CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 231/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI GIULIO e dell'Avv. ARTONI ELENA elettivamente domiciliato presso il loro studio in PARMA BORGO ANTINI 1
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CONTI GIORGIO e dell'Avv. DAMINI PAOLO elettivamente domiciliato presso il loro studio in PARMA VIA GIUSEPPE VERDI 9
APPELLATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione del 15.2.2024 citava Parte_1 in appello innanzi l'intestata Corte già chiedendo, in CP_1 Controparte_1 riforma della sentenza n. 908/2023 del Tribunale di Parma pubblicata in data 4.7.2023, che si accertasse la simulazione assoluta ovvero si dichiarasse la risoluzione per grave inadempimento di contratto di compravendita di unità immobiliare stipulato inter partes in data 4.7.2023 a ministero notaio Dr.ssa . Persona_1
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata riformulando, in via subordinata, le domande riconvenzionali di pagamento somme già svolte in primo grado.
In esito a trattativa stragiudiziale i procuratori delle parti depositavano in data 17.12.2024 istanza congiunta di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'appellante a spese compensate e contestuale accettazione da parte dei procuratori dell'appellata. In esito a richiesta del Consigliere istr. l'istanza veniva integrata in data 8.1.2025 con la rinuncia dell'appellata alle subordinate domande e relativa accettazione.
Ritenuto che
Le rinunce e relative accettazioni sono regolari siccome espresse dai rispettivi procuratori muniti di poteri come da procure in atti;
deve pronunciarsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c., con compensazione delle spese di lite secondo accordo.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 10.1.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 231/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI GIULIO e dell'Avv. ARTONI ELENA elettivamente domiciliato presso il loro studio in PARMA BORGO ANTINI 1
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CONTI GIORGIO e dell'Avv. DAMINI PAOLO elettivamente domiciliato presso il loro studio in PARMA VIA GIUSEPPE VERDI 9
APPELLATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione del 15.2.2024 citava Parte_1 in appello innanzi l'intestata Corte già chiedendo, in CP_1 Controparte_1 riforma della sentenza n. 908/2023 del Tribunale di Parma pubblicata in data 4.7.2023, che si accertasse la simulazione assoluta ovvero si dichiarasse la risoluzione per grave inadempimento di contratto di compravendita di unità immobiliare stipulato inter partes in data 4.7.2023 a ministero notaio Dr.ssa . Persona_1
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata riformulando, in via subordinata, le domande riconvenzionali di pagamento somme già svolte in primo grado.
In esito a trattativa stragiudiziale i procuratori delle parti depositavano in data 17.12.2024 istanza congiunta di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'appellante a spese compensate e contestuale accettazione da parte dei procuratori dell'appellata. In esito a richiesta del Consigliere istr. l'istanza veniva integrata in data 8.1.2025 con la rinuncia dell'appellata alle subordinate domande e relativa accettazione.
Ritenuto che
Le rinunce e relative accettazioni sono regolari siccome espresse dai rispettivi procuratori muniti di poteri come da procure in atti;
deve pronunciarsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c., con compensazione delle spese di lite secondo accordo.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 10.1.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina