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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 363 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1085/2020(RG 3762/2016) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. CHILOIRO
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. A. VINCI
-Appellata-
OGGETTO: “Malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 16/9/2020 ha impugnato la sentenza con Parte_1
cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di concessione di un indennizzo in capitale per la malattia professionale “rizoartrosi mano destra in esiti di frattura trattata chirurgicamente”. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere negato l'origine professionale della patologia che, sicuramente al livello di concausa, era collegata all'attività svolta, che lo costringeva ad un sovraccarico biomeccanico della mano. Concludeva chiedendo il riconoscimento di una percentuale pari al 7% e l'aumento comunque della rendita già percepita per altra malattia professionale. L'appellato ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Occorre innanzitutto chiarire che il motivo del rigetto da parte del Tribunale non è stato il mancato riconoscimento dell'origine lavorativa della patologia, sia pure al livello di concausa, perché il ctu ha aderito, in sede di chiarimenti depositati in data 10/4/2020, alle valutazioni del consulente di parte ricorrente, ritenendo appunto l'origine professionale della patologia. Ha concluso tuttavia per una percentuale invalidante del 4% o al massimo del 5%, insufficienti per beneficiare dell'indennizzo richiesto. Ebbene l'appellante, essendo caduto in errore riguardo il motivo del rigetto, si è soffermato solo sull'origine professionale della malattia e non ha contestato minimamente la percentuale attribuita dal ctu né ha assunto che vi sia stato un aggravamento(all'uopo non è sufficiente avere depositato in data 20/1/2025 una copia della cartella clinica relativa alla visita effettuata in data 30/11/2024 presso una clinica privata, in cui viene confermata la patologia).
Per questo motivo l'appello non può che essere rigettato, non potendosi far luogo ad una sentenza di accertamento sul punto senza costituzione di rendita o indennizzo. Come ribadito da una recentissima sentenza della Corte di legittimità “costituisce principio consolidato che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Tale principio va qui ribadito dovendosi sottolineare che il raggiungimento della soglia minima indennizzabile non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art 34 cpc, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo alla costituzione della rendita”1 .
In sostanza se non ricorrono tutti gli elementi necessari per l'attribuzione della prestazione domandata, di cui la natura professionale della patologia è solo uno, non può farsi luogo a pronuncia di accoglimento, perché non vi è diritto alla prestazione e non vi è la possibilità che si formi giudicato sulla sussistenza dell'elemento accertato.
Non è nemmeno possibile disporre l'unificazione dei postumi, con la già riconosciuta malattia professionale(ipoacusia valutata in misura pari all'11%), perché l'appellante non ha chiarito quando egli abbia ottenuto il predetto riconoscimento, ossia se prima della riforma 38/2000 o dopo, circostanza che condiziona la possibilità di unificare i postumi, né ha depositato documentazione in merito.
L'appello deve essere rigettato. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio. La soccombenza integrale giustifica l'imposizione dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 22/1/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez L, sent. N. 16149/2018