TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3428/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Genova 45, Catania, presso lo studio dell'avvocato DI MAGGIO
ELISA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 02.04.2024, ha chiesto di modificare le condizioni Parte_1 contenute nell'accordo di separazione, sottoscritto dai coniugi il 27.07.2017 dinanzi all'Ufficiale delegato dello stato civile del Comune di Catania, disponendo la revoca dell'assegno mensile di €
200,00, posto a suo carico a titolo di mantenimento in favore della moglie o in subordine ha chiesto la rideterminazione di tale somma, stante le sue attuali difficoltà economiche.
Non si è costituita , nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 22.01.2025, il ricorrente non è comparso ed il procuratore ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante la sopravvenuta morte di , esibendo Controparte_1
allo scopo il relativo certificato di morte, dal quale risulta il decesso in data 26/07/2024; indi, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio in decisione, senza termini.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato estinto il procedimento di modifica, senza alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione della controparte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3428/2024 R.G.:
dichiara estinto il procedimento;
nulla sulle spese.
Così deciso a Catania, il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3428/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Genova 45, Catania, presso lo studio dell'avvocato DI MAGGIO
ELISA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 02.04.2024, ha chiesto di modificare le condizioni Parte_1 contenute nell'accordo di separazione, sottoscritto dai coniugi il 27.07.2017 dinanzi all'Ufficiale delegato dello stato civile del Comune di Catania, disponendo la revoca dell'assegno mensile di €
200,00, posto a suo carico a titolo di mantenimento in favore della moglie o in subordine ha chiesto la rideterminazione di tale somma, stante le sue attuali difficoltà economiche.
Non si è costituita , nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 22.01.2025, il ricorrente non è comparso ed il procuratore ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante la sopravvenuta morte di , esibendo Controparte_1
allo scopo il relativo certificato di morte, dal quale risulta il decesso in data 26/07/2024; indi, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio in decisione, senza termini.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarato estinto il procedimento di modifica, senza alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione della controparte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3428/2024 R.G.:
dichiara estinto il procedimento;
nulla sulle spese.
Così deciso a Catania, il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
2