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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza dell'8/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 969/2022 del Ruolo Generale Affari
Civili e promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Moreno DI MUZIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Spoltore (PE) alla via della Madonnina n.
1;
opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_2
(c.f. ), rappresentata da
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio LAZZARO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Milano alla via Amedeo d'Aosta n. 6;
opposta
1 OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTI BANCARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 184/2022 del 28/7/2022 (R.G. n. 690/2022) emesso ad istanza di , il Tribunale di Vasto ha ingiunto Controparte_1
a , in solido con e Parte_1 Controparte_4 [...]
il pagamento in favore della ricorrente della somma CP_5 di € 58.518,07 (oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria) dalla stessa richiesta in adempimento dell'obbligazione di garanzia assunta con riferimento all'esposizione debitoria della debitrice principale
[...]
verso Controparte_4 Controparte_6
- successivamente fusa per incorporazione in Controparte_7
- quindi ceduta ad in esito ad operazione di Controparte_1 cessione in blocco del 24/10/2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 10/10/2022, ha proposto rituale Parte_1 opposizione al detto decreto, convenendo in giudizio CP_1
avanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere
[...] le seguenti conclusioni: «In via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della - per l'effetto, Controparte_8 dichiarare nullo, ovvero annullare, e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità parziale della fideiussione datata 25/10/2008 in atti relativamente alle clausole 2 (riviviscenza), 6 (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ.) e 8
(sopravvivenza) riproduttive pedissequamente degli artt. 2, 6 e
8 dello schema ABI del 2003; - per l'effetto accertare e dichiarare la decadenza dall'azione della ex Controparte_1 art. Art. 1957 Cod. Civ., accertando e dichiarando l'estinzione della fideiussione in atti data 25/10/2008; - conseguentemente dichiarare nullo, ovvero annullare, e comunque revocare e
2 dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità della fideiussione ex Art. 1939 Cod. Civ. per assenza/nullità di un valido contratto di apertura del rapporto e di sottoscrizione delle condizioni economiche
(obbligazione principale); - per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero annullare, e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso la
[...]
al pagamento delle spese e dei compensi professionali CP_1 del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario».
A sostegno della domanda, l'opponente ha allegato plurimi motivi di opposizione così sinteticamente riassumibili: a) carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
b) disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità agli originali delle copie allegate sub. docc. 5, 6 e 8 del fascicolo monitorio;
c) disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni attribuite all'opponente (e dettagliatamente descritte in atto introduttivo) al doc. 6 del fascicolo monitorio;
d) invalidità della fideiussione – decadenza ex art. 1957 c.c.; e) nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c. per difetto della forma scritta ex art. 117 T.U.B.; f) insufficienza della prova ex art. 50 T.U.B.
Si è costituita in giudizio per contestare Controparte_1 partitamente ciascuna delle avverse allegazioni e richieste, così concludendo: « -concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
-disporre la riunione a questo fascicolo
(969/2022) del fascicolo di opposizione svolta da Pt_1
quale legale rappresentante della debitrice principale
[...] avverso il medesimo decreto ingiuntivo (RG 977/2022); -disporre per la comune conservazione dei documenti disconosciuti che questa parte intende produrre in originale riservando
l'indicazione di ulteriori mezzi di prova e scritture comparative entro il termine processuale a ciò dedicato, salva
3 la rinuncia di controparte ai relativi capi delle domande NON svolte nelle conclusioni della citazione in opposizione;
-in ogni caso rigettare l'opposizione svolta da Parte_1 perché generica e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze».
La controversia è stata istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU grafologica.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, per i motivi di seguito illustrati.
2. Con una prima eccezione, l'opponente ha preliminarmente contestato la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio per mancata prova della sequenza di cessioni del credito sorto in favore di Controparte_6
[...]
L'eccezione – in realtà non attinente al supposto difetto di legittimazione attiva di ma alla titolarità Controparte_1 sostanziale del credito in capo all'odierna opposta (cfr. Cass.,
Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951) - è infondata, atteso che – incontestata essendo la fusione per incorporazione di
[...] in – la Controparte_6 Controparte_7 titolarità del credito deve ritenersi comprovata dalla dichiarazione di cessione dello specifico credito per cui è causa rilasciata da in favore della opposta Controparte_7 CP_1
(in atti sub. doc. 6 allegato alla comparsa di
[...] costituzione e risposta, contenente specifica indicazione del contratto n. 503934).
3. Quindi, l'opponente ha disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali della pressoché totalità delle copie dei documenti versati ai n. 5, 6 e 8 del fascicolo monitorio e, precisamente: del “documento di sintesi” (pagg. 1 e 2), delle
4 “condizioni contrattuali” (pagg. 3 e 4), della “richiesta di apertura di conto corrente” in data 17/06/2006 (pagg. 5 e 6), delle “condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente”
(da pag. 7 a pag. 14), della “richiesta di apertura di conto corrente bancario” (da pag. 15 a pag. 20), del “documento di sintesi fideiussione omnibus n. 2110654 di euro 360.000,00…” datato 25/10/08 (da pag. 1 a pag. 6), della “dichiarazione aggiuntiva in caso di estensione o rinnovo di precedente fidejussione” in data 25/10/08 (pag. 7), nonché della certificazione ex art. 50 T.U.B. in quanto mancante di sottoscrizione originale.
Detto disconoscimento è da valutarsi per inefficace alla luce del principio giurisprudenziale per cui «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra
l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass. n. 28096 del 30/12/2009;
Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014) conseguendone la necessità di specificazione e indicazione degli aspetti “differenziali” tra copia prodotta e originale, ovvero una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (cfr.
Cass. civ., I Sez. n. 24364 del 13/09/2021).
Infatti, come di recente efficacemente evidenziato dalla Suprema
Corte, «La contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia (art. 2719 c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare l'oggetto del
5 contendere; e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell'eccezione sia precisa e circostanziata. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme» (così Cass. civ. sez. I - 04/06/2025, n. 14945 con riferimento a Cass. civ. n. 40750/21).
Nel caso in esame l'opponente non ha né evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente in monitorio, né indicato peculiarità (quali, ad esempio, contraffazioni, abrasioni, cancellature o aggiunte, etc.) di queste ultime che possano far dubitare della loro conformità ai primi.
4. L'opponente ha, in via di ulteriore eccezione, disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni attribuitegli nei documenti versati in atti dall'opposta, così meglio specificate: le n. 4 sottoscrizioni apposte a pagina 5 del “documento di sintesi fideiussione omnibus n. 2110654 di euro 360.000,00…” datato 25/10/08 (doc. 6 fasc. monitorio), attribuite a (la prima sulla parte sinistra del Parte_1 documento dopo il rigo 13, la seconda dopo l'approvazione delle singole clausole ex art. 1341 comma 2 Cod. Civ., la terza apposta dopo la dicitura “dichiaro/dichiariamo di avere trattenuto copia della presente lettera….” e la quarta, sempre a sinistra ma in calce al documento ed al rigo precedente del “visto dell'addetto di filiale che raccoglie la documentazione matr. 8.239); - le n.
6 3 sottoscrizioni attribuite a sul documento Parte_1 denominato “dichiarazione aggiuntiva in caso di estensione o rinnovo di precedente fidejussione” datato 25/10/08 (pag.
7 - doc. 6 fasc. monitorio), la prima apposta a sinistra nella sezione “Firma/e indirizzi, la seconda apposta in calce sulla parte sinistra dopo la dicitura “Dichiaro di non essermi avvalso del diritto di richiedere copia del contratto” Vasto 25/10/08,
e la terza sul medesimo rigo ma sulla parte destra del documento dopo la dicitura “Dichiaro di aver ricevuto una copia del contratto … luogo e firma Vasto 25/10/08” (la seconda e la terza dopo le sottoscrizioni di;
la sottoscrizione Controparte_5 apposta in qualità di legale rappresentante di Controparte_4
, in calce alla pagina 5 del documento denominato
[...]
“richiesta di credito garantito” (doc. 6 fasc. monitorio), nella sezione “(timbro e firma della Ditta richiedente)” e prima della sezione “Parte riservata al;
- Parte_2 la sottoscrizione apposta sul documento denominato “copia per la filiale della conferma di dichiarazione aggiuntiva in caso di estensione o rinnovo di precedente fidejussione” in data
25/10/08 (pag. 11 - doc. 6 fasc. monitorio) al primo rigo della sezione “(Firmato indirizzi)” sopra la presunta sottoscrizione di . Controparte_5
Proposta dall'opposta istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. e disposto esame peritale grafologico sulle suddette sottoscrizioni, il CTU nominato – con valutazioni che si ritengono esenti da errori tecnici o logici, approfondite, puntuali, correttamente motivate e quindi del tutto condivisibili – ne ha ritenuto l'autografia e – in relazione alla Richiesta di credito garantito – la corrispondente individualità grafica.
5. Infondate sono anche le ulteriori eccezioni aventi ad oggetto l'invalidità della fidejussione ex art. 1939 c.c. per invalidità della obbligazione principale e di carenza di prova dell'entità
7 del credito: la prima in ragione del fatto che l'allegata assenza di un contratto di apertura del rapporto e di sottoscrizione delle condizioni economiche risulta contraddetta dalle produzioni documentali come sopra da valutarsi per sottoscritte da parte opponente e, in ogni caso, smentita dalle statuizioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 105/2025 dell'11/4/2025 resa all'esito del procedimento di opposizione
(iscritto al n. 977/2022 R.G.A.C.) proposto dalla debitrice principale la seconda eccezione in Controparte_4 ragione della integrazione in atti del presente procedimento della documentazione attestante l'aumento dell'apertura di credito e degli estratti conto dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza (allegati da 8.01 a 8.32) derivandone la corrispondenza con quanto attestato in certificazione ex art. 50 T.U.B.
6. Infine, l'opponente ha proposto eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale - ex art. 1419,
II comma, c.c. ed art. 2 della L. 287/1990 – delle clausole fideiussorie riproduttive degli artt. 2 (c.d. clausola di riviviscenza), 6 (c.d. clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) dello schema
A.B.I. del 2003 quali indicate in provvedimento B.I. n. 55 del
22/5/2005.
A detta eccezione, parte convenuta ha opposto che il contratto sottoscritto dall'opponente1 è da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia “essendovi inserita la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”” identificando la clausola di pagamento a prima richiesta nell'art. 7 del contratto stesso.
L'esame testuale di tale clausola, tuttavia, consente di verificare l'esistenza della pattuizione in ordine al pagamento 1 erroneamente identificato con;
Controparte_5 8 immediato alla Banca a semplice richiesta scritta, ma non anche la presenza, necessaria, della interdizione delle eccezioni afferenti al rapporto principale, atteso che un riferimento testuale alle eccezioni si rinviene unicamente nell'art. 9 (ma con riferimento a diversa ipotesi negoziale, ovvero con riguardo al momento dell'esercizio della facoltà di recesso da parte della
). CP_7
Pertanto, se è pur vero che – secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 04/06/2025,
n.14945) - l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, è altrettanto vero che la presenza – come del caso di specie - della sola pattuizione afferente al pagamento immediato, in quanto presente nell'art. 7 dello schema fideiussorio Pt_3
(sebbene non colpita dalla censura del provvedimento n. 55/2005) non è di per sé sola idonea ad attestare l'autonomia della prestazione di garanzia, poiché il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'articolo 1945 c.c.
A tale argomento deve aggiungersi il rilievo in ragione del quale le fideiussioni in esame si rivelano - per articolazione e contenuto - di contenuto identico allo schema A.B.I. censurato dal notorio provvedimento n. 55 del 2/5/2005 dell'allora
Autorità Garante, derivandone che, anche solo dal punto di vista del procedimento formativo del rapporto negoziale, è da ritenersi valutabile la comune volontà delle parti di obbligare il fideiussore, quale debitore allo stesso modo del debitore principale, all'adempimento diretto (e immediato) e non anche a
9 tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Dalla qualificazione della convenzione in esame quale fideiussione deriva la nullità delle clausole di cui agli artt.
2, 6 e 8 (in quanto corrispondenti agli art. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione 2003) per violazione dell'art. 2 Pt_3 della L. 287/1990; per l'effetto, stante la vigenza del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e valutata l'assenza di prova in ordine all'esperimento, da parte dell'opposta o di sua precedente dante causa, di valida azione giudiziale promossa nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, si deve ritenere e dichiarare la decadenza dell'opposta dal diritto di pretendere dall'opponente la prestazione fideiussoria.
Si impone, pertanto, l'accoglimento della svolta opposizione cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili secondo il valore dell'ingiunzione. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della prossimità del valore della presente controversia al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
Anche le spese di CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico di parte opposta, con espresso riconoscimento del diritto di parte attrice opponente di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al CTU e da esso non dovute.
Non si pongono, invece, in capo alla parte soccombente le spese relative alla mediazione, trattandosi di spese non debitamente documentate. Invero, le spese di assistenza legale relative al procedimento di mediazione vanno rimborsate solo se la parte ne
10 ha fatto esplicita richiesta e le ha dimostrate con documentazione. Ciò perché, come tutte le spese stragiudiziali, esse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020), oneri che nel presente caso non risultano tutti soddisfatti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 969/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_2
, rappresentata da in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 che liquida in € 406,00 per spese documentate ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. – se dovuta - e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e, per essa,
[...]
(c.f. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, le spese di CTU, per l'importo come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Vasto, il 17/10/2025
11 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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