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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa LA SC, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
ritenuto che
non possano essere concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. posto che l'udienza era espressamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa LA SC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa LA SC ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore con sede secondaria in Milano, in via Locatelli 10, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Luigi Arrigoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Alfredo Oriani n 2 Milano (MI)
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Fabio Collavini ed elettivamente domiciliato in via N.
Sauro 52 Potenza presso lo studio dell'avv. Michele Gallo
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 308/2019 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro; Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Controparte_1
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, la compagnia aerea
[...]
per richiedere un indennizzo e un risarcimento del danno a causa della Parte_1
cancellazione del volo aereo Zanzibar- Milano via Muscat del 17.08.2018 per la somma complessiva di € 800,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il predetto attore deduceva:
- di aver sottoscritto un contratto di trasporto a/r nel mese di agosto 2018 con la compagnia area per la tratta Milano- Zanzibar (Via Muscat); Parte_1
- che in data 17 agosto 2018, l'attore si recava presso l'aeroporto di Muscat e prendeva atto della cancellazione del volo diretto a Milano, senza alcuna informazione preventiva;
- che l'attore veniva abbandonato per oltre sette ore innanzi alla zona d'imbarco, senza avere alcuna informazione sulle cause della mancata partenza, senza ricevere nessuna assistenza o forma di ristoro né tanto meno rassicurazioni sulle effettive tempistiche di decollo.
- che, pertanto, l'attore avanzava al convenuto una richiesta di risarcimento del danno, la quale, tuttavia, rimaneva priva di riscontro. Pertanto, l'istante concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace:
- “di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento del contratto di viaggio e violazione dell'art. 941 cod.
Nav., in via analogica ex artt. 5,6, 7 del Reg. Ce 261/2004, degli artt. 19 e 22 della
Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- condannare la convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore della somma totale di euro 800,00 di cui:
- euro 700,00, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa a titolo risarcitorio per il grave inadempimento contrattuale ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal per il grave ritardo di oltre 5 ore;
- euro 100,00, a titolo di danno non patrimoniale per la mancata assistenza e informativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del Dl. 12 settembre 2014, n. 132, ad integrazione dell'art.
1284 c.p.c.. “
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, nel merito, impugnava e contestava integralmente la domanda Parte_1
chiedendone il rigetto, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali, la stessa veniva decisa con sentenza n.
247/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 24.06.2019, con la quale veniva accolta la domanda attorea poiché riteneva che la compagnia aerea non avesse provato di aver prestato l'idonea assistenza ai passeggeri con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice.
Avverso la predetta sentenza, la compagnia aerea proponeva Parte_1
gravame deducendo:
l'inapplicabilità del Regolamento Ue n 261/2004 al caso in esame dovendosi invece applicare la Convenzione di Montreal, atteso che la compagnia aerea Parte_1 è un vettore non comunitario;
l'insussistenza del danno non patrimoniale in quanto risultava non provato e irrisarcibile.
Pertanto, la predetta parte appellante così precisava le conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni domanda contraria rigettata e disattesa, in riforma della sentenza n 308/2019 del Giudice di Pace di Lagonegro, rigettare perché inammissibile e infondata la domanda della domanda dell'attore in primo grado per i motivi e le eccezioni in atti, sempre assolvendo al meglio la convenuta da ogni pretesa;
“In subordine, nel denegato caso di accertamento del diritto, limitare l'indennizzo nei limiti del provato e sempre assolvere la convenuta al meglio da ogni pretesa.
Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio di spese ed onorari, oltre spese generali
e oneri accessori come per legge dovuti”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 04.01.2021, si costituiva in giudizio l'appellato impugnando e contestando Controparte_1
integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, l'appellato precisava che la sua domanda di risarcimento richiamava esclusivamente l'art. 22 della Convenzione di Montreal, facendo in ogni caso riferimento ai parametri (anche in via analogica) dettati dal Regolamento CE n
261/2004 attesa l'applicazione congiunta e non antinomica di tali norme. Tuttavia,
l'appellato sottolineava che il richiamo al regolamento Ce n 261/04 non avrebbe assunto rilevanza nel caso in oggetto in quanto la ratifica bilaterale degli Stati della
Convenzione di Montreal, determinerebbe anche in caso di applicazione del Reg. Ce n
261/2014, la detraibilità degli importi ivi indicati dall'importo massimale previsto dall'art 22 della richiamata Convenzione.
Inoltre, evidenziava che era profondamente illogico aver ratificato una norma internazionale per tutelare il passeggero in caso di ritardo aereo e poi subordinare il risarcimento del danno da ritardo aereo alla lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti.
In via subordinata, l'appellato evidenziava che soggiace alle Parte_1
condizioni di vettore comunitario, in quanto, la licenza prevista nell'art 2 del Regolamento Ce 261/2014 era ritenuta obbligatoria per autorizzare velivoli stranieri all'atterraggio ed al decollo nonché la compagnia area aveva altresì codice fiscale e partita italiane, così come confermato dall'indirizzo di posta certificata che ne certificava l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese italiane.
Pertanto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n 308/2019 del Giudice di Pace di Lagonegro.
In data 19.11.2021 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Mutata la persona fisica del giudicante e considerato il carico del ruolo, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio per esigenze di Ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Passando al merito della res controversa, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, parte appellante ha invocato l'inapplicabilità del regolamento Ce
n 261/2004.
L' articolo 3 del suddetto regolamento limita l'ambito dell'applicazione delle norme ivi contenute a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del presente trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo che abbiano come destinazione quello di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del presente Trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante durante il volo in questione sia un vettore comunitario”, da intendersi quest'ultimo, ai sensi dell'art.
2.3. c) del regolamento CE 23.7.1992 n 2407, come il vettore la cui licenza di esercizio sia stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.
Nel caso di specie, l'aeroporto di partenza era quello di Muscat e la compagnia aerea non può qualificarsi quale vettore comunitario in quanto la sua sede principale è situata in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea, per cui non possono ritenersi applicabili le compensazioni pecuniarie previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Ce n. 261/2004.
Ha pertanto errato il giudice di pace nell'applicare l'art 7 del citato Regolamento che disciplina il risarcimento del danno da ritardo subito dal passeggero con il sistema indennitario.
Pertanto, la domanda svolta in primo grado dal sig. deve essere Controparte_1
valutata ai sensi della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo internazionale il cui articolo 19, rubricato “Ritardo”, prevede che “il vettore è responsabile del danno derivante nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso
e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure era impossibile adottarle.
La Convenzione di Montreal, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio il 5/4/2001, 539/2001 CE, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n 12/2004, introduce, pertanto, una presunzione di responsabilità del vettore aereo che costui può superare solamente offrendo l'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento ovvero dell'impossibilità oggettiva di adottarle.
Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
“In caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero” (art
22 della Convenzione di Montreal).
La Convenzione di Montreal non prevede alcuna regola specifica in tema di riparto di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'esatto inadempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto) dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. e alla giurisprudenza della Suprema Corte, stratificatasi con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. n.
1584 del 23/01/2018).
Costituisce infatti ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite 13533 del
30/10/2001; Cass. Civ. n 826 del 20/01/2015).
In applicazione di consolidata giurisprudenza, pertanto, anche con riferimento al contratto di trasporto aereo trova applicazione il c.d. principio di allegazione dell'inadempimento, tale per cui il passeggero che agisca per ottenere il risarcimento del danno da negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo del vettore a destinazione rispetto all'orario previsto, deve limitarsi a fornire la prova dell'avvenuto titolo negoziale ed il relativo termine di scadenza nonché allegare l'occorso inadempimento del vettore.
Risulta pacifica e non contestata la circostanza che il sig. abbia Controparte_1
acquistato il biglietto aereo per la tratta Zanzibar – Milano via Muscat del 17.08. 2018
e che il volo giungeva all'aeroporto di Milano Malpensa con ritardo.
È invece, contestata la durata del ritardo del volo quantificato dalla compagnia aerea in 4 ore e 43 minuti, mentre oltre 5 ore di ritardo per il passeggero . Controparte_1 Gravava invece sul vettore l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art 19 della
Convenzione, ossia di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il danno ovvero di essere stato nell'impossibilità di adottare tali misure.
A sostegno della richiesta prova liberatoria, la compagnia aerea appellante ha prodotto il report aereo per dimostrare che il ritardo è stato determinato da elevato traffico aereo nell'area dell'aeroporto di Muscat.
Tuttavia, l'allegazione del report pur ammettendo che possa essere considerato un documento ufficiale della navigazione aerea, redatto in conformità delle normative nazionali e convenzionali, rappresenta un'attestazione interna dell'effettivo, ritardo, ma non costituisce una prova idonea a dimostrare la presenza dell'inevitabilità del traffico aereo o quanto meno l'adozione di misure idonee ad escludere o limitare il danno.
È doveroso sottolineare, però, che a differenza di quanto accade nel Regolamento Ce
261/2004, il quale riconosce un indennizzo forfettario a prescindere dalla prova del danno in concreto patito, il ristoro previsto dall'art 19 della Convenzione di Montreal integra un vero e proprio risarcimento che, come tale, postula la relativa dimostrazione da parte del danneggiato.
Più specificatamente mentre il regolamento Ce 261/2004, così come interpretato dalla
Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale, dispone per i passeggeri di voli ritardati o cancellati, una compensazione pecuniaria automatica, la Convenzione di
Montreal non prevede alcun automatismo, ma presuppone, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art 19, la prova dello specifico pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno ed il nesso causale tra ritardo/cancellazione e pregiudizio.
E, invero, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n 14667/2015, l'art 22 n 2 della Convenzione di Montreal individua entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente onnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (“ danno materiale”) , sia di quello attinente alla sfera non patrimoniale (“ danno morale”) lasciando, tuttavia alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
Con riferimento al danno non patrimoniale, va inoltre ricordato che conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte lo stesso è risarcibile – sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto reato né ricorre alcuna delle tre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale ( altrimenti si perverrebbe ad un'interpretazione abrogativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il solo fatto di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile ); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità ( in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art 2 della Costituzione, impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità ( cfr. Cass. civ. sez. III Ord. N 19666/2022; Cass. civ. n 12088/2015; Cass. S.u.
n 26972/2008).
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143/2016).
Va osservato che nel caso in esame l'odierna appellata non ha acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso”, ma unicamente i biglietti del trasporto aereo Zanzibar-
Milano via Muscat per cui al rapporto intercorso non si applicano le norme del Codice del Turismo, che nel prevedere espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, rappresenta uno dei casi previsti dalla elegge ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Facendo corretta applicazione dei principi innanzi enunciati, inclusi quelli affermati dalle S.u. n 26792/2008 è stata espressamente esclusa dalla Suprema Corte la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito dal passeggero a causa della mancata assistenza.
Difatti, i Giudici di Legittimità hanno affermato che “ il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da violazione degli obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non può reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale ed in particolare né l'art 9. né l'art 12 del Regolamento UE n
261/2004, ma deve farsi riferimento alla convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o comunque alle norme dell'ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso. E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungatamene ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia area non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del regolamento Ue n 261/2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. N 26792/2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. (Cass. civ., sez. III, n 12088/2015).
Le stesse considerazioni vanno estese alla violazione dell'obbligo di informativa.
Nel caso di specie, come eccepito dall'odierna appellante, l'attrice non ha fornito alcuna prova dei danni non patrimoniali a titolo di mancata assistenza e informativa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure non sia condivisibile, con conseguente integrale accoglimento dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Considerate le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, si ritiene si possano eccezionalmente compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 247/2019 del
Giudice di Pace di Lagonegro con rigetto delle domande proposte da
Controparte_1
• Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa LA SC
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa LA SC, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
ritenuto che
non possano essere concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. posto che l'udienza era espressamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa LA SC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa LA SC ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore con sede secondaria in Milano, in via Locatelli 10, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Luigi Arrigoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Alfredo Oriani n 2 Milano (MI)
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Fabio Collavini ed elettivamente domiciliato in via N.
Sauro 52 Potenza presso lo studio dell'avv. Michele Gallo
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 308/2019 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro; Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Controparte_1
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, la compagnia aerea
[...]
per richiedere un indennizzo e un risarcimento del danno a causa della Parte_1
cancellazione del volo aereo Zanzibar- Milano via Muscat del 17.08.2018 per la somma complessiva di € 800,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il predetto attore deduceva:
- di aver sottoscritto un contratto di trasporto a/r nel mese di agosto 2018 con la compagnia area per la tratta Milano- Zanzibar (Via Muscat); Parte_1
- che in data 17 agosto 2018, l'attore si recava presso l'aeroporto di Muscat e prendeva atto della cancellazione del volo diretto a Milano, senza alcuna informazione preventiva;
- che l'attore veniva abbandonato per oltre sette ore innanzi alla zona d'imbarco, senza avere alcuna informazione sulle cause della mancata partenza, senza ricevere nessuna assistenza o forma di ristoro né tanto meno rassicurazioni sulle effettive tempistiche di decollo.
- che, pertanto, l'attore avanzava al convenuto una richiesta di risarcimento del danno, la quale, tuttavia, rimaneva priva di riscontro. Pertanto, l'istante concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace:
- “di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento del contratto di viaggio e violazione dell'art. 941 cod.
Nav., in via analogica ex artt. 5,6, 7 del Reg. Ce 261/2004, degli artt. 19 e 22 della
Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- condannare la convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore della somma totale di euro 800,00 di cui:
- euro 700,00, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa a titolo risarcitorio per il grave inadempimento contrattuale ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal per il grave ritardo di oltre 5 ore;
- euro 100,00, a titolo di danno non patrimoniale per la mancata assistenza e informativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del Dl. 12 settembre 2014, n. 132, ad integrazione dell'art.
1284 c.p.c.. “
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, nel merito, impugnava e contestava integralmente la domanda Parte_1
chiedendone il rigetto, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali, la stessa veniva decisa con sentenza n.
247/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 24.06.2019, con la quale veniva accolta la domanda attorea poiché riteneva che la compagnia aerea non avesse provato di aver prestato l'idonea assistenza ai passeggeri con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice.
Avverso la predetta sentenza, la compagnia aerea proponeva Parte_1
gravame deducendo:
l'inapplicabilità del Regolamento Ue n 261/2004 al caso in esame dovendosi invece applicare la Convenzione di Montreal, atteso che la compagnia aerea Parte_1 è un vettore non comunitario;
l'insussistenza del danno non patrimoniale in quanto risultava non provato e irrisarcibile.
Pertanto, la predetta parte appellante così precisava le conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni domanda contraria rigettata e disattesa, in riforma della sentenza n 308/2019 del Giudice di Pace di Lagonegro, rigettare perché inammissibile e infondata la domanda della domanda dell'attore in primo grado per i motivi e le eccezioni in atti, sempre assolvendo al meglio la convenuta da ogni pretesa;
“In subordine, nel denegato caso di accertamento del diritto, limitare l'indennizzo nei limiti del provato e sempre assolvere la convenuta al meglio da ogni pretesa.
Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio di spese ed onorari, oltre spese generali
e oneri accessori come per legge dovuti”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 04.01.2021, si costituiva in giudizio l'appellato impugnando e contestando Controparte_1
integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, l'appellato precisava che la sua domanda di risarcimento richiamava esclusivamente l'art. 22 della Convenzione di Montreal, facendo in ogni caso riferimento ai parametri (anche in via analogica) dettati dal Regolamento CE n
261/2004 attesa l'applicazione congiunta e non antinomica di tali norme. Tuttavia,
l'appellato sottolineava che il richiamo al regolamento Ce n 261/04 non avrebbe assunto rilevanza nel caso in oggetto in quanto la ratifica bilaterale degli Stati della
Convenzione di Montreal, determinerebbe anche in caso di applicazione del Reg. Ce n
261/2014, la detraibilità degli importi ivi indicati dall'importo massimale previsto dall'art 22 della richiamata Convenzione.
Inoltre, evidenziava che era profondamente illogico aver ratificato una norma internazionale per tutelare il passeggero in caso di ritardo aereo e poi subordinare il risarcimento del danno da ritardo aereo alla lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti.
In via subordinata, l'appellato evidenziava che soggiace alle Parte_1
condizioni di vettore comunitario, in quanto, la licenza prevista nell'art 2 del Regolamento Ce 261/2014 era ritenuta obbligatoria per autorizzare velivoli stranieri all'atterraggio ed al decollo nonché la compagnia area aveva altresì codice fiscale e partita italiane, così come confermato dall'indirizzo di posta certificata che ne certificava l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese italiane.
Pertanto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n 308/2019 del Giudice di Pace di Lagonegro.
In data 19.11.2021 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Mutata la persona fisica del giudicante e considerato il carico del ruolo, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio per esigenze di Ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Passando al merito della res controversa, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, parte appellante ha invocato l'inapplicabilità del regolamento Ce
n 261/2004.
L' articolo 3 del suddetto regolamento limita l'ambito dell'applicazione delle norme ivi contenute a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del presente trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo che abbiano come destinazione quello di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del presente Trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante durante il volo in questione sia un vettore comunitario”, da intendersi quest'ultimo, ai sensi dell'art.
2.3. c) del regolamento CE 23.7.1992 n 2407, come il vettore la cui licenza di esercizio sia stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.
Nel caso di specie, l'aeroporto di partenza era quello di Muscat e la compagnia aerea non può qualificarsi quale vettore comunitario in quanto la sua sede principale è situata in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea, per cui non possono ritenersi applicabili le compensazioni pecuniarie previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Ce n. 261/2004.
Ha pertanto errato il giudice di pace nell'applicare l'art 7 del citato Regolamento che disciplina il risarcimento del danno da ritardo subito dal passeggero con il sistema indennitario.
Pertanto, la domanda svolta in primo grado dal sig. deve essere Controparte_1
valutata ai sensi della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo internazionale il cui articolo 19, rubricato “Ritardo”, prevede che “il vettore è responsabile del danno derivante nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso
e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure era impossibile adottarle.
La Convenzione di Montreal, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio il 5/4/2001, 539/2001 CE, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n 12/2004, introduce, pertanto, una presunzione di responsabilità del vettore aereo che costui può superare solamente offrendo l'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento ovvero dell'impossibilità oggettiva di adottarle.
Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
“In caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero” (art
22 della Convenzione di Montreal).
La Convenzione di Montreal non prevede alcuna regola specifica in tema di riparto di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'esatto inadempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto) dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. e alla giurisprudenza della Suprema Corte, stratificatasi con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. n.
1584 del 23/01/2018).
Costituisce infatti ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite 13533 del
30/10/2001; Cass. Civ. n 826 del 20/01/2015).
In applicazione di consolidata giurisprudenza, pertanto, anche con riferimento al contratto di trasporto aereo trova applicazione il c.d. principio di allegazione dell'inadempimento, tale per cui il passeggero che agisca per ottenere il risarcimento del danno da negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo del vettore a destinazione rispetto all'orario previsto, deve limitarsi a fornire la prova dell'avvenuto titolo negoziale ed il relativo termine di scadenza nonché allegare l'occorso inadempimento del vettore.
Risulta pacifica e non contestata la circostanza che il sig. abbia Controparte_1
acquistato il biglietto aereo per la tratta Zanzibar – Milano via Muscat del 17.08. 2018
e che il volo giungeva all'aeroporto di Milano Malpensa con ritardo.
È invece, contestata la durata del ritardo del volo quantificato dalla compagnia aerea in 4 ore e 43 minuti, mentre oltre 5 ore di ritardo per il passeggero . Controparte_1 Gravava invece sul vettore l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art 19 della
Convenzione, ossia di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il danno ovvero di essere stato nell'impossibilità di adottare tali misure.
A sostegno della richiesta prova liberatoria, la compagnia aerea appellante ha prodotto il report aereo per dimostrare che il ritardo è stato determinato da elevato traffico aereo nell'area dell'aeroporto di Muscat.
Tuttavia, l'allegazione del report pur ammettendo che possa essere considerato un documento ufficiale della navigazione aerea, redatto in conformità delle normative nazionali e convenzionali, rappresenta un'attestazione interna dell'effettivo, ritardo, ma non costituisce una prova idonea a dimostrare la presenza dell'inevitabilità del traffico aereo o quanto meno l'adozione di misure idonee ad escludere o limitare il danno.
È doveroso sottolineare, però, che a differenza di quanto accade nel Regolamento Ce
261/2004, il quale riconosce un indennizzo forfettario a prescindere dalla prova del danno in concreto patito, il ristoro previsto dall'art 19 della Convenzione di Montreal integra un vero e proprio risarcimento che, come tale, postula la relativa dimostrazione da parte del danneggiato.
Più specificatamente mentre il regolamento Ce 261/2004, così come interpretato dalla
Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale, dispone per i passeggeri di voli ritardati o cancellati, una compensazione pecuniaria automatica, la Convenzione di
Montreal non prevede alcun automatismo, ma presuppone, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art 19, la prova dello specifico pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile secondo il diritto interno ed il nesso causale tra ritardo/cancellazione e pregiudizio.
E, invero, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n 14667/2015, l'art 22 n 2 della Convenzione di Montreal individua entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente onnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (“ danno materiale”) , sia di quello attinente alla sfera non patrimoniale (“ danno morale”) lasciando, tuttavia alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
Con riferimento al danno non patrimoniale, va inoltre ricordato che conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte lo stesso è risarcibile – sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto reato né ricorre alcuna delle tre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale ( altrimenti si perverrebbe ad un'interpretazione abrogativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il solo fatto di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile ); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità ( in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art 2 della Costituzione, impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità ( cfr. Cass. civ. sez. III Ord. N 19666/2022; Cass. civ. n 12088/2015; Cass. S.u.
n 26972/2008).
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143/2016).
Va osservato che nel caso in esame l'odierna appellata non ha acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso”, ma unicamente i biglietti del trasporto aereo Zanzibar-
Milano via Muscat per cui al rapporto intercorso non si applicano le norme del Codice del Turismo, che nel prevedere espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, rappresenta uno dei casi previsti dalla elegge ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Facendo corretta applicazione dei principi innanzi enunciati, inclusi quelli affermati dalle S.u. n 26792/2008 è stata espressamente esclusa dalla Suprema Corte la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito dal passeggero a causa della mancata assistenza.
Difatti, i Giudici di Legittimità hanno affermato che “ il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da violazione degli obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non può reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale ed in particolare né l'art 9. né l'art 12 del Regolamento UE n
261/2004, ma deve farsi riferimento alla convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o comunque alle norme dell'ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso. E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungatamene ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia area non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del regolamento Ue n 261/2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. N 26792/2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. (Cass. civ., sez. III, n 12088/2015).
Le stesse considerazioni vanno estese alla violazione dell'obbligo di informativa.
Nel caso di specie, come eccepito dall'odierna appellante, l'attrice non ha fornito alcuna prova dei danni non patrimoniali a titolo di mancata assistenza e informativa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure non sia condivisibile, con conseguente integrale accoglimento dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Considerate le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, si ritiene si possano eccezionalmente compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 247/2019 del
Giudice di Pace di Lagonegro con rigetto delle domande proposte da
Controparte_1
• Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa LA SC