Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 03/06/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2025, proposto da
Revolutionbet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Iannaccone, Domenico Di Micco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pelella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Questura di Napoli - Commissariato Portici - Ercolano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 13853 del 19.2.2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Portici comunicava in via definitiva la chiusura negativa della pratica identificata con n. 10578131210-04122024-1654 dell’11.12.2024, relativa all’istanza presentata dalla società ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “raccolta scommesse ex. Tulps 88 da inoltrare alle autorità competenti per l'apertura di agenzia scommesse nei locali siti in Portici alla via IV Novembre 2/A”;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compreso, se e per quanto occorra, del preavviso di rigetto prot. n. 4985 del 20.1.2025 e del “parere dell’organo tecnico (U.T.C.)”, di estremi e contenuto ignoti, siccome genericamente richiamato nel provvedimento sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portici, del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- è impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Portici ha comunicato in via definitiva la chiusura della pratica relativa alla istanza avanzata dalla società ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S. presso i locali siti alla via IV Novembre;
- a sostegno della gravata attività provvedimentale il Comune ha addotto la seguente ragione ostativa: sebbene la società sia cessionaria di altra impresa già operativa nel medesimo settore di attività, si tratterebbe di una “nuova apertura” ai sensi dell’art. 3, lett. i), della L. Reg. n. 2/2020 per la quale opera il limite distanziometrico dai luoghi sensibili previsto dall’art. 13 della citata legge regionale che, nella fattispecie, non sarebbe rispettato per la presenza nelle immediate vicinanze di una struttura socio – assistenziale;
- la società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento deducendo motivi di incompentenza, violazione di legge ed eccesso di potere;
Rilevato che alla camera di consiglio del 20.5.2025 la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, sufficientemente istruita la causa e sussistendo gli altri presupposti di cui all’art. 60 e 74 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate:
- è fondato il primo motivo di ricorso con cui si assume l’incompetenza del Comune alla definizione del procedimento, poiché l'attività di raccolta e trasmissione di scommesse rientra nell'ambito di quella prevista dall'art. 88 Tulps, costituendo l'intermediazione un ‘tratto essenziale’ dell'attività in essa disciplinata come oggetto di licenza di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. VI, n. 2827/2009; n. 334/2007; sez. IV n. 4905/2002);
- non rientra, pertanto, nella competenza dell’amministrazione comunale il rigetto della richiesta di rilascio della licenza, posto che il potere legittimante in questo ambito rientra nei compiti tipici dell’Amministrazione dell’Interno e di Pubblica sicurezza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 4389/2019), che vi provvede previa verifica del rispetto delle distanze minime prescritte dalla normativa regionale (cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 19.3.2018 secondo cui “… avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale. Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell’autorizzazione, potrà rilasciare la licenza … Nell’eventualità in cui, al contrario, l’ente locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui si tratta, il Questore sarà tenuto al rigetto dell’istanza di autorizzazione”);
Considerato che:
- il profilo di illegittimità esaminato conduce all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento delle ulteriori censure;
- difatti, in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8252/2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4894/2024).
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari di parte ricorrente che hanno avanzato istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge con distrazione ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO