Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15732 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE1 5732/03 SEZZO E LAVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5208/01 Dott. Sergio MATTONE Presidente 32055 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.
2.4.03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ED CO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone, 169 presso l'avv. Alessandro D'Avack, rappresentato e difeso giusta mandato in calce dall'avv. Nicola Stefanizzo;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
in atti;
- controricorrente -
1935 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 4.12.2000 n.547, reg.gen. n. 1277/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto La Corte di Appello di Lecce con sentenza 4.12.2000 ha respinto l'appello di CO IC nei confronti del Ministero della Giustizia confermando il rigetto della sua domanda di accertamento della prosecuzione dell'incarico di medico titolare presso un Istituto di osservazione minorile, in quanto la revoca delle dimissioni era intervenuta prima dell'accettazione del Ministero. Osservava in motivazione che, a sensi dell'art.2, secondo comma della legge n.740 del 1970, la cessazione dell'incarico consegue di diritto il sessantesimo giorno successivo le dimissioni e il provvedimento ministeriale non ha valore di accettazione, ma di sola presa d'atto. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il CO, resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Con l'unico motivo il CO contesta l'interpretazione dell'art.2, secondo atato comma, deducendo che lo spostamento della cessazione dell'incarico da parte dell'Amministrazione sino alla data del 6.5.1988, data di nomina del sostituto, -2- dimostra che la cessazione dell'incarico non era automatica, ma occorreva un provvedimento dell'Amministrazione che intervenne solo in data 16.12.1988 dopo la revoca delle dimissioni il 18.10.1988. La censura è infondata. Il rilievo che l'incarico scadente il 21.4.1988 fu prorogato dall'Amministrazione sino al 6.5.1988, non inferisce sul rilievo della sentenza impugnata che all'atto della revoca delle dimissioni nell'ottobre successivo l'incarico era già scaduto e che la revoca delle dimissioni non poteva ricostituire il rapporto, né incide sulla correttezza dell'interpretazione letterale della norma, che collega la cessazione del rapporto allo scadere di un termine, e non anche all'accettazione dell'Amministrazione, non provando il contrario il fatto che questo sia stato prorogato. Il ricorso va, quindi, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2003 Jerfis nation Il Presidente Il Consigliere est. Femanly IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Joggi. OTT. 2003 CANCELLIERE .3 -