Ordinanza cautelare 6 luglio 2011
Sentenza 18 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00878/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Club Nautico Capo Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Isetta, Giovanni Isetta, Ivana Fresu, Paolo Sestu, con domicilio eletto presso Paolo Sestu in Cagliari, Via De Magistris n. 8;
contro
LA, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Corona, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Agenzia LA in Cagliari, Via Caprera n. 8;
nei confronti di
Condominio Tramariglio; AR FL, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Segneri, Daniela Piras, con domicilio eletto presso Sergio Segneri in Cagliari, Via Sonnino n. 84;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 32171/PATR del 2/12/2010 con cui l’agenzia LAORE, si è espressa negativamente sulla richiesta di concessione demaniale avanzata dal Club Nautico Capo Caccia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di LA e di AR FL;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio specificato in epigrafe chiedendone l'annullamento perché illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti l’Amministrazione intimata e il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 23 maggio 2015 il difensore del ricorrente ha comunicato la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.
Ciò stante, non resta al Collegio che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, visto l’accordo delle parti, ritengono sussistenti le ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2015
IL SEGRETARIO