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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ON AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 1/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 42578/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. RUSSO DANIELE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 21.11.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità o l'assegno mensile ai sensi, rispettivamente, dell'art. 12 e dell'art. 13 L. 118/1971 nonché l'handicap
1 grave di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- In data 10.7.2024, ella ha presentato domande amministrative volte ad ottenere l'accertamento della propria invalidità e della condizione di persona handicappata in situazione di gravità;
- ciò nonostante e nonostante il decorso di oltre quattro mesi dalla presentazione della domanda, ella non è stata ancora convocata a visita medico-legale. Ciò esposto e considerato, parte ricorrente ha esercitato l'azione giudiziaria rassegnando le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio rappresentando che la ricorrente è stata convocata a visita “per il giorno 14/05/2025 presso il Centro Medico Legale Casilino”; ha, quindi, chiesto un rinvio al fine di verificare l'esito della visita. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 15.4.2025, il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di rinvio. In data 27.5.2025, l' ha depositato i verbali delle competenti CP_2
Commissioni mediche dai quali risulta che la sig.ra è stata Parte_1 riconosciuta soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa” in misura del 75% dalla data della domanda amministrativa nonché “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”. Alla successiva udienza del 1.7.2025, il procuratore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “alla luce del riconoscimento dell'assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971 dopo l'udienza di comparizione delle parti” rinunciando alle altre prestazioni di cui al ricorso ed ha chiesto condannarsi l' “al pagamento delle spese CP_2 di giudizio da distrarsi”. Quindi, la causa, disposto il mutamento del rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c. ed istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto concordemente dichiarato dalle parti, oltreché dalla documentazione prodotta dall' dalla quale si evince il riconoscimento CP_2 dell'assegno mensile richiesto in subordine dalla parte ricorrente, emerge, in modo evidente, la cessazione della materia del presente contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per
2 legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' per la metà, CP_2 ovvero per € 931,75, restando la residua parte compensata, tenuto conto, per un verso, della prestazione riconosciuta e della rinuncia da parte ricorrente all'accertamento della condizione di persona handicappata in situazione di gravità e, per altro verso, del fatto che la prestazione è stata riconosciuta in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, liquidate Parte_1 in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, in misura del 50%, pari ad € 931,75.
Così deciso in Roma il 1/7/2025
IL GIUDICE
ON AN
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