TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. AN Di OM, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1930/2017 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Gosamo Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F. CP_1 P.IVA_2
) C.F._2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito CP_1 dichiarare illegittime ed infondate le richieste avanzate nei confronti del
[...] con le fatture n. 201302625789 del 19.11.2013, n. 20140261859 del Controparte_2
27.5.2014, n. 201502610847 del 31.8.2015,n. 2016000500372758 del 28.4.2016 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste in dette fatture nonché gli ulteriori importi fatturati e fatturandi a titolo di mora maturata sulle somme non dovute a fronte delle suddette fatture, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme che verranno ritenute indebitamente percepite, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che il comprendeva tredici ville insistenti sul lotto 15 B della Lottizzazione Parte_1
Porto Cervo Marina, in comune di Arzachena;
al momento della nascita del complesso l'acqua veniva cumulativamente erogata dalla Servizi Idrici di Porto Cervo;
dal 2008 in poi il servizio è stato direttamente erogato dall' ; Controparte_3
- che nel 2007 il già dotato della propria rete interna di distribuzione, aveva Parte_1 stipulato con il contratto “condominiale” di fornitura di acqua destinata sia alle singole unità CP_1 immobiliari che, in misura marginale, al servizio delle aree comuni, con apposizione di un unico contatore generale a bordo lotto (c.d. punto di consegna);
- che aveva demandato all'ente condominiale la lettura dei tredici contatori individuali e la CP_1 riscossione delle quote di consumo dai singoli utenti, destinate ai pagamenti delle fatture in CP_1 nome e per conto del Controparte_4
- che il rapporto Abbanoa - utenza è disciplinato dal regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante del regolamento;
- che l'art. B.16 del regolamento prevede che il gestore emetta le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno; la richiamata Carta impone al gestore di effettuare la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo” e, nelle more dell'entrata a regime della “telelettura”, con il sistema di “lettura tradizionale”, con periodicità di almeno due volte l'anno;
- che è previsto, inoltre, che la fatturazione dei consumi deve essere calcolata sulla base delle tariffe determinate annualmente dall'Autorità d'Ambito e che le fatture devono essere emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno;
- che è, inoltre, consentito che l'importo totale di ciascuna fattura sia corrisposto dall'utente in tre rate mensili con scadenze prefissate (con facoltà dell'utente di esercitare tale opzione) ovvero in unica soluzione, entro la data prefissata, non inferiore a 40 giorni dalla data di emissione della fattura, che dovrà essere inviata all'utente entro 10 giorni dalla stessa;
- che, solamente nei casi in cui non fosse possibile per il gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad esso non imputabili o il consumo rilevato fosse tre volte superiore alla media storica del cliente, nelle more delle verifiche potrebbero essere emesse fatture in acconto, in base al consumo accertato nel periodo precedente o, in mancanza di questo, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe;
in quel caso la criticità dovrebbe essere segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi;
- che, nella specie, tale normativa non era stata applicata ed il condominio era stato destinatario di fatture incomprensibili, fondate su dati incerti od errati, senza che ricorressero le specifiche condizioni che giustificassero la deroga al principio secondo cui la fattura deve riguardare consumi verificati dalla lettura in data certa, almeno due volte l'anno;
- che, a causa delle reiterate minacce di slaccio, il si era visto costretto a Parte_1 pagare, con esplicita riserva di ripetizione, la maggior parte delle fatture emesse da le ultime CP_1 delle quali assolutamente ingiustificate ed addirittura incomprensibili, ed in più corredate da spese per mora spropositate;
2 - che il Condominio, già con reclamo del 16.2.2011, aveva rappresentato l'erronea rilevazione dei consumi del complesso condominiale al 31.12.2010, impugnando le fatture n. 20100264978 per € 48.534,31; n. 20100269174 per € 4.234,08; n. 201002612088 per € 23.197,78; il tutto per complessivi
€ 75.966,17;
- che, in seguito al reclamo, la fattura 20100264978 di €. 48.534,31 era stata annullata, così come comunicato con lettera datata 20.9.2011, ma il Condominio non aveva ricevuto la preannunciata nota di credito né aveva riscontrato nelle fatture successive la presenza di sgravi riferibili all'annullamento; in realtà, da un estratto conto on line, risultavano diverse note di credito, tutte emesse il 13.10.2011 per il medesimo periodo di riferimento delle fatture reclamate (2010), ma contabilmente non si riscontravano le varie decurtazioni relative alle note di credito;
- che, nella primavera del 2011, gli amministratori del condominio avevano riscontrato l'asportazione della calotta del contatore matricola 98WTE69835 e segnalato ciò più volte ai fontanieri CP_1 che lavoravano nel comprensorio;
la sostituzione era stata effettuata solo in epoca successiva al 24.4.2014;
- che, agli inizi dell'anno 2014, il Condominio aveva ricevuto la fattura n. 201302625789, con data di emissione 19.11.2013, per € 103.671,00, riferita ad acconti per i periodi 1.1.2010 - 31.12.2010, 1.1.2011 - 16.9.2011, 17.9.2011 - 31.12.2011, 1.1.2012 - 31.12.2012, 1.1.2013 - 30.9.2013, per un importo netto di € 90.135,64; in calce alla fattura risultava appuntata una nota di credito mai ricevuta dal condominio (e, comunque, non detratta dall'importo della stessa fattura), ed una spesa per mora per €. 4.521,84, non meglio specificata;
- che, dopo tre anni di silenzio da parte di e la mancata sostituzione del contatore, ancora CP_1 privo della calotta superiore, l'Ente gestore, tenuto ad effettuare letture almeno due volte anno, aveva inviato al una fattura richiedendo ulteriori acconti per l'anno 2010 (per Parte_1 presunti consumi già fatturati e rettificati) e per il periodo gennaio 2011 - settembre 2013; la fattura n. 201302625789 era apparsa di difficile ricostruzione anche agli addetti dello sportello di CP_1
Olbia, prontamente consultati;
in mancanza di risposte adeguate la fattura era stata contestata formalmente con racc. a.r. del 12.2.2014, con cui si evidenziavano l'inattendibilità dei consumi conteggiati e la conseguente difforme applicazione delle fasce tariffarie, posto che la fattura era stata emessa sulla base di una lettura al 30.9.2013, data in cui il Condominio era già privo di misuratore;
- che, solo nell'agosto 2014, il manutentore del condominio si era accorto dell'apposizione di un nuovo contatore – matricola 08UF370335, che segnava consumi per 16.000 mc, ritenuti spropositati rispetto al breve periodo decorso dalla sua installazione, avvenuta in epoca senz'altro successiva al 24.4.2014;
- che, oltre un anno dopo la formale contestazione, il contatore era stato prelevato in data 25.11.2015, in contraddittorio con l'amministrazione condominiale ed il tecnico di che, effettuate le CP_1 prime verifiche e, considerato il misuratore “starato” (cfr verbale), lo sostituiva con altro apparecchio;
- che nonostante le contestazioni sollevate dall'utente, aveva emesso altra fattura n. CP_1
20140261859, con data di emissione 1.8.2014, mai ricevuta dal Condominio e rinvenuta aliunde parecchio tempo dopo, riferita ad acconti per i periodi 1/10/2013 - 31.12.2013 e 1.1.2014 - 30.4.14;
- che, in data 31.8.2015, aveva emesso la fattura n. 201502610847, riferita al conguaglio CP_1 per il periodo 1/1/2010 - 4/8/2015, per complessivi € 806.095,93, che era stata oggetto del reclamo presentato in data 28.10.2015, nel quale si richiamavano le precedenti contestazioni, si eccepiva la mancanza del misuratore per la gran parte del periodo di fatturazione, cosicchè, la fattura a conguaglio
3 appariva basarsi su letture ipotetiche e, visto l'importo spropositato, assolutamente lontano dalla realtà; in questa fattura venivano detratti solamente gli acconti compresi nelle fatture nn. 20140261859 e 201302625789, mentre non vi era traccia della fattura annullata nel 2011 e delle diverse note di credito all'epoca emesse (riferibili ai consumi del 2010) e risultanti dall' estratto conto online;
- che, in sostanza, di fronte ai 256.738 mc computati da nella fattura n. 201502610847, in CP_1 base a letture presuntive, il Condominio aveva opposto che la sommatoria dei consumi del periodo, rilevati con frequenza semestrale (o infrasemestrale) nei contatori individuali, era stata pari a mc 167.571, con una differenza di mc 89.167, il cui costo equivaleva a circa € 316.000,00;
- che il Condominio aveva avviato anche il procedimento di conciliazione, che aveva esito negativo;
- che l'assemblea condominiale del 28.7.2016, visti vani i tentativi di arrivare ad una conciliazione, aveva deliberato, per evitare lo slaccio della fornitura, di pagare, salvo ripetizione, le fatture contestate, liquidando gli importi corrispondenti ai consumi rilevati dai contatori delle singole ville nel periodo in oggetto, pari a € 601.558,67, oltre al 10% di quanto fatturato in eccesso (€ 31.698,00) e di procedere ad un'azione di accertamento delle somme realmente dovute ad CP_1
- che erano state riscosse dai condomini le quote di accantonamento proporzionali ai rispettivi consumi e, in data 24.10.2016, venivano pagate le fatture nn. 201302625789 e 20140261859;
- che erano stati effettuati altri versamenti a fronte della fattura n. 201502610847, sino al raggiungimento dell'importo complessivo deliberato in assemblea;
- che sulle fatture contestate, pagate in ritardo per le ragioni già evidenziate, aveva applicato CP_1
i gravosi interessi di mora che il non riteneva di dover pagare, posto che l'inesatto Parte_1 adempimento era stata conseguenza del colpevole inadempimento dell'Ente gestore;
- che, oltre all'addebito per mora pari ad € 4.521,84, riportata nella fattura n. 20130262578, dove non era stato indicato neppure a quale morosità facesse riferimento, né tanto meno quali tassi CP_1 erano stati applicati, il Condominio riteneva non dovute le somme per morosità riferite alle fatture n. 201502610847, n. 20140261859, n. 201302625789, inserite nella fattura n. 201700560111996 del 30.6.2017 per € 7.059,90 ed inserite nella fattura n 2016000530470065 del 31.12.2016 per € 21.132,30;
- che il Condominio aveva deliberato anche di contestare giudizialmente la fattura n. 2016000500372758 del 28.4.2016 per € 49.332,98, a fronte di “conguagli per partite pregresse 2005/2011”, non ritenendosi soddisfatto dalle giustificazioni addotte da nella lettera CP_1 accompagnatoria, né dalle precisazioni inserite nel sito web;
- che, relativamente alla fattura per conguagli regolatori, si eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da posto che la prescrizione decorreva dal giorno in cui era stato CP_1 effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi riguardavano gli anni dal 2005 al 2011; si contestava la violazione del principio di trasparenza perché l'utente non era stato informato delle delibere che avevano portato all'emissione della bolletta contestata, né aveva avuto contezza sulle modalità di conteggio degli importi richiesti;
- che si rilevava la mancanza di qualsiasi disposizione contrattuale che legittimava a CP_1 fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall'effettivo consumo;
4 - che, inoltre, il contestava anche il quantum della specifica pretesa;
l'ammontare del Parte_1 conguaglio era, infatti, rapportato al consumo di ciascun cliente ed era applicato in base ai consumi rilevati nell'anno 2012 fatturati a saldo;
nel caso del Condominio non esistevano dati reali dei consumi dal 31.12.2009 (lettura comunicata dall'Utente in sede di reclamo), per lo meno al 30.4.2014 (apposizione del nuovo misuratore); il dato inserito in fattura - mc 46017 - era un dato fittizio che non poteva essere utilizzato come parametro per il pagamento di qualsivoglia conguaglio.
In data 14.06.2018 si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente le domande formulate dal e per Parte_1
l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed a mezzo prova testimoniale.
All'udienza del 04.07.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 12.08.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il presente giudizio di accertamento negativo del credito, l'odierna attrice ha domandato dichiararsi illegittime ed infondate le richieste avanzate nei suoi confronti da con le CP_1 fatture n. 201302625789 del 19.11.2013, n. 20140261859 del 27.05.2014, n. 201502610847 del 31.08.2015 e n. 2016000500372758 del 28.04.2016 e, dunque, non dovute le somme richieste, nonché gli ulteriori importi fatturati e fatturandi a titolo di mora, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, il ha censurato la condotta di sia per non avere Parte_1 CP_1 la stessa emesso le fatture con la periodicità prevista dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico, sia perché ha ritenuto i consumi addebitati non basati su letture effettive, nonché rilevati da un misuratore ritenuto non funzionante.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Infatti, la mancata osservanza della predetta previsione regolamentare non può comportare l'inesigibilità del credito vantato dal gestore idrico, atteso che la principale prestazione del contratto di somministrazione intercorrente tra il gestore e l'utente va individuata nella fornitura idrica, che, nel caso in esame, in assenza di specifica contestazione al riguardo, si presume essere avvenuta regolarmente e senza interruzioni.
Invero, nell'ambito del rapporto contrattuale, non incide in modo diretto sulla determinazione del dovuto per la fornitura d'acqua l'eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio, posti a carico del somministrante, di emettere fatture con periodicità inferiore al bimestre e di lettura dei consumi in numero non inferiore a due volte all'anno, ai fini del riscontro dei consumi presunti (questi ultimi tratti dai consumi accertati in precedenza) e del conseguente conguaglio rispetto ai consumi reali.
Ne deriva che, nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore, cosicchè tali omissioni non incidono sull'entità
5 dell'obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio, nella specie regolarmente avvenuta.
Le fatture oggetto di contestazione riguardano pagamenti in acconto, conguagli e conguagli regolatori di partite pregresse. Sul punto, va osservato che regolarmente provvede alla CP_1 fatturazione dei consumi idrici in due momenti: in un primo momento, con l'emissione della fattura in acconto, che si basa su una stima del consumo, ovvero, in assenza di lettura, su consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture, ovvero su medie storiche per tipologia;
in un secondo momento, con l'emissione della fattura a saldo, che si basa su letture effettive, non stimate.
In specie, le fatture n. 201302625789 del 19.11.2013 e n. 20140261859 del 27.05.2014 integrano fatture in acconto, la prima per il periodo 01.01.2010 – 30.09.2013 e la seconda per il periodo 01.10.2013 – 30.04.2014; pertanto, per la loro stessa natura, non possono contenere dati reali, ma solo importi presuntivamente determinati, i quali dovranno poi essere sottoposti a successivo conguaglio, come di fatto è avvenuto. Le predette fatture risultano dunque legittimamente emesse e quantificate su base presuntiva.
Si osserva inoltre che, successivamente all'emissione delle fatture di cui si è detto, ha CP_1 rilevato che il contatore installato presso il era stato manomesso, risultando mancante Parte_1 della calotta superiore, il che rendeva impossibile l'effettuazione della lettura.
La convenuta aveva pertanto provveduto ad installare un nuovo misuratore avente matricola 008UF370335.
Successivamente, era stata emessa la fattura a saldo n. 201502610847 (anch'essa oggetto di accertamento negativo) relativa al periodo dal 01.01.2010 al 04.08.2015, con cui aveva CP_1 provveduto, legittimamente, ad applicare quanto previsto dall'art. B35 del regolamento, che stabilisce che “Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente … il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
Dunque, i consumi individuati al 30.04.2014 (data di sostituzione del contatore) sono stati calcolati sulla base delle rilevazioni effettuate sul nuovo contatore avente matricola 08UF370335, in conformità all'art. B.35; invece, per il periodo successivo, la medesima fattura ha contabilizzato i consumi reali sul nuovo contatore installato.
A quanto detto deve aggiungersi che il regolamento impone dei precisi doveri anche in capo agli utenti, laddove è previsto che “È diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso ... E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione”.
6 Non è emerso che parte attrice abbia ottemperato a tali doveri e, invero, non esiste alcuna comunicazione in merito alla manomissione del contatore rilevata, che è stato, invece, accertato da che ha provveduto poi alla sostituzione. CP_1
La circostanza, in ogni caso, non è idonea a paralizzare il pagamento dell'obbligazione posta a base del contratto di somministrazione, legata da sinallagma con l'erogazione del servizio, regolarmente avvenuto.
Né assume rilievo l'asserito malfunzionamento del contatore avente matricola 08UF370335, smentito dalla certificazione della CCIAA di Asti (agli atti), che, in data 04.03.2016, ne riscontrava il corretto funzionamento. Ne consegue che i consumi ricostruiti nella fattura n. 201502610847 sulla base delle letture del nuovo contatore su base presuntiva sia conforme al Regolamento (art. B35), che prevede la ricostruzione dei consumi sulla base di dati medi statistici o delle letture del nuovo contatore in caso di malfunzionamento;
ugualmente legittima è da considerarsi quella su base reale, essendo risultato il contatore perfettamente funzionante.
Infatti, quanto all'onere della prova, una volta che il fornitore del servizio abbia dato, come nella specie, dimostrazione del corretto funzionamento del contatore, l'onere della prova si sposta sul somministrato, il quale deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni e che egli abbia adottato tutte le cautele necessarie per evitarli. Cosa che non è avvenuta nella specie.
Sul punto, va, altresì, evidenziato che l'utente, anche qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo, non è liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso; in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, c.c., secondo le scadenze convenute.
Quanto alla fattura n. 2016000500372758 del 28 aprile 2016, anch'essa oggetto del presente giudizio ed emessa a titolo di conguagli partite pregresse 2005/2011, va osservato che queste ultime rappresentavano un allineamento dei costi sostenuti per garantire un servizio, quello idrico integrato, che è essenziale nella vita di tutti i giorni;
come sancito a livello europeo, le tariffe e, quindi, le relative fatturazioni si basano sul principio del “full cost recovery”, che implica il totale recupero dei costi del servizio;
per ciò stesso, sono da ritenersi del tutto legittime;
né merita pregio, sul punto, l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, atteso che la decorrenza di essa si ha da quando il diritto può essere fatto valere, da individuarsi, dunque, nel momento in cui le voci di costo da recuperare sono determinate delle autorità competenti. Dunque, atteso che il diritto alla riscossione di tali partite pregresse va collocato nel momento in cui la società è stata autorizzata a fatturarlo a seguito della sua effettiva quantificazione (avvenuta il 26 giugno 2014, data della delibera dell'Autorità d'Ambito) è da tale momento che è stata posta nella condizione di far valere il proprio diritto. CP_1
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 di “valore indeterminabile complessità media”.
P.Q.M.
7
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge CP_1
Si comunichi.
Tempio Pausania, 1.12.2025
Il giudice
AN Di OM
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. AN Di OM, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1930/2017 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Gosamo Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F. CP_1 P.IVA_2
) C.F._2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito CP_1 dichiarare illegittime ed infondate le richieste avanzate nei confronti del
[...] con le fatture n. 201302625789 del 19.11.2013, n. 20140261859 del Controparte_2
27.5.2014, n. 201502610847 del 31.8.2015,n. 2016000500372758 del 28.4.2016 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste in dette fatture nonché gli ulteriori importi fatturati e fatturandi a titolo di mora maturata sulle somme non dovute a fronte delle suddette fatture, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme che verranno ritenute indebitamente percepite, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che il comprendeva tredici ville insistenti sul lotto 15 B della Lottizzazione Parte_1
Porto Cervo Marina, in comune di Arzachena;
al momento della nascita del complesso l'acqua veniva cumulativamente erogata dalla Servizi Idrici di Porto Cervo;
dal 2008 in poi il servizio è stato direttamente erogato dall' ; Controparte_3
- che nel 2007 il già dotato della propria rete interna di distribuzione, aveva Parte_1 stipulato con il contratto “condominiale” di fornitura di acqua destinata sia alle singole unità CP_1 immobiliari che, in misura marginale, al servizio delle aree comuni, con apposizione di un unico contatore generale a bordo lotto (c.d. punto di consegna);
- che aveva demandato all'ente condominiale la lettura dei tredici contatori individuali e la CP_1 riscossione delle quote di consumo dai singoli utenti, destinate ai pagamenti delle fatture in CP_1 nome e per conto del Controparte_4
- che il rapporto Abbanoa - utenza è disciplinato dal regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante del regolamento;
- che l'art. B.16 del regolamento prevede che il gestore emetta le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno; la richiamata Carta impone al gestore di effettuare la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo” e, nelle more dell'entrata a regime della “telelettura”, con il sistema di “lettura tradizionale”, con periodicità di almeno due volte l'anno;
- che è previsto, inoltre, che la fatturazione dei consumi deve essere calcolata sulla base delle tariffe determinate annualmente dall'Autorità d'Ambito e che le fatture devono essere emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno;
- che è, inoltre, consentito che l'importo totale di ciascuna fattura sia corrisposto dall'utente in tre rate mensili con scadenze prefissate (con facoltà dell'utente di esercitare tale opzione) ovvero in unica soluzione, entro la data prefissata, non inferiore a 40 giorni dalla data di emissione della fattura, che dovrà essere inviata all'utente entro 10 giorni dalla stessa;
- che, solamente nei casi in cui non fosse possibile per il gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad esso non imputabili o il consumo rilevato fosse tre volte superiore alla media storica del cliente, nelle more delle verifiche potrebbero essere emesse fatture in acconto, in base al consumo accertato nel periodo precedente o, in mancanza di questo, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe;
in quel caso la criticità dovrebbe essere segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi;
- che, nella specie, tale normativa non era stata applicata ed il condominio era stato destinatario di fatture incomprensibili, fondate su dati incerti od errati, senza che ricorressero le specifiche condizioni che giustificassero la deroga al principio secondo cui la fattura deve riguardare consumi verificati dalla lettura in data certa, almeno due volte l'anno;
- che, a causa delle reiterate minacce di slaccio, il si era visto costretto a Parte_1 pagare, con esplicita riserva di ripetizione, la maggior parte delle fatture emesse da le ultime CP_1 delle quali assolutamente ingiustificate ed addirittura incomprensibili, ed in più corredate da spese per mora spropositate;
2 - che il Condominio, già con reclamo del 16.2.2011, aveva rappresentato l'erronea rilevazione dei consumi del complesso condominiale al 31.12.2010, impugnando le fatture n. 20100264978 per € 48.534,31; n. 20100269174 per € 4.234,08; n. 201002612088 per € 23.197,78; il tutto per complessivi
€ 75.966,17;
- che, in seguito al reclamo, la fattura 20100264978 di €. 48.534,31 era stata annullata, così come comunicato con lettera datata 20.9.2011, ma il Condominio non aveva ricevuto la preannunciata nota di credito né aveva riscontrato nelle fatture successive la presenza di sgravi riferibili all'annullamento; in realtà, da un estratto conto on line, risultavano diverse note di credito, tutte emesse il 13.10.2011 per il medesimo periodo di riferimento delle fatture reclamate (2010), ma contabilmente non si riscontravano le varie decurtazioni relative alle note di credito;
- che, nella primavera del 2011, gli amministratori del condominio avevano riscontrato l'asportazione della calotta del contatore matricola 98WTE69835 e segnalato ciò più volte ai fontanieri CP_1 che lavoravano nel comprensorio;
la sostituzione era stata effettuata solo in epoca successiva al 24.4.2014;
- che, agli inizi dell'anno 2014, il Condominio aveva ricevuto la fattura n. 201302625789, con data di emissione 19.11.2013, per € 103.671,00, riferita ad acconti per i periodi 1.1.2010 - 31.12.2010, 1.1.2011 - 16.9.2011, 17.9.2011 - 31.12.2011, 1.1.2012 - 31.12.2012, 1.1.2013 - 30.9.2013, per un importo netto di € 90.135,64; in calce alla fattura risultava appuntata una nota di credito mai ricevuta dal condominio (e, comunque, non detratta dall'importo della stessa fattura), ed una spesa per mora per €. 4.521,84, non meglio specificata;
- che, dopo tre anni di silenzio da parte di e la mancata sostituzione del contatore, ancora CP_1 privo della calotta superiore, l'Ente gestore, tenuto ad effettuare letture almeno due volte anno, aveva inviato al una fattura richiedendo ulteriori acconti per l'anno 2010 (per Parte_1 presunti consumi già fatturati e rettificati) e per il periodo gennaio 2011 - settembre 2013; la fattura n. 201302625789 era apparsa di difficile ricostruzione anche agli addetti dello sportello di CP_1
Olbia, prontamente consultati;
in mancanza di risposte adeguate la fattura era stata contestata formalmente con racc. a.r. del 12.2.2014, con cui si evidenziavano l'inattendibilità dei consumi conteggiati e la conseguente difforme applicazione delle fasce tariffarie, posto che la fattura era stata emessa sulla base di una lettura al 30.9.2013, data in cui il Condominio era già privo di misuratore;
- che, solo nell'agosto 2014, il manutentore del condominio si era accorto dell'apposizione di un nuovo contatore – matricola 08UF370335, che segnava consumi per 16.000 mc, ritenuti spropositati rispetto al breve periodo decorso dalla sua installazione, avvenuta in epoca senz'altro successiva al 24.4.2014;
- che, oltre un anno dopo la formale contestazione, il contatore era stato prelevato in data 25.11.2015, in contraddittorio con l'amministrazione condominiale ed il tecnico di che, effettuate le CP_1 prime verifiche e, considerato il misuratore “starato” (cfr verbale), lo sostituiva con altro apparecchio;
- che nonostante le contestazioni sollevate dall'utente, aveva emesso altra fattura n. CP_1
20140261859, con data di emissione 1.8.2014, mai ricevuta dal Condominio e rinvenuta aliunde parecchio tempo dopo, riferita ad acconti per i periodi 1/10/2013 - 31.12.2013 e 1.1.2014 - 30.4.14;
- che, in data 31.8.2015, aveva emesso la fattura n. 201502610847, riferita al conguaglio CP_1 per il periodo 1/1/2010 - 4/8/2015, per complessivi € 806.095,93, che era stata oggetto del reclamo presentato in data 28.10.2015, nel quale si richiamavano le precedenti contestazioni, si eccepiva la mancanza del misuratore per la gran parte del periodo di fatturazione, cosicchè, la fattura a conguaglio
3 appariva basarsi su letture ipotetiche e, visto l'importo spropositato, assolutamente lontano dalla realtà; in questa fattura venivano detratti solamente gli acconti compresi nelle fatture nn. 20140261859 e 201302625789, mentre non vi era traccia della fattura annullata nel 2011 e delle diverse note di credito all'epoca emesse (riferibili ai consumi del 2010) e risultanti dall' estratto conto online;
- che, in sostanza, di fronte ai 256.738 mc computati da nella fattura n. 201502610847, in CP_1 base a letture presuntive, il Condominio aveva opposto che la sommatoria dei consumi del periodo, rilevati con frequenza semestrale (o infrasemestrale) nei contatori individuali, era stata pari a mc 167.571, con una differenza di mc 89.167, il cui costo equivaleva a circa € 316.000,00;
- che il Condominio aveva avviato anche il procedimento di conciliazione, che aveva esito negativo;
- che l'assemblea condominiale del 28.7.2016, visti vani i tentativi di arrivare ad una conciliazione, aveva deliberato, per evitare lo slaccio della fornitura, di pagare, salvo ripetizione, le fatture contestate, liquidando gli importi corrispondenti ai consumi rilevati dai contatori delle singole ville nel periodo in oggetto, pari a € 601.558,67, oltre al 10% di quanto fatturato in eccesso (€ 31.698,00) e di procedere ad un'azione di accertamento delle somme realmente dovute ad CP_1
- che erano state riscosse dai condomini le quote di accantonamento proporzionali ai rispettivi consumi e, in data 24.10.2016, venivano pagate le fatture nn. 201302625789 e 20140261859;
- che erano stati effettuati altri versamenti a fronte della fattura n. 201502610847, sino al raggiungimento dell'importo complessivo deliberato in assemblea;
- che sulle fatture contestate, pagate in ritardo per le ragioni già evidenziate, aveva applicato CP_1
i gravosi interessi di mora che il non riteneva di dover pagare, posto che l'inesatto Parte_1 adempimento era stata conseguenza del colpevole inadempimento dell'Ente gestore;
- che, oltre all'addebito per mora pari ad € 4.521,84, riportata nella fattura n. 20130262578, dove non era stato indicato neppure a quale morosità facesse riferimento, né tanto meno quali tassi CP_1 erano stati applicati, il Condominio riteneva non dovute le somme per morosità riferite alle fatture n. 201502610847, n. 20140261859, n. 201302625789, inserite nella fattura n. 201700560111996 del 30.6.2017 per € 7.059,90 ed inserite nella fattura n 2016000530470065 del 31.12.2016 per € 21.132,30;
- che il Condominio aveva deliberato anche di contestare giudizialmente la fattura n. 2016000500372758 del 28.4.2016 per € 49.332,98, a fronte di “conguagli per partite pregresse 2005/2011”, non ritenendosi soddisfatto dalle giustificazioni addotte da nella lettera CP_1 accompagnatoria, né dalle precisazioni inserite nel sito web;
- che, relativamente alla fattura per conguagli regolatori, si eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da posto che la prescrizione decorreva dal giorno in cui era stato CP_1 effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi riguardavano gli anni dal 2005 al 2011; si contestava la violazione del principio di trasparenza perché l'utente non era stato informato delle delibere che avevano portato all'emissione della bolletta contestata, né aveva avuto contezza sulle modalità di conteggio degli importi richiesti;
- che si rilevava la mancanza di qualsiasi disposizione contrattuale che legittimava a CP_1 fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall'effettivo consumo;
4 - che, inoltre, il contestava anche il quantum della specifica pretesa;
l'ammontare del Parte_1 conguaglio era, infatti, rapportato al consumo di ciascun cliente ed era applicato in base ai consumi rilevati nell'anno 2012 fatturati a saldo;
nel caso del Condominio non esistevano dati reali dei consumi dal 31.12.2009 (lettura comunicata dall'Utente in sede di reclamo), per lo meno al 30.4.2014 (apposizione del nuovo misuratore); il dato inserito in fattura - mc 46017 - era un dato fittizio che non poteva essere utilizzato come parametro per il pagamento di qualsivoglia conguaglio.
In data 14.06.2018 si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente le domande formulate dal e per Parte_1
l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed a mezzo prova testimoniale.
All'udienza del 04.07.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 12.08.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il presente giudizio di accertamento negativo del credito, l'odierna attrice ha domandato dichiararsi illegittime ed infondate le richieste avanzate nei suoi confronti da con le CP_1 fatture n. 201302625789 del 19.11.2013, n. 20140261859 del 27.05.2014, n. 201502610847 del 31.08.2015 e n. 2016000500372758 del 28.04.2016 e, dunque, non dovute le somme richieste, nonché gli ulteriori importi fatturati e fatturandi a titolo di mora, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, il ha censurato la condotta di sia per non avere Parte_1 CP_1 la stessa emesso le fatture con la periodicità prevista dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico, sia perché ha ritenuto i consumi addebitati non basati su letture effettive, nonché rilevati da un misuratore ritenuto non funzionante.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Infatti, la mancata osservanza della predetta previsione regolamentare non può comportare l'inesigibilità del credito vantato dal gestore idrico, atteso che la principale prestazione del contratto di somministrazione intercorrente tra il gestore e l'utente va individuata nella fornitura idrica, che, nel caso in esame, in assenza di specifica contestazione al riguardo, si presume essere avvenuta regolarmente e senza interruzioni.
Invero, nell'ambito del rapporto contrattuale, non incide in modo diretto sulla determinazione del dovuto per la fornitura d'acqua l'eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio, posti a carico del somministrante, di emettere fatture con periodicità inferiore al bimestre e di lettura dei consumi in numero non inferiore a due volte all'anno, ai fini del riscontro dei consumi presunti (questi ultimi tratti dai consumi accertati in precedenza) e del conseguente conguaglio rispetto ai consumi reali.
Ne deriva che, nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore, cosicchè tali omissioni non incidono sull'entità
5 dell'obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio, nella specie regolarmente avvenuta.
Le fatture oggetto di contestazione riguardano pagamenti in acconto, conguagli e conguagli regolatori di partite pregresse. Sul punto, va osservato che regolarmente provvede alla CP_1 fatturazione dei consumi idrici in due momenti: in un primo momento, con l'emissione della fattura in acconto, che si basa su una stima del consumo, ovvero, in assenza di lettura, su consumi precedenti dell'utenza, come rilevabili dalle ultime due letture, ovvero su medie storiche per tipologia;
in un secondo momento, con l'emissione della fattura a saldo, che si basa su letture effettive, non stimate.
In specie, le fatture n. 201302625789 del 19.11.2013 e n. 20140261859 del 27.05.2014 integrano fatture in acconto, la prima per il periodo 01.01.2010 – 30.09.2013 e la seconda per il periodo 01.10.2013 – 30.04.2014; pertanto, per la loro stessa natura, non possono contenere dati reali, ma solo importi presuntivamente determinati, i quali dovranno poi essere sottoposti a successivo conguaglio, come di fatto è avvenuto. Le predette fatture risultano dunque legittimamente emesse e quantificate su base presuntiva.
Si osserva inoltre che, successivamente all'emissione delle fatture di cui si è detto, ha CP_1 rilevato che il contatore installato presso il era stato manomesso, risultando mancante Parte_1 della calotta superiore, il che rendeva impossibile l'effettuazione della lettura.
La convenuta aveva pertanto provveduto ad installare un nuovo misuratore avente matricola 008UF370335.
Successivamente, era stata emessa la fattura a saldo n. 201502610847 (anch'essa oggetto di accertamento negativo) relativa al periodo dal 01.01.2010 al 04.08.2015, con cui aveva CP_1 provveduto, legittimamente, ad applicare quanto previsto dall'art. B35 del regolamento, che stabilisce che “Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente … il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
Dunque, i consumi individuati al 30.04.2014 (data di sostituzione del contatore) sono stati calcolati sulla base delle rilevazioni effettuate sul nuovo contatore avente matricola 08UF370335, in conformità all'art. B.35; invece, per il periodo successivo, la medesima fattura ha contabilizzato i consumi reali sul nuovo contatore installato.
A quanto detto deve aggiungersi che il regolamento impone dei precisi doveri anche in capo agli utenti, laddove è previsto che “È diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso ... E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione”.
6 Non è emerso che parte attrice abbia ottemperato a tali doveri e, invero, non esiste alcuna comunicazione in merito alla manomissione del contatore rilevata, che è stato, invece, accertato da che ha provveduto poi alla sostituzione. CP_1
La circostanza, in ogni caso, non è idonea a paralizzare il pagamento dell'obbligazione posta a base del contratto di somministrazione, legata da sinallagma con l'erogazione del servizio, regolarmente avvenuto.
Né assume rilievo l'asserito malfunzionamento del contatore avente matricola 08UF370335, smentito dalla certificazione della CCIAA di Asti (agli atti), che, in data 04.03.2016, ne riscontrava il corretto funzionamento. Ne consegue che i consumi ricostruiti nella fattura n. 201502610847 sulla base delle letture del nuovo contatore su base presuntiva sia conforme al Regolamento (art. B35), che prevede la ricostruzione dei consumi sulla base di dati medi statistici o delle letture del nuovo contatore in caso di malfunzionamento;
ugualmente legittima è da considerarsi quella su base reale, essendo risultato il contatore perfettamente funzionante.
Infatti, quanto all'onere della prova, una volta che il fornitore del servizio abbia dato, come nella specie, dimostrazione del corretto funzionamento del contatore, l'onere della prova si sposta sul somministrato, il quale deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni e che egli abbia adottato tutte le cautele necessarie per evitarli. Cosa che non è avvenuta nella specie.
Sul punto, va, altresì, evidenziato che l'utente, anche qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo, non è liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso; in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, c.c., secondo le scadenze convenute.
Quanto alla fattura n. 2016000500372758 del 28 aprile 2016, anch'essa oggetto del presente giudizio ed emessa a titolo di conguagli partite pregresse 2005/2011, va osservato che queste ultime rappresentavano un allineamento dei costi sostenuti per garantire un servizio, quello idrico integrato, che è essenziale nella vita di tutti i giorni;
come sancito a livello europeo, le tariffe e, quindi, le relative fatturazioni si basano sul principio del “full cost recovery”, che implica il totale recupero dei costi del servizio;
per ciò stesso, sono da ritenersi del tutto legittime;
né merita pregio, sul punto, l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, atteso che la decorrenza di essa si ha da quando il diritto può essere fatto valere, da individuarsi, dunque, nel momento in cui le voci di costo da recuperare sono determinate delle autorità competenti. Dunque, atteso che il diritto alla riscossione di tali partite pregresse va collocato nel momento in cui la società è stata autorizzata a fatturarlo a seguito della sua effettiva quantificazione (avvenuta il 26 giugno 2014, data della delibera dell'Autorità d'Ambito) è da tale momento che è stata posta nella condizione di far valere il proprio diritto. CP_1
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 di “valore indeterminabile complessità media”.
P.Q.M.
7
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge CP_1
Si comunichi.
Tempio Pausania, 1.12.2025
Il giudice
AN Di OM
8