899,00
per studio, € 7.162,00 per la fase introduttiva ed € 5.607,00 per la fase decisionale, complessivamente € 23.668,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 3.372,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge;
d) per il presente giudizio di rinvio i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 4.822,00 per studio, € 2.804,00 per la fase introduttiva ed € 8.017,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 15.643,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
1.686,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e
Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
41 (GIA' – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di nei confronti di Persona_1 [...]
e con Controparte_3 CP_2
atto di citazione in sede di rinvio ex artt. 392 e ss. cpc di data
22.05.-06.06.2023 in seguito all'ordinanza della SU RT
n. 6728/2023, con cui è stata cassata, con rinvio, la sentenza n. 21/2019 di questa RT d'Appello di Trento Sezione
distaccata di Bolzano,
dichiara
cessata la materia del contendere in forza dell'atto di
“cancellazione di pegno su azioni di società per azioni” di data 2
agosto 2019 a rogito della notaia dott.ssa di Persona_2
Bolzano, rep. n. 21.672 e raccolta n. 10.288;
condanna
e , Controparte_1 CP_2
in solido, a restituire ex art. 389 cpc alla Parte_1
le spese di soccombenza corrisposte in loro
[...]
favore in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 (RG n.
5672/2015) e della sentenza n. 21/2019 della RT d'Appello
di Trento Sezione distaccata di Bolzano, oltre agli interessi legali
(art. 1284 comma 1 cpc) dalla data del rispettivo pagamento;
condanna
e , Controparte_1 CP_2
in solido, a rifondere alla le Parte_1
42 spese del processo, che liquida in: a) per il giudizio di primo grado in € 20.003,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 868,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e
Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
b) per il giudizio di appello in €
31.283,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 2.554,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e
Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
c) per il giudizio di cassazione in €
23.668,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 3.372,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge, e d) per il presente giudizio di rinvio in € 15.643,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 1.686,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge.
La RT dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
43 Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La RT d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere pegno - cancellazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 105/2023 R.G.
promossa
da
( – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di c.f. , Persona_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MOCCIA FLAVIO e TEDOLDI
ALBERTO, domiciliata presso il difensore avv. MOCCIA FLAVIO
presso il suo studio a Bolzano, p.zza della Vittoria n. 47/b,
giusta delega in atti,
- appellante e attrice in riassunzione -
contro
c.f. , e Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. , entrambi CP_2 C.F._1
1 rappresentati e difesi dagli avv.ti BRANDSTÄTTER GERHARD e
DI BRINA LEONARDO, con domicilio eletto in via Dr. Streiter n.
12 a Bolzano presso il difensore avv. BRANDSTÄTTER
GERHARD, giusta delega in atti;
- appellati e convenuti in riassunzione -
Oggetto: Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della SU
RT n. 6728/2023, con cassazione della sentenza n. 21/2019
di questa Sezione distaccata di Bolzano della RT d'Appello di
Trento, pronunciata sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017;
Causa trattenuta in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza dell'09.10.2024, con assegnazione dei termini perentori ex art. 190 cpc del 09.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e del 30.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma RT d'appello adita, quale Giudice di rinvio,
contrariis reiectis, visti e applicati i principî sanciti da Cass. 7
marzo 2023, n. 6728 che ha disposto il rinvio, così giudicare:
dichiarare cessata la materia del contendere nelle more del giudizio, con vittoria di spese di tutti i gradi, anche di legittimità, e con la condanna di Controparte_3
e in solido, alla
[...] CP_2
restituzione delle spese di soccombenza corrisposte in loro
2 favore in forza della provvisoria esecutorietà delle due Sentenze
dei precedenti gradi di merito e,
segnatamente, € 36.775.63 relativamente al primo grado ed €
35.631,23 relativamente al secondo grado, oltre al rimborso delle imposte di registro versate e agli interessi legali dalla data del versamento e a quelli ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica della citazione in sede di rinvio sino al saldo effettivo.
dei procuratori di parte appellata convenuta in
riassunzione:
Piaccia all'On.le RT d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, respinta ogni contraria azione o eccezione,
- rigettare l'azione ex adverso proposta, dichiarando la cessazione della materia del contendere;
- con vittoria di spese, onorari oltre 15% di spese generali, 4%
CAP e IVA - aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis del
DM 55/2014 - nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 riporta l'oggetto del processo nei termini che seguono: “Con contratto d.d. 17.10.2013, la cedeva CP_4
alla ed alla odierni ricorrenti, tutte Persona_1 Controparte_5
le 500.000 azioni, di sua proprietà, della società La Parte_3
al momento della stipula del predetto accordo di Parte_3
cessione, era titolare di fidi bancari concessi da vari istituti di
3 credito, a garanzia dei quali la ed Controparte_1
il signor odierni convenuti, risultavano fideiussori. CP_2
Gli acquirenti e si impegnavano a liberare i predetti Per_1 CP_5
fideiussori e a garanzia di tale liberazione si costituiva un pegno
sulle azioni cedute. Per quanto qui di interesse, si evidenzia che
con accordo d.d. 17.10.2013 (denominato “Accettazione contratto
cessione azioni”) ed il signor Controparte_1
si impegnavano, in vista della futura liberazione, a CP_2
mantenere le suddette garanzie, in via solidale con CP_5
e per l'importo complessivo massimo di euro Controparte_6
4.000.000,00 fino al 15.10.15. Contestualmente, in ragione della
responsabilità solidale così assunta, con contratto (“Proposta
contratto di pegno su azioni”) d.d. 17.10.13, la e la Persona_1
costituivano pegno sulla totalità delle azioni di Controparte_5
per l'importo massimo di € 4.000.000,00-, a Parte_3
garanzia della puntuale e integrale liberazione dei convenuti
dalle garanzie loro concesse entro e non oltre il 15.10.15 (art. 3).
Con il presente ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la e la Persona_1
chiedono la condanna dei convenuti alla Controparte_5
cancellazione immediata del pegno di cui sopra, asserendo di
avere pienamente adempiuto, entro i termini previsti, alle
obbligazioni garantite nel predetto contratto di pegno di azioni
d.d. 17.10.13, ossia di avere liberato Controparte_1
ed il signor dalle garanzie da loro a suo tempo
[...] CP_2
assunte in favore di Parte_3
4 2. Le ricorrenti hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito “accertato l'adempimento
da parte delle ricorrenti dell'obbligazione prevista nel contratto di
pegno di azioni dd. 17.10.2013, ordinare ai convenuti
[...]
e l'immediata Controparte_1 CP_2
cancellazione del pegno presso la Camera di Commercio di
Bolzano e dai titoli azionari della GERHO' S.p.a., aventi valore
nominale di € 500.000,00,- per l'importo complessivo massimo
garantito di € 4.000.000,00,-, di cui alla pattuizione
contrattuale”, con vittoria delle spese di lite.
3. I convenuti, pure dando sostanzialmente atto del pagamento dei debiti bancari da parte delle due società
acquirenti, hanno eccepito che le fideiussioni erano, almeno in parte, ancora efficaci, perché non tutti gli istituti di credito (e segnatamente AN , AN Controparte_7
Nazionale del Lavoro spa e IP AN Spa) avrebbero provveduto a liberare i fideiussori dagli impegni da loro rispettivamente assunti, avendo espressamente fatto salva la clausola cd. di reviviscenza contenuta nelle singole fideiussioni stipulate, rimanendo fermo in capo ai fideiussori l'obbligo di rimborsare qualsiasi somma le banche medesime dovessero restituire nel caso di revocatoria, annullamento e/o indebito oggettivo, e/o per arricchimento senza giusta causa. Con il che le ricorrenti non avrebbero provveduto alla piena ed integrale liberazione entro il termine previsto, con conseguente
5 infondatezza della domanda. I convenuti hanno, quindi, chiesto nel merito il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
4. Nelle note conclusionali dinanzi al Tribunale i convenuti hanno, peraltro, argomentato anche “l'inammissibilità del
richiesto ordine di cancellazione del pegno”, avendo le parti nel contratto di pegno (art. 3) pattuito che la cancellazione del pegno intervenga non sulla base di un mero “atto unilaterale,
bensì mediante un contratto, sottoscritto da tutte le parti del
rapporto”, ovvero con un vero e proprio “patto di cancellazione”.
Inammissibile, quindi, sarebbe una richiesta di un generico ordine del Giudice, laddove nel caso di specie l'ordinamento accorderebbe l'azione tipica ex art. 2932 cc.
5. Il Tribunale ha premesso il contenuto delle obbligazioni assunte nel contratto di pegno: art. 3, lettera a “Obbligazioni
garantite e durata della garanzia” secondo cui “le Azioni
Soggette a Pegno sono costituite in pegno a garanzia, in favore
dei per la puntuale ed integrale liberazione Parte_4
entro e non oltre il 15.10.2015 di tutte le garanzie concesse dagli
stessi a diversi istituti bancari per i fidi in Parte_4
essere di GERHO', nonché a garanzia dell'obbligo di restituzione
di ogni e qualsiasi somma che i dovessero Parte_4
corrispondere agli enti finanziatori in conseguenza dell'eventuale
escussione di dette garanzie anteriormente alla loro liberazione.
Il tutto per un importo complessivo massimo di Euro
4.000.000,00 (quattromilioni/00)”; lettera b dello stesso art. 3,
6 che prevede la cancellazione del pegno a fronte della completa estinzione delle obbligazioni garantite: “Le parti convengono che
il pegno costituito in forza del presente atto: (i) non verrà in alcun
modo ridotto per effetto di eventuale adempimento parziale delle
Obbligazioni Garantite;
(ii) si aggiunge e non pregiudica né
contrasta con qualsiasi altra garanzia accessoria, vincolo o
gravame presente o futuro di cui i creditori pignoratizi possano
beneficiare; e (iii) rimarrà in esistenza valido ed efficace fino alla
completa e alla totale estinzione delle obbligazioni garantite per
l'importo complessivo massimo di Euro 4.000.000
(quattromilioni/00) (di seguito il “periodo di garanzia”). Con
l'estinzione completa delle obbligazioni garantite il pegno decade
automaticamente e, su semplice richiesta scritta dei Costituenti il
Pegno, i Creditori Pignoratizi saranno obbligati a sottoscrivere
prontamente e senza ritardo Patto di cancellazione del pegno
stesso, idoneo a conseguire una pronta ed integrale cancellazione
dello stesso”. Il primo Giudice ha, poi, accertato che tre istituti di credito non avevano liberato i fideiussori facendo espressamente salva la clausola cosiddetta di reviviscenza (con permanente obbligo in capo a questi a rimborsare alle banche quanto le medesime dovessero restituire in caso di revocatoria,
annullamento e/o indebito oggettivo e/o per arricchimento senza giusta causa), accogliendo la tesi difensiva dei convenuti,
secondo cui la clausola di reviviscenza o “sopravvivenza”
determinerebbe il permanere del vincolo del fideiussore anche
7 dopo l'integrale pagamento del debito principale,
trasformandosi in un'obbligazione condizionata, sicché “i
convenuti risulterebbero pertanto ancora obbligati nei confronti
degli istituti di credito …, per effetto della piena vigenza della
clausola di sopravvivenza, con la conseguenza che gli stessi non
potrebbero considerarsi liberati ai sensi del contratto di pegno,
con conseguente rigetto della domanda attorea.” Inoltre, secondo il Tribunale, dette fideiussioni in realtà costituirebbero veri e propri contratti autonomi di garanzia (cfr. l'analisi specifica alle pagine 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza), derivandone che i convenuti non si sarebbero obbligati “a garantire l'adempimento
dell'obbligazione principale di per sé sola considerata, ma si sono
impegnati ad assicurare il pronto soddisfacimento dell'interesse
economico, ora della IP AN spa, ora della AN
[...]
, creditori beneficiari”. Così, i convenuti Controparte_7
risulterebbero ancora obbligati verso le banche,
indipendentemente dall'adempimento della prestazione principale, confermata dalle varie dichiarazioni liberatorie, per le “eventuali ipotesi di revocatoria, annullamento, indebito
oggettivo e arricchimento senza giusta causa”, e gli istituti di credito, richiamando la clausola di reviviscenza, in realtà non concedevano “una completa liberazione dei garanti”. L'impegno assunto non andrebbe valutato, quindi, nell'ottica di una clausola di reviviscenza della fideiussione, “quanto come
un'obbligazione, neanche condizionata, assunta nell'ambito del
8 contratto autonomo di garanzia”. Non avendo le banche,
pertanto, rinunciato a tale obbligazione, il garante rimarrebbe vincolato, con conseguente infondatezza della domanda, con l'aggravio delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc) perché parte ricorrente “non ha
adempiuto all'obbligo di liberare i resistenti dalla garanzia sopra
menzionata”.
6. Avverso questa decisione le ricorrenti e Persona_1 [...]
hanno interposto appello, dolendosi (cfr. sentenza CP_5
d'appello) dell'asserita “irrilevanza ai fini della decisione, della
qualificazione delle fideiussioni prestate … per i fidi bancari
concessi alla , come contratti autonomi di garanzia” e Parte_3
sostenendo che “al contrario di quanto concluso dal Tribunale, la
clausola di “reviviscenza” delle garanzie non incida
sull'intervenuto adempimento dell'obbligo di liberazione e sul
diritto a ottenere la cancellazione del pegno sulle azioni della
società ceduta”. Nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello le ricorrenti appellanti hanno introdotto, infine, il tema della nullità dei contratti di fideiussione stipulati secondo i modelli predisposti dall'ABI, in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale intercorsa tra gli istituti di credito in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/90, come sancita dalla sentenza della RT di CA n. 29810/2017.
7. I convenuti appellati e Controparte_1
si sono costituiti nel giudizio d'appello, chiedendo CP_2
9 il rigetto del gravame e riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc,
l'eccezione di inammissibilità di una richiesta di un ordine di cancellazione del pegno in presenza di un “patto di
cancellazione”.
8. La RT d'Appello Sezione distaccata di Bolzano con la sentenza n. 21/2019 del 12.12.2018 – 16.02.2019 ha respinto l'appello, ponendo le spese del grado a carico delle società
impugnanti. In primo luogo, la RT di merito ha ritenuto che
“non vi sono elementi per qualificare i contratti diversamente da
quanto fatto dai contraenti stessi e cioè fideiussioni bancarie.” In
ordine alla portata della clausola di reviviscenza contenuta nelle singole garanzie prestate, il Giudice d'appello ha ritenuto che
“in presenza della clausola di reviviscenza o meglio di
sopravvivenza, la fideiussione non è estinta in seguito al
pagamento del debitore principale, ma resta condizionata al
verificarsi degli eventi futuri e incerti ai quali è legata, in
particolare alle azioni di revocatoria, annullamento, indebito
oggettivo e arricchimento senza giusta causa.”, per cui sarebbe
“ragionevole ritenere che la garanzia, in seguito all'adempimento,
di fatto, diventi una fideiussione per obbligazioni condizionate,
come disciplinata dall'art. 1938 c.c..” Il perpetrarsi della garanzia fideiussoria dopo l'estinzione del debito garantito, pure gravoso, non costituirebbe, però, “una prestazione inesigibile e
giuridicamente impossibile sine die”, perché “la sua durata,
infatti, è legata alle azioni di impugnazione del pagamento e al
10 relativo termine di prescrizione.” In forza della clausola di sopravvivenza, quindi, “in mancanza delle dichiarazioni
liberatorie complete da parte di tutti gli istituti bancari garantiti
dalle fideiussioni oggetto di esame, indipendentemente
dall'avvenuto adempimento della prestazione principale, già
confermata, il signor e la CP_2 Controparte_3
risultano ancora obbligati l'uno nei confronti della IP
[...]
AN S.p.A. e l'altra nei confronti della Controparte_8
per le eventuali ipotesi di revocatoria, annullamento,
[...]
indebito oggettivo e arricchimento senza giusta causa, per il
tempo necessario allo spirare dei relativi termini di prescrizione.”
In ordine alla dedotta nullità delle fideiussioni con clausola di sopravvivenza, la RT d'appello, ricordando che la questione era stata posta dagli appellanti per la prima volta in comparsa conclusionale, “a preclusioni già spirate”, e, pure richiamando il potere di rilievo officioso della nullità del contratto ex art. 345
cpc, limitatamente alla “validità e efficacia di un rapporto
contrattuale oggetto di allegazione”, ha ritenuto che “il contratto
oggetto del presente giudizio, concluso tra le parti in causa, è il
contratto di pegno dd. 17.10.2013, della validità del quale non si
dubita, e non invece i contratti di fideiussione, ritenuti ora nulli
dagli appellanti” e concluso che “nel corso del presente processo,
al quale peraltro non partecipano gli istituti bancari che sono
parti contrattuali delle fideiussioni in esame, la questione della
nullità della fideiussione non è mai stata oggetto di trattazione e
11 non potrà quindi essere oggetto di alcuna pronuncia.”
9. Avverso questa decisione le appellanti e Persona_1 [...]
sono ricorsi in CA, formulando due motivi, CP_5
il primo attinente alla questione della nullità delle clausole di reviviscenza contenute nelle fideiussioni in relazione all'articolo
2 comma 3 della legge n. 287/1990, il secondo relativo, tra l'altro, all'interpretazione della volontà contrattuale fornita dal
Tribunale, prima, e dalla RT di merito, poi.
10. In relazione al primo motivo di ricorso, composto da due critiche (la prima diretta a censurare la decisione in rito di inammissibilità della questione, la seconda indirizzata alla motivazione nel merito comunque spesa dal Giudice d'appello,
nonostante l'abdicazione della potestas iudicandi con la decisione in rito), la SU RT ha ritenuto la censura in rito ammissibile e fondata “quanto ad entrambe le gradate
rationes decidendi in rito enunciate dalla sentenza impugnata.
Essendo la nullità negoziale una questione rilevabile d'ufficio ed
essendo rilevabile anche in appello, è palese l'erroneità della
prima affermazione fatta dalla corte bolzanina circa l'essere stata
sollevata l'eccezione dalle qui ricorrenti ed allora appellanti nella
conclusionale, quando erano maturate le preclusioni. In disparte
la non spiegata evocazione delle preclusioni, rilievo che resta
oscuro, parrebbe che l'assunto della corte territoriale sia nel
senso di voler conchiuso il rilievo di ufficio della questione di
nullità ad un momento anteriore alla conclusionale, cioè,
12 evidentemente, alla precisazione delle conclusioni, che è istituto
presente nel giudizio di appello: si veda l'art. 352, primo comma,
c.p.c. nel testo applicabile al giudizio. Un simile assunto è privo di
pregio, atteso che, sussistendo il potere del giudice, come
concede la stessa sentenza impugnata (si veda Cass., Sez. Un.,
n. 26242 del 2014) ed essendo esso esercitabile da parte del
giudice di appello anche in sede decisoria (semmai dovendo il
giudice di appello esercitare il potere nel rispetto dell'art. 101,
secondo comma, c.p.c.), l'esercizio del potere della parte deve
avere la stessa durata. Ne segue che il potere di rilievo della
nullità poteva essere esercitato anche nella conclusionale, come
lo è stato, tenuto conto che il rilievo avveniva sulla base delle
allegazioni acquisite al giudizio (sulla base delle quali avrebbe
potuto esercitare il rilievo anche il giudice). La corte territoriale,
dopo avere concesso nella sostanza quanto appena osservato,
ha, però, enunciato la seconda ratio decidendi in rito,
appoggiandola a Cass., Sez. Un., n. 7294 del 2017. In tale
decisione, le Sezioni Unite hanno affermato -- si riporta il principio
di diritto espressamente enunciato nella motivazione - che
«allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che
suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale
oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che
né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia
prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità
ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul
13 riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della
stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto,
implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere
di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in
senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò,
risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345
c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione,
sempre rimasta vigente, 7 del potere di rilevazione d'ufficio delle
eccezioni soggette a rilievo officioso». Ora, la sentenza impugnata
ha ritenuto di escludere che potesse rilevarsi d'ufficio la nullità
della clausola di reviviscenza in quanto essa non concerneva il
contratto di pegno oggetto del giudizio, ma, in tal modo ha
trascurato il tema di quella nullità, introdotto nella conclusionale,
concerneva fatti, cioè l'esistenza della clausola della fideiussione,
introdotti nel giudizio per via di eccezione dalla parte qui
resistente e, dunque anch'essi inerenti all'oggetto del giudizio per
come determinato appunto dal potere delle qui ricorrenti di
allargarlo con la deduzione di fatti integratori di un'eccezione,
quelli inerenti la nullità dei contratti di fideiussione in quanto
incidente sulla fondatezza della domanda. La corte bolzanina ha
completamente travisato il senso della pronuncia delle SS.UU.,
perché, dicendo che nel processo si discuteva del contratto di
pegno ha dimenticato che oggetto del decidere era pure, quale
fatto estintivo del pegno e, dunque, quale fatto rilevante per la
decisione sulla domanda inerente al pegno, l'essere avvenuta la
14 liberazione dei fideiussori, e dunque la permanenza o meno di
tale vincolo di garanzia. Rispetto a tale questione è palese che la
dedotta nullità della clausola di reviviscenza era questione
rilevante e decisiva, concretantesi in una controeccezione rispetto
alla prospettazione dei fideiussori. La corte territoriale ha mal
valutato il riferimento della sentenza delle Sezioni Unite,
giustificato dall'oggetto della controversia allora decisa, ai fatti
costitutivi della domanda, reputandolo — parrebbe - significativo
del fatto che il rilievo della nullità sarebbe giustificato solo là
dove inerente al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda,
nel mentre esso non ha affatto tale significato limitativo. La corte
territoriale parrebbe cioè avere reputato che la questione di
nullità avrebbe potuto prospettarsi solo con riferimento al
contratto di pegno, quale fonte della domanda e non invece
quanto alle fideiussioni, la cui persistenza, secondo i fideiussori,
in forza della clausola di reviviscenza, escludeva la richiesta di
declaratoria dell'inefficacia sopravvenuta del pegno. Ma il
principio affermato dalle Sezioni Unite, o meglio la logica da Esse
affermata (giustificata, si ricorda, dai principi posti dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza del 2014), non può che riguardare
anche il rilievo della nullità della clausola di reviviscenza,
introdotto dalle qui ricorrenti, come controeccezione rispetto alla
eccezione di permanenza del pegno per la permanenza del
vincolo fideiussorio in forza della clausola stessa.”
11. La SU RT ha, poi, anche accolto il secondo
15 motivo, nella parte in cui le ricorrenti si dolevano dell'interpretazione della garanzia dedotta nel contratto di pegno fornita dalla RT di merito. Per chiarezza espositiva si trascrive il percorso motivazionale dell'ordinanza rescissoria
(pagine 11 e ss.): “… Il Collegio reputa di dare rilievo come
questione più liquida alle argomentazioni con le quali il motivo si
duole - tirando le conclusioni tra la pagina 27 e la 28 -
dell'interpretazione che la RT di Bolzano ha dato della
garanzia oggetto del contratto di pegno, reputando che essa
comprendeva anche quanto previsto dalla clausola di
reviviscenza. Mette conto di rilevare che, prima di procedere
all'illustrazione di entrambi motivi, le ricorrenti hanno proceduto
(pagg.
6-7 del ricorso) ad evidenziare il testo del contratto di
pegno del 17 ottobre 2013 quanto all'art. 3 (rubricato:
"Obbligazioni Garantite e durata della garanzia"), lettere a) e b).
Esso risulta del seguente tenore: nella lettera a) esso dispone che
«le azioni soggette a pegno sono costituite in pegno a garanzia, in
favore dei creditori pignoratizi, per la puntuale ed integrale
liberazione entro e non oltre il 15.10.2015 di tutte le garanzie
concesse dagli stessi creditori pignoratizi a diversi istituti bancari
per i fidi in essere di nonché a garanzia dell'obbligo di Pt_3
restituzione di ogni e qualsiasi somma che i creditori pignoratizi
dovessero corrispondere agli enti finanziatori in conseguenza
dell'eventuale escussione di dette garanzie anteriormente alla
loro liberazione, il tutto per un importo complessivo massimo di
16 Euro 4.000.000, 00 (quattromilioni/00)»; nella lettera b) a sua
volta dispone che « Le parti convengono che il pegno costituito in
forza del presente atto: (i) non verrà in alcun modo ridotto per
effetto di eventuale adempimento parziale delle obbligazioni
garantite; (ii) si aggiunge e non pregiudica né contrasta con
qualsiasi altra garanzia accessoria, vincolo o gravame presente o
futuro di cui i creditori pignoratizi possano beneficiare;
e (iii)
rimarrà in esistenza valido 11 ed efficace fino alla completa e
alla totale estinzione delle obbligazioni garantite per l'importo
complessivo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni/00) (di
seguito il "periodo di garanzia"). Con l'estinzione completa delle
obbligazioni garantite, il pegno decade automaticamente e su
semplice richiesta scritta dei costituenti il pegno, i creditori
pignoratizi sono obbligati a sottoscrivere prontamente e senza
ritardo l'atto di cancellazione del pegno stesso idoneo a
conseguire una pronta ed integrale cancellazione dello stesso».
Ebbene, la mera lettura della clausola di cui all'art. 3 evidenzia
che i giudici di merito hanno violato in modo manifesto l'esegesi
letterale della stessa e quella secondo il criterio di cui all'art.
1363 c.c. per quanto rilevante al fine di comprendere se il pegno
si poteva ritenere esteso a quanto supposto dalla c.d. clausola di
reviviscenza. Il riferimento nella lettera a) alle "garanzie
concesse" palesa che non può essere considerato garantito dal
pegno quanto implicato dalla previsione della c.d. clausola di
reviviscenza, atteso che, essendo il suo operare subordinato al
17 verificarsi di futuri eventi condizionali, non può essere
considerato come relativo a ciò che per i creditori pignoratizi si
poteva considerare "garanzia concessa" agli istituti bancari:
questa riguardava il fido, cioè le somme erogate. Si vuol dire,
cioè, che, in ossequio al criterio di esegesi letterale, l'evento
supposto dalla clausola di reviviscenza non può considerarsi a
stretto rigore garanzia "concessa", questa concernendo
l'ammontare del fido. La conferma di questa esegesi e comunque
una ragione anche da sola sufficiente ad escludere che il pegno
potesse comprendere quanto supposto dalla c.d. clausola di
reviviscenza si trae in modo ancora una volta corrispondente ad
un criterio di piana applicazione del criterio di esegesi letterale,
dal tenore della clausola là dove essa parla di validità ed
efficacia del pegno "fino alla completa totale "estinzione delle
obbligazioni garantite": è palese che l'estinzione totale e
completa, essendo riferita alle obbligazioni "garantite", allude ad
obbligazioni esistenti e non ad obbligazioni ipoteticamente
insorgenti successivamente. L'uso del participio "garantite", che
poi viene ripetuto anche nell'inciso successivo, non può che
alludere all'obbligazione nascente dall'erogazione del fido, cioè
ricollegata ad una fattispecie costitutiva in essere. Non può
alludere ad una obbligazione dei beneficiari del pegno
meramente futura ed eventuale. Il definitivo venir meno della
possibile operatività della c.d. clausola di reviviscenza non si
presta ad essere considerato fenomeno riconducibile al concetto
18 dell'estinzione di un'obbligazione garantita. Sulla base di queste
considerazioni si evidenzia che la corte di merito, malamente
applicando il criterio di esegesi letterale, pur sempre previsto
dall'art. 1362 c.c. e quello dell'art. 1363, riferito alla clausola
sopra ricordata nel suo complesso, è incorsa in un vizio di falsa
applicazione di tali norme, avendo mal sussunto la fattispecie di
cui alla clausola con riferimento ad esse.”
12. Quindi, la SU RT ha accolto il motivo “in
parte qua”, cassando la sentenza con rinvio alla RT di
Appello di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione e specificando, infine, che “la ragione
della disposta cassazione rende irrilevante il problema della
nullità della clausola di reviviscenza, su cui la corte di merito
erroneamente si è rifiutata di pronunciare.”
13. La (già Parte_1 CP_5
, anche quale successore di in quanto
[...] Persona_1
divenuta titolare dell'intero pacchetto azionario di Parte_3
ha riassunto, quindi, il giudizio ai sensi dell'art. 392 cpc rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma RT
d'appello adita, quale Giudice di rinvio, contrariis reiectis, visti e
applicati i principii sanciti da Cass. 7 marzo 2023, n. 6728 che
ha disposto il rinvio, previa ogni e più opportuna declaratoria del
caso, così giudicare: NEL MERITO: accertato l'adempimento
all'obbligazione prevista nel contratto di pegno di azioni del
17.10.2013, ordinare ai convenuti
[...]
[...] e e comunque disporre Controparte_9 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno presso la Camera di
Commercio di Bolzano e dai titoli azionari della GERHÓ S.p.a.,
aventi valore nominale di € 500.000,00, per l'importo
complessivo massimo garantito di € 4.000.000,00, con le
conseguenti e necessarie iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e
depositi presso il Registro delle imprese e con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, imponendo agli appellati,
convenuti in questa sede di rinvio, una somma di denaro
equitativamente determinata per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di tutti i
gradi di giudizio, anche di legittimità e condanna di
[...]
e in solido, Controparte_3 CP_2
alla restituzione delle spese di soccombenza corrisposte in loro
favore in forza della provvisoria esecutorietà delle due Sentenze
dei precedenti gradi di merito e, segnatamente, € 36.775.63
relativamente al primo grado ed € 35.631,23 relativamente al
secondo grado, oltre al rimborso delle imposte di registro versate
e agli interessi legali dalla data del versamento e a quelli ex art.
1284, comma 4, c.c. dalla notifica del presente atto sino al saldo
effettivo.”
14. e Controparte_1 CP_2
costituendosi nel giudizio di rinvio, hanno dedotto: - l'impropria richiesta di ordine di cancellazione, rivolto al Conservatore del
20 Registro delle imprese, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 2806 cc per il pegno su quote delle società a responsabilità limitata, mentre il pegno oggetto di causa sarebbe costituito su titoli azionari di una S.p.a., con diversa disciplina applicabile (costituita dall'art. 3 commi 1 e 2 del r.d.
n. 239/1942); - la temerarietà della domanda, se interpretata
“ortopedicamente” come diretta alla liberazione delle azioni della dal pegno, essendo l'appellante in riassunzione Pt_3
“perfettamente consapevole che le azioni sono già state liberate
dal pegno” con atto pubblico del 2.8.2019 con cui i titolari del pegno hanno dichiarato di rinunciare alla garanzia pignoratizia e di autorizzare la società ad effettuare le conseguenti Pt_3
annotazioni sui certificati azionari e nel libro soci. Gli appellati in riassunzione hanno, quindi, chiesto di “rigettare l'azione ex
adverso proposta, dichiarando la cessazione della materia del
contendere”, con vittoria delle spese di lite e “condanna ai sensi
dell'art. 96 cpc per lite temeraria.”
15. Per l'udienza del 18.10.2023 gli appellanti in riassunzione, “preso atto dell'intervenuta cancellazione del
pegno su iniziativa delle controparti”, hanno modificato le conclusioni associandosi alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma con vittoria delle spese di lite dell'intero processo unitamente alle richieste di restituzione delle somme sborsate per effetto delle condanne ex art. 91 cpc di cui all'ordinanza del Tribunale e alla sentenza
21 rescissa di questa RT d'appello.
16. Con ordinanza del 18.10.2023 questa RT, preso atto del venire meno dell'oggetto della lite, ha ritenuto l'opportunità di ordinare la comparizione personale delle parti al fine di trovare un accordo, essenzialmente, sull'allocazione delle spese di lite.
17. L'invito alla composizione bonaria è, purtuttavia,
fallito, sicché la controversia passa ora in decisione sulle conclusioni precisate con trattazione scritta dell'udienza dell'09.10.2024 e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno manifestato, negli scritti conclusionali di questo giudizio di rinvio, sostanziale accordo su due aspetti:
1.1. Gli appellati in riassunzione, Controparte_1
e hanno spontaneamente eseguito, con atto CP_2
notarile a rogito della notaia dott.ssa di Bolzano Persona_2
dell'02.08.2019 (cfr. la copia allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio), la liberazione delle azioni dal pegno costituito con contratto di pegno del 17.10.2013. E',
pertanto, venuta meno la ragione di contrasto tra le parti oggetto del presente processo, con la conseguenza che entrambe le parti chiedono a questo Giudice del giudizio di rinvio la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le parti chiedono però anche una decisione sull'allocazione delle spese del processo (e sulla domanda di restituzione di
22 quanto pagato dagli appellanti in riassunzione in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del
Tribunale e della sentenza d'appello) secondo il criterio della
“soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove non vi fosse intervenuta la cessazione della materia contesa.
1.2. L'ordinanza n. 6728/2023 della SU RT dispone,
ai sensi dell'art. 384 comma 2 cpc, per il presente giudizio due
regole iuris vincolanti per il Giudice del rinvio:
a) la clausola n. 3 del contratto di pegno e i termini ivi utilizzati di “garanzie concesse” e di “obbligazioni garantite” in alcun modo possono essere interpretate nel senso che il pegno abbracci anche le eventuali, condizionate e future obbligazioni implicate dalla presenza, in alcune fideiussioni (cfr. l'esame dettagliato nell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di
Bolzano), della cosiddetta clausola di reviviscenza o sopravvivenza per il caso di revocatoria, annullamento, indebito oggettivo o arricchimento senza causa in relazione al pagamento del debito principale (“… Il riferimento nella lettera a)
alle "garanzie concesse" palesa che non può essere considerato
garantito dal pegno quanto implicato dalla previsione della c.d.
clausola di reviviscenza, atteso che, essendo il suo operare
subordinato al verificarsi di futuri eventi condizionali, non può
essere considerato come relativo a ciò che per i creditori
pignoratizi si poteva considerare "garanzia concessa" agli istituti
23 bancari: questa riguardava il fido, cioè le somme erogate …”);
b) non potendosi interpretare la clausola dibattuta del contratto di pegno nel senso argomentato dai convenuti appellati in riassunzione, perde rilievo ai fini del decidere la questione della nullità della clausola di reviviscenza contenuta in alcune fideiussioni, perché la validità, o meno, di questa clausola non incide (più) sull'accertamento dell'adempimento dell'obbligazione a carico degli appellanti in riassunzione di procurare la liberazione dei creditori pignoratizi entro il termine del 15.10.2015 da tutte le garanzie concesse dagli stessi agli istituti bancari per i fidi di (“La ragione della Parte_3
disposta cassazione rende irrilevante il problema della nullità
della clausola di reviviscenza, su cui la corte di merito
erroneamente si è rifiutata di pronunciare.”).
1.3. La ritenuta “irrilevanza della questione della nullità”
esime, pertanto, il presente Giudice del rinvio dall'esame nel merito della sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni contenenti la clausola di reviviscenza.
1.4. Irrilevante, poi, per questo Giudice del rinvio è anche il rilievo critico e “accademico” degli appellati in riassunzione (cfr.
a pagina 4 della comparsa conclusionale) se con questo intervento il Giudice di legittimità sia “sceso nel merito
dell'interpretazione dell'art. 3” del contratto di pegno secondo una “enunciata valutazione di merito (in genere ritenuta
esorbitante dalla sfera del giudizio di legittimità) …”.
24 2. Con il che può passarsi immediatamente alla valutazione del merito, pure ormai “virtuale”, dell'originaria domanda proposta dall'appellante in riassunzione.
2.1. È sostanzialmente pacifico ed è stato accertato già dal
Tribunale e dalla RT d'Appello, senza che su ciò vi sia stata discussione ulteriore, che all'atto dell'introduzione del presente giudizio ovvero entro il termine fissato nel contratto di pegno
(15.10.2015) i debiti di , garantiti dalle fideiussioni di Parte_3
e erano già stati – Controparte_1 CP_2
in parte da tempo – estinti (cfr. anche la documentazione delle liberatorie comunicate dagli istituti di credito alla debitrice e ai due fideiussori sub doc. n. 5 allegata al ricorso Parte_3
ex art. 702bis cpc).
2.2. Secondo l'interpretazione letterale (art. 1362 cc) e giusta quella complessiva del regolamento contrattuale (art. 1363 cc),
come conseguita alla luce della regola del giudizio sopra richiamata sub lettera a), le “garanzie concesse” o “obbligazioni
garantite” dai fideiussori attengono esclusivamente ai fidi bancari all'epoca in essere con L'obbligazione Parte_3
assunta dai costituenti il pegno ( e Persona_1 Controparte_5
di procurare la liberazione dei creditori pignoratizi entro il termine del 15.10.2015 dalle “garanzie concesse” attiene,
secondo la stessa regola del presente giudizio, unicamente all'adempimento (completo e integrale) dei debiti principali verso i diversi istituti di credito. L'obbligazione non comprende le
25 eventuali obbligazioni future e condizionate a determinati eventi per effetto della clausola di reviviscenza.
2.3. Ottenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti di credito in data antecedente al termine del 15.10.2015 (cfr., ancora, sub doc. n. 5 le comunicazioni di tutte le banche coinvolte, tutte di data anteriore al 15.10.2015), a nulla rilevando – per quanto sopra - che in alcune di esse vi fosse richiamato espressamente l'obbligo (eventuale e futuro nonché condizionato) risultante dalla clausola di reviviscenza a carico dei fideiussori
[...]
e alla data del Controparte_1 CP_2
15.10.2015 le obbligate società e Persona_1 Controparte_5
potevano dirsi adempienti dell'obbligazione assunta.
2.4. Al che consegue, altresì, che il pegno sulle azioni di Pt_3
doveva ritenersi decaduto (inefficace) e che i fideiussori e
[...]
creditori pignoratizi dovevano prestarsi “a semplice richiesta” a compiere l'atto formale necessario e idoneo alla cancellazione del pegno (cfr. art. 3, lettera b, iii del contratto di pegno: “….Con
l'estinzione delle obbligazioni garantite, il pegno decade
automaticamente e su semplice richiesta scritta dei costituenti il
pegno, i creditori pignoratizi sono obbligati a sottoscrivere
prontamente e senza ritardo l'atto di cancellazione del pegno
stesso idoneo a conseguire una pronta ed integrale cancellazione
dello stesso.”; cfr. anche le numerose missive/diffide sub doc.
n. 6, 7, 8, 9 e 10 del ricorso introduttivo, inviate dalle società
ricorrenti ai convenuti tra il 15.09.2015 e il 17.10.2015).
26 2.5. La domanda introduttiva è, quindi, sotto questo profilo da ritenere “virtualmente” fondata.
3. Nel corso del giudizio di primo grado (nelle note conclusive) i convenuti avevano, però, sollevato una questione di inammissibilità della domanda diretta a ottenere un “ordine
giudiziale generico di cancellazione”, reiterata ex art. 346 cpc anche in appello, non affrontata nel giudizio di CA
(arrestatosi alla questione dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalle società costituenti il pegno).
3.1. Nelle note conclusive del giudizio di primo grado i convenuti argomentavano l'inammissibilità del petitum, in quanto le ricorrenti avevano chiesto l'emissione di un ordine giudiziale di fare infungibile (il Tribunale voglia “ordinare ai
convenuti … l'immediata cancellazione del pegno presso la
camera di commercio di Bolzano e dai titoli azionari della ER
…”).
3.2. Inoltre, argomentavano i convenuti, l'emissione dell'ordine giudiziale sarebbe nel caso di specie precluso, perché
le parti nel contratto di pegno (art. 3) avevano pattuito che la cancellazione del pegno intervenga non sulla base di un mero
“atto unilaterale, bensì mediante un contratto, sottoscritto da
tutte le parti del rapporto”, ovvero con un vero e proprio “patto di
cancellazione”. Inammissibile, quindi, sarebbe una richiesta di un generico ordine del Giudice, laddove nel caso di specie l'ordinamento accorderebbe l'azione tipica ex art. 2932 cc.
27 3.3. Nel presente giudizio di rinvio la questione è stata ulteriormente arricchita (cfr. sopra sub punto 14 dello svolgimento del processo). Mentre nella costituzione in giudizio gli appellati in riassunzione argomentavano in termini di
“impropria formulazione” delle conclusioni sulla scia di quanto previsto per le quote di società a responsabilità limitata e non per le azioni di società per azioni, nella comparsa conclusionale si sostiene che le conclusioni di Parte_1
“contengono un petitum impossibile e illegittimo e, pertanto,
dovevano essere rigettate d'ufficio da questa RT (secondo il
principio della soccombenza virtuale).” Il petitum o provvedimento richiesto dalle società attrici di “ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
e comunque disporre l'immediata cancellazione del pegno presso
la Camera di Commercio di Bolzano dai titoli azionari della
GERHÓ S.p.A.” sarebbe illegittimo “posto che, nel caso di specie,
il pegno ha ad oggetto titoli azionari (e non quote di s.r.l.) ed è
stato costituito sulle azioni della nelle forme di legge, cioè Pt_3
mediante girata «in garanzia» dei titoli azionari della società (v.
doc. n. 02, depositato da controparte …).” La disciplina applicabile al pegno su azioni sarebbe quella di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, del r.d. 239/1942, secondo cui “I vincoli reali sui
titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della
società emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli
azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo,
28 girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte
alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito
all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società
immediatamente”. Per contro, la richiesta così come formulata e mai modificata di un “un ordine di cancellazione del pegno
presso la Camera di Commercio di Bolzano ecc.”, essendo formulata ai sensi della diversa disciplina delle società a responsabilità limitata (ex art. 2806 e 2470 c.c.), sarebbe
“evidentemente inammissibile e priva di qualsivoglia senso o
rilevanza qualora (come nel caso di specie) oggetto del pegno
siano azioni di società.” Le parti attrici avrebbero, pertanto,
proposto un'azione “che mai avrebbe potuto essere accolta dal
Giudice adito, perché il petitum riguardava un facere che non ha
nulla a che vedere con la disciplina del pegno sui titoli azionari.
Né la domanda avrebbe potuto essere modificata in extremis,
nell'ulteriore corso del presente giudizio di rinvio, essendo già
decorso il termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c., ai fini della
precisazione degli elementi essenziali dell'azione. Né, tanto
meno, il Giudice avrebbe potuto modificare, con un indebito
intervento «ortopedico» la domanda, il cui preciso e puntuale
contenuto non lasciava alcuno spazio all'interpretazione. In tal
caso sarebbe stata accolta una domanda contenente un petitum
diverso da quello formulato dalla parte, e il Giudice sarebbe
incorso in un evidente vizio di extra o ultrapetizione. … Sussiste
pertanto, ai fini della residuale pronuncia sulle spese legali
29 (unica pretesa ormai in essere in questa sede), una palese
«soccombenza virtuale» della controparte. Il che comporta la
condanna alle spese legali dell'intero giudizio, ivi comprese quelle
della fase di CA e rinvio, in base al principio secondo il
quale «In tema di regolamento delle spese processuali, la
soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) va individuata ex post, con
riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito
della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei
singoli segmenti (grado e fase) del giudizio» (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 03/09/2024, n. 23639 e numerose altre conformi).”
3.4. Gli attori appellanti, nel rassegnare le conclusioni nel giudizio d'appello, hanno inserito dopo i destinatari dell'ordine richiesto al Giudice l'inciso “e comunque disporre” (l'immediata cancellazione …), con ciò ulteriormente chiarendo la loro volontà diretta a ottenere una pronuncia giudiziale idonea ad apprestare tutela del loro diritto ad ottenere la liberazione dal pegno sulle azioni della società . Parte_3
3.5. A prescindere dal progressivo “ampliamento” delle eccezioni di inammissibilità della domanda introduttiva nella parte relativa alla richiesta di pronuncia attuativa della liberazione dal pegno (dalla inammissibilità di una condanna a un facere infungibile, all'erroneità del rimedio generico richiesto a fronte di quello tipico ex art. 2932 cc e, infine, all'impossibilità
del petitum per la diversità della disciplina normativa del pegno su quote di srl rispetto a quello su azioni di spa), questo collegio
30 ritiene di dovere e potere interpretare l'azione proposta dalle società e (oggi Controparte_5 Per_1 Parte_1
non limitandosi alla meccanica sussunzione secondo il
[...]
senso letterale delle parole impiegate nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ex art. 702bis cpc.
3.6. Nel ricorso introduttivo le parti attrici avevano premesso
(sub lettera c) di avere in esecuzione del contratto di pegno provveduto “ad annotare il relativo peso sui titoli azionari
mediante girata e nell'apposito registro istituito presso la Camera
di Commercio” (cfr. sub doc. n. 3 le copie delle girate e sub n. 4
la visura camerale di Gerho Spa dalla quale risulta la sottoposizione a pegno delle azioni detenute dalle società scie
RÒ OL RL e ). Hanno poi dedotto di avere Per_1
adempiuto da tempo all'obbligazione assunta di procurare la liberazione dei fideiussori pignoratizi e di avere, pertanto,
chiesto e diffidato “formalmente ai resistenti di sottoscrivere
l'atto di cancellazione del pegno come previsto dall'art. lett. b)
punto iii) del contratto.” Non avendo i resistenti ottemperato
“alla dovuta sottoscrizione dell'atto di cancellazione”, si “impone
il presente giudizio”.
3.7. Emerge, quindi, la volontà di ottenere, a fronte del rifiuto dei convenuti resistenti di adempiere all'obbligo “di sottoscrivere
l'atto di cancellazione”, una pronuncia giudiziale idonea a conseguire la liberazione delle azioni dal pegno, il che trova nelle conclusioni riscontro laddove le ricorrenti avevano chiesto,
31 accertato il loro adempimento dell'obbligazione prevista a loro carico nel contratto di pegno del 17.10.2013, di “ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno presso la Camera di
Commercio di Bolzano e dai titoli azionari della GERHO'
S.p.a….”.
3.8. È noto che spetta al Giudice l'interpretazione della domanda e che ciò che rileva è il contenuto sostanziale della stessa, al di là delle espressioni letterali utilizzate, e lo scopo pratico perseguito in vista della tutela richiesta del diritto che l'attore ritiene leso o controverso (cfr. RT di CA,
sentenza n. 10840/2003, massima: “L'interpretazione della
domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni
letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa,
desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo
pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità
giudiziaria. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni
unite, risolvendo una questione di giurisdizione, hanno
individuato nella domanda con cui l'attore aveva lamentato
l'inadeguatezza della stima dell'indennità di esproprio,
producendo documenti e formulando istanze istruttorie dirette a
dimostrare l'incongruità dei valori accertati, un atto di
opposizione alla stima ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, devoluto alla cognizione della corte d'appello in
unico grado di merito, a nulla rilevando che la citazione
32 introduttiva del giudizio contenesse anche riferimenti alla nullità
della procedura espropriativa, tanto più che l'annullamento di
essa era oggetto di una richiesta separatamente azionata
davanti al giudice amministrativo).”; sentenza n. 18653/2004:
“Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice
di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute
nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di
precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della
parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle
conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero
complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza
della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle
parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo
delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto
introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti,
nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di
causa.”; sentenza n. 15802/2005: “Nell'esercizio del potere di
interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di
merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni
adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare
e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale
desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla
natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle
precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché
dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti
33 della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire
d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.”).
3.9. La volontà inequivoca delle società ricorrenti era, come emerge dall'atto introduttivo e da tutte le difese successive e,
anche, dalla condotta processuale delle parti, quella di ottenere una disposizione giudiziale di liberazione dal pegno in conformità al contratto di pegno intercorso a fronte del rifiuto palesato dai resistenti a prestarsi al compimento dell'atto dovuto, atto unilaterale che verrà poi formalizzato solo in data
2.8.2019 dinanzi alla notaia dott.ssa di Bolzano Persona_2
(cfr. sub doc. n. 3 di parte resistente giudizio del rinvio).
3.10. Del resto, anche la formulazione letterale “… ordinare ai
convenuti e Controparte_1 CP_2
l'immediata cancellazione del pegno … dai titoli azionari della
GERHO' S.p.a….”, si presta, nel contesto delle vicende contrattuali narrate e dell'inadempimento contrattuale contestato ai resistenti, ad essere conformato nel senso di un provvedimento giudiziale che produca gli effetti dell'atto illegittimamente non compiuto (ex art. 2932 c.c.).
3.11. Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità di un ordine di “facere infungibile”, peraltro anche in sé e in linea teorica non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
RT di CA, Sezione Lavoro, sentenza n. 18779/2014;
Sezione 1, sentenza n. 19454/2011, massima: “Nell'ambito dei
rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui
34 si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una
sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in
conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del
debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze
risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di
persistente inadempimento del debitore;
inoltre, ogni dubbio
sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato
dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ.
(attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente
valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in
giurisprudenza.”
3.12. Ed è noto che anche l'obbligo di compiere un atto negoziale unilaterale (nel caso di specie “l'atto di cancellazione
del pegno”, da sottoscrivere “su semplice richiesta” delle società
costituenti il pegno al momento “dell'estinzione completa delle
obbligazioni garantite”) si presta al rimedio di tutela giudiziale ex art. 2932 cc (cfr. RT di CA, sentenza n.
5160/2012: “Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di
ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto
preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in
qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di
prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un
diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione
35 ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex
lege". (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato
l'esperibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. fondata su una
delibera consortile di assegnazione di un capannone artigianale,
ritenendola mancante dei requisiti minimi occorrenti per essere
intesa come proposta negoziale completa).”; cfr. anche RT di
CA, sentenza n. 10633/2014; RT di CA,
ordinanza n. 10010/2024).
3.13. Da quanto precede deriva anche il difetto di decisività del rilievo formale in ordine alla formulazione letterale della domanda, più corrispondente alla disciplina del pegno di quote di società a responsabilità limitata che a quella del pegno su azioni di società per azioni, perché a fronte dell'inequivocità
della tutela giudiziale richiesta spetta(va) al Giudice emettere un provvedimento utile e conformato alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
4. Infine, gli appellati in riassunzione hanno dedotto anche la temerarietà della domanda, formulando una domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, laddove gli appellanti in riassunzione hanno mantenuto ferme le conclusioni nel merito anche nel presente giudizio, pure essendo state consapevoli dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sin dall'agosto 2019, come risulterebbe dalla missiva sub doc. n. 3
della comparsa di costituzione del giudizio di rinvio, il tutto
36 anche senza informare la SU RT nel giudizio di cassazione.
4.1. Sul punto gli appellanti in riassunzione contestano di essere mai stati informati della liberazione del pegno e che neppure le controparti avrebbero informato la SU RT,
pure avendo depositato una memoria ex art. 380bis 1 cpc prima dell'udienza camerale (11.11.2022).
4.2. Non è, però, credibile che gli appellanti in riassunzione non fossero consapevoli dell'intervenuta liberazione dal pegno delle azioni di all'atto dell'introduzione del presente Parte_3
giudizio di rinvio.
4.3. Invero, la missiva sopra richiamata del 12.07.2019 della difesa degli appellati in riassunzione, secondo cui si “procederà
entro la prossima settimana” per il perfezionamento dell'atto notarile di liberazione dal pegno, era chiara. A ciò si aggiunge che mentre nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di del 31.8.2018 risultava ancora menzionato il pegno Parte_3
sulle azioni, nel verbale della stessa assemblea dell'01.10.2020
il pegno risulta cancellato (non più menzionato – cfr. sub doc.
n. 6 e 7 del fascicolo di parte appellata in riassunzione).
4.4. E non osta a ritenere tale consapevolezza, nel caso di specie, nonostante si tratti di un verbale assembleare della società che non è parte del giudizio. Ciò in quanto Parte_3
tutte le società coinvolte ruotano intorno alla persona fisica
, legale rappresentante della RÒ OL Controparte_6
37 RL, della e della (cfr. i verbali Parte_3 Parte_1
di assemblea citati nonché le procure ad litem rilasciate), sicché
appare innegabile la consapevolezza della già avvenuta liberazione dal pegno, quantomeno della parte Parte_1
[...]
4.5. Tuttavia, con riferimento al lamentato difetto informativo verso la SU RT (a cui bene avrebbe potuto ovviare la stessa parte appellata in riassunzione) non si vede quale effetto favorevole eventualmente calmierante, sotto il profilo della causalità delle spese del processo, l'informazione avrebbe potuto conseguire, essendo rimessa, comunque, al Giudice del rinvio la decisione sul merito se pure “virtuale”.
4.6. E con riferimento al giudizio di rinvio si ritiene che la reiterazione delle conclusioni nell'atto di citazione in riassunzione come già formulate nel precedente giudizio d'appello, nonostante la - medio tempore - intervenuta cessazione della materia del contendere, sia dovuta o a un difetto informativo tra parte e difesa legale o a mera trascuratezza nella redazione dell'atto giudiziale. Infatti, letta la memoria di costituzione delle controparti, parte appellante in riassunzione ha prontamente modificato le conclusioni nel presente giudizio di rinvio, associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4.7. E il giudizio di rinvio non può dirsi inutilmente intrapreso dalla stante il rilevante esborso di Parte_1
38 denaro subìto in forza dell'esecutività provvisoria dei provvedimenti di primo e secondo grado (oltre € 70.000,00, +
spese di registro + interessi) e la sua legittima pretesa di vedersi riconosciuto il diritto al recupero delle proprie spese di lite,
visto l'esito del giudizio di cassazione.
4.8. La domanda ex art. 96 cpc coltivata dagli appellati in riassunzione nel presente giudizio di rinvio va, pertanto,
disattesa.
5. Le spese del processo:
5.1. Stante l'esito complessivo, che vede “virtualmente”
soccombente gli appellati in riassunzione, in ossequio al principio ex art. 91 cpc, non sussistendo alcuna delle specifiche ragioni di compensazione neppure parziale di cui all'art. 92 cpc,
e Controparte_1 CP_2
devono essere condannati, in solido, a rifondere alla
(GIA' – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di le spese dell'intero Persona_1
processo.
5.2. e Controparte_1 [...]
vanno condannati anche, ex art. 389 cpc, a restituire CP_2
alla le spese di soccombenza Parte_1
corrisposte in loro favore in forza della provvisoria esecutività
dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 (RG n. 5672/2015) e della sentenza n.
21/2019 della RT d'Appello di Trento Sezione distaccata di
39 Bolzano, oltre agli interessi legali (art. 1284 comma 1 cpc) dalla data del rispettivo pagamento (RT di CA, ordinanza n. 30658/2017).
5.3. Tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
2.000.000,01 - € 4.000.000,00 – valore del pegno di cui era chiesta la liberazione), tenuto conto del rito semplificato scelto in primo grado, dell'assenza di fase istruttoria nei gradi di merito e nel presente giudizio di rinvio (per la quale nella nota spese depositata non vi è, infatti, alcuna richiesta di compenso),
del venir meno dell'oggetto della controversia in corso di causa,
della enunciazione interpretativa contenuta nell'ordinanza della
SU RT, si ritengono adeguati, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022: a) per il giudizio di primo grado i compensi minimi per le fasi di studio e introduttiva nonché il compenso medio per la fase decisionale, e quindi € 3.893,00 per studio, €
2.568,00 per la fase introduttiva ed € 13.542,00 per la fase decisionale, complessivamente € 20.003,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 868,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
b) per il giudizio di appello i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 9.643,00 per studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed € 16.033,00 per la
40 fase decisionale, complessivamente € 31.283,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 2.554,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
c) per il giudizio di cassazione i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 10.899,00
per studio, € 7.162,00 per la fase introduttiva ed € 5.607,00 per la fase decisionale, complessivamente € 23.668,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 3.372,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge;
d) per il presente giudizio di rinvio i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi € 4.822,00 per studio, € 2.804,00 per la fase introduttiva ed € 8.017,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 15.643,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
1.686,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e
Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
41 (GIA' – Parte_1 Parte_2
anche quale successore di nei confronti di Persona_1 [...]
e con Controparte_3 CP_2
atto di citazione in sede di rinvio ex artt. 392 e ss. cpc di data
22.05.-06.06.2023 in seguito all'ordinanza della SU RT
n. 6728/2023, con cui è stata cassata, con rinvio, la sentenza n. 21/2019 di questa RT d'Appello di Trento Sezione
distaccata di Bolzano,
dichiara
cessata la materia del contendere in forza dell'atto di
“cancellazione di pegno su azioni di società per azioni” di data 2
agosto 2019 a rogito della notaia dott.ssa di Persona_2
Bolzano, rep. n. 21.672 e raccolta n. 10.288;
condanna
e , Controparte_1 CP_2
in solido, a restituire ex art. 389 cpc alla Parte_1
le spese di soccombenza corrisposte in loro
[...]
favore in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di Bolzano di data 15.06.2017 (RG n.
5672/2015) e della sentenza n. 21/2019 della RT d'Appello
di Trento Sezione distaccata di Bolzano, oltre agli interessi legali
(art. 1284 comma 1 cpc) dalla data del rispettivo pagamento;
condanna
e , Controparte_1 CP_2
in solido, a rifondere alla le Parte_1
42 spese del processo, che liquida in: a) per il giudizio di primo grado in € 20.003,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 868,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e
Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
b) per il giudizio di appello in €
31.283,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 2.554,00 per spese anticipate (contributo unificato e spese di notifica), oltre Iva e
Cap e successive occorrende (spese di registro) nella misura e sulle poste previste per legge;
c) per il giudizio di cassazione in €
23.668,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 3.372,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge, e d) per il presente giudizio di rinvio in € 15.643,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 1.686,00 per spese anticipate (contributo unificato), oltre Iva e Cap e successive occorrende nella misura e sulle poste previste per legge.
La RT dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
43 Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
44