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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 47/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VIRGARA ANTONELLA e dell'avv. ROMEO ORESTE GIORGIO MARIA
appellante - appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US TR
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
appellati
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LASCALA CP_3 C.F._3
NT NN appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : 1) annullare la sentenza gravata, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge;
2) in via subordinata, riformare totalmente la sentenza di primo grado ed affermare la esclusiva responsabilità del nella causazione dell'incidente per cui è causa, CP_3 ovvero, in via ancor più gradata, attribuirne al suddetto appellato la preponderante responsabilità;
3) riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la
[...] può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di Controparte_1 Parte_1
non sussistendone i relativi presupposti, e per l'effetto rigettare la relativa
[...] domanda;
4) riformare, sempre e comunque, la sentenza appellata nella parte in cui pone a carico dei convenuti i ¾ delle spese del precedente grado;
5) condannare gli appellati tutti in solido alle spese del presente grado.
per : rigettate le contrarie istanze, difese ed eccezioni, Controparte_1 rigettare la domanda avanzata dall'appellante principale così come meglio Parte_1 specificata al numero 3 delle conclusioni da quest'ultima rassegnate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto, confermando conseguentemente, sul punto specifico, la statuizione di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per - Accertare, ritenere e statuire l'esclusiva responsabilità del conducente CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
- Per l'effetto condannare in solido la ed Controparte_4 Parte_1
al pagamento di €.10.510,42, oltre interessi e rivalutazione a Controparte_2 CP_3
quale differenza di quanto richiesto in primo grado- cioè €.24.321,12- e quanto
[...] riconosciuto in sentenza – cioè €.13.810,70;
- Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16 novembre 2015, in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva in giudizio dinanzi al CP_3
pag. 2/10 Tribunale di Reggio Calabria, ed Controparte_1 Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a causa del sinistro del 29 settembre 2013 in Reggio Calabria, affermando che in detta occasione il bambino era stato investito, mentre attraversava la strada, dalla moto di proprietà di
[...]
condotta da , ed assicurata presso la Parte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_1
Si costituiva la , contestando la domanda e proponendo domanda di Controparte_5 rivalsa ex art. 18 L. n. 990/1969 nei confronti della proprietaria del veicolo e del conducente (privo di patente) chiedendone la chiamata in causa.
ed non si costituivano. Parte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 870/2020 il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “
1) dichiara la responsabilità di con il concorso di colpa del Controparte_2 danneggiato per l'incidente occorso a il 29 settembre 2013 in Reggio CP_3
Calabria;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 13.810,70, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza;
3) dichiara fondata la domanda di rivalsa della con Controparte_1 conseguente facoltà di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di
[...]
” Parte_1
Con atto di citazione notificato il 20.01.2021, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza predetta, chiedendone la riforma nei termini riportati in epigrafe e lamentando:
1. L'errato riconoscimento del danno patrimoniale per spese in favore del minore, nelle more divenuto maggiorenne, visto che l'azione risarcitoria era stata proposta anche in proprio dalla madre;
2. Violazione dell'art. 2054 c.c., sussistendo la prova della responsabilità esclusiva del pedone;
3. Assenza del diritto di rivalsa della Controparte_1
pag. 3/10 Si costituiva in giudizio la , che sosteneva la corretta Controparte_1 applicazione dell'art. 18 comma 2 della legge 990/1969 (oggi trasfuso nell'art. 144 comma 2 del d.lgs. 209/2005), e concludeva per il rigetto dell'appello.
restava contumace, mentre si costituiva in giudizio il Controparte_2 CP_3 quale eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello, e l'infondatezza del secondo motivo. L'appellato, anzi, spiegava appello incidentale sul punto, evidenziando che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita totalmente al conducente del motociclo, che aveva mantenuto una velocità inadeguata, mentre l'attraversamento del pedone era giunto a metà al momento dell'investimento, per cui era ormai percepibile dal conducente, che avrebbe potuto azionare una manovra di emergenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Per comodità espositiva, si esaminerà l'appello incidentale di seguito al secondo motivo di appello, in quanto riferito al medesimo capo della sentenza e con motivazione speculare, sostenendo l'appellante principale la responsabilità esclusiva del e CP_3 quest'ultimo la responsabilità del solo . Parte_1
2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto l'omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla madre di in proprio è motivo di nullità della CP_3 sentenza che può essere fatto valere solo dall'originaria attrice, e non dall'appellante, che si trova in una posizione processuale contrapposta rispetto a quella della . Pt_2
Rispetto a detto motivo, infatti, l'appellante è priva di legittimazione, non potendo far valere in giudizio una posizione processuale spettante ad un'altra parte, peraltro non evocata in giudizio.
2.2. Il secondo motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza debba essere in parte corretta.
Il giudice di prime cure, infatti, ha affermato – correttamente – che spetta al conducente che abbia investito un pedone dimostrare che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile. Detta affermazione costituisce l'espressione processuale della regola contenuta nell'art. 2054 c.c., che impone al conducente del veicolo di risarcire il danno pag. 4/10 prodotto alle persone a causa della sua circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il Tribunale aggiunge poi l'inciso “nella fattispecie, può trovare applicazione anche il principio processuale di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c.”, che invece non può considerarsi applicabile: il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti non contestati dalle parti costituite, e nel caso di specie proprietario e conducente erano contumaci, mentre la compagnia di assicurazioni aveva contestato la dinamica del sinistro.
Nonostante l'erroneo richiamo dell'art. 115 cpc, in realtà la sentenza procede ad accertare la sussistenza della responsabilità del conducente analizzando le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, dalle quali era emerso chiaramente che il sinistro si era verificato e che il minore era stato investito mentre attraversava la strada dal motociclo condotto da , che non aveva il titolo abilitativo per la guida Controparte_2 della moto e non manteneva una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico.
In particolare, la decisione di prime cure non si fonda sulla mancata contestazione della dinamica dei fatti (peraltro inesistente anche in sede di appello), ma sulla deposizione del testimone e sui rilievi della Polizia locale di Reggio Testimone_1
Calabria. L'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe riportato solo un passaggio poco significativo della testimonianza, e contesta la attendibilità della ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, sulla scorta della sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 2193/2017, che aveva annullato la sanzione comminata alla proprietaria ed al conducente del motociclo.
La contestazione del valore da attribuire alla testimonianza di non trova Tes_1 riscontro nella lettura delle dichiarazioni rese dal teste, che ha riferito quanto visto rispetto alla dinamica del sinistro. Peraltro, l'appellante si limita a criticare la modalità di redazione della sentenza, senza affermare l'inattendibilità o irrilevanza della deposizione, e soprattutto omettendo di illustrare come l'eventuale residua dichiarazione testimoniale – non trasfusa in motivazione – avrebbe potuto condurre ad una diversa interpretazione alle affermazioni sulla dinamica del sinistro.
pag. 5/10 Quanto al valore da attribuire alla sentenza di annullamento della sanzione per violazione del codice della strada, si deve osservare che la decisione si è limitata ad osservare quanto già emerso nel corso dell'istruttoria (ossia che il minore aveva attraversato da solo in un punto in cui non erano presenti le strisce pedonali, omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito) ed ha considerato determinante la deposizione di (teste mai sentito nel procedimento azionato Testimone_2 nell'interesse di con riferimento a circostanze di fatto non dedotte dalle CP_3 parti costituite (presenza di un suv parcheggiato che avrebbe celato la presenza del minore alla vista della moto che sopraggiungeva). La produzione della sentenza del
Giudice di pace del 2017 costituisce “documento” nuovo, che non è possibile produrre in appello, e la cui ammissione porterebbe ad introdurre fatti nuovi e diversi da quelli che hanno costituito il thema probandum in primo grado.
In ogni caso, il giudizio reso dal giudice dell'opposizione alla sanzione amministrativa è legato alla assenza di prova della ragionevole possibilità di prevedere il comportamento del bambino, poiché la sanzione può essere applicata solo quando sussiste la dimostrazione di tutti gli elementi utili per affermare che il conducente avrebbe potuto prevedere l'attraversamento del minore. La prospettiva è totalmente diversa nel caso in esame, in quanto l'esclusione della responsabilità del conducente richiede la prova piena di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini, non è sufficiente dimostrare che il minore aveva attraversato improvvisamente la strada, ma occorre anche provare di aver tenuto una corretta condotta di guida ovvero che le violazioni non avevano inciso sulla dinamica del sinistro. Detta dimostrazione è mancata, visto che il conducente era privo di patente A2 (la patente B si riferisce infatti agli autoveicoli o ai motocicli di limitata potenza) e manteneva una velocità non moderata. Il Tribunale ha, tuttavia, tenuto conto del comportamento del minore, riconoscendo il concorso di colpa e la conseguente riduzione della somma risarcibile.
2.3. L'appello incidentale di mira, invece, ad escludere il concorso di colpa CP_3
e ad ottenere la condanna al risarcimento integrale del danno subito. L'appellante incidentale ritiene, infatti, che abbia errato il giudice di prime cure nel ravvisare un concorso di colpa nel suo comportamento, poiché la condotta di guida di CP_2
sarebbe stata “certamente improntata a colpa, in ragione della velocità tenuta
[...]
pag. 6/10 (così come emerso dall'istruttoria testimoniale espletata), mentre il rispetto del limite previsto avrebbe consentito al conducente del veicolo di compiere adeguata manovra di salvezza.” Inoltre, sottolineava che l'incidente è avvenuto quando aveva CP_3 ormai percorso oltre metà della carreggiata, per cui il conducente avrebbe potuto avvistarlo se avesse tenuto una velocità adeguata.
L'appello incidentale non appare fondato. Il giudice di prime cure, infatti, non ha escluso la responsabilità del conducente del motociclo, riconoscendo una condotta di guida imprudente e comunque non adeguata rispetto alle sue capacità di manovra ed alla situazione di fatto esistente. Il concorso di colpa è stato correttamente applicato in quanto la condotta di era certamente incidente sulla dinamica, avendo CP_3 attraversato da solo, senza dare la precedenza ai veicoli nonostante non vi fossero le strisce pedonali, con una condotta del tutto imprudente (sebbene prevedibile). La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (cfr. Cass. Sez. 3,
17/01/2020, n. 842, Rv. 656632 - 01). In caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di accertare in concreto, la percentuale di colpa attribuibile al pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo, cfr.
Cass. Sez. 6, 28/01/2019, n. 2241, Rv. 652291 - 01).
Nel caso di specie, l'attribuzione del 50% di responsabilità al pedone appare coerente con la situazione accertata all'esito dell'istruttoria, in quanto il minore si trovava al centro della carreggiata al momento dell'investimento, ed attraversava senza dare la pag. 7/10 precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e senza utilizzare le strisce pedonali presenti a meno di 50 metri di distanza.
2.4. Il terzo motivo dell'appello principale deve essere rigettato.
L'art. 18 comma 2 della legge n. 990 del 1969, così come l'art. 144 comma 2 del codice delle assicurazioni, prevedono che l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato da un sinistro provocato da conducente non abilitato alla guida possa esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Naturalmente, la sentenza non poteva condannare l'appellante al rimborso nei confronti della Controparte_1
posto che detto diritto sorge solo dopo il pagamento, ma solo accertare il diritto alla
[...] rivalsa, per cui le argomentazioni dell'appellante sul punto appaiono prive di pregio.
La decisione di prime cure appare immune dai vizi lamentati dall'appellante, in quanto non è stato mai invocato per questa domanda il principio di non contestazione, ma si è preso atto dell'utilizzo del motociclo da parte di soggetto non abilitato alla guida, circostanza emersa dagli accertamenti della Polizia Locale.
L'appellante lamenta poi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni di raccolte dalla Polizia locale, ed accertare Testimone_3 che il motociclo circolasse conto la volontà dell'assicurato.
L'eccezione è inammissibile.
Ove l'assicurato assuma di non essere tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2054 comma terzo c.c. in quanto "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà", egli in tal modo nega l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore nei confronti del danneggiato per ragioni diverse dalle limitazioni contrattuali di polizza ed ha l'onere di offrire la relativa prova. Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
Si tratta, evidentemente, di una eccezione in senso stretto, che non può essere sollevata per la prima volta in appello.
pag. 8/10 Le eccezioni in senso stretto, infatti, sono quelle che introducono un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto azionato, ma che non emergono automaticamente dagli atti e devono essere espressamente dedotte dalla parte, per cui possono anche determinare un ampliamento del thema probandum. Le eccezioni in senso lato sono mere difese, cioè argomentazioni che negano gli elementi costitutivi della domanda o contestano la prova, e possono sempre essere sollevate.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, per cui le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, ma la circostanza che la circolazione sia avvenuta contro la volontà della proprietaria costituisce una eccezione di inoperatività della responsabilità ex art. 2054 comma 3 c.c., che doveva essere tempestivamente dedotta dalla parte convenuta.
Anche volendo qualificare detta eccezione come mera difesa, o come fatto impeditivo della pretesa dedotta in giudizio, l'unico dato emerso dall'istruttoria è che vi fosse un semplice dissenso (invito domino) e non l'effettiva impossibilità di circolazione
(prohibente domino), visto che le dichiarazioni del marito della proprietaria si sono limitate ad attestare che teneva “le chiavi in luogo non facilmente accessibile” e che non era mai successo che il nipote avesse preso lo scooter. Non si sa, quindi, dove fossero custodite queste chiavi e se non fossero facilmente accessibili da estranei ma invece agevolmente reperibili da familiari, tanto più che il nipote ha dichiarato di aver preso le chiavi all'insaputa dello zio, che stava dormendo, senza indicare una particolare difficoltà nel rinvenirle.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, risultando infondati entrambi gli appelli.
3. Le spese possono essere compensate tra appellante principale ed appellante incidentale, in ragione della reciproca soccombenza. Entrambi debbono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 avendo entrambi spiegato un appello nei confronti della compagnia di assicurazioni, di valore compreso nel medesimo scaglione (da € 5.201 ad € 26.000). pag. 9/10 Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di REGGIO CALABRRIA n. 870/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_3
3. condanna e in solido, al pagamento, in Parte_1 CP_3 favore di delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IA Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 47/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VIRGARA ANTONELLA e dell'avv. ROMEO ORESTE GIORGIO MARIA
appellante - appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US TR
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
appellati
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LASCALA CP_3 C.F._3
NT NN appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : 1) annullare la sentenza gravata, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento di legge;
2) in via subordinata, riformare totalmente la sentenza di primo grado ed affermare la esclusiva responsabilità del nella causazione dell'incidente per cui è causa, CP_3 ovvero, in via ancor più gradata, attribuirne al suddetto appellato la preponderante responsabilità;
3) riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la
[...] può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di Controparte_1 Parte_1
non sussistendone i relativi presupposti, e per l'effetto rigettare la relativa
[...] domanda;
4) riformare, sempre e comunque, la sentenza appellata nella parte in cui pone a carico dei convenuti i ¾ delle spese del precedente grado;
5) condannare gli appellati tutti in solido alle spese del presente grado.
per : rigettate le contrarie istanze, difese ed eccezioni, Controparte_1 rigettare la domanda avanzata dall'appellante principale così come meglio Parte_1 specificata al numero 3 delle conclusioni da quest'ultima rassegnate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto, confermando conseguentemente, sul punto specifico, la statuizione di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per - Accertare, ritenere e statuire l'esclusiva responsabilità del conducente CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
- Per l'effetto condannare in solido la ed Controparte_4 Parte_1
al pagamento di €.10.510,42, oltre interessi e rivalutazione a Controparte_2 CP_3
quale differenza di quanto richiesto in primo grado- cioè €.24.321,12- e quanto
[...] riconosciuto in sentenza – cioè €.13.810,70;
- Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16 novembre 2015, in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva in giudizio dinanzi al CP_3
pag. 2/10 Tribunale di Reggio Calabria, ed Controparte_1 Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a causa del sinistro del 29 settembre 2013 in Reggio Calabria, affermando che in detta occasione il bambino era stato investito, mentre attraversava la strada, dalla moto di proprietà di
[...]
condotta da , ed assicurata presso la Parte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_1
Si costituiva la , contestando la domanda e proponendo domanda di Controparte_5 rivalsa ex art. 18 L. n. 990/1969 nei confronti della proprietaria del veicolo e del conducente (privo di patente) chiedendone la chiamata in causa.
ed non si costituivano. Parte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 870/2020 il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “
1) dichiara la responsabilità di con il concorso di colpa del Controparte_2 danneggiato per l'incidente occorso a il 29 settembre 2013 in Reggio CP_3
Calabria;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 13.810,70, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza;
3) dichiara fondata la domanda di rivalsa della con Controparte_1 conseguente facoltà di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di
[...]
” Parte_1
Con atto di citazione notificato il 20.01.2021, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza predetta, chiedendone la riforma nei termini riportati in epigrafe e lamentando:
1. L'errato riconoscimento del danno patrimoniale per spese in favore del minore, nelle more divenuto maggiorenne, visto che l'azione risarcitoria era stata proposta anche in proprio dalla madre;
2. Violazione dell'art. 2054 c.c., sussistendo la prova della responsabilità esclusiva del pedone;
3. Assenza del diritto di rivalsa della Controparte_1
pag. 3/10 Si costituiva in giudizio la , che sosteneva la corretta Controparte_1 applicazione dell'art. 18 comma 2 della legge 990/1969 (oggi trasfuso nell'art. 144 comma 2 del d.lgs. 209/2005), e concludeva per il rigetto dell'appello.
restava contumace, mentre si costituiva in giudizio il Controparte_2 CP_3 quale eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello, e l'infondatezza del secondo motivo. L'appellato, anzi, spiegava appello incidentale sul punto, evidenziando che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita totalmente al conducente del motociclo, che aveva mantenuto una velocità inadeguata, mentre l'attraversamento del pedone era giunto a metà al momento dell'investimento, per cui era ormai percepibile dal conducente, che avrebbe potuto azionare una manovra di emergenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Per comodità espositiva, si esaminerà l'appello incidentale di seguito al secondo motivo di appello, in quanto riferito al medesimo capo della sentenza e con motivazione speculare, sostenendo l'appellante principale la responsabilità esclusiva del e CP_3 quest'ultimo la responsabilità del solo . Parte_1
2.1. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto l'omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla madre di in proprio è motivo di nullità della CP_3 sentenza che può essere fatto valere solo dall'originaria attrice, e non dall'appellante, che si trova in una posizione processuale contrapposta rispetto a quella della . Pt_2
Rispetto a detto motivo, infatti, l'appellante è priva di legittimazione, non potendo far valere in giudizio una posizione processuale spettante ad un'altra parte, peraltro non evocata in giudizio.
2.2. Il secondo motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza debba essere in parte corretta.
Il giudice di prime cure, infatti, ha affermato – correttamente – che spetta al conducente che abbia investito un pedone dimostrare che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile. Detta affermazione costituisce l'espressione processuale della regola contenuta nell'art. 2054 c.c., che impone al conducente del veicolo di risarcire il danno pag. 4/10 prodotto alle persone a causa della sua circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il Tribunale aggiunge poi l'inciso “nella fattispecie, può trovare applicazione anche il principio processuale di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c.”, che invece non può considerarsi applicabile: il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti non contestati dalle parti costituite, e nel caso di specie proprietario e conducente erano contumaci, mentre la compagnia di assicurazioni aveva contestato la dinamica del sinistro.
Nonostante l'erroneo richiamo dell'art. 115 cpc, in realtà la sentenza procede ad accertare la sussistenza della responsabilità del conducente analizzando le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, dalle quali era emerso chiaramente che il sinistro si era verificato e che il minore era stato investito mentre attraversava la strada dal motociclo condotto da , che non aveva il titolo abilitativo per la guida Controparte_2 della moto e non manteneva una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico.
In particolare, la decisione di prime cure non si fonda sulla mancata contestazione della dinamica dei fatti (peraltro inesistente anche in sede di appello), ma sulla deposizione del testimone e sui rilievi della Polizia locale di Reggio Testimone_1
Calabria. L'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe riportato solo un passaggio poco significativo della testimonianza, e contesta la attendibilità della ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, sulla scorta della sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 2193/2017, che aveva annullato la sanzione comminata alla proprietaria ed al conducente del motociclo.
La contestazione del valore da attribuire alla testimonianza di non trova Tes_1 riscontro nella lettura delle dichiarazioni rese dal teste, che ha riferito quanto visto rispetto alla dinamica del sinistro. Peraltro, l'appellante si limita a criticare la modalità di redazione della sentenza, senza affermare l'inattendibilità o irrilevanza della deposizione, e soprattutto omettendo di illustrare come l'eventuale residua dichiarazione testimoniale – non trasfusa in motivazione – avrebbe potuto condurre ad una diversa interpretazione alle affermazioni sulla dinamica del sinistro.
pag. 5/10 Quanto al valore da attribuire alla sentenza di annullamento della sanzione per violazione del codice della strada, si deve osservare che la decisione si è limitata ad osservare quanto già emerso nel corso dell'istruttoria (ossia che il minore aveva attraversato da solo in un punto in cui non erano presenti le strisce pedonali, omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito) ed ha considerato determinante la deposizione di (teste mai sentito nel procedimento azionato Testimone_2 nell'interesse di con riferimento a circostanze di fatto non dedotte dalle CP_3 parti costituite (presenza di un suv parcheggiato che avrebbe celato la presenza del minore alla vista della moto che sopraggiungeva). La produzione della sentenza del
Giudice di pace del 2017 costituisce “documento” nuovo, che non è possibile produrre in appello, e la cui ammissione porterebbe ad introdurre fatti nuovi e diversi da quelli che hanno costituito il thema probandum in primo grado.
In ogni caso, il giudizio reso dal giudice dell'opposizione alla sanzione amministrativa è legato alla assenza di prova della ragionevole possibilità di prevedere il comportamento del bambino, poiché la sanzione può essere applicata solo quando sussiste la dimostrazione di tutti gli elementi utili per affermare che il conducente avrebbe potuto prevedere l'attraversamento del minore. La prospettiva è totalmente diversa nel caso in esame, in quanto l'esclusione della responsabilità del conducente richiede la prova piena di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini, non è sufficiente dimostrare che il minore aveva attraversato improvvisamente la strada, ma occorre anche provare di aver tenuto una corretta condotta di guida ovvero che le violazioni non avevano inciso sulla dinamica del sinistro. Detta dimostrazione è mancata, visto che il conducente era privo di patente A2 (la patente B si riferisce infatti agli autoveicoli o ai motocicli di limitata potenza) e manteneva una velocità non moderata. Il Tribunale ha, tuttavia, tenuto conto del comportamento del minore, riconoscendo il concorso di colpa e la conseguente riduzione della somma risarcibile.
2.3. L'appello incidentale di mira, invece, ad escludere il concorso di colpa CP_3
e ad ottenere la condanna al risarcimento integrale del danno subito. L'appellante incidentale ritiene, infatti, che abbia errato il giudice di prime cure nel ravvisare un concorso di colpa nel suo comportamento, poiché la condotta di guida di CP_2
sarebbe stata “certamente improntata a colpa, in ragione della velocità tenuta
[...]
pag. 6/10 (così come emerso dall'istruttoria testimoniale espletata), mentre il rispetto del limite previsto avrebbe consentito al conducente del veicolo di compiere adeguata manovra di salvezza.” Inoltre, sottolineava che l'incidente è avvenuto quando aveva CP_3 ormai percorso oltre metà della carreggiata, per cui il conducente avrebbe potuto avvistarlo se avesse tenuto una velocità adeguata.
L'appello incidentale non appare fondato. Il giudice di prime cure, infatti, non ha escluso la responsabilità del conducente del motociclo, riconoscendo una condotta di guida imprudente e comunque non adeguata rispetto alle sue capacità di manovra ed alla situazione di fatto esistente. Il concorso di colpa è stato correttamente applicato in quanto la condotta di era certamente incidente sulla dinamica, avendo CP_3 attraversato da solo, senza dare la precedenza ai veicoli nonostante non vi fossero le strisce pedonali, con una condotta del tutto imprudente (sebbene prevedibile). La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (cfr. Cass. Sez. 3,
17/01/2020, n. 842, Rv. 656632 - 01). In caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di accertare in concreto, la percentuale di colpa attribuibile al pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo, cfr.
Cass. Sez. 6, 28/01/2019, n. 2241, Rv. 652291 - 01).
Nel caso di specie, l'attribuzione del 50% di responsabilità al pedone appare coerente con la situazione accertata all'esito dell'istruttoria, in quanto il minore si trovava al centro della carreggiata al momento dell'investimento, ed attraversava senza dare la pag. 7/10 precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e senza utilizzare le strisce pedonali presenti a meno di 50 metri di distanza.
2.4. Il terzo motivo dell'appello principale deve essere rigettato.
L'art. 18 comma 2 della legge n. 990 del 1969, così come l'art. 144 comma 2 del codice delle assicurazioni, prevedono che l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato da un sinistro provocato da conducente non abilitato alla guida possa esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Naturalmente, la sentenza non poteva condannare l'appellante al rimborso nei confronti della Controparte_1
posto che detto diritto sorge solo dopo il pagamento, ma solo accertare il diritto alla
[...] rivalsa, per cui le argomentazioni dell'appellante sul punto appaiono prive di pregio.
La decisione di prime cure appare immune dai vizi lamentati dall'appellante, in quanto non è stato mai invocato per questa domanda il principio di non contestazione, ma si è preso atto dell'utilizzo del motociclo da parte di soggetto non abilitato alla guida, circostanza emersa dagli accertamenti della Polizia Locale.
L'appellante lamenta poi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni di raccolte dalla Polizia locale, ed accertare Testimone_3 che il motociclo circolasse conto la volontà dell'assicurato.
L'eccezione è inammissibile.
Ove l'assicurato assuma di non essere tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2054 comma terzo c.c. in quanto "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà", egli in tal modo nega l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore nei confronti del danneggiato per ragioni diverse dalle limitazioni contrattuali di polizza ed ha l'onere di offrire la relativa prova. Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
Si tratta, evidentemente, di una eccezione in senso stretto, che non può essere sollevata per la prima volta in appello.
pag. 8/10 Le eccezioni in senso stretto, infatti, sono quelle che introducono un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto azionato, ma che non emergono automaticamente dagli atti e devono essere espressamente dedotte dalla parte, per cui possono anche determinare un ampliamento del thema probandum. Le eccezioni in senso lato sono mere difese, cioè argomentazioni che negano gli elementi costitutivi della domanda o contestano la prova, e possono sempre essere sollevate.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, per cui le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, ma la circostanza che la circolazione sia avvenuta contro la volontà della proprietaria costituisce una eccezione di inoperatività della responsabilità ex art. 2054 comma 3 c.c., che doveva essere tempestivamente dedotta dalla parte convenuta.
Anche volendo qualificare detta eccezione come mera difesa, o come fatto impeditivo della pretesa dedotta in giudizio, l'unico dato emerso dall'istruttoria è che vi fosse un semplice dissenso (invito domino) e non l'effettiva impossibilità di circolazione
(prohibente domino), visto che le dichiarazioni del marito della proprietaria si sono limitate ad attestare che teneva “le chiavi in luogo non facilmente accessibile” e che non era mai successo che il nipote avesse preso lo scooter. Non si sa, quindi, dove fossero custodite queste chiavi e se non fossero facilmente accessibili da estranei ma invece agevolmente reperibili da familiari, tanto più che il nipote ha dichiarato di aver preso le chiavi all'insaputa dello zio, che stava dormendo, senza indicare una particolare difficoltà nel rinvenirle.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, risultando infondati entrambi gli appelli.
3. Le spese possono essere compensate tra appellante principale ed appellante incidentale, in ragione della reciproca soccombenza. Entrambi debbono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 avendo entrambi spiegato un appello nei confronti della compagnia di assicurazioni, di valore compreso nel medesimo scaglione (da € 5.201 ad € 26.000). pag. 9/10 Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di REGGIO CALABRRIA n. 870/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_3
3. condanna e in solido, al pagamento, in Parte_1 CP_3 favore di delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IA Morabito
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