Articolo 353 del Codice civile
Articolo 318Articolo 315 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 353.

(Domanda di dispensa).

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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