Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2024, proposto dal signor MA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Pullano e Piergiovanni Cravera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241/1990 formulata dal ricorrente il 3 aprile 2024;
- del conseguente diritto di accesso alla documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 31 maggio 2024 e depositato il successivo giorno 11 giugno il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio formatosi sulla sua istanza di accesso del 3 aprile 2024 avente ad oggetto la richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fornire “ la documentazione afferente l’impegno assunto con la nota dd 04/10/2022 prot.0034602 relativa all’autorizzazione paesaggistica ed ai rapporti con i terzi(rectius: Comune di Trieste)” e nello specifico:
1) “l’istanza alle competenti autorità per l’autorizzazione paesaggistica”;
2) “gli atti endoprocedimentali delle PPAA interessate(Comune e MIBACSoprintendenza)”;
3) “gli atti di risposta del MIT rispetto alle richieste delle predette autorità/PPAA”;
4) “ogni altro atto e/o documenti connesso e/o collegato all’oggetto ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere e ha indi concluso per l’accertamento del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta.
2. Con nota del 27 giugno 2024 (prot. R.U. U. 23783) il Ministero ha dato riscontro all’istanza ostensiva, rilevando la sua non accoglibilità, da un lato, per mancanza dell’elemento oggettivo (quanto ai punti n. 1), 2) e 3)) e, dall’altro lato, per la sua genericità (quanto al punto n. 4).
3. L’Amministrazione si è indi costituita in giudizio concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
4. Con la memoria del 12 dicembre 2024 anche il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
5. Alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Alla luce delle conclusioni delle parti, il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente con cui si afferma sostanzialmente, a seguito della risposta ricevuta, il venir meno del contrasto tra le parti e, indi, la cessazione della materia del contendere.
Ciò alla luce della dichiarazione, da parte dell’Amministrazione, dell’inesistenza della documentazione richiesta proprio sul rilievo, ex adverso non contestato, di non aver espletato alcuna attività connessa all’acquisizione della autorizzazione paesaggistica.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso che la nota di riscontro all’istanza di accesso è stata tardiva e, comunque successiva all’introduzione dell’odierno gravame.
Deve, peraltro, condividersi l’assunto difensivo attoreo secondo cui non può ammettersi che, ogni volta che l’amministrazione non ha il documento “materiale” da esibire all’istante, essa sia legittimata a non fornire alcun riscontro. È, invece, sempre necessaria – a fronte di una richiesta d’accesso - una formale, espressa e tempestiva presa di posizione da parte dell’Amministrazione destinataria della relativa istanza, nei termini previsti ex lege .
L’ulteriore deduzione della difesa erariale, argomentata all’odierna camera di consiglio e relativa al ritenuto parziale inadempimento dell’affidamento e all’ineseguibilità del progetto presentato, esula dal thema decidendum perché, appunto, afferente al diverso aspetto del merito della potenziale controversia sottesa all’istanza ostensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO