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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8329/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8329 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore, rappresentata,
[...] Controparte_1 difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Genovese;
Appellante E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel corso del primo grado di CP_2 C.F._1 giudizio, dall'Avv. Paolo Siniscalco;
Appellato contumace Nonché
, (C.F. , in persona del Sindaco in carica, quale legale Controparte_3 P.IVA_2 rappr.te p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso, unitamente ai quali elettivamente domicilia in alla via Roma, presso Palazzo di CP_3 Città-Settore Avvocatura;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 1195/2021 (RG n. 3476/2020), pubblicata in data CP_3 18.03.2021
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava, innanzi al Giudice di Pace, estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento n. 10020140001709085000 e n. 10020130021002057, concernenti sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, deducendo l'omessa notifica della cartella e domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 1195/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea in mancanza di idonea prova relativa alla notifica della cartella di pagamento. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna degli enti convenuti alla refusione delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 18.10.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: l'erronea valutazione del materiale documentale esibito in primo grado, attestante la rituale notifica della cartella di pagamento, con conseguenziale infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore; la fondatezza della questione afferente alla propria legittimazione passiva. Concludeva, dunque, affinché venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con comparsa, si costituiva il che deduceva, in via preliminare, la propria Controparte_3 carenza di legittimazione per le censure prospettate da parte attorea in primo grado. Contestava, poi, l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado, assumendo il difetto di interesse dell'opponente. Nel merito, evidenziava che la notificazione eseguita a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione era pienamente legittima, così come la notifica dei verbali presupposti. Infine, ravvisava la pretestuosità del motivo afferente alla prescrizione del credito controverso. Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali del doppio grado.
1.3 Di contro, non compariva, scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio, l'appellato , per quanto regolarmente evocato in giudizio presso il difensore in primo CP_2 grado.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di , è stata depositata in CP_3 data 18.03.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 18.10.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di , poiché divenuta cosa giudicata, ai sensi e agli CP_3 effetti dell'art. 324 c.p.c. In dettaglio, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, per cui l'azione promossa è propriamente un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso gli appellati, ovvero in data 18.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 20.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale ritiene equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
2. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. Compensa le spese per il presente grado di lite
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8329 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore, rappresentata,
[...] Controparte_1 difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Genovese;
Appellante E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel corso del primo grado di CP_2 C.F._1 giudizio, dall'Avv. Paolo Siniscalco;
Appellato contumace Nonché
, (C.F. , in persona del Sindaco in carica, quale legale Controparte_3 P.IVA_2 rappr.te p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso, unitamente ai quali elettivamente domicilia in alla via Roma, presso Palazzo di CP_3 Città-Settore Avvocatura;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 1195/2021 (RG n. 3476/2020), pubblicata in data CP_3 18.03.2021
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava, innanzi al Giudice di Pace, estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento n. 10020140001709085000 e n. 10020130021002057, concernenti sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, deducendo l'omessa notifica della cartella e domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 1195/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea in mancanza di idonea prova relativa alla notifica della cartella di pagamento. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna degli enti convenuti alla refusione delle spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 18.10.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: l'erronea valutazione del materiale documentale esibito in primo grado, attestante la rituale notifica della cartella di pagamento, con conseguenziale infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore; la fondatezza della questione afferente alla propria legittimazione passiva. Concludeva, dunque, affinché venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con comparsa, si costituiva il che deduceva, in via preliminare, la propria Controparte_3 carenza di legittimazione per le censure prospettate da parte attorea in primo grado. Contestava, poi, l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado, assumendo il difetto di interesse dell'opponente. Nel merito, evidenziava che la notificazione eseguita a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione era pienamente legittima, così come la notifica dei verbali presupposti. Infine, ravvisava la pretestuosità del motivo afferente alla prescrizione del credito controverso. Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali del doppio grado.
1.3 Di contro, non compariva, scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio, l'appellato , per quanto regolarmente evocato in giudizio presso il difensore in primo CP_2 grado.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di , è stata depositata in CP_3 data 18.03.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 18.10.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di , poiché divenuta cosa giudicata, ai sensi e agli CP_3 effetti dell'art. 324 c.p.c. In dettaglio, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, per cui l'azione promossa è propriamente un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso gli appellati, ovvero in data 18.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 20.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale ritiene equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
2. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. Compensa le spese per il presente grado di lite
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro