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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 1771/2023 avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare condominiale, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Cristina Di Massimo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina, via Antonio Pisano n.3
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandra Di Paola, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Terracina, alla via Mario Amati n.14
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 24.03.2023, conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
sito in Terracina (LT), , al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1
nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 24.02.2023, limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno, concernente la conferma o revoca delle cariche legali.
Il ricorrente deduceva la nullità/annullabilità della delibera assembleare per violazione del quorum deliberativo ex art. 1136, comma 4, c.p.c., relativamente alla conferma dell'amministratore condominiale.
Il ricorso introduttivo, unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza, venivano ritualmente notificati al ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
preliminarmente deduceva l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato rispetto dei termini iniziali e finali del procedimento di mediazione obbligatoria nonché per l'irrituale invio dell'istanza di mediazione contemporaneamente al deposito ricorso introduttivo. Sempre in via preliminare, il convenuto deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione in quanto introdotta con ricorso invece che con atto di citazione nonché eccepiva difetto di competenza per valore in favore del
Giudice di Pace. Nel merito, deduceva la legittimità della delibera impugnata, in quanto, per la conferma dell'amministratore condominiale, non sarebbe applicabile il quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136, comma 4, c.p.c. che richiamerebbe espressamente la nomina e la revoca dell'amministratore condominiale ma non la conferma.
Prodotta documentazione, esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, sospesa l'esecutività della delibera impugnata, all'udienza del
18.02.2025, svoltasi la discussione della causa mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter – 128 c.p.c. il sottoscritto giudice ha deciso la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata per i motivi di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, in merito al mancato rispetto dei termini iniziali e finali per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, giova precisare che non solo la natura perentoria del termine non è prevista espressamente dalla legge ma essa non appare neppure coerente con l'intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di
- 2 - impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa;
la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all'autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative (Trib. di Torino, sent. n. 709/2023).
Nella fattispecie in esame, inoltre, risulta che il mediatore incaricato avesse differito il primo incontro di mediazione su sollecito proprio dal che non può ora dolersi dell'eccessiva durata del procedimento CP_1
(cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta).
L'unica conseguenza che può ricavarsi per le parti dalla scadenza infruttuosa del termine dei tre mesi di durata del procedimento di mediazione è che la stessa scadenza infruttuosa consente di ritenere esperita la condizione di procedibilità (Trib. di Napoli, sent. n. 3680/2023).
Inconferente risulta anche l'eccezione relativa all'introduzione del presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. invece che con atto di citazione.
Per quanto concerne l'impugnativa di delibera, le Sezioni Unite hanno statuito che anche l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso stesso. In questo caso è sufficiente il deposito del ricorso (l'iscrizione a ruolo) entro il termine di
30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c., non essendo necessario che entro detto termine avvenga anche la notifica del ricorso e della fissazione dell'udienza alla controparte (Cass. Sez. Unite, n. 8491/2011).
Costituiva ius receptum, prima del d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) la valutazione della giurisprudenza di merito per la quale: "Nessuna disposizione di legge esclude che l'impugnazione della delibera assembleare possa essere proposta anche con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sicché, ove
l'attore opti per il rito sommario di cognizione, trattandosi di processo contenzioso, il giudice adito non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso…" (Trib. di Roma, n. 24263/2018).
- 3 - Con l'abrogazione del rito sommario di cognizione, il rito semplificato ex art 281 decies c.p.c. è sostanzialmente sovrapponibile per molti aspetti al previgente procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; per tale motivo, l'impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c. può essere proposta anche ricorrendo al rito semplificato, opzione quest'ultima senz'altro da preferire considerata la materia anche perché la decisione, tra l'altro, è assegnata ex art. 50 ter c.p.c. all'organo monocratico che, in quanto tale, decide sulla domanda del proposta con le forme del procedimento CP_1
semplificato, proprio in aderenza a quanto previsto ex art 281 decies, comma
2, c.p.c.
Per quanto attiene all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto, quest'ultima è infondata, in quanto, l'indicazione del valore della causa, ai fini della determinazione del contributo unificato, non radica la competenza ma riveste carattere esclusivamente fiscale non producendo alcun effetto sul valore della controversia che si determina sulla base del principio della domanda, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
La competenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene più ratione materiae al tribunale e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio (Cass. n. 14078/1999).
Il valore della controversia va determinato con riferimento alla singola parte della delibera che si impugna, senza considerare altre questioni coinvolte nella delibera stessa e non censurate dall'attore (Cass. n. 836/1980).
Il problema dell'identificazione del valore della causa afferente all'impugnazione di una delibera condominiale non si pone in caso di impugnazione di delibere a causa della denunciata presenza di vizi come, per esempio, mancato rispetto delle norme sulla convocazione, erroneità di una tabella millesimale o nomina dell'amministratore, il cui valore risulta indeterminabile poiché non quantificabile.
- 4 - Nel caso di specie, l'impugnazione ricomprende un punto della delibera condominiale attinente alla conferma o alla revoca delle cariche legali, di talché la domanda introdotta dal ricorrente è da considerarsi materia di valore indeterminabile;
di conseguenza, il presente giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale adito.
Nel merito, la delibera condominiale assunta all'assemblea del
24.02.2023 è invalida, in quanto, la conferma dell'amministratore condominiale non è avvenuta nel rispetto del quorum Parte_2
deliberativo richiesto dalla legge.
La disposizione dell'art. 1136 c.c., comma 4, prevede che, per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore, è richiesta la maggioranza qualificata di cui al comma 2, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Secondo l'orientamento prevalente, la disposizione dell'art. 1136 c.c., comma 4, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. (Cass. civ., sez. II,
04/05/1994, n. 4269; Cass. civ., sez. II, 29/07/1978, n. 3797; Cass. civ., Sez. II,
05/01/1980, n. 71). Anche la giurisprudenza di merito prevalente sostiene che la conferma dell'amministratore necessiti della maggioranza qualificata (Trib.
Cassino 30 giugno 2022, n. 923, Trib. Roma 2 marzo 2022, n. 4435, Trib. Roma
8 agosto 2020, n. 11487).
Secondo questa tesi, la conferma non è altro che una nuova nomina e, pertanto, gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell'amministratore debbono valere anche per la conferma di tale soggetto in carica, avendo le due deliberazioni contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'amministratore si impone ed è altresì necessaria per la conferma dell'amministratore di condominio perché il mandato collettivo deve essere periodicamente verificato da parte della minoranza, con la
- 5 - conseguenza che, difettando il quorum ex art. 1136 c.c., l'amministratore in carica prosegue la sua attività ma in regime di prorogatio imperii ossia fino alla nuova assemblea o comunque fino alla nomina di un amministratore da parte dell'Autorità Giudiziaria.
A tal fine, è importante richiamare l'art. 1129 c.c., comma 8, che limita il mandato al termine dell'incarico al compimento dei soli atti indifferibili. Da ciò consegue che la c.d. "conferma" del mandato consiste nella rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina l'assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina.
Orbene, nel caso di specie, dal verbale assembleare del 24.02.2023, risulta che l'amministratore era stato confermato con maggioranza di Pt_2
463,25 millesimi, quindi, con una quota inferiore ai 500 millesimi richiesti dall'art. 1136, comma 2, c.c. ai fini di una valida nomina.
Inconferenti risultano le deduzioni del convenuto dirette CP_1
ad eccepire una carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Ed invero ai sensi dell'articolo 1137 c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento”. Pertanto l'impugnazione dei condòmini assenti e dissenzienti, non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell'atto impugnato contrario alle norme. L'interesse ad agire, richiesto come condizione dell'azione di annullamento, è costituito dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le delibere assembleari condominiali.
Nel caso di specie, ha impugnato la delibera Parte_1
censurando un vizio formale (mancato rispetto del quorum deliberativo assembleare previsto dalla legge) per il quale deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
A nulla rileva la circostanza che successivamente con delibera di ben un anno successivo (22.2.2024), il medesimo amministratore sia Parte_2
- 6 - stato confermato dall'assemblea, posto che la stessa si presenta come nuova nomina e non come ratifica/sanatoria della precedente viziata, non essendovi alcun riferimento espresso a tale volontà, né questa è desumibile implicitamente dal tenore della verbalizzazione ed in ogni caso non è idonea a far venire meno l'illegittimità della precedente designazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e la delibera assembleare del 24.02.2023 deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del
24.02.2023, punto 3, adottata dal;
Controparte_1 Controparte_1
b) condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre Pt_1
esborsi di legge nonché spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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