Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castiglione d'Adda (LO), Via Umberto I n.54, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorena Marchini;
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Camairago (LO), Via IV Novembre n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Eliana Tosi;
e con l'intervento volontario della figlia maggiorenne
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Persona_1 C.F._3 in Camairago (LO), Via IV Novembre n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Eliana Tosi;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 17.12.2024 e note integrative dell'01.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 195/2017 – R.G. n. 1435/2016 del 15.03.2017, pubblicata il 16.03.2017, del Tribunale di
Lodi, alle seguenti condizioni:
accordo, a a titolo compensativo/perequativo di tutte le poste di debito e Persona_1
credito a qualsiasi titolo vantate nei propri confronti da e la Persona_1 Parte_2
propria quota di ½ di proprietà degli immobili coniugali (casa familiare e box) siti in
Castelgerundio (LO), Via IV Novembre, 1, in comproprietà e assegnato a in Parte_2
sede di divorzio come da estremi catastali che seguono: Foglio 5 Particella 216 Subalterno
5 e Foglio 5, Particella 2016 Subalterno 10;
2) dichiara di rinunciare, così come rinuncia, a qualsiasi pretesa pregressa, Parte_2
presente e futura di natura economica per spese straordinarie avanzata nei confronti del sig.
che trovi titolo nella comunicazione via email del 06.11.2023 inviata al Parte_1 medesimo da parte dell'avv. Eliana Tosi e/o successive a tale data, e ciò a fronte della cessione a titolo perequativo/compensativo a favore della figlia della quota di Persona_1
½ degli immobili (casa familiare e box) siti in Castelgerundio (LO), Via IV Novembre n. 1 di proprietà di;
Parte_1
3) accetta a titolo perequativo/compensativo a fronte delle spese straordinarie Persona_1 universitarie, di acquisto autovettura, bollo, assicurazione e patente di guida e quant'altro avente natura di spesa straordinaria sostenute e sostenende in proprio nonché sostenute e sostenende a proprio favore da parte della madre , la cessione della quota di Parte_2
½ degli immobili (casa e box) siti in Castelgerundio (LO), Via IV Novembre n. 1 di proprietà del padre . Le spese del rogito saranno a carico della cessionaria Parte_1 Per_1
;
[...]
4) Le parti concordano che le future spese straordinarie (universitarie, manutenzione autovettura, mantenimento e circolazione della stessa, vacanze, spese di divertimento e quant'altro avente natura straordinaria fatto salvo quanto segue) di saranno Persona_1
assolte in proprio dalla stessa o, alternativamente, dalla GN oppure con Parte_2 il contributo di quest'ultima senza alcuna pretesa di compartecipazione e/o rimborso anche pro quota da parte del sig. fatte salve le spese mediche straordinarie dovute Parte_1
senza obbligo di accordo;
5) Le parti concordano che , nonostante la figlia abbia un'occupazione Parte_1 Per_1
lavorativa e sia quindi percettrice di un proprio reddito, continuerà a contribuire al mantenimento ordinario della figlia fin tanto che la medesima proseguirà con profitto gli studi universitari senza possibilità di procrastinare pretestuosamente gli studi stessi.
Precisamente, il sig. corrisponderà l'importo dovuto a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia per anni 5, con decorrenza dall'anno accademico 2022/2023 e sino quindi al termine dell'anno accademico 2026/2027, dopodiché cesserà la propria contribuzione;
6) Le parti concordano, per espressa rinuncia della GN , che il sig. Parte_2 Pt_1
corrisponderà direttamente alla figlia maggiorenne l'importo di €
[...] Persona_1
375,00= a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario versandolo direttamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 28 di ciascun mese a decorrere da agosto 2024 al seguente iban [...] -
BIC/SWIFT: C.F._4
7) e si danno atto di voler ricostituire/ricucire il loro rapporto Parte_1 Persona_1
personale/affettivo interrottosi in ragione di incomprensioni reciproche pregresse (anche non originate dai fatti di cui al presente ricorso congiunto) e, conseguentemente, si danno atto di voler ricominciare la loro frequentazione secondo accordi liberi a fronte dei quali si incontreranno nella sede per loro più opportuna;
8) Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto ed il relativo deposito telematico, si danno atto reciprocamente di aver definito e transatto ogni pregressa questione e controversia (anche stragiudiziale) di debito/credito e/o di qualsivoglia altra natura, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti e di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra fuorché quanto oggetto delle condizioni di cui sopra, rilasciandosi espressa quietanza e dichiarando espressamente di rinunciare in via definitiva a qualsiasi diritto e/o pretesa e/o azione che possa trovare origine e/o fondamento nei fatti occorsi sino ad oggi e nelle richieste scritte avanzate sino ad oggi in proprio o per il tramite dei rispettivi difensori.
9) Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica della sentenza n. 195/2017
– R.G. n. 1435/2016 del 15.03.2017, pubblicata il 16.03.2017, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello