Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
17 ottobre 1992
17 ottobre 1992
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-640/19, Sentenza della Corte, Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 04/02/2021Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 4 febbraio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) e sono destinati all'esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità» Nella causa C-640/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo …Leggi di più...
- principio di non discriminazione·
- prelievi sulle eccedenze·
- art. 40 TFUE·
- art. 41 TFUE·
- art. 39 TFUE·
- regolamento unico OCM·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione Corte di Giustizia·
- regolamento CE n. 1234/2007·
- rinvio pregiudiziale·
- DOP (denominazione d'origine protetta)·
- regolamento CE n. 510/2006·
- politica agricola comune·
- art. 32 TFUE·
- quote latte