TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5536/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 16 settembre 1967 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Azzolini del Foro di Bergamo (C.F. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 21 novembre 1973 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Chiara Azzolini del Foro di Bergamo (C.F. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Torino il giorno 10.12.2016 iscritto presso i Registri dello Stato Civile di Torino con Atto n. 561 parte 1 - anno 2016 - Ufficio 1, nonché presso i Registri dello Stato Civile di Milano con Atto n. 104 parte II -Serie C/ 2 - anno 2017;
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Milano, via Plinio n. 22, di proprietà esclusiva del sig. in Parte_1 virtù di acquisto antecedente al matrimonio, rimarrà assegnata al medesimo con tutto quanto la arreda e la correda, dando atto i coniugi che la signora ha già prima d'ora prelevato dalla casa Parte_2 stessa i propri beni personali.
3) L'immobile in Torino, via Oslavia n. 5, di proprietà esclusiva della signora in virtù Parte_2 di acquisto antecedente al matrimonio, rimarrà assegnato a quest'ultima, con tutto quanto lo arreda e lo correda, dando atto i coniugi che il sig. ha già prima d'ora prelevato da tale immobile Parte_1
i propri beni personali. Le Parti danno atto che nelle more tra sottoscrizione del ricorso e udienza a trattazione scritta, l'immobile di Torino, via Oslavia n. 5 è stato alienato a terzi, talchè il ricavato della vendita, come da ricorso sottoscritto tra le Parti, rimarrà nella totale disponibilità e titolarità della signora . Parte_2
4) I coniugi si danno atto di aver reciprocamente consegnato e restituito le chiavi di accesso degli immobili di rispettiva proprietà esclusiva.
5) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora provveduto alla divisione dei beni mobili, nessuno escluso, non residuando alcun bene in comproprietà o in comune tra i medesimi, non essendo inoltre mai sussistiti.
6) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano e confermano di aver già definito tutte le altre questioni economiche sussistenti tra di essi e dichiarano che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno periodico o una tantum per il reciproco mantenimento.
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Torino in data 10.12.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino e di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG