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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. NC Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2023 e segnata al n. R.G. 570/2024, pendente tra:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISU ADRIANA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CARLO ALBERTO N. 21,
OZIERI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N.
63, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 9 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 8.2.1986 in Sassari, trascritto nel registro dello Controparte_1 stato civile al n. 9, Parte I, dell'anno 1986; che dall'unione sono nati a Sassari i due figli il 20.3.1988, maggiorenne e attualmente in stato di reclusione, Persona_1
e il 16.2.1989, maggiorenne ed economicamente indipendente;
che sin Persona_2 dai primi anni del matrimonio la convivenza è stata intollerabile a causa delle condotte vessatorie poste in essere da nei confronti della moglie;
che quando i Controparte_1 bambini avevano tre/quattro anni il è rientrato a casa ubriaco e ha minacciato di
CP_1 morte la moglie puntandole un coltello alla gola alla presenza dei bambini;
che con il passare degli anni il ha iniziato a delinquere e dal 2014 ha iniziato a perdere
CP_1 ingenti somme di denaro alle slot machine;
che dall'anno 2019 lo stato di ubriachezza e le condotte violente e minacciose del sono diventate abituali;
che nel 2019/2020 il
CP_1 sig. è rientrato a casa ubriaco e ha cacciato via la moglie che è stata ospitata,
CP_1 prima dalla figlia NC, e successivamente in una casa protetta;
che nel 2023 è stata disposta nei confronti del la misura della detenzione domiciliare;
che la
CP_1 convivenza è divenuta sempre più insostenibile per i continui insulti e le minacce anche di morte subite dalla ricorrente;
che il 17.2.2024 la ha sporto denuncia nei confronti Pt_1 del che successivamente il sig. è stato trasferito presso il carcere “Badu 'e
CP_1 CP_1
Carros” di Nuoro per scontare il cumulo di pena per i reati precedenti;
che nel mese di aprile 2024 il ha spedito alla ricorrente una lettera di insulti e minacce;
che in
CP_1 vista della futura scarcerazione del la signora ha lasciato la casa coniugale
CP_1 Pt_1 di e si è trasferita a vivere in una località segreta;
che la ricorrente ha tollerato per CP_2 anni le condotte poste in essere dal marito per timore di ritorsioni;
che la casa coniugale è stata edificata da entrambi i coniugi su un terreno acquistato in costanza di matrimonio ma è intestata al solo che la ricorrente non ha la disponibilità di alcun bene pur
CP_1 essendo comproprietaria di un immobile per successione per la quota di 1/12; che la ha svolto alcune esperienze lavorative come badante o addetta alle pulizie ma Pt_1 attualmente non ha occupazione, è priva di reddito e non è nelle condizioni di autosostenersi;
che il è dipendente dell presso la sede di Monte
CP_1 Controparte_3
Pisanu in che le parti hanno un conto corrente cointestato presso le;
che il CP_2 CP_4 ha due finanziarie e che per una di esse la ha prestato garanzia. CP_1 Pt_1
Pag. 2 di 9 Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al disporsi a carico del con decreto inaudita altera parte CP_1 CP_1 ex art. 473bis.15 c.p.c., la somma mensile pari a € 200,00 quale assegno di mantenimento per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1 corrispondersi direttamente dal datore di lavoro Viale Merello n. 86 Controparte_3
Cagliari; con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 12.6.2024 il giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento inaudita altera parte e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 2.7.2024 ha domandato il rigetto della Controparte_1 richiesta di versamento di un assegno di mantenimento in favore della signora Pt_1
Con decreto del 16.8.2024 il giudice ha posto a carico di a Controparte_1 decorrere dalla data della domanda, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con comparsa depositata il 4.9.2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha contestato le circostanze dell'abuso di sostanze alcoliche e della violazione degli obblighi familiari;
ha esposto l'impossibilità di versare un mantenimento in favore della ricorrente a causa di pregressi debiti maturati essendo stato detenuto e privo di stipendio;
che la signora percepisce una misura di sostegno statale pari a € 500,00 mensili e Pt_1 non corrisponde alcun canone di locazione per la casa in cui vive.
Ciò premesso, il resistente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla per abbandono del tetto coniugale;
rigettare la domanda di Pt_1 mantenimento a carico del con vittoria delle spese di lite. CP_1
Nella memoria depositata il 6.9.2024 ha chiesto l'aumento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, con decreto immediatamente esecutivo;
in subordine, la conferma dello stesso nella misura di € 200,00; in ogni caso, la previsione della corresponsione diretta da parte del datore di lavoro;
il rigetto della Controparte_3 domanda riconvenzionale del resistente di addebito della separazione alla Pt_1
Sentite le parti, con ordinanza del 12.10.2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi.
Pag. 3 di 9 Svolta la prova orale, nella comparsa conclusionale depositata il 30.5.2025 il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla signora Pt_1
All'udienza dell'1.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la separazione giudiziale dei coniugi con addebito per responsabilità a carico di e con condanna di Controparte_1 quest'ultimo al pagamento in favore di dell'assegno mensile quale Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge in proporzione al reddito.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dai coniugi e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente e dal convenuto volta a dichiarare l'addebito della separazione all'altro coniuge va rilevato che
[...]
ha espressamente rinunciato alla domanda nella comparsa conclusionale CP_1 depositata il 30.5.2025. Di conseguenza, su tale domanda il giudice non è più chiamato a pronunciarsi. Va comunque evidenziato che la domanda di addebito della separazione alla signora non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto tardiva. La Pt_1 stessa è stata infatti avanzata nella comparsa di costituzione del resistente depositata il
4.9.2024, oltre il termine concesso dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'addebito della separazione al signor è fondata e va accolta. CP_1
Secondo quanto sostenuto dalla signora il coniuge ha abusato di sostanze Pt_1 alcoliche, ha insultato e minacciato la moglie di morte puntandole anche un coltello alla gola.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Come ha evidenziato la
Pag. 4 di 9 giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(Cass., n. 22294/2024; Cass., n. 31351/2022).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che abbia insultato e minacciato di morte la moglie e usato Controparte_1 violenza fisica nei suoi confronti in diverse occasioni. La figlia Persona_2 sentita come testimone, ha dichiarato che il padre insultava e minacciava i figli e la madre e qualche volta picchiava sia lei che la signora La stessa ha affermato di Pt_1 essere andata via di casa perché non voleva che il padre le mettesse le mani addosso: “ci dava schiaffi, calci in pancia, nei fianchi. Non posso dire date specifiche perché questo succedeva molto spesso nei confronti di mia madre”. Anche quando è andata via di casa e sentiva i genitori in videochiamata udiva sempre insulti contro la madre rivolti dal padre, “anche umiliazioni tipo non ti vedi come sei, ma che in condizioni sei, inoltre le rivolgeva parolacce. Quando io andavo a trovare mia madre mio padre era alterato, se la prendeva con mia madre ogni volta”. Le minacce e le violenze da parte del marito nei confronti della signora sono state confermate anche da Pt_1 Parte_2
la teste ha riferito di diversi episodi in cui il ha minacciato la moglie di
[...] CP_1 ammazzarla e di “farla a pezzi”. Le minacce di morte e le ingiurie rivolte nei confronti della signora sono state riportate nell'annotazione dei Carabinieri del 21.2.2024 Pt_1 all'esito dell'ascolto dei file audio del 16.2.2024 e del 2021.
Non assumono rilevanza al fine di escludere le condotte sopra indicate le prove testimoniali dedotte dal convenuto, stante la genericità e il contenuto valutativo delle stesse.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi che la condotta di violenza fisica e psichica tenuta da durante il rapporto coniugale nei Controparte_1 confronti della moglie abbia determinato l'intollerabilità della convivenza. Pertanto va
Pag. 5 di 9 accolta la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'addebito della separazione a
Controparte_1
Non assume alcun rilievo la circostanza che la abbia proseguito la Pt_1 convivenza nonostante il perdurare delle condotte aggressive e minacciose del coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva che faccia venir meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile (v. Cass., n. 25966/2022).
3) La domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento a suo favore di un contributo per il mantenimento è fondata e va accolta.
Sotto il profilo giuridico va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 4327/2022; Cass. 30119/2024).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., n. 12196/2017); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita, tenendo conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 234/2025). L'esito
Pag. 6 di 9 negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156, comma 2, cod. civ.), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Occorre pertanto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass., n. 14367/2024).
Nel caso in esame, la signora ha dichiarato di non aver mai lavorato a parte Pt_1 qualche giornata come addetta alle pulizie, di essere comproprietaria della quota di 1/12 di un immobile a Sassari e di alcuni terreni non produttivi di reddito e di aver trovato un appartamento in locazione per il quale è previsto il pagamento di € 300,00 mensili.
Il convenuto ha dichiarato di vivere a nella casa di sua proprietà, di lavorare CP_2 come operaio per l' dal 2010 e di ricevere uno stipendio che varia da Controparte_3 circa € 1.250,00 a 1.300,00 al mese. Lo stesso ha precisato di pagare le rate di tre mutui: per un prestito la rata viene detratta dallo stipendio, mentre per gli altri due mutui le rate mensili sono pari a € 306,00 e a € 150-160,00. Dalla documentazione prodotta risulta che il signor ha percepito un reddito complessivo di € 30.038.73 nel 2023, di € CP_1
25.495,52 nel 2022, di € 23.648,29 nel 2021.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi che il tenore di vita goduto durante il matrimonio, se pur non agiato, consentisse alla signora di sostenere le spese quotidiane grazie al godimento Pt_1 della casa familiare di proprietà del sig. e all'apporto economico dato da CP_1 quest'ultimo.
Ciò premesso, va evidenziato che la signora sessantatreenne, vive in una Pt_1 casa in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di € 300,00. E' pacifico,
Pag. 7 di 9 non essendo oggetto di specifica contestazione, che la stessa non svolga attività lavorativa se non qualche impiego nell'ambito delle pulizie.
Considerata la situazione lavorativa precaria della signora l'indisponibilità Pt_1 di una casa di sua proprietà in cui vivere, l'età della stessa che non le consente di reperire agevolmente un'occupazione lavorativa stabile, né di percepire la pensione, deve ritenersi che la convenuta non abbia una capacità lavorativa che le consente di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Per quanto concerne la valutazione comparativa dei mezzi economici dei coniugi, va evidenziato che è proprietario della casa di abitazione e ha un Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato come operaio.
Considerato che permane una differenza reddituale considerevole tra le parti, tenuto conto del fatto che il convenuto gode della casa di sua proprietà e percepisce lo stipendio mensile lordo di circa € 2.200,00 al mese (al netto delle trattenute, compreso il pignoramento per il mantenimento del coniuge, nella misura di € 1.300,00 circa), di entità superiore ai redditi ricavabili dalla signora sulla base delle sue capacità lavorative, paga le rate del mutuo contratto durante il matrimonio e della durata della relazione, si ritiene che debba essere posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro CP_1 il 5 di ogni mese a favore della sig.ra l'assegno mensile pari a € 300,00, da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla data della domanda.
4) Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a;
Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo, a decorrere dalla data della Controparte_1 domanda, di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, Pt_1 da versarsi a quest'ultima entro il giorno 10 di ogni mese;
Pag. 8 di 9 3) condanna a corrispondere allo Stato le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 5.330,00 per compensi, € 98,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. NC Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2023 e segnata al n. R.G. 570/2024, pendente tra:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PISU ADRIANA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CARLO ALBERTO N. 21,
OZIERI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N.
63, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 9 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 8.2.1986 in Sassari, trascritto nel registro dello Controparte_1 stato civile al n. 9, Parte I, dell'anno 1986; che dall'unione sono nati a Sassari i due figli il 20.3.1988, maggiorenne e attualmente in stato di reclusione, Persona_1
e il 16.2.1989, maggiorenne ed economicamente indipendente;
che sin Persona_2 dai primi anni del matrimonio la convivenza è stata intollerabile a causa delle condotte vessatorie poste in essere da nei confronti della moglie;
che quando i Controparte_1 bambini avevano tre/quattro anni il è rientrato a casa ubriaco e ha minacciato di
CP_1 morte la moglie puntandole un coltello alla gola alla presenza dei bambini;
che con il passare degli anni il ha iniziato a delinquere e dal 2014 ha iniziato a perdere
CP_1 ingenti somme di denaro alle slot machine;
che dall'anno 2019 lo stato di ubriachezza e le condotte violente e minacciose del sono diventate abituali;
che nel 2019/2020 il
CP_1 sig. è rientrato a casa ubriaco e ha cacciato via la moglie che è stata ospitata,
CP_1 prima dalla figlia NC, e successivamente in una casa protetta;
che nel 2023 è stata disposta nei confronti del la misura della detenzione domiciliare;
che la
CP_1 convivenza è divenuta sempre più insostenibile per i continui insulti e le minacce anche di morte subite dalla ricorrente;
che il 17.2.2024 la ha sporto denuncia nei confronti Pt_1 del che successivamente il sig. è stato trasferito presso il carcere “Badu 'e
CP_1 CP_1
Carros” di Nuoro per scontare il cumulo di pena per i reati precedenti;
che nel mese di aprile 2024 il ha spedito alla ricorrente una lettera di insulti e minacce;
che in
CP_1 vista della futura scarcerazione del la signora ha lasciato la casa coniugale
CP_1 Pt_1 di e si è trasferita a vivere in una località segreta;
che la ricorrente ha tollerato per CP_2 anni le condotte poste in essere dal marito per timore di ritorsioni;
che la casa coniugale è stata edificata da entrambi i coniugi su un terreno acquistato in costanza di matrimonio ma è intestata al solo che la ricorrente non ha la disponibilità di alcun bene pur
CP_1 essendo comproprietaria di un immobile per successione per la quota di 1/12; che la ha svolto alcune esperienze lavorative come badante o addetta alle pulizie ma Pt_1 attualmente non ha occupazione, è priva di reddito e non è nelle condizioni di autosostenersi;
che il è dipendente dell presso la sede di Monte
CP_1 Controparte_3
Pisanu in che le parti hanno un conto corrente cointestato presso le;
che il CP_2 CP_4 ha due finanziarie e che per una di esse la ha prestato garanzia. CP_1 Pt_1
Pag. 2 di 9 Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al disporsi a carico del con decreto inaudita altera parte CP_1 CP_1 ex art. 473bis.15 c.p.c., la somma mensile pari a € 200,00 quale assegno di mantenimento per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1 corrispondersi direttamente dal datore di lavoro Viale Merello n. 86 Controparte_3
Cagliari; con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 12.6.2024 il giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento inaudita altera parte e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 2.7.2024 ha domandato il rigetto della Controparte_1 richiesta di versamento di un assegno di mantenimento in favore della signora Pt_1
Con decreto del 16.8.2024 il giudice ha posto a carico di a Controparte_1 decorrere dalla data della domanda, la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con comparsa depositata il 4.9.2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha contestato le circostanze dell'abuso di sostanze alcoliche e della violazione degli obblighi familiari;
ha esposto l'impossibilità di versare un mantenimento in favore della ricorrente a causa di pregressi debiti maturati essendo stato detenuto e privo di stipendio;
che la signora percepisce una misura di sostegno statale pari a € 500,00 mensili e Pt_1 non corrisponde alcun canone di locazione per la casa in cui vive.
Ciò premesso, il resistente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla per abbandono del tetto coniugale;
rigettare la domanda di Pt_1 mantenimento a carico del con vittoria delle spese di lite. CP_1
Nella memoria depositata il 6.9.2024 ha chiesto l'aumento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, con decreto immediatamente esecutivo;
in subordine, la conferma dello stesso nella misura di € 200,00; in ogni caso, la previsione della corresponsione diretta da parte del datore di lavoro;
il rigetto della Controparte_3 domanda riconvenzionale del resistente di addebito della separazione alla Pt_1
Sentite le parti, con ordinanza del 12.10.2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi.
Pag. 3 di 9 Svolta la prova orale, nella comparsa conclusionale depositata il 30.5.2025 il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla signora Pt_1
All'udienza dell'1.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la separazione giudiziale dei coniugi con addebito per responsabilità a carico di e con condanna di Controparte_1 quest'ultimo al pagamento in favore di dell'assegno mensile quale Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge in proporzione al reddito.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dai coniugi e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente e dal convenuto volta a dichiarare l'addebito della separazione all'altro coniuge va rilevato che
[...]
ha espressamente rinunciato alla domanda nella comparsa conclusionale CP_1 depositata il 30.5.2025. Di conseguenza, su tale domanda il giudice non è più chiamato a pronunciarsi. Va comunque evidenziato che la domanda di addebito della separazione alla signora non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto tardiva. La Pt_1 stessa è stata infatti avanzata nella comparsa di costituzione del resistente depositata il
4.9.2024, oltre il termine concesso dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'addebito della separazione al signor è fondata e va accolta. CP_1
Secondo quanto sostenuto dalla signora il coniuge ha abusato di sostanze Pt_1 alcoliche, ha insultato e minacciato la moglie di morte puntandole anche un coltello alla gola.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Come ha evidenziato la
Pag. 4 di 9 giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(Cass., n. 22294/2024; Cass., n. 31351/2022).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che abbia insultato e minacciato di morte la moglie e usato Controparte_1 violenza fisica nei suoi confronti in diverse occasioni. La figlia Persona_2 sentita come testimone, ha dichiarato che il padre insultava e minacciava i figli e la madre e qualche volta picchiava sia lei che la signora La stessa ha affermato di Pt_1 essere andata via di casa perché non voleva che il padre le mettesse le mani addosso: “ci dava schiaffi, calci in pancia, nei fianchi. Non posso dire date specifiche perché questo succedeva molto spesso nei confronti di mia madre”. Anche quando è andata via di casa e sentiva i genitori in videochiamata udiva sempre insulti contro la madre rivolti dal padre, “anche umiliazioni tipo non ti vedi come sei, ma che in condizioni sei, inoltre le rivolgeva parolacce. Quando io andavo a trovare mia madre mio padre era alterato, se la prendeva con mia madre ogni volta”. Le minacce e le violenze da parte del marito nei confronti della signora sono state confermate anche da Pt_1 Parte_2
la teste ha riferito di diversi episodi in cui il ha minacciato la moglie di
[...] CP_1 ammazzarla e di “farla a pezzi”. Le minacce di morte e le ingiurie rivolte nei confronti della signora sono state riportate nell'annotazione dei Carabinieri del 21.2.2024 Pt_1 all'esito dell'ascolto dei file audio del 16.2.2024 e del 2021.
Non assumono rilevanza al fine di escludere le condotte sopra indicate le prove testimoniali dedotte dal convenuto, stante la genericità e il contenuto valutativo delle stesse.
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi che la condotta di violenza fisica e psichica tenuta da durante il rapporto coniugale nei Controparte_1 confronti della moglie abbia determinato l'intollerabilità della convivenza. Pertanto va
Pag. 5 di 9 accolta la domanda di parte ricorrente volta a dichiarare l'addebito della separazione a
Controparte_1
Non assume alcun rilievo la circostanza che la abbia proseguito la Pt_1 convivenza nonostante il perdurare delle condotte aggressive e minacciose del coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva che faccia venir meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile (v. Cass., n. 25966/2022).
3) La domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento a suo favore di un contributo per il mantenimento è fondata e va accolta.
Sotto il profilo giuridico va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 4327/2022; Cass. 30119/2024).
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., n. 12196/2017); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita, tenendo conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 234/2025). L'esito
Pag. 6 di 9 negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156, comma 2, cod. civ.), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Occorre pertanto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass., n. 14367/2024).
Nel caso in esame, la signora ha dichiarato di non aver mai lavorato a parte Pt_1 qualche giornata come addetta alle pulizie, di essere comproprietaria della quota di 1/12 di un immobile a Sassari e di alcuni terreni non produttivi di reddito e di aver trovato un appartamento in locazione per il quale è previsto il pagamento di € 300,00 mensili.
Il convenuto ha dichiarato di vivere a nella casa di sua proprietà, di lavorare CP_2 come operaio per l' dal 2010 e di ricevere uno stipendio che varia da Controparte_3 circa € 1.250,00 a 1.300,00 al mese. Lo stesso ha precisato di pagare le rate di tre mutui: per un prestito la rata viene detratta dallo stipendio, mentre per gli altri due mutui le rate mensili sono pari a € 306,00 e a € 150-160,00. Dalla documentazione prodotta risulta che il signor ha percepito un reddito complessivo di € 30.038.73 nel 2023, di € CP_1
25.495,52 nel 2022, di € 23.648,29 nel 2021.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi che il tenore di vita goduto durante il matrimonio, se pur non agiato, consentisse alla signora di sostenere le spese quotidiane grazie al godimento Pt_1 della casa familiare di proprietà del sig. e all'apporto economico dato da CP_1 quest'ultimo.
Ciò premesso, va evidenziato che la signora sessantatreenne, vive in una Pt_1 casa in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di € 300,00. E' pacifico,
Pag. 7 di 9 non essendo oggetto di specifica contestazione, che la stessa non svolga attività lavorativa se non qualche impiego nell'ambito delle pulizie.
Considerata la situazione lavorativa precaria della signora l'indisponibilità Pt_1 di una casa di sua proprietà in cui vivere, l'età della stessa che non le consente di reperire agevolmente un'occupazione lavorativa stabile, né di percepire la pensione, deve ritenersi che la convenuta non abbia una capacità lavorativa che le consente di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Per quanto concerne la valutazione comparativa dei mezzi economici dei coniugi, va evidenziato che è proprietario della casa di abitazione e ha un Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato come operaio.
Considerato che permane una differenza reddituale considerevole tra le parti, tenuto conto del fatto che il convenuto gode della casa di sua proprietà e percepisce lo stipendio mensile lordo di circa € 2.200,00 al mese (al netto delle trattenute, compreso il pignoramento per il mantenimento del coniuge, nella misura di € 1.300,00 circa), di entità superiore ai redditi ricavabili dalla signora sulla base delle sue capacità lavorative, paga le rate del mutuo contratto durante il matrimonio e della durata della relazione, si ritiene che debba essere posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro CP_1 il 5 di ogni mese a favore della sig.ra l'assegno mensile pari a € 300,00, da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla data della domanda.
4) Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a;
Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo, a decorrere dalla data della Controparte_1 domanda, di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, Pt_1 da versarsi a quest'ultima entro il giorno 10 di ogni mese;
Pag. 8 di 9 3) condanna a corrispondere allo Stato le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 5.330,00 per compensi, € 98,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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