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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 21/11/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10323/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Frignano (CE) il 30/05/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Schiavone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 5 agosto 2024, ha proposto rituale opposizione,
1 chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni. Invero, non c'è alcuna sottovalutazione della documentazione specialistica, atteso che nella valutazione delle patologie, la documentazione processuale medica è conditio sine qua ai fini della sussistenza della prestazione richiesta;
infatti, la documentazione sanitaria non surroga il procedimento clinico oggettivo che è finalizzato a identificare la diagnosi e la gravità della compromissione funzionale, per determinare il grado di espressività e penetranza delle menomazioni.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale, che ha confermato la consulenza del CTU nominato nella fase A.T.P., ha anche ritenuto che la perizianda è affetta da alcune patologie evidenziando i test “cognitivi sono influenzati dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività, dal modo di porsi del valutatore: infatti, non hanno carattere di oggettività ma di soggettività”; aggiungendo “criterio valutativo orientato a riconoscere o negare
2 il diritto all' indennità di accompagnamento sulla base della sola applicazione di scale di valutazione che costituiscono un ausilio ma non surrogano il procedimento clinico che deve essere in grado di identificare la diagnosi e la gravità della compromissione funzionale. Nella valutazione dell'autonomia e dello stato cognitivo e della ripercussione sulla vita sociale della persona si è tenuto conto dei seguenti elementi: la raccolta anamnestica, l'esame obiettivo finalizzato, tra l'altro, all'esame della compromissione cognitiva, dei sintomi non cognitivi (della depressione e dei disturbi comportamentali eventualmente associati) e degli altri indici di disabilità prodotti dalle co-morbilità somatiche, in riferimento agli atti quotidiani della vita, dal completamento dalle scale, dalla documentazione medica allegata al fascicolo processuale e dall' inquadramento della gravità del complesso patologico. Il quadro mentale non configura una perdita di autonomia”. Per effetto, il consulente nominato da questo Tribunale ha concluso qualificando la parte ricorrente nel modo seguente “Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere
l'indennità di accompagnamento”.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
3 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
7341 del 17/04/2004).
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
4 b) conferma le conclusioni rese dal CTU nella fase A.T.P.;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12002 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 28/3/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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