Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2025, proposto da
LO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Comune di Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto serbato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, sulla istanza di accesso del 9 luglio 2025;
e per l'esibizione
in forma integrale di tutta la documentazione urbanistica ed edilizia richiesta con la PEC del 9/7/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, il sig. NO insorgeva avanti questo TAR per ottenere l’annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 9 luglio 2025, per ciò che afferiva alla documentazione detenuta dal resistente Ministero.
In prossimità della odierna udienza camerale lo stesso ricorrente rappresentava l’avvenuto, integrale, soddisfacimento della pretesa conoscitiva in data 11 settembre 2025, instando per la cessazione della materia del contendere, solo insistendo per la condanna alle spese della resistente Amministrazione statale, in virtù del principio della soccombenza virtuale; la circostanza relativa all’avvenuto conseguimento del bene delle vita anelato dal ricorrente, di poi, è stata confermata, e comprovata, dalla stessa Amministrazione resistente.
Si impone, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente sostanzialmente ottenuto quanto richiesto con il ricorso.
Le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della scansione temporale che risulta avere connotato la fattispecie che ne occupa -con il presente giudizio che ben avrebbe potuto, e dovuto, essere evitato sol che la parte ricorrente avesse ancora atteso qualche giorno, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, prima di procedere alla, per vero ingiustificatamente repentina , reazione in sede giurisdizionale- e delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | TI DE |
IL SEGRETARIO