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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3574/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MEDUGNO C.F._1
PAOLA
RICORRENTE
E
nata il 02/11/1975 in ROMANIA (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.03.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.05.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale da con addebito a quest'ultima, evidenziando che Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Pompei il 10 giugno 2004 e che dall'unione sono nati tre figli
(04.06.2005), (17.06.2007) e (28.04.2011). Chiedeva, tenuto conto Per_1 Per_2 Per_3 dell'allontanamento della l'affido in via esclusiva dei figli minori, la previsione del CP_1 diritto di visita in forma protetta per i minori e di un contributo al mantenimento per i figli.
2. Sebbene ritualmente citata, con ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la non CP_1 si costituiva.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali, disposte indagini socio-ambientali sul nucleo familiare e l'ascolto dei figli minori, e Per_1 Per_2 disponeva l'affidamento dei figli minori in via super esclusiva al padre, prevedendo il diritto di visita della madre da svolgersi alla presenza del padre o altra persona di fiducia soltanto se i minori lo desiderano nonché il contributo al mantenimento per la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Il Giudice, disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2022, dichiarava la contumacia della resistente concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 09.10.2023 per la delibazione dei mezzi istruttori.
Rinviata per l'assunzione della prova testimoniale all'udienza del 04.04.2024, poi rinviata per carico di ruolo e trasferimento del Giudice ad altro ufficio al 03.03.2025, il ricorrente dichiarava di rinunciare alla prova testimoniale ammessa ed insisteva per la decisione. Il Giudice, quindi, a seguito delle conclusioni precisate da parte ricorrente, riservava la causa al Collegio previa concessione dei soli termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Stato
2 A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi e vanno altresì disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
B) Addebito
Il ricorrente ha altresì avanzato domanda di addebito nei confronti della resistente.
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Il ha allegato alla base della domanda di addebito l'abuso di alcol da parte della Pt_1 CP_1 nonché l'allontanamento a far data dal marzo 2019 della stessa, privo di giustificazione e cui era
3 seguita la totale irreperibilità della stessa.
A giudizio del Collegio, la domanda de qua ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze agli atti del presente giudizio e merita accoglimento, dovendosi evidenziare che l'abbandono integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di abitazione, di assistenza morale e materiale, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Suprema Corte, per cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.08.2007).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai minori ascoltate dai Servizi Sociali, dal contegno processuale della resistente, dalle relazioni dei Servizi Sociali di , da cui è emersa una Parte_2 condizione di profonda fragilità dei figli in conseguenza dell'improvviso abbandono materno, è evidente il comportamento gravemente inadempiente della resistente, la quale non solo, nel corso della convivenza matrimoniale abusava di alcol, si è allontanata dal 2019 senza più dare alcuna notizia di sé, non emergendo sul punto la prova che la suddetta condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
Ne consegue che la crisi coniugale sia da ricondurre all'esclusiva responsabilità della resistente cui deve essere addebitata la separazione.
C) Affidamento dei figli minori
Dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]).
Nelle more del giudizio, e sono divenuti maggiorenni e, quindi, nulla il Per_1 Per_2
Tribunale può disporre in merito all'affidamento degli stessi, dovendosi pronunciare soltanto in relazione all'affidamento della minore Per_2
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via
4 rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi indici delle carenze genitoriali della resistente, tradottesi in un totale disinteresse relativo alla vita dei figli nonché nell'abituale consumo di alcol in presenza dei figli minori, circostanza emersa dall'audizione dei minori a cura dei Servizi Sociali, al punto che la figlia ha ricondotto l'allontanamento della madre dalla casa familiare alla Per_2 consapevolezza della propria inadeguatezza genitoriale.
Ebbene, il disinteresse nei confronti dei figli, unitamente al riferito abuso di sostanze alcoliche costituisce causa di affidamento esclusivo, integrando comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità che conseguono ad un affidamento condiviso tanto l'abituale consumo di alcol tanto la totale mancanza di partecipazione alla vita dei figli, con i quali la ha mantenuto nel tempo sporadici CP_1 contatti telefonici, non essendo mai, secondo quanto prospettato da parte ricorrente, stato esercitato il diritto di visita previsto in sede presidenziale e non essendo conseguentemente ripresi significativi contatti dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel 2019.
Risulta palese una situazione di contrarietà all'interesse della figlia ostativa ad un Per_3 provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587). Pertanto,
l'affido esclusivo al padre, presso cui la minore deve essere collocata, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali, risulta tanto più necessario nell'interesse di anche per evitare che allo stesso possa essere inibita ogni Per_3 azione per disinteresse ed assenza della madre, risultando all'uopo preminente l'interesse della figlia minore all'unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso, in ultimo, rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
5 Per quanto sino ad ora considerato, traendo le fila del discorso, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore al padre, presso cui la minore va Per_3 collocata, il quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
D) Diritto di visita del genitore non collocatario
Per quanto concerne il diritto-dovere della madre di frequentare il Collegio ritiene di Per_3 confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale, prevedendo che la madre possa vedere la figlia minore quando fa rientro in , previo congruo avviso, alla sola presenza del Parte_2 padre o di persona di fiducia del padre, purché la minore lo desideri.
E) Mantenimento dei figli
Con riferimento alla misura del contributo materno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Va evidenziato che, pur essendo divenuti maggiorenni nel corso del presente giudizio, e Per_1
6 devono ritenersi non autosufficienti, tenuto conto che è divenuta maggiorenne Per_2 Per_2 pochi giorni prima della presente pronuncia e della giovanissima età anche di Per_1 presumendosi che entrambi siano impegnati in percorsi scolastici o formativi in attesa di occupazione. Dunque, occorre disporre anche in merito al mantenimento di questi ultimi.
In base a quanto dichiarato dal , la resistente ha capacità lavorativa, avendo sempre lavorato Pt_1 con il marito presso il ristorante di questi, ha svolto attività stagionale nel corso della ristorazione ed è abile al lavoro.
Va, quindi, riconfermato il contributo al mantenimento per la prole che è Controparte_1 tenuta versare a , entro il 5 di ogni mese, nella somma di € 400,00, importo Controparte_2 annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
La resistente è altresì tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
F) Spese
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 10.06.2004 in Pompei, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2004, Comune di
Pompei);
b) accoglie la domanda di addebito;
c) affida in via super-esclusiva la minore al padre , con collocazione Per_3 Parte_1 privilegiata presso di lui;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere 7 prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
d) la madre potrà vedere la figlia minore quando fa rientro in , previo Per_3 Parte_2 congruo avviso al padre, alla sola presenza del padre o di persona di fiducia del padre, purché la minore lo desideri;
e) dispone che versi a , entro il 5 di ogni mese, a mezzo Controparte_1 Parte_1 di bonifico bancario, l'importo pari ad € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) dispone che partecipi al 50% delle spese straordinarie per la prole, come Controparte_3 individuate in base al Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
g) condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 8.758,00 oltre Parte_3
IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3574/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MEDUGNO C.F._1
PAOLA
RICORRENTE
E
nata il 02/11/1975 in ROMANIA (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.03.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.05.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale da con addebito a quest'ultima, evidenziando che Controparte_1 avevano contratto matrimonio in Pompei il 10 giugno 2004 e che dall'unione sono nati tre figli
(04.06.2005), (17.06.2007) e (28.04.2011). Chiedeva, tenuto conto Per_1 Per_2 Per_3 dell'allontanamento della l'affido in via esclusiva dei figli minori, la previsione del CP_1 diritto di visita in forma protetta per i minori e di un contributo al mantenimento per i figli.
2. Sebbene ritualmente citata, con ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la non CP_1 si costituiva.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali, disposte indagini socio-ambientali sul nucleo familiare e l'ascolto dei figli minori, e Per_1 Per_2 disponeva l'affidamento dei figli minori in via super esclusiva al padre, prevedendo il diritto di visita della madre da svolgersi alla presenza del padre o altra persona di fiducia soltanto se i minori lo desiderano nonché il contributo al mantenimento per la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Il Giudice, disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2022, dichiarava la contumacia della resistente concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 09.10.2023 per la delibazione dei mezzi istruttori.
Rinviata per l'assunzione della prova testimoniale all'udienza del 04.04.2024, poi rinviata per carico di ruolo e trasferimento del Giudice ad altro ufficio al 03.03.2025, il ricorrente dichiarava di rinunciare alla prova testimoniale ammessa ed insisteva per la decisione. Il Giudice, quindi, a seguito delle conclusioni precisate da parte ricorrente, riservava la causa al Collegio previa concessione dei soli termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Stato
2 A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi e vanno altresì disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
B) Addebito
Il ricorrente ha altresì avanzato domanda di addebito nei confronti della resistente.
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Il ha allegato alla base della domanda di addebito l'abuso di alcol da parte della Pt_1 CP_1 nonché l'allontanamento a far data dal marzo 2019 della stessa, privo di giustificazione e cui era
3 seguita la totale irreperibilità della stessa.
A giudizio del Collegio, la domanda de qua ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze agli atti del presente giudizio e merita accoglimento, dovendosi evidenziare che l'abbandono integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di abitazione, di assistenza morale e materiale, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Suprema Corte, per cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03.08.2007).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai minori ascoltate dai Servizi Sociali, dal contegno processuale della resistente, dalle relazioni dei Servizi Sociali di , da cui è emersa una Parte_2 condizione di profonda fragilità dei figli in conseguenza dell'improvviso abbandono materno, è evidente il comportamento gravemente inadempiente della resistente, la quale non solo, nel corso della convivenza matrimoniale abusava di alcol, si è allontanata dal 2019 senza più dare alcuna notizia di sé, non emergendo sul punto la prova che la suddetta condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
Ne consegue che la crisi coniugale sia da ricondurre all'esclusiva responsabilità della resistente cui deve essere addebitata la separazione.
C) Affidamento dei figli minori
Dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]).
Nelle more del giudizio, e sono divenuti maggiorenni e, quindi, nulla il Per_1 Per_2
Tribunale può disporre in merito all'affidamento degli stessi, dovendosi pronunciare soltanto in relazione all'affidamento della minore Per_2
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via
4 rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie sono emerse gravi indici delle carenze genitoriali della resistente, tradottesi in un totale disinteresse relativo alla vita dei figli nonché nell'abituale consumo di alcol in presenza dei figli minori, circostanza emersa dall'audizione dei minori a cura dei Servizi Sociali, al punto che la figlia ha ricondotto l'allontanamento della madre dalla casa familiare alla Per_2 consapevolezza della propria inadeguatezza genitoriale.
Ebbene, il disinteresse nei confronti dei figli, unitamente al riferito abuso di sostanze alcoliche costituisce causa di affidamento esclusivo, integrando comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità che conseguono ad un affidamento condiviso tanto l'abituale consumo di alcol tanto la totale mancanza di partecipazione alla vita dei figli, con i quali la ha mantenuto nel tempo sporadici CP_1 contatti telefonici, non essendo mai, secondo quanto prospettato da parte ricorrente, stato esercitato il diritto di visita previsto in sede presidenziale e non essendo conseguentemente ripresi significativi contatti dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel 2019.
Risulta palese una situazione di contrarietà all'interesse della figlia ostativa ad un Per_3 provvedimento di affido condiviso (sul punto, Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587). Pertanto,
l'affido esclusivo al padre, presso cui la minore deve essere collocata, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in merito alle questioni fondamentali, risulta tanto più necessario nell'interesse di anche per evitare che allo stesso possa essere inibita ogni Per_3 azione per disinteresse ed assenza della madre, risultando all'uopo preminente l'interesse della figlia minore all'unico centro decisionale tempestivo e funzionante piuttosto che quello alla bigenitorialità.
È doveroso, in ultimo, rammentare che la pronuncia in merito all'affido esclusivo in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì sul solo esercizio, considerato che il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ad ogni modo ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ult. co. c.c.).
5 Per quanto sino ad ora considerato, traendo le fila del discorso, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore al padre, presso cui la minore va Per_3 collocata, il quale assumerà le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio e pertanto di tutti i documenti anagrafici ed amministrativa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
D) Diritto di visita del genitore non collocatario
Per quanto concerne il diritto-dovere della madre di frequentare il Collegio ritiene di Per_3 confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale, prevedendo che la madre possa vedere la figlia minore quando fa rientro in , previo congruo avviso, alla sola presenza del Parte_2 padre o di persona di fiducia del padre, purché la minore lo desideri.
E) Mantenimento dei figli
Con riferimento alla misura del contributo materno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Va evidenziato che, pur essendo divenuti maggiorenni nel corso del presente giudizio, e Per_1
6 devono ritenersi non autosufficienti, tenuto conto che è divenuta maggiorenne Per_2 Per_2 pochi giorni prima della presente pronuncia e della giovanissima età anche di Per_1 presumendosi che entrambi siano impegnati in percorsi scolastici o formativi in attesa di occupazione. Dunque, occorre disporre anche in merito al mantenimento di questi ultimi.
In base a quanto dichiarato dal , la resistente ha capacità lavorativa, avendo sempre lavorato Pt_1 con il marito presso il ristorante di questi, ha svolto attività stagionale nel corso della ristorazione ed è abile al lavoro.
Va, quindi, riconfermato il contributo al mantenimento per la prole che è Controparte_1 tenuta versare a , entro il 5 di ogni mese, nella somma di € 400,00, importo Controparte_2 annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
La resistente è altresì tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
F) Spese
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 10.06.2004 in Pompei, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2004, Comune di
Pompei);
b) accoglie la domanda di addebito;
c) affida in via super-esclusiva la minore al padre , con collocazione Per_3 Parte_1 privilegiata presso di lui;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere 7 prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
d) la madre potrà vedere la figlia minore quando fa rientro in , previo Per_3 Parte_2 congruo avviso al padre, alla sola presenza del padre o di persona di fiducia del padre, purché la minore lo desideri;
e) dispone che versi a , entro il 5 di ogni mese, a mezzo Controparte_1 Parte_1 di bonifico bancario, l'importo pari ad € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) dispone che partecipi al 50% delle spese straordinarie per la prole, come Controparte_3 individuate in base al Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
g) condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 8.758,00 oltre Parte_3
IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d),
d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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